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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5385/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]della Fava Greca n. 3/1, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Orlando Cassisi (C.F. ), che lo rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
14/01/1980, ed ivi residente in [...]della Fava Greca n. 3/1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Isabella Gottardi (C.F. , che la rappresenta e C.F._4
la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29-30/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 25/04/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 188/2025 emessa in data 31/01/2025 dal Tribunale di Genova con cui omologato le condizioni concordate dalle parti, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 25/04/2015 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Per_1
potrà esercitare il diritto di visita come minimo secondo le seguenti cadenze, salvo diverse modalità concordate tra i genitori per consentire un costante e continuativo rapporto con il padre, sempre nel rispetto del prevalente interesse del minore:
2.1. a week end alterni, starà col padre dal sabato mattina dalle ore 9:00 fino alla Per_1
domenica sera prima di cena, quando sarà riportato presso la dimora materna indicativamente entro le ore 20:00; nel fine settimana materno, starà con il padre il mercoledì
e il giovedì dall'uscita dalla scuola con pernottamento fino al riaccompagno a scuola il giovedì e il venerdì mattina;
nel fine settimana paterno, starà col padre il giovedì dall'uscita dalla scuola con pernottamento fino al riaccompagno a scuola il venerdì mattina;
2.2. in considerazione dei particolari impegni lavorativi del Signor che spesso non Pt_1
consentono una precisa programmazione, la Signora si dichiara fin da ora disponibile Pt_2
a tenere , qualora per improvvise esigenze di lavoro, il padre fosse impossibilitato a Per_1
rispettare il calendario concordato;
ciò, tuttavia, quanto più possibile nel rispetto dei normali ritmi di frequentazione dei genitori, come sopra stabiliti;
2.3. trascorrerà il giorno 24 dicembre con un genitore e il giorno di Natale con l'altro Per_1
e, dal giorno di S. Stefano fino al 1° gennaio mattina, con il genitore con il quale aveva passato la vigilia e poi, nuovamente, dal 1° gennaio pomeriggio fino al 7 gennaio con il genitore con cui aveva passato il Natale, rispettando il regime dell'alternanza per anno, salvo differenti accordi tra i genitori;
2.4. trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasqua con l'altro, Per_1
sempre seguendo il criterio dell'alternanza per anno, salvo diverso accordo tra i genitori;
2.5. il figlio trascorrerà rispettivamente con il padre e con la madre quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive;
il periodo di ferie estive prescelto dovrà essere concordato tra i genitori e comunicato reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il Signor dal mese di agosto 2024, verserà mensilmente, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, alla Signora a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2
figlio minore , l'importo di € 500,00 (cinquecento/00), che sarà aggiornato Per_1 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza che omologherà la separazione.
4. Le spese straordinarie per , previamente concordate da entrambi i genitori, come Per_1
individuate e disciplinate dal Verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova,
Sezione IV Civile, che i coniugi dichiarano di conoscere ed approvare, saranno sostenute nella misura del 70% dal padre e nella residua misura del 30% dalla madre. Le spese per la mensa scolastica di vengono dai genitori concordemente inserite tra spese Per_1 straordinarie e saranno sostenute nella misura del 70% dal padre e nella residua misura del
30% dalla madre. A tal proposito i ricorrenti concordano che il signor anticiperà le Pt_1
spese della scuola, compresa la mensa scolastica e la signora anticiperà tutte le altre Pt_2 spese straordinarie previamente concordate da entrambi i genitori e, ogni tre mesi, provvederanno ai relativi conguagli.
5. L'assegno unico, come per legge, verrà percepito dalla Signora Parte_2
collocataria. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico verranno operate al 50% da ciascun coniuge.
6. Acconsentono fin d'ora entrambi i genitori al rilascio e/o rinnovo del passaporto - o di altro equipollente documento per l'espatrio - del figlio minore , la cui richiesta dovrà Per_1 tuttavia essere comunque sottoscritta da entrambi i genitori i quali si impegnano anche a comunicarsi reciprocamente, entro quindici giorni, eventuali cambi di residenza o di domicilio.
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarano di aver già definito tra loro ogni rapporto patrimoniale e non hanno alcuna reciproca richiesta o pretesa di contribuzione economica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L. n. 898/1970 e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, comunque connessa al rapporto matrimoniale.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2015, Numero 31, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]della Fava Greca n. 3/1, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Orlando Cassisi (C.F. ), che lo rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
14/01/1980, ed ivi residente in [...]della Fava Greca n. 3/1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Isabella Gottardi (C.F. , che la rappresenta e C.F._4
la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29-30/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 25/04/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 188/2025 emessa in data 31/01/2025 dal Tribunale di Genova con cui omologato le condizioni concordate dalle parti, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 25/04/2015 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Per_1
potrà esercitare il diritto di visita come minimo secondo le seguenti cadenze, salvo diverse modalità concordate tra i genitori per consentire un costante e continuativo rapporto con il padre, sempre nel rispetto del prevalente interesse del minore:
2.1. a week end alterni, starà col padre dal sabato mattina dalle ore 9:00 fino alla Per_1
domenica sera prima di cena, quando sarà riportato presso la dimora materna indicativamente entro le ore 20:00; nel fine settimana materno, starà con il padre il mercoledì
e il giovedì dall'uscita dalla scuola con pernottamento fino al riaccompagno a scuola il giovedì e il venerdì mattina;
nel fine settimana paterno, starà col padre il giovedì dall'uscita dalla scuola con pernottamento fino al riaccompagno a scuola il venerdì mattina;
2.2. in considerazione dei particolari impegni lavorativi del Signor che spesso non Pt_1
consentono una precisa programmazione, la Signora si dichiara fin da ora disponibile Pt_2
a tenere , qualora per improvvise esigenze di lavoro, il padre fosse impossibilitato a Per_1
rispettare il calendario concordato;
ciò, tuttavia, quanto più possibile nel rispetto dei normali ritmi di frequentazione dei genitori, come sopra stabiliti;
2.3. trascorrerà il giorno 24 dicembre con un genitore e il giorno di Natale con l'altro Per_1
e, dal giorno di S. Stefano fino al 1° gennaio mattina, con il genitore con il quale aveva passato la vigilia e poi, nuovamente, dal 1° gennaio pomeriggio fino al 7 gennaio con il genitore con cui aveva passato il Natale, rispettando il regime dell'alternanza per anno, salvo differenti accordi tra i genitori;
2.4. trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasqua con l'altro, Per_1
sempre seguendo il criterio dell'alternanza per anno, salvo diverso accordo tra i genitori;
2.5. il figlio trascorrerà rispettivamente con il padre e con la madre quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive;
il periodo di ferie estive prescelto dovrà essere concordato tra i genitori e comunicato reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il Signor dal mese di agosto 2024, verserà mensilmente, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, alla Signora a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2
figlio minore , l'importo di € 500,00 (cinquecento/00), che sarà aggiornato Per_1 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza che omologherà la separazione.
4. Le spese straordinarie per , previamente concordate da entrambi i genitori, come Per_1
individuate e disciplinate dal Verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova,
Sezione IV Civile, che i coniugi dichiarano di conoscere ed approvare, saranno sostenute nella misura del 70% dal padre e nella residua misura del 30% dalla madre. Le spese per la mensa scolastica di vengono dai genitori concordemente inserite tra spese Per_1 straordinarie e saranno sostenute nella misura del 70% dal padre e nella residua misura del
30% dalla madre. A tal proposito i ricorrenti concordano che il signor anticiperà le Pt_1
spese della scuola, compresa la mensa scolastica e la signora anticiperà tutte le altre Pt_2 spese straordinarie previamente concordate da entrambi i genitori e, ogni tre mesi, provvederanno ai relativi conguagli.
5. L'assegno unico, come per legge, verrà percepito dalla Signora Parte_2
collocataria. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico verranno operate al 50% da ciascun coniuge.
6. Acconsentono fin d'ora entrambi i genitori al rilascio e/o rinnovo del passaporto - o di altro equipollente documento per l'espatrio - del figlio minore , la cui richiesta dovrà Per_1 tuttavia essere comunque sottoscritta da entrambi i genitori i quali si impegnano anche a comunicarsi reciprocamente, entro quindici giorni, eventuali cambi di residenza o di domicilio.
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarano di aver già definito tra loro ogni rapporto patrimoniale e non hanno alcuna reciproca richiesta o pretesa di contribuzione economica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L. n. 898/1970 e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, comunque connessa al rapporto matrimoniale.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2015, Numero 31, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino