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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/07/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281terdecies codice procedura civile
nella causa civile iscritta al n. 1771/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso in proprio ex Parte_1 C.F._1
a stud Padre Semeria n. 5 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova al viale Brigate Partigiane n. 2 è eletto domicilio
– intimato –
Ragioni della decisione
1. abstract. con ricorso ex art. 84/170 DPR 115/2002 e art. 15 D. Lvo Parte_1
150/2011, premesso di aver assunto, subentrando nel patrocinio dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la difesa di ammessa al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato, nella causa civile n. 1236/2019 RG, curando la negoziazione assistita obbligatoria/la fase di studio/la fase istruttoria–trattazione e quella conclusionale, allegato di aver depositato istanza di liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta per l'importo complessivo, al netto della riduzione del 50%, di € 6.594,68, che gli veniva accordata per il minor importo di € 799,00 oltre accessori ed oneri di legge, lamentata la illegittimità del decreto di liquidazione per omessa motivazione delle ragioni che lo avevano indotto alla liquidazione di un compenso inferiore al minimo della tariffa professionale e per errore sullo scaglione di valore di riferimento, evocava in giudizio il , in persona Controparte_1 del Ministro pro-tempore, instando per la determinazione dell'importo del compenso professionale nella somma di € 6.594,68, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, che, rilevato che la discrezionalità riservata al giudice era stata ragionevolmente esercitata, ritenuta la corretta individuazione dello scaglione di riferimento, instava, in via principale, per il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e di onorari di giudizio, in via subordinata, per la compensazione delle spese di giudizio. 1.2) La causa, sul ricorso introduttivo, sulla comparsa di costituzione e sulle note autorizzate, veniva assunta a decisione all'udienza del 04.07.2025.
1 dott. Pasquale LONGARINI (2) sul merito della domanda. Va, innanzitutto, rilevato che l'attività svolta dal ricorrente, quale difensore di ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel Parte_2 procedimento civile n.1236/2019 RG , si è conclusa il 09.07.2024 laddove il procedimento civile veniva dichiarato estinto per intervenuta conciliazione, e pertanto vigenti gli aggiornamenti tariffari introdotti dal DM 147/22, che è entrato in vigore il 23.10.2022 e che, a norma del suo art. 6, si applica alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore. 2.1) Premesso che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore di ufficio non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante (col solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 Cpc) e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, l'opposizione, nei limiti appresso indicati, è fondata. 2.2) In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del DM 147/2022, vi è un orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice può scendere «anche al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè se ne dia apposita e specifica motivazione» (cass. n. 11601/2018). Accanto a questo orientamento ve ne è però un altro secondo il quale è censurabile il provvedimento che liquidi le spese in misura inferiore rispetto al minimo di cui al parametro di riferimento (cass. n. 20935/2017), minimo che viene definito “inderogabile” (cass. n. 16615/2017). 2.2.1) Nel tentativo di superare il ricordato contrasto giurisprudenziale, anche alla luce del regime introdotto dal DM 37/2018, la significatività della cui modifica del testo è stata evidenziata anche dalle argomentazione spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018, nel quale si sottolinea come tra gli obiettivi del
, vi fosse anche quello di «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, CP_1 nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», limitando quindi «il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto del quale non è possibile andare» (parere n. 02703/2017 del 27.12.2017), il giudice di legittimità ha affermato che non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso, o le spese processuali, e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale (cass. n. 10467/2023; cass. n. 10466/2023; cass. n. 9818/2023; cass, n. 9815/2023). 2.2.1.1) Infatti, occorre ricordare che secondo l'art. 1 del DM 37/2018 (regolamento recante modifiche al decreto 10.3.2014 n.33, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, co.6, L. 31.12.2012 n.247), le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti sino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento». 2.2.2) Premesso che nel parere del Consiglio di Stato si rimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrasto neppure con la normativa europea in materia anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23.11.2017 della
2 dott. Pasquale LONGARINI Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la necessità di interpretare le novellate previsioni per effetto del DM 37/2018 come intese a ribadire l'inderogabilità da parte del giudice, chiamato a liquidare i compensi a carico del soccombente ovvero in assenza di un preventivo accordo fra le parti, dei minimi fissato dal DM 55/2014, rinviene poi un argomento di carattere sistematico nella coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, laddove: il comma 2 dell'art. 13bis legge forense, dispone che «si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, co.6»; il comma 4 dispone che: «si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato»; il comma 10 dispone che: «Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma degli articoli 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6». 2.2.3) Come condivisibilmente osservato dal giudice di legittimità, «emerge quindi la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35, e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione» (cass. n.11102/2024). 2.2.4) Invero, tale misura risulta approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela del diritto di difesa, ove, come la maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio. 2.2.4.1) Non viene in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità ed il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.). 2.2.4.2) I nuovi criteri rispondono all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello di prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (CG UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura ed al decoro delle attività svolte. 2.2.5) Questo giudice, pertanto, in continuità con quanto affermato dal giudice di legittimità (cass. n. 10483/2023; cass. n. 11102/2024), procedendo alla liquidazione dei compensi in favore del ricorrente, senza scendere al di sotto dei minimi tariffari, intende dare continuità al seguente principio di diritto «ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio
3 dott. Pasquale LONGARINI a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, co.1, e 12, co. 1, DM 55/2014, come modificati dal DM n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi si cui alle tabelle allegati» (cass. n. 11102/2024). 2.3) La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale di Imperia liquidato la somma di € 799,00, oltre accessori ed oneri di legge, somma inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita dall'art. 130 DPR 115/02. 2.3.1) La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione, «non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM 55 del 2014 dal recente DM 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal CS sul relativo schema …., ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento … di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense» (cass. n. 11102/2024). Neppure è dubitabile la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria, non ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi. L'ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era già stata affermata dalla CG (sentenza n. 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (CG UE 427/2017; CG UE 5.12.2006 C-94/2004 e C- 202/2004; CG UE 9.9.2004 C-184/02 e C-223/2002). E, al riguardo, i nuovi parametri sono stati predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del CS e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. Parametri che non sono discriminatori, avendo portata generale (art. 15, co. 2, lett. g, Direttiva 2006/123/CE; CG 4.7.2019 C-377/2017) e lasciando, l'intervento normativo, «impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti» (cass. n. 11102/2024). 2.4) Il compenso per l'attività giudiziale civile in materia: (a) di giudizi di cognizione innanzi al Tribunale va liquidato dal giudice, in ragione del valore della causa (che nella specie era di € 7.650,00 – valore del decreto ingiuntivo opposto) e per fasi (che nella specie comprendono la fase di studio, la fase istruttoria/trattazione la fase decisionale). I parametri per la determinazione del compenso sono quelli disciplinati dal DM 55/2014 recante «Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247», aggiornati al DM n.147 del 13.08.2022; (b) di procedura di negoziazione assistita, va liquidato dal giudice, in ragione del valore della causa (che nella specie era di € 7.650,00 – valore del decreto ingiuntivo opposto) e per fasi (che nella specie comprendono la fase della attivazione e di negoziazione) 2.5) Tanto premesso, dovendosi tener conto di tutti i compensi maturati per l'opera svolta dal ricorrente, rilevato che nel caso di specie, l'applicazione dei valori medi appare giustificata dalla laboriosità della controversia e dall'impegno profuso dalla ricorrente, come provato dalla documentazione versata in atti (docc. da n.2 a n.12) e tenuto conto della sola maggiorazione, ex art. 4, co.6, DM 55/14, per la raggiunta conciliazione (doc. n.19), sulla base dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante «Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247», all'avvocato
4 dott. Controparte_3
[...] [...]
va liquidata: (a) la somma di € 3.213,12 (così determinata: €
[...]
4.300 per compenso tabellare;
aumentata ad € 6.426,25 per conciliazione giudiziale della controversia;
ridotta ad € 3.213,13 per riduzione del 50% per gratuito patrocinio ex art. 130 DPR 115/02), oltre spese generali al 15% sul compenso totale ed accessori di legge, per compenso tabellare ai valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale aventi valore da € 5.201 ad € 26.000, dedotte le somme eventualmente già liquidate;
(b) la somma di € 661,5 (così determinata: € 441 per la fase della attivazione della procedura di negoziazione assistite ed € 882,00 per fase della negoziazione, ex art. 4 DMG 01/08/2023; ridotta della metà per gratuito patrocinio ad € 661,5), per compenso tabellare per negoziazione assistita, dedotte le somme eventualmente già liquidate 2.6) Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte resistente, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010). 2.7) Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, il MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, deve essere dichiaro tenuto e condannato a rimborsare a le spese di giudizio che, in ragione Parte_1 del valore del decisum, della semplicità dei fatti oggetto di contesa e dell'assenza di una fase istruttoria/trattazione, vanno liquidate, secondo il valore minimo di liquidazione previste per le cause di valore da € 1.101 ad € 5.200, nella somma di euro 852,00 oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie ed accessori di legge
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida all'avv. per l'attività Parte_1 svolta nell'interesse di ammessa al llo Stato, nel Parte_2 procedimento civile n. ) la somma di € 3.213,12 oltre spese generali al 15% sul compenso totale ed accessori di legge, per compenso tabellare ai valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale aventi valore da € 5.201 ad € 26.000, dedotte le somme eventualmente già liquidate;
(2) la somma di € 661,5, per compenso tabellare per negoziazione assistita, dedotte le somme eventualmente già liquidate (b) condanna il , in persona del Ministro pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in fa le spese di giudizio che liquida in € Parte_1 852,00 oltre spese gene 0 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie ed accessori di legge (c) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 04.07.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI
Il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281terdecies codice procedura civile
nella causa civile iscritta al n. 1771/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso in proprio ex Parte_1 C.F._1
a stud Padre Semeria n. 5 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova al viale Brigate Partigiane n. 2 è eletto domicilio
– intimato –
Ragioni della decisione
1. abstract. con ricorso ex art. 84/170 DPR 115/2002 e art. 15 D. Lvo Parte_1
150/2011, premesso di aver assunto, subentrando nel patrocinio dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la difesa di ammessa al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato, nella causa civile n. 1236/2019 RG, curando la negoziazione assistita obbligatoria/la fase di studio/la fase istruttoria–trattazione e quella conclusionale, allegato di aver depositato istanza di liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta per l'importo complessivo, al netto della riduzione del 50%, di € 6.594,68, che gli veniva accordata per il minor importo di € 799,00 oltre accessori ed oneri di legge, lamentata la illegittimità del decreto di liquidazione per omessa motivazione delle ragioni che lo avevano indotto alla liquidazione di un compenso inferiore al minimo della tariffa professionale e per errore sullo scaglione di valore di riferimento, evocava in giudizio il , in persona Controparte_1 del Ministro pro-tempore, instando per la determinazione dell'importo del compenso professionale nella somma di € 6.594,68, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, che, rilevato che la discrezionalità riservata al giudice era stata ragionevolmente esercitata, ritenuta la corretta individuazione dello scaglione di riferimento, instava, in via principale, per il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e di onorari di giudizio, in via subordinata, per la compensazione delle spese di giudizio. 1.2) La causa, sul ricorso introduttivo, sulla comparsa di costituzione e sulle note autorizzate, veniva assunta a decisione all'udienza del 04.07.2025.
1 dott. Pasquale LONGARINI (2) sul merito della domanda. Va, innanzitutto, rilevato che l'attività svolta dal ricorrente, quale difensore di ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel Parte_2 procedimento civile n.1236/2019 RG , si è conclusa il 09.07.2024 laddove il procedimento civile veniva dichiarato estinto per intervenuta conciliazione, e pertanto vigenti gli aggiornamenti tariffari introdotti dal DM 147/22, che è entrato in vigore il 23.10.2022 e che, a norma del suo art. 6, si applica alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore. 2.1) Premesso che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore di ufficio non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante (col solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 Cpc) e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, l'opposizione, nei limiti appresso indicati, è fondata. 2.2) In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del DM 147/2022, vi è un orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice può scendere «anche al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè se ne dia apposita e specifica motivazione» (cass. n. 11601/2018). Accanto a questo orientamento ve ne è però un altro secondo il quale è censurabile il provvedimento che liquidi le spese in misura inferiore rispetto al minimo di cui al parametro di riferimento (cass. n. 20935/2017), minimo che viene definito “inderogabile” (cass. n. 16615/2017). 2.2.1) Nel tentativo di superare il ricordato contrasto giurisprudenziale, anche alla luce del regime introdotto dal DM 37/2018, la significatività della cui modifica del testo è stata evidenziata anche dalle argomentazione spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018, nel quale si sottolinea come tra gli obiettivi del
, vi fosse anche quello di «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, CP_1 nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», limitando quindi «il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto del quale non è possibile andare» (parere n. 02703/2017 del 27.12.2017), il giudice di legittimità ha affermato che non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso, o le spese processuali, e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale (cass. n. 10467/2023; cass. n. 10466/2023; cass. n. 9818/2023; cass, n. 9815/2023). 2.2.1.1) Infatti, occorre ricordare che secondo l'art. 1 del DM 37/2018 (regolamento recante modifiche al decreto 10.3.2014 n.33, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, co.6, L. 31.12.2012 n.247), le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti sino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento». 2.2.2) Premesso che nel parere del Consiglio di Stato si rimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrasto neppure con la normativa europea in materia anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23.11.2017 della
2 dott. Pasquale LONGARINI Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la necessità di interpretare le novellate previsioni per effetto del DM 37/2018 come intese a ribadire l'inderogabilità da parte del giudice, chiamato a liquidare i compensi a carico del soccombente ovvero in assenza di un preventivo accordo fra le parti, dei minimi fissato dal DM 55/2014, rinviene poi un argomento di carattere sistematico nella coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, laddove: il comma 2 dell'art. 13bis legge forense, dispone che «si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, co.6»; il comma 4 dispone che: «si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato»; il comma 10 dispone che: «Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma degli articoli 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6». 2.2.3) Come condivisibilmente osservato dal giudice di legittimità, «emerge quindi la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35, e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione» (cass. n.11102/2024). 2.2.4) Invero, tale misura risulta approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela del diritto di difesa, ove, come la maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio. 2.2.4.1) Non viene in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità ed il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.). 2.2.4.2) I nuovi criteri rispondono all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello di prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (CG UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura ed al decoro delle attività svolte. 2.2.5) Questo giudice, pertanto, in continuità con quanto affermato dal giudice di legittimità (cass. n. 10483/2023; cass. n. 11102/2024), procedendo alla liquidazione dei compensi in favore del ricorrente, senza scendere al di sotto dei minimi tariffari, intende dare continuità al seguente principio di diritto «ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio
3 dott. Pasquale LONGARINI a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, co.1, e 12, co. 1, DM 55/2014, come modificati dal DM n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi si cui alle tabelle allegati» (cass. n. 11102/2024). 2.3) La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale di Imperia liquidato la somma di € 799,00, oltre accessori ed oneri di legge, somma inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita dall'art. 130 DPR 115/02. 2.3.1) La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione, «non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM 55 del 2014 dal recente DM 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal CS sul relativo schema …., ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento … di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense» (cass. n. 11102/2024). Neppure è dubitabile la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria, non ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi. L'ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era già stata affermata dalla CG (sentenza n. 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (CG UE 427/2017; CG UE 5.12.2006 C-94/2004 e C- 202/2004; CG UE 9.9.2004 C-184/02 e C-223/2002). E, al riguardo, i nuovi parametri sono stati predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del CS e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. Parametri che non sono discriminatori, avendo portata generale (art. 15, co. 2, lett. g, Direttiva 2006/123/CE; CG 4.7.2019 C-377/2017) e lasciando, l'intervento normativo, «impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti» (cass. n. 11102/2024). 2.4) Il compenso per l'attività giudiziale civile in materia: (a) di giudizi di cognizione innanzi al Tribunale va liquidato dal giudice, in ragione del valore della causa (che nella specie era di € 7.650,00 – valore del decreto ingiuntivo opposto) e per fasi (che nella specie comprendono la fase di studio, la fase istruttoria/trattazione la fase decisionale). I parametri per la determinazione del compenso sono quelli disciplinati dal DM 55/2014 recante «Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247», aggiornati al DM n.147 del 13.08.2022; (b) di procedura di negoziazione assistita, va liquidato dal giudice, in ragione del valore della causa (che nella specie era di € 7.650,00 – valore del decreto ingiuntivo opposto) e per fasi (che nella specie comprendono la fase della attivazione e di negoziazione) 2.5) Tanto premesso, dovendosi tener conto di tutti i compensi maturati per l'opera svolta dal ricorrente, rilevato che nel caso di specie, l'applicazione dei valori medi appare giustificata dalla laboriosità della controversia e dall'impegno profuso dalla ricorrente, come provato dalla documentazione versata in atti (docc. da n.2 a n.12) e tenuto conto della sola maggiorazione, ex art. 4, co.6, DM 55/14, per la raggiunta conciliazione (doc. n.19), sulla base dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante «Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247», all'avvocato
4 dott. Controparte_3
[...] [...]
va liquidata: (a) la somma di € 3.213,12 (così determinata: €
[...]
4.300 per compenso tabellare;
aumentata ad € 6.426,25 per conciliazione giudiziale della controversia;
ridotta ad € 3.213,13 per riduzione del 50% per gratuito patrocinio ex art. 130 DPR 115/02), oltre spese generali al 15% sul compenso totale ed accessori di legge, per compenso tabellare ai valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale aventi valore da € 5.201 ad € 26.000, dedotte le somme eventualmente già liquidate;
(b) la somma di € 661,5 (così determinata: € 441 per la fase della attivazione della procedura di negoziazione assistite ed € 882,00 per fase della negoziazione, ex art. 4 DMG 01/08/2023; ridotta della metà per gratuito patrocinio ad € 661,5), per compenso tabellare per negoziazione assistita, dedotte le somme eventualmente già liquidate 2.6) Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte resistente, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010). 2.7) Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, il MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, deve essere dichiaro tenuto e condannato a rimborsare a le spese di giudizio che, in ragione Parte_1 del valore del decisum, della semplicità dei fatti oggetto di contesa e dell'assenza di una fase istruttoria/trattazione, vanno liquidate, secondo il valore minimo di liquidazione previste per le cause di valore da € 1.101 ad € 5.200, nella somma di euro 852,00 oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie ed accessori di legge
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida all'avv. per l'attività Parte_1 svolta nell'interesse di ammessa al llo Stato, nel Parte_2 procedimento civile n. ) la somma di € 3.213,12 oltre spese generali al 15% sul compenso totale ed accessori di legge, per compenso tabellare ai valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale aventi valore da € 5.201 ad € 26.000, dedotte le somme eventualmente già liquidate;
(2) la somma di € 661,5, per compenso tabellare per negoziazione assistita, dedotte le somme eventualmente già liquidate (b) condanna il , in persona del Ministro pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in fa le spese di giudizio che liquida in € Parte_1 852,00 oltre spese gene 0 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie ed accessori di legge (c) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 04.07.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI