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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CC MA IS, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 541/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Ancona - Largo Xxiv Maggio 1 60123 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320239002907545000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Assente.
Resistente: Gli Uffici si riportano agli atti ed insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, titolare di impresa individuale iscritta nel Registro Imprese nel 2013 e cancellata d'ufficio nel
2016, contesta l'intimazione di pagamento ADER n. 063 2023 90029075 45/000 notificata il 9 marzo 2024, relativa a otto cartelle esattoriali per diritto annuale camerale 2013-2016.
Le eccezioni principali sono:
Vizi di notifica dell'intimazione: relata in bianco e diverso numero di raccomandata tra atto e busta
Mancata notifica delle cartelle sottostanti
Prescrizione quinquennale per le cartelle notificate entro il 1° febbraio 2018
Carenza di motivazione per il calcolo degli interessi
Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
MEMORIA DI COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
L'ente impositore si costituisce contestando tutte le eccezioni e precisando che:
Il diritto annuale è dovuto ex art. 18 L. 580/1993 da ogni impresa iscritta nel Registro Imprese
L'impresa individuale cessava di essere soggetta al pagamento solo dall'anno successivo alla cessazione, purché la domanda di cancellazione fosse presentata entro il 30 gennaio successivo
I ruoli sono stati trasmessi regolarmente all'agente della riscossione
Non sussistono atti presupposti trattandosi di tributi soggetti a iscrizione diretta al ruolo ex art. 17, comma
3, D.Lgs. 472/97
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
L'agente della riscossione eccepisce:
Regolarità della notifica dell'intimazione con sottoscrizione dell'avviso di ricevimento
Avvenuta notifica delle cartelle con produzione delle relate
Sospensione della prescrizione per emergenza COVID-19 ex art. 68 D.L. 18/2020
Inammissibilità ex art. 19 D.Lgs. 546/92 per mancata impugnazione delle cartelle nei termini.
CONTRODEDUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate eccepisce che la cartella n. 06320200001101483/000 è già stata oggetto di precedente giudizio (r.g.r. n. 230/2022) definito con sentenza n. 104/01/2024 che ha rigettato il ricorso del contribuente, rendendo inammissibile ogni eccezione relativa a tale titolo.
Sulle eccezioni di merito:
1. Notifica dell'intimazione di pagamento
L'Agenzia sostiene l'infondatezza dell'eccezione richiamando il principio dell'idoneità delle forme allo scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c.: il contribuente, avendo sviluppato compiutamente le proprie difese, ha dimostrato la piena conoscenza dell'atto, sanando eventuali vizi di notifica.
2. Notifica delle cartelle di pagamento
Si rimette alle difese dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, evidenziando che l'eventuale positiva notificazione delle cartelle precluderebbe la loro impugnazione per decorso del termine ex art. 19 comma
3 d.lgs. 546/92.
3. Richiesta di copia degli atti sottostanti
L'Agenzia contesta fermamente questa eccezione, argomentando che:
Le imposte erano tutte autoliquidate dal contribuente nelle proprie dichiarazioni
Non sussiste alcun deficit conoscitivo, avendo il contribuente stesso dichiarato la propria posizione debitoria
Per i controlli automatizzati su omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate, l'art. 36-bis D.P.R. 600/73 non prevede l'invio dell'avviso bonario
Comunque, nella fattispecie sono stati inviati gli avvisi bonari per tre delle quattro cartelle
4. Prescrizione delle cartelle
L'Agenzia contesta l'applicazione della prescrizione quinquennale, sostenendo che i tributi erariali si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. n. 7660/22 e n. 3827/2024). Il termine è stato inoltre sospeso dal 08/03/2020 al
31/08/2021 per l'emergenza Covid-19.
5. Calcolo degli interessi
L'Agenzia argomenta che:
Il calcolo degli interessi è disciplinato per legge ex artt. 20 e 30 D.P.R. 602/73
La cartella è esaurientemente motivata anche in punto di calcolo degli interessi
La giurisprudenza conferma la legittimità del mero richiamo all'atto precedente per il calcolo degli interessi
6. Violazione del diritto alla difesa
L'Agenzia respinge l'eccezione evidenziando che il contribuente si è sottratto volontariamente all'adempimento di obbligazioni tributarie da lui stesso dichiarate, nonostante sia stato raggiunto dagli atti informativi dell'Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
SULLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE
L'eccezione di nullità della notifica deve essere rigettata. Pur sussistendo irregolarità nella compilazione della relata e nella numerazione della raccomandata, il vizio è sanato per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso che evidenzia l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
SULLA PRESCRIZIONE
Per le cartelle notificate entro il 1° febbraio 2018, deve considerarsi la sospensione dei termini prescrizionali operata dalla normativa emergenziale COVID-19. Il periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 (pari a 542 giorni) ha determinato lo spostamento in avanti del termine prescrizionale quinquennale.
Applicando tale principio: Cartella n. 063 2016 00106580 20 000 (notificata 6.03.2017): prescrizione differita al 21.08.2023
Cartella n. 063 2016 00111008 77 000 (notificata 25.02.2017): prescrizione differita al 10.08.2023
Cartella n. 063 2017 00074106 79 000 (notificata 1.02.2018): prescrizione differita al 18.07.2024
L'intimazione notificata il 9 marzo 2024 risulta quindi tempestiva per tutte le cartelle.
SUL DIRITTO ANNUALE AL
Il diritto annuale è dovuto per tutte le annualità 2013-2016. L'impresa individuale, iscritta nel 2013 e cancellata d'ufficio nel 2016, non ha presentato domanda di cancellazione entro il 30 gennaio successivo alla cessazione dell'attività, come richiesto dall'art. 4, comma 2, D.M. 359/2001.
La cancellazione d'ufficio non esonera dal pagamento del diritto annuale, che rimane dovuto fino alla formale cessazione dell'iscrizione camerale.
SULLA MOTIVAZIONE DEGLI INTERESSI
L'intimazione di pagamento, quale atto a contenuto vincolato redatto secondo modello ministeriale, è sufficientemente motivata mediante il riferimento alle cartelle precedentemente notificate. Gli interessi sono calcolati secondo i parametri legali e la loro quantificazione è verificabile attraverso i dati contenuti negli atti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidata in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni parte costituita.
Macerata lì, 30 Gennaio 2026
Il Giudice Relatore
IA TI UC
Il Presidente
EI PO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CC MA IS, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 541/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Ancona - Largo Xxiv Maggio 1 60123 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320239002907545000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Assente.
Resistente: Gli Uffici si riportano agli atti ed insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, titolare di impresa individuale iscritta nel Registro Imprese nel 2013 e cancellata d'ufficio nel
2016, contesta l'intimazione di pagamento ADER n. 063 2023 90029075 45/000 notificata il 9 marzo 2024, relativa a otto cartelle esattoriali per diritto annuale camerale 2013-2016.
Le eccezioni principali sono:
Vizi di notifica dell'intimazione: relata in bianco e diverso numero di raccomandata tra atto e busta
Mancata notifica delle cartelle sottostanti
Prescrizione quinquennale per le cartelle notificate entro il 1° febbraio 2018
Carenza di motivazione per il calcolo degli interessi
Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
MEMORIA DI COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
L'ente impositore si costituisce contestando tutte le eccezioni e precisando che:
Il diritto annuale è dovuto ex art. 18 L. 580/1993 da ogni impresa iscritta nel Registro Imprese
L'impresa individuale cessava di essere soggetta al pagamento solo dall'anno successivo alla cessazione, purché la domanda di cancellazione fosse presentata entro il 30 gennaio successivo
I ruoli sono stati trasmessi regolarmente all'agente della riscossione
Non sussistono atti presupposti trattandosi di tributi soggetti a iscrizione diretta al ruolo ex art. 17, comma
3, D.Lgs. 472/97
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
L'agente della riscossione eccepisce:
Regolarità della notifica dell'intimazione con sottoscrizione dell'avviso di ricevimento
Avvenuta notifica delle cartelle con produzione delle relate
Sospensione della prescrizione per emergenza COVID-19 ex art. 68 D.L. 18/2020
Inammissibilità ex art. 19 D.Lgs. 546/92 per mancata impugnazione delle cartelle nei termini.
CONTRODEDUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate eccepisce che la cartella n. 06320200001101483/000 è già stata oggetto di precedente giudizio (r.g.r. n. 230/2022) definito con sentenza n. 104/01/2024 che ha rigettato il ricorso del contribuente, rendendo inammissibile ogni eccezione relativa a tale titolo.
Sulle eccezioni di merito:
1. Notifica dell'intimazione di pagamento
L'Agenzia sostiene l'infondatezza dell'eccezione richiamando il principio dell'idoneità delle forme allo scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c.: il contribuente, avendo sviluppato compiutamente le proprie difese, ha dimostrato la piena conoscenza dell'atto, sanando eventuali vizi di notifica.
2. Notifica delle cartelle di pagamento
Si rimette alle difese dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, evidenziando che l'eventuale positiva notificazione delle cartelle precluderebbe la loro impugnazione per decorso del termine ex art. 19 comma
3 d.lgs. 546/92.
3. Richiesta di copia degli atti sottostanti
L'Agenzia contesta fermamente questa eccezione, argomentando che:
Le imposte erano tutte autoliquidate dal contribuente nelle proprie dichiarazioni
Non sussiste alcun deficit conoscitivo, avendo il contribuente stesso dichiarato la propria posizione debitoria
Per i controlli automatizzati su omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate, l'art. 36-bis D.P.R. 600/73 non prevede l'invio dell'avviso bonario
Comunque, nella fattispecie sono stati inviati gli avvisi bonari per tre delle quattro cartelle
4. Prescrizione delle cartelle
L'Agenzia contesta l'applicazione della prescrizione quinquennale, sostenendo che i tributi erariali si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. n. 7660/22 e n. 3827/2024). Il termine è stato inoltre sospeso dal 08/03/2020 al
31/08/2021 per l'emergenza Covid-19.
5. Calcolo degli interessi
L'Agenzia argomenta che:
Il calcolo degli interessi è disciplinato per legge ex artt. 20 e 30 D.P.R. 602/73
La cartella è esaurientemente motivata anche in punto di calcolo degli interessi
La giurisprudenza conferma la legittimità del mero richiamo all'atto precedente per il calcolo degli interessi
6. Violazione del diritto alla difesa
L'Agenzia respinge l'eccezione evidenziando che il contribuente si è sottratto volontariamente all'adempimento di obbligazioni tributarie da lui stesso dichiarate, nonostante sia stato raggiunto dagli atti informativi dell'Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
SULLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE
L'eccezione di nullità della notifica deve essere rigettata. Pur sussistendo irregolarità nella compilazione della relata e nella numerazione della raccomandata, il vizio è sanato per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso che evidenzia l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
SULLA PRESCRIZIONE
Per le cartelle notificate entro il 1° febbraio 2018, deve considerarsi la sospensione dei termini prescrizionali operata dalla normativa emergenziale COVID-19. Il periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 (pari a 542 giorni) ha determinato lo spostamento in avanti del termine prescrizionale quinquennale.
Applicando tale principio: Cartella n. 063 2016 00106580 20 000 (notificata 6.03.2017): prescrizione differita al 21.08.2023
Cartella n. 063 2016 00111008 77 000 (notificata 25.02.2017): prescrizione differita al 10.08.2023
Cartella n. 063 2017 00074106 79 000 (notificata 1.02.2018): prescrizione differita al 18.07.2024
L'intimazione notificata il 9 marzo 2024 risulta quindi tempestiva per tutte le cartelle.
SUL DIRITTO ANNUALE AL
Il diritto annuale è dovuto per tutte le annualità 2013-2016. L'impresa individuale, iscritta nel 2013 e cancellata d'ufficio nel 2016, non ha presentato domanda di cancellazione entro il 30 gennaio successivo alla cessazione dell'attività, come richiesto dall'art. 4, comma 2, D.M. 359/2001.
La cancellazione d'ufficio non esonera dal pagamento del diritto annuale, che rimane dovuto fino alla formale cessazione dell'iscrizione camerale.
SULLA MOTIVAZIONE DEGLI INTERESSI
L'intimazione di pagamento, quale atto a contenuto vincolato redatto secondo modello ministeriale, è sufficientemente motivata mediante il riferimento alle cartelle precedentemente notificate. Gli interessi sono calcolati secondo i parametri legali e la loro quantificazione è verificabile attraverso i dati contenuti negli atti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidata in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni parte costituita.
Macerata lì, 30 Gennaio 2026
Il Giudice Relatore
IA TI UC
Il Presidente
EI PO