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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/11/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG 3849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IA MA Presidente rel.
ST PA UD
ER NI UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18/06/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
19/11/2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BI OL presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BI OL presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla si oppone”
PER LE PARTI: come da conclusioni congiunte rappresentate all'udienza del 19/11/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 14/05/2005 a GR
(VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e riportati all'udienza del 19/11/2025 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 14/05/2005 a GR (VR) iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GR (VR) nell'anno 2005,
Numero 6, Parte II, Serie A.
2. Affido condiviso e collocamento prevalente presso la madre.
3. Diritto di visita del padre il martedì e il giovedì tutto il giorno e il sabato sera;
e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena.
Salve le altre modalità da concordare tra i genitori con preavviso di due giorni. In ogni caso prevedersi che il figlio minore trascorra per 15 giorni anche non Per_1 consecutivi le vacanze estive con il padre;
che trascorra alternativamente con ciascun genitore una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni tra i genitori il Natale e il Capodanno, e tra la Pasqua ed il lunedì di Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori.
4. Contributo al mantenimento a carico del padre euro 300,00 mensili, da versarsi con decorrenza dal mese di luglio 2025 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato
2 alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
5. Euro 50,00 mensili a titolo di mantenimento per la ricorrente da versarsi con decorrenza dal mese di luglio 2025 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente.
6. Assegno unico per il figlio in capo alla sola ricorrente.
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di NEGRAR (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 2005, Numero 6, Parte II, Serie A).
8. Spese di lite compensate.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 19.11.2025
La Presidente
IA MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IA MA Presidente rel.
ST PA UD
ER NI UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18/06/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
19/11/2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BI OL presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BI OL presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla si oppone”
PER LE PARTI: come da conclusioni congiunte rappresentate all'udienza del 19/11/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 14/05/2005 a GR
(VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e riportati all'udienza del 19/11/2025 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 14/05/2005 a GR (VR) iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GR (VR) nell'anno 2005,
Numero 6, Parte II, Serie A.
2. Affido condiviso e collocamento prevalente presso la madre.
3. Diritto di visita del padre il martedì e il giovedì tutto il giorno e il sabato sera;
e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena.
Salve le altre modalità da concordare tra i genitori con preavviso di due giorni. In ogni caso prevedersi che il figlio minore trascorra per 15 giorni anche non Per_1 consecutivi le vacanze estive con il padre;
che trascorra alternativamente con ciascun genitore una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni tra i genitori il Natale e il Capodanno, e tra la Pasqua ed il lunedì di Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori.
4. Contributo al mantenimento a carico del padre euro 300,00 mensili, da versarsi con decorrenza dal mese di luglio 2025 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato
2 alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
5. Euro 50,00 mensili a titolo di mantenimento per la ricorrente da versarsi con decorrenza dal mese di luglio 2025 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente.
6. Assegno unico per il figlio in capo alla sola ricorrente.
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di NEGRAR (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 2005, Numero 6, Parte II, Serie A).
8. Spese di lite compensate.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 19.11.2025
La Presidente
IA MA
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