CASS
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/2024, n. 19717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19717 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24957/2019 R.G. proposto da: AD AR, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO MARIA ANTONIETTA ([...]) -ricorrente- contro COMUNE POLICORO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 385/2018 depositata il 14/06/2018. Civile Sent. Sez. 2 Num. 19717 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 17/07/2024 2 di 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Dottor Fulvio Troncone che ha chiesto rigettarsi il ricorso. FATTI DELLA CAUSA 1.L’ing. AR RO convenne davanti al Pretore di Pisticci il Comune di PO. Espose di aver svolto su incarichi del convenuto prestazioni professionali “di ingegnere capo” in relazione a lavori di costruzione del mercato ortofrutticolo comunale, a lavori di costruzione di uno svincolo stradale e a lavori di costruzione dell’impianto segnaletico dello stesso svincolo e di aver ricevuto solo una parte di quanto richiesto per compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie previste dagli artt. 4 e 6 della l.2 marzo 1949, n. 143, in base a parcelle vistate dal Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza. Precisamente espose di aver ricevuto una somma pari al 10% degli onorari a fronte della somma richiesta pari al 60% degli onorari. Onorari a loro volta calcolati in percentuale sul valore delle opere pubbliche. La somma pretesa venne quantificata in 4379,73 euro. L’attore chiese la condanna del Comune al pagamento di questa somma in base ai contratti di prestazione d’opera professionale o, in subordine, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento. Il Comune si oppose. Il Tribunale di Matera, investito della causa a seguito della soppressione dell’ufficio di pretura, con sentenza n.91 del 2008, rigettò le domande: quella di adempimento contrattuale sul rilevo che i contratti erano nulli per difetto di forma scritta e quindi non davano titolo alla domanda;
quella di indebito arricchimento sul duplice rilievo per cui, in base al d.l. 66 del 1989, la domanda non poteva essere rivolta nei confronti del Comune dovendo essere invece rivolta nei confronti del funzionario o amministratore che aveva conferito gli incarichi e per cui, quand’anche il suddetto d.l. fosse stato inapplicabile, la domanda, come eccepito dal Comune, 3 di 7 era rimasta indimostrata non avendo l’attore provato “l’entità di maggiori spese sopportate tali da legittimare la richiesta del 60% al posto di quelle del 10% correttamente corrisposte dal Comune”. 2. La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dato conto del fatto che la statuizione di rigetto della azione contrattuale non era stata oggetto di impugnazione, ha affermato, in riferimento all’azione di indebito arricchimento, che la stessa non poteva essere accolta non perché fosse applicabile il d.l.66/1989 - in realtà inapplicabile ratione temporis- bensì perché l’attore appellante, come peraltro evidenziato anche da Tribunale, non aveva dato prova dell’effettività dell’esborso nella misura indicata. La Corte di Appello ha altresì affermato che era ininfluente la deduzione dell’attore-appellante per cui “l’eccezione relativa alla percentuale del rimborso forfetario delle spese generali è stata tardivamente sollevata” dal Comune, in quanto “la questione relativa alla prova dei fatti posti a fondamento della domanda non costituisce materia di eccezione”. 3. AR RO ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe. 4. Il Comune di PO è rimasto intimato. 5. La Procura Generale ha depositato requisitoria e ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. con riferimento agli artt. 112 e 180, secondo comma, c.p.c.”. Deduce il ricorrente che la questione relativa alla percentuale del rimborso forfetario dei compensi e rimborsi per le prestazioni 4 di 7 accessorie, era stata sollevata tardivamente dal Comune solo con la comparsa conclusionale di primo grado, che essa non avrebbe pertanto dovuto essere oggetto di pronuncia da parte del Tribunale e che il motivo di impugnazione proposto contro questa pronuncia avrebbe dovuto essere accolto dalla Corte di Appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso vengono lamentate la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 e 167 c.p.c.”. Deduce il ricorrente che “il Comune, pagando i compensi accessori, sia pure nella misura del 10%, inferiore a quella pretesa e deducendo in atti tale pagamento, ha adottato una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto della effettività dell’esborso. Il Comune, quindi, non ha contestato che l’esborso ci fosse stato altrimenti detto non ha contestato l’effettività dell’esborso, tanto che a tale titolo ha pagato, ma esclusivamente l’ammontare dell’esborso”. 3. Con il terzo motivo di ricorso viene lamentato l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. con riferimento all’art. 115 c.p.c.”. Il ricorrente deduce che il giudice di appello ha trascurato sia il fatto che solo nella parcella relativa ad uno degli incarichi e non anche nelle parcelle relative agli altri due incarichi era stata esposta separatamente la voce “dei compensi accessori in misura forfetaria”, sia il fatto, risultante, per un verso, dal certificato di residenza di esso ricorrente (prodotto in causa), per altro verso, dalle deliberazioni comunali di conferimento di incarico (pur esse prodotte), che il luogo di residenza era (Matera) diverso da quello di espletamento dell’incarico (PO) dal che emergeva l’effettività delle spese di viaggio per l’espletamento dell’incarico. 4. I primo motivo di ricorso è infondato. 5 di 7 Il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata tesa ad ottenere il rimborso di spese che l’attore asserisca di aver affrontato per l’esecuzione di un contratto ha il potere-dovere di accertare se le spese risultano essere state veramente affrontate, essendo l’effettivo esborso un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d'ufficio, e non oggetto di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata. Non sussiste pertanto il denunciato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. Il vizio si verifica infatti quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. n.12750 del 01/09/2003); 5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, suscettivi di essere esaminati unitariamente, sono infondati. La Corte di Appello ha precisato che, a seguito del passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado di rigetto della domanda fondata su titoli contrattuali, restava solo la domanda di indebito arricchimento. Il ricorrente, riprendendo un richiamo della Corte di Appello alla sentenza di questa Corte n. 27331/2006 [secondo cui “in tema di competenze professionali agli ingegneri e architetti, l'art. 13, 1° coma, della legge 2 marzo 1949 n. 143 stabilisce che gli onorari a percentuale (in ragione dell'importo dell'opera) comprendono tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio, di cancelleria, di copisteria o di disegno sostenute dal professionista e che, invece, sono dovuti a questi, a parte ed in aggiunta, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, previste dagli artt. 4 e 6 della stessa legge;
che il professionista ha, comunque, la facoltà di conglobare d'accordo con il committente, tutti i predetti compensi accessori (e, quindi, anche quelli per rimborso di spese di viaggio, vitto, alloggio 6 di 7 per il tempo passato fuori ufficio, nonché di spese di bollo, di registro, postali, 8 telegrafiche, telefoniche, telefoniche, di cancelleria, di autentica di relazioni o disegni, ecc.) in una misura che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale (art. 13, comma secondo) e, "in caso di disaccordo con il committente", in una misura che sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine; che tale conglobamento, tuttavia, non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale, ma implica l'esistenza e la prova di quei fatti o prestazioni specifiche che, giustificando i compensi accessori, ne costituiscano il presupposto anche ai fini della determinazione del compenso devoluta al Consiglio dell'Ordine. Pertanto, il professionista non è tenuto a provare l'ammontare dell'esborso, dato che la liquidazione è forfettaria, ma è tenuto a provare che l'esborso ci sia effettivamente stato”], sostiene che sia errata l’affermazione della stessa Corte di Appello per cui, ai fini dell’accoglimento della domanda di indebito arricchimento, sarebbe stato necessario che l’allora appellante avesse dimostrato di aver effettuato un esborso pari alla somma richiesta. Il richiamo alla sentenza n.27331/2006 è inconferente trattandosi, nel caso di specie, come evidenziato dai giudici di appello, non di azione contrattuale -azione alla quale si riferisce la statuizione di quella sentenza e si riferisce la legge 143/1949-, bensì di azione ex art. 2041, primo comma, c.c. (“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”). In rapporto a questo referente normativo, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che l’appellante in tanto avrebbe potuto avere diritto ad un indennizzo in quanto avesse provato di aver effettivamente subito una diminuzione patrimoniale di un determinato ammontare (da 7 di 7 compararsi con il correlativo vantaggio per il Comune). Incombe infatti a colui che promuove l'azione di indebito arricchimento provarne i fatti costitutivi (Cass. n. 1061 del 23/04/1963). È evidentemente corretta l’affermazione della Corte di Appello per cui l’onere della prova incombente sull’allora appellante -attore ex art. 2041 c.c.- non era superato dall’avvenuto riconoscimento da parte del Comune di un importo minore di quello preteso a titolo di indennizzo. 6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il Comune di PO è rimasto intimato.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.
quella di indebito arricchimento sul duplice rilievo per cui, in base al d.l. 66 del 1989, la domanda non poteva essere rivolta nei confronti del Comune dovendo essere invece rivolta nei confronti del funzionario o amministratore che aveva conferito gli incarichi e per cui, quand’anche il suddetto d.l. fosse stato inapplicabile, la domanda, come eccepito dal Comune, 3 di 7 era rimasta indimostrata non avendo l’attore provato “l’entità di maggiori spese sopportate tali da legittimare la richiesta del 60% al posto di quelle del 10% correttamente corrisposte dal Comune”. 2. La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dato conto del fatto che la statuizione di rigetto della azione contrattuale non era stata oggetto di impugnazione, ha affermato, in riferimento all’azione di indebito arricchimento, che la stessa non poteva essere accolta non perché fosse applicabile il d.l.66/1989 - in realtà inapplicabile ratione temporis- bensì perché l’attore appellante, come peraltro evidenziato anche da Tribunale, non aveva dato prova dell’effettività dell’esborso nella misura indicata. La Corte di Appello ha altresì affermato che era ininfluente la deduzione dell’attore-appellante per cui “l’eccezione relativa alla percentuale del rimborso forfetario delle spese generali è stata tardivamente sollevata” dal Comune, in quanto “la questione relativa alla prova dei fatti posti a fondamento della domanda non costituisce materia di eccezione”. 3. AR RO ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe. 4. Il Comune di PO è rimasto intimato. 5. La Procura Generale ha depositato requisitoria e ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. con riferimento agli artt. 112 e 180, secondo comma, c.p.c.”. Deduce il ricorrente che la questione relativa alla percentuale del rimborso forfetario dei compensi e rimborsi per le prestazioni 4 di 7 accessorie, era stata sollevata tardivamente dal Comune solo con la comparsa conclusionale di primo grado, che essa non avrebbe pertanto dovuto essere oggetto di pronuncia da parte del Tribunale e che il motivo di impugnazione proposto contro questa pronuncia avrebbe dovuto essere accolto dalla Corte di Appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso vengono lamentate la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 e 167 c.p.c.”. Deduce il ricorrente che “il Comune, pagando i compensi accessori, sia pure nella misura del 10%, inferiore a quella pretesa e deducendo in atti tale pagamento, ha adottato una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto della effettività dell’esborso. Il Comune, quindi, non ha contestato che l’esborso ci fosse stato altrimenti detto non ha contestato l’effettività dell’esborso, tanto che a tale titolo ha pagato, ma esclusivamente l’ammontare dell’esborso”. 3. Con il terzo motivo di ricorso viene lamentato l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. con riferimento all’art. 115 c.p.c.”. Il ricorrente deduce che il giudice di appello ha trascurato sia il fatto che solo nella parcella relativa ad uno degli incarichi e non anche nelle parcelle relative agli altri due incarichi era stata esposta separatamente la voce “dei compensi accessori in misura forfetaria”, sia il fatto, risultante, per un verso, dal certificato di residenza di esso ricorrente (prodotto in causa), per altro verso, dalle deliberazioni comunali di conferimento di incarico (pur esse prodotte), che il luogo di residenza era (Matera) diverso da quello di espletamento dell’incarico (PO) dal che emergeva l’effettività delle spese di viaggio per l’espletamento dell’incarico. 4. I primo motivo di ricorso è infondato. 5 di 7 Il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata tesa ad ottenere il rimborso di spese che l’attore asserisca di aver affrontato per l’esecuzione di un contratto ha il potere-dovere di accertare se le spese risultano essere state veramente affrontate, essendo l’effettivo esborso un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d'ufficio, e non oggetto di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata. Non sussiste pertanto il denunciato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. Il vizio si verifica infatti quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. n.12750 del 01/09/2003); 5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, suscettivi di essere esaminati unitariamente, sono infondati. La Corte di Appello ha precisato che, a seguito del passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado di rigetto della domanda fondata su titoli contrattuali, restava solo la domanda di indebito arricchimento. Il ricorrente, riprendendo un richiamo della Corte di Appello alla sentenza di questa Corte n. 27331/2006 [secondo cui “in tema di competenze professionali agli ingegneri e architetti, l'art. 13, 1° coma, della legge 2 marzo 1949 n. 143 stabilisce che gli onorari a percentuale (in ragione dell'importo dell'opera) comprendono tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio, di cancelleria, di copisteria o di disegno sostenute dal professionista e che, invece, sono dovuti a questi, a parte ed in aggiunta, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, previste dagli artt. 4 e 6 della stessa legge;
che il professionista ha, comunque, la facoltà di conglobare d'accordo con il committente, tutti i predetti compensi accessori (e, quindi, anche quelli per rimborso di spese di viaggio, vitto, alloggio 6 di 7 per il tempo passato fuori ufficio, nonché di spese di bollo, di registro, postali, 8 telegrafiche, telefoniche, telefoniche, di cancelleria, di autentica di relazioni o disegni, ecc.) in una misura che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale (art. 13, comma secondo) e, "in caso di disaccordo con il committente", in una misura che sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine; che tale conglobamento, tuttavia, non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale, ma implica l'esistenza e la prova di quei fatti o prestazioni specifiche che, giustificando i compensi accessori, ne costituiscano il presupposto anche ai fini della determinazione del compenso devoluta al Consiglio dell'Ordine. Pertanto, il professionista non è tenuto a provare l'ammontare dell'esborso, dato che la liquidazione è forfettaria, ma è tenuto a provare che l'esborso ci sia effettivamente stato”], sostiene che sia errata l’affermazione della stessa Corte di Appello per cui, ai fini dell’accoglimento della domanda di indebito arricchimento, sarebbe stato necessario che l’allora appellante avesse dimostrato di aver effettuato un esborso pari alla somma richiesta. Il richiamo alla sentenza n.27331/2006 è inconferente trattandosi, nel caso di specie, come evidenziato dai giudici di appello, non di azione contrattuale -azione alla quale si riferisce la statuizione di quella sentenza e si riferisce la legge 143/1949-, bensì di azione ex art. 2041, primo comma, c.c. (“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”). In rapporto a questo referente normativo, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che l’appellante in tanto avrebbe potuto avere diritto ad un indennizzo in quanto avesse provato di aver effettivamente subito una diminuzione patrimoniale di un determinato ammontare (da 7 di 7 compararsi con il correlativo vantaggio per il Comune). Incombe infatti a colui che promuove l'azione di indebito arricchimento provarne i fatti costitutivi (Cass. n. 1061 del 23/04/1963). È evidentemente corretta l’affermazione della Corte di Appello per cui l’onere della prova incombente sull’allora appellante -attore ex art. 2041 c.c.- non era superato dall’avvenuto riconoscimento da parte del Comune di un importo minore di quello preteso a titolo di indennizzo. 6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il Comune di PO è rimasto intimato.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.