Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2020, n. 24483
CASS
Sentenza 4 dicembre 2020

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1680/2020 della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Terza Sezione Penale. La società ricorrente ha contestato un'ordinanza del GIP del Tribunale di Modena, che aveva ritenuto di non poter procedere sulla richiesta di illegittimità della prescrizione imposta ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, sostenendo che il procedimento fosse di natura amministrativa e non penale. Le pretese giuridiche della società si fondavano sull'erronea applicazione delle norme, affermando che la prescrizione fosse un atto di polizia giudiziaria, impugnabile dinanzi al giudice penale.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la prescrizione impartita non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non autonomamente impugnabile. Ha argomentato che la giurisdizione penale non può intervenire su atti di polizia giudiziaria prima dell'esercizio dell'azione penale, preservando così la separazione delle funzioni tra pubblico ministero e giudice. La Corte ha sottolineato che la richiesta di proroga della prescrizione deve essere rivolta all'organo di vigilanza competente, confermando la natura procedurale e non impugnabile della prescrizione stessa.

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Massime1

La prescrizione impartita ai sensi dell'art. 318-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria non autonomamente né immediatamente impugnabile dinanzi al giudice penale, restando ogni questione devoluta a quest'ultimo successivamente all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2020, n. 24483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24483
    Data del deposito : 4 dicembre 2020

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