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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8965/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa DI BONOMI .......................................Presidente dott.ssa IC BE BORDIERI .................Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde ANCONA.............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11/12/2023, assunto in decisione all'udienza in data e vertente tra
(CF: ), n. 26/07/1976 Parte_1 C.F._1 Pt_2
RICORRENTE contro
(CF: , n. 07/08/1982 Controparte_1 C.F._2 Pt_2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: alla udienza del 17 settembre 2025 le parti hanno precisato conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni come segue:
Per il ricorrente:
pagina 1 di 6 IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio, che la signora è soggetto autosufficiente in grado di provvedere al proprio Persona_1 sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di scioglimento di matrimonio civile pronunciata dal Tribunale di Monza n° 501/2010 in data 28 gennaio 2010 – revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul signor ed a favore della signora Parte_1 [...] quale contributo per il mantenimento della figlia . CP_1 Persona_1
Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di scioglimento di matrimonio civile pronunciata dal Tribunale di Monza n° 501/2010 in data 28 gennaio
2010, giuste le ragioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, e per gli effetti – a parziale modifica di quanto stabilito nella già citata sentenza – ridurre, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'assegno divorzile a carico del ed a favore della signora Parte_1 CP_1
quale contributo al mantenimento della figlia , nella misura di € 150,00
[...] Persona_1 mensili (comprensive delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza) ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia sino alla data delle presenti conclusioni e, se ritenuto, disporre a carico del signor ed in favore della figlia Parte_1 [...]
e con corresponsione direttamente a mani della medesima, un assegno di mantenimento di € 100,00 Per_1 per n. 24 mesi (decorrenti dal mese di gennaio 2025 e, dunque, sino a dicembre 2026).
Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Per la resistente:
- confermare l'obbligo di al contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
quantificando lo stesso in somma omnicomprensiva non inferiore ad € 300,00 mensili a far data da
[...] novembre 2024 (in conformità alle richieste di esposte all'udienza del 6.11.2024); Per_1
- stabilire che il detto contributo sia riconosciuto da direttamente alla figlia Parte_1
entro il 15 di ogni mese;
Persona_1 disporre che – in conformità ed a conferma degli accordi divorzili di cui alla sentenza n. 501/2010 del
9.2.2010 – l'indicata somma venga mensilmente corrisposta a direttamente dal Persona_1 datore di lavoro di . Parte_1
- Con il favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali e accessori di legge. pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2023 il ricorrente rappresentava di essere venuto casualmente a conoscenza del fatto che la figlia , maggiorenne, aveva completato il ciclo di studi ed era Persona_1 divenuta economicamente autosufficiente. Impossibilitato a raggiungere un accordo con l'ex moglie, si vedeva costretto ad agire in giudizio per chiedere la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico in forza della sentenza di divorzio. Con sentenza n. 501/2010 il Tribunale di Monza aveva posto a carico del ricorrente la somma mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia (n. 9.4.2003) oltre Per_1 il 50% delle spese straordinarie. Rappresentava altresì di aver formato, dopo la fine dell'unione con la resistente, un nuovo nucleo familiare, dal quale sono nati due figli, uno nel 2007 e l'altro nel 2008.
Evidenziava pertanto di avere più spese da sostenere, oltre al canone di locazione per la casa famigliare e un finanziamento per l'autovettura. Lo stesso riferiva che sarebbe venuto a sapere, non per il tramite della ex moglie, che avrebbe trovato un'occupazione da oltre un anno presso la società Euroristoro srl, Per_1 percependo uno stipendio e diventando pertanto indipendente dal punto di vista economico. Chiedeva quindi la revoca dell'assegno di mantenimento o in via subordinata la riduzione a euro 150,00 mensili. Agli atti vi erano, oltre a documenti attinenti alle spese famigliari, un CUD del 2023 riportante un reddito di euro
27.413,65.
In data 15.3.2024 si costituiva madre di che rappresentava quanto segue: Controparte_1 Per_1 il padre non ha rapporti da anni con la figlia , tanto che il mantenimento è versato direttamente dal
Per_1 datore di lavoro, e non ha mai versato le spese straordinarie;
inoltre l'assegno di mantenimento era già stato determinato prendendo in considerazione la nascita dei due nuovi figli del . La resistente
Per_1 evidenziava che aveva avuto, nel 2018 e nel 2019, due nuovi figli. In punto di entrate rappresentava di avere entrate mensili in media di circa 1400 euro (dal CUD 2023 si evince un reddito di 18706,37) e che
Per_1 viveva ancora presso la sua abitazione. Inoltre, dichiarava le spese che era costretta a sostenere (scuola materna per i due altri figli euro 700 oltre spese ordinarie, spese condominiali per euro 376,54, extra, assicurazione dell'autovettura, tasse, nonché una rata mensile di euro 1000 a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto di una abitazione che si concretizzerà il 30.6.2027). La donna riferiva di aver trovato casualmente in casa una fotocopia di un contratto di apprendistato professionale con Euroristoro srl a nome di ma di non aver contezza esatta della circostanza perché madre e figlia non si parlano molto. La
Per_1 signora dichiarava che ha una grave malattia (peraltro non specificata in ricorso), chiedeva di
Per_1 rigettare la domanda del ricorrente o in via subordinata di mantenere l'assegno e ridurlo in proporzione alle attuali entrate di
Per_1
-Con memoria 473bis.1 c.p.c. il ricorrente allegava che la nuova compagna era in attesa di un ulteriore figlio,
e di aver sostenuto ulteriori spese per la casa;
pagina 3 di 6 -con memoria ex art. 473 bis 1 c.p.c. la resistente si rendeva disponibile, pur evidenziando che la nascita della nuova figlia costituiva un “motivo aggiunto”, ad accettare la riduzione dell'obbligo di mantenimento per la figlia di euro 100,00 (ovvero pari a euro 200,00), chiedendo l'impegno di rivedere l'accordo a Per_1 ottobre 2025 quando sarebbe scaduto il contratto della figlia;
Per_1
- Il ricorrente con memoria depositata in data 11.4.2024 rappresentava che risultava provata la circostanza che avesse un contratto di lavoro (sia pure a tempo determinato); Per_1
Cont
- All'udienza del 16.4.2024 la resistente dichiarava che la figlia è stata seguita dal per un disturbo dell'umore su base depressiva, ma che la stessa, dopo i 18 anni, non si cura, non prende farmaci e non segue alcun percorso psicologico;
inoltre riteneva che la figlia avrebbe avuto bisogno di un progetto per l'autonomia, per vivere da sola e organizzarsi;
ribadiva il fatto che non sapeva quanto guadagnasse la figlia e che, se il padre avesse pagato direttamente alla figlia il mantenimento, la ragazza non avrebbe impiegato le somme per le spese famigliari;
infine ribadiva la volontà di accettare una riduzione ad euro 200,00 dell'assegno di mantenimento;
il padre affermava di non aver contatti con la figlia da anni e che gli sarebbe piaciuto incontrare la figlia;
offriva 150,00 euro a titolo di mantenimento;
il Giudice a quel punto rinviava, invitando le parti a rivolgersi a un mediatore famigliare e proponendo la cifra di euro 200,00;
- risultati vani i tentativi di conciliazione, in data 6.11.2024 veniva sentita la figlia che riferiva Per_1 quanto segue: viveva in un posto letto con altri coinquilini per il corrispettivo di euro 320, aveva un contratto al Mc Donald per euro 700 al mese (con contratto fino a ottobre 2025) e spese per cibo, vestiario di circa 120 euro a settimana, oltre a spese per i mezzi di trasporto e palestra;
riferiva di aver studiato alberghiero e che le sarebbe piaciuto fare la scuola per parrucchiere o l'estetista; il padre si rendeva disponibile a pagare euro 200,00 al mese per ulteriori 24 mesi;
la figlia ne chiedeva 300 perché avrebbe voluto iniziare una la predetta scuola;
- le parti, non essendo riusciti a trovare un accordo, formulavano le conclusioni come indicato;
nelle note sostitutive di udienza il padre evidenziava come la compagna percepisse uno stipendio ridotto ed evidenziava ulteriori spese (in particolare cure dentistiche urgenti per il figlio;
Per_2
- nelle memorie conclusioni depositate il 18.7.2025 la parte resistente evidenziava che la figlia nel mentre del processo, era rientrata a vivere a casa dalla madre e che il padre versa Per_1 direttamente a il contributo tramite il proprio datore di lavoro;
Per_1
- nell'ulteriore memoria della resistente venivano messe in evidenza ulteriori circostanze (come la separazione della donna dal nuovo compagno, padre dei due figli minori) e ulteriori spese da sostenere;
pagina 4 di 6 - il ricorrente nell'ultima memoria evidenziava come le ulteriori vicende relative alla situazione familiare della sig. erano irrilevanti (circostanza ribadita in udienza con opposizione alla produzione CP_1 documentale effettuata nelle memorie conclusive da parte resistente);
Ciò premesso occorre osservare come, da un lato, al momento della proposizione della domanda, Per_1
risultava avere un contratto di apprendistato per tre anni (fino ad ottobre 2025) per il corrispettivo
[...] di euro 700,00 (circostanza che può ritenersi provata in ragione della produzione effettuata da parte resistente) e che viveva ancora a casa della madre;
dall'altro, tuttavia, la tipologia di contratto (apprendistato), di attività lavorativa (lavoro presso il Mc Donald) e l'entità dello stipendio (euro 700,00 mensili), la dichiarazione in udienza della stessa di voler intraprendere un percorso professionalizzante Per_1 differente (estetista/parrucchiera) non consentono di ritenere che abbia raggiunto la Persona_1 propria indipendenza economica;
a nulla rileva la sola circostanza che la stessa viva (o viveva) in un posto letto, posto che proprio la tipologia del contesto, unitamente alle altre circostanze, non consente di ritenere sussistenti i presupposti per la revoca in toto dell'obbligo di mantenimento.
Ne consegue che appare congruo riconoscere a tramite pagamento diretto a carico del datore di Per_1 lavoro del ricorrente, la somma offerta dallo stesso all'udienza del 6.11.2024 pari a Parte_1 euro 200,00 mensili, suscettibili di rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, fino al 30 ottobre 2026; questo lasso di tempo, in cui continuerà a ricevere una somma dal padre, le consentirà di Per_1 consolidare il proprio ingresso nel mondo del lavoro, per il raggiungimento della piena indipendenza economica;
La natura, l'esito del giudizio e i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data
[...] Controparte_1
11/12/2023, così provvede:
I. a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 501/2010 del Tribunale di Monza, dispone a carico di l'obbligo di mantenimento di euro 200,00 mensili, Parte_1 suscettibile di rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, a far data dalla presente pronuncia a favore di fino al 30 ottobre 2026, disponendo che la somma venga versata direttamente dal datore Persona_1 di lavoro del signor (attualmente Scobalit Italia srl) entro il 15 di ogni mese Parte_1 mediante trattenuta sullo stipendio dello stesso;
II. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25 settembre 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice est.
IC BE OR
Il Presidente
DI MI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa DI BONOMI .......................................Presidente dott.ssa IC BE BORDIERI .................Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde ANCONA.............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11/12/2023, assunto in decisione all'udienza in data e vertente tra
(CF: ), n. 26/07/1976 Parte_1 C.F._1 Pt_2
RICORRENTE contro
(CF: , n. 07/08/1982 Controparte_1 C.F._2 Pt_2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: alla udienza del 17 settembre 2025 le parti hanno precisato conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni come segue:
Per il ricorrente:
pagina 1 di 6 IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio, che la signora è soggetto autosufficiente in grado di provvedere al proprio Persona_1 sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di scioglimento di matrimonio civile pronunciata dal Tribunale di Monza n° 501/2010 in data 28 gennaio 2010 – revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul signor ed a favore della signora Parte_1 [...] quale contributo per il mantenimento della figlia . CP_1 Persona_1
Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di scioglimento di matrimonio civile pronunciata dal Tribunale di Monza n° 501/2010 in data 28 gennaio
2010, giuste le ragioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, e per gli effetti – a parziale modifica di quanto stabilito nella già citata sentenza – ridurre, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'assegno divorzile a carico del ed a favore della signora Parte_1 CP_1
quale contributo al mantenimento della figlia , nella misura di € 150,00
[...] Persona_1 mensili (comprensive delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza) ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia sino alla data delle presenti conclusioni e, se ritenuto, disporre a carico del signor ed in favore della figlia Parte_1 [...]
e con corresponsione direttamente a mani della medesima, un assegno di mantenimento di € 100,00 Per_1 per n. 24 mesi (decorrenti dal mese di gennaio 2025 e, dunque, sino a dicembre 2026).
Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Per la resistente:
- confermare l'obbligo di al contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
quantificando lo stesso in somma omnicomprensiva non inferiore ad € 300,00 mensili a far data da
[...] novembre 2024 (in conformità alle richieste di esposte all'udienza del 6.11.2024); Per_1
- stabilire che il detto contributo sia riconosciuto da direttamente alla figlia Parte_1
entro il 15 di ogni mese;
Persona_1 disporre che – in conformità ed a conferma degli accordi divorzili di cui alla sentenza n. 501/2010 del
9.2.2010 – l'indicata somma venga mensilmente corrisposta a direttamente dal Persona_1 datore di lavoro di . Parte_1
- Con il favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali e accessori di legge. pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2023 il ricorrente rappresentava di essere venuto casualmente a conoscenza del fatto che la figlia , maggiorenne, aveva completato il ciclo di studi ed era Persona_1 divenuta economicamente autosufficiente. Impossibilitato a raggiungere un accordo con l'ex moglie, si vedeva costretto ad agire in giudizio per chiedere la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico in forza della sentenza di divorzio. Con sentenza n. 501/2010 il Tribunale di Monza aveva posto a carico del ricorrente la somma mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia (n. 9.4.2003) oltre Per_1 il 50% delle spese straordinarie. Rappresentava altresì di aver formato, dopo la fine dell'unione con la resistente, un nuovo nucleo familiare, dal quale sono nati due figli, uno nel 2007 e l'altro nel 2008.
Evidenziava pertanto di avere più spese da sostenere, oltre al canone di locazione per la casa famigliare e un finanziamento per l'autovettura. Lo stesso riferiva che sarebbe venuto a sapere, non per il tramite della ex moglie, che avrebbe trovato un'occupazione da oltre un anno presso la società Euroristoro srl, Per_1 percependo uno stipendio e diventando pertanto indipendente dal punto di vista economico. Chiedeva quindi la revoca dell'assegno di mantenimento o in via subordinata la riduzione a euro 150,00 mensili. Agli atti vi erano, oltre a documenti attinenti alle spese famigliari, un CUD del 2023 riportante un reddito di euro
27.413,65.
In data 15.3.2024 si costituiva madre di che rappresentava quanto segue: Controparte_1 Per_1 il padre non ha rapporti da anni con la figlia , tanto che il mantenimento è versato direttamente dal
Per_1 datore di lavoro, e non ha mai versato le spese straordinarie;
inoltre l'assegno di mantenimento era già stato determinato prendendo in considerazione la nascita dei due nuovi figli del . La resistente
Per_1 evidenziava che aveva avuto, nel 2018 e nel 2019, due nuovi figli. In punto di entrate rappresentava di avere entrate mensili in media di circa 1400 euro (dal CUD 2023 si evince un reddito di 18706,37) e che
Per_1 viveva ancora presso la sua abitazione. Inoltre, dichiarava le spese che era costretta a sostenere (scuola materna per i due altri figli euro 700 oltre spese ordinarie, spese condominiali per euro 376,54, extra, assicurazione dell'autovettura, tasse, nonché una rata mensile di euro 1000 a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto di una abitazione che si concretizzerà il 30.6.2027). La donna riferiva di aver trovato casualmente in casa una fotocopia di un contratto di apprendistato professionale con Euroristoro srl a nome di ma di non aver contezza esatta della circostanza perché madre e figlia non si parlano molto. La
Per_1 signora dichiarava che ha una grave malattia (peraltro non specificata in ricorso), chiedeva di
Per_1 rigettare la domanda del ricorrente o in via subordinata di mantenere l'assegno e ridurlo in proporzione alle attuali entrate di
Per_1
-Con memoria 473bis.1 c.p.c. il ricorrente allegava che la nuova compagna era in attesa di un ulteriore figlio,
e di aver sostenuto ulteriori spese per la casa;
pagina 3 di 6 -con memoria ex art. 473 bis 1 c.p.c. la resistente si rendeva disponibile, pur evidenziando che la nascita della nuova figlia costituiva un “motivo aggiunto”, ad accettare la riduzione dell'obbligo di mantenimento per la figlia di euro 100,00 (ovvero pari a euro 200,00), chiedendo l'impegno di rivedere l'accordo a Per_1 ottobre 2025 quando sarebbe scaduto il contratto della figlia;
Per_1
- Il ricorrente con memoria depositata in data 11.4.2024 rappresentava che risultava provata la circostanza che avesse un contratto di lavoro (sia pure a tempo determinato); Per_1
Cont
- All'udienza del 16.4.2024 la resistente dichiarava che la figlia è stata seguita dal per un disturbo dell'umore su base depressiva, ma che la stessa, dopo i 18 anni, non si cura, non prende farmaci e non segue alcun percorso psicologico;
inoltre riteneva che la figlia avrebbe avuto bisogno di un progetto per l'autonomia, per vivere da sola e organizzarsi;
ribadiva il fatto che non sapeva quanto guadagnasse la figlia e che, se il padre avesse pagato direttamente alla figlia il mantenimento, la ragazza non avrebbe impiegato le somme per le spese famigliari;
infine ribadiva la volontà di accettare una riduzione ad euro 200,00 dell'assegno di mantenimento;
il padre affermava di non aver contatti con la figlia da anni e che gli sarebbe piaciuto incontrare la figlia;
offriva 150,00 euro a titolo di mantenimento;
il Giudice a quel punto rinviava, invitando le parti a rivolgersi a un mediatore famigliare e proponendo la cifra di euro 200,00;
- risultati vani i tentativi di conciliazione, in data 6.11.2024 veniva sentita la figlia che riferiva Per_1 quanto segue: viveva in un posto letto con altri coinquilini per il corrispettivo di euro 320, aveva un contratto al Mc Donald per euro 700 al mese (con contratto fino a ottobre 2025) e spese per cibo, vestiario di circa 120 euro a settimana, oltre a spese per i mezzi di trasporto e palestra;
riferiva di aver studiato alberghiero e che le sarebbe piaciuto fare la scuola per parrucchiere o l'estetista; il padre si rendeva disponibile a pagare euro 200,00 al mese per ulteriori 24 mesi;
la figlia ne chiedeva 300 perché avrebbe voluto iniziare una la predetta scuola;
- le parti, non essendo riusciti a trovare un accordo, formulavano le conclusioni come indicato;
nelle note sostitutive di udienza il padre evidenziava come la compagna percepisse uno stipendio ridotto ed evidenziava ulteriori spese (in particolare cure dentistiche urgenti per il figlio;
Per_2
- nelle memorie conclusioni depositate il 18.7.2025 la parte resistente evidenziava che la figlia nel mentre del processo, era rientrata a vivere a casa dalla madre e che il padre versa Per_1 direttamente a il contributo tramite il proprio datore di lavoro;
Per_1
- nell'ulteriore memoria della resistente venivano messe in evidenza ulteriori circostanze (come la separazione della donna dal nuovo compagno, padre dei due figli minori) e ulteriori spese da sostenere;
pagina 4 di 6 - il ricorrente nell'ultima memoria evidenziava come le ulteriori vicende relative alla situazione familiare della sig. erano irrilevanti (circostanza ribadita in udienza con opposizione alla produzione CP_1 documentale effettuata nelle memorie conclusive da parte resistente);
Ciò premesso occorre osservare come, da un lato, al momento della proposizione della domanda, Per_1
risultava avere un contratto di apprendistato per tre anni (fino ad ottobre 2025) per il corrispettivo
[...] di euro 700,00 (circostanza che può ritenersi provata in ragione della produzione effettuata da parte resistente) e che viveva ancora a casa della madre;
dall'altro, tuttavia, la tipologia di contratto (apprendistato), di attività lavorativa (lavoro presso il Mc Donald) e l'entità dello stipendio (euro 700,00 mensili), la dichiarazione in udienza della stessa di voler intraprendere un percorso professionalizzante Per_1 differente (estetista/parrucchiera) non consentono di ritenere che abbia raggiunto la Persona_1 propria indipendenza economica;
a nulla rileva la sola circostanza che la stessa viva (o viveva) in un posto letto, posto che proprio la tipologia del contesto, unitamente alle altre circostanze, non consente di ritenere sussistenti i presupposti per la revoca in toto dell'obbligo di mantenimento.
Ne consegue che appare congruo riconoscere a tramite pagamento diretto a carico del datore di Per_1 lavoro del ricorrente, la somma offerta dallo stesso all'udienza del 6.11.2024 pari a Parte_1 euro 200,00 mensili, suscettibili di rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, fino al 30 ottobre 2026; questo lasso di tempo, in cui continuerà a ricevere una somma dal padre, le consentirà di Per_1 consolidare il proprio ingresso nel mondo del lavoro, per il raggiungimento della piena indipendenza economica;
La natura, l'esito del giudizio e i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data
[...] Controparte_1
11/12/2023, così provvede:
I. a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 501/2010 del Tribunale di Monza, dispone a carico di l'obbligo di mantenimento di euro 200,00 mensili, Parte_1 suscettibile di rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, a far data dalla presente pronuncia a favore di fino al 30 ottobre 2026, disponendo che la somma venga versata direttamente dal datore Persona_1 di lavoro del signor (attualmente Scobalit Italia srl) entro il 15 di ogni mese Parte_1 mediante trattenuta sullo stipendio dello stesso;
II. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25 settembre 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice est.
IC BE OR
Il Presidente
DI MI
pagina 6 di 6