Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758 del 1994 configura un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale la cui completezza il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio. (Fattispecie nella quale, a fronte della mancata ammissione dell'imputato al pagamento della sanzione amministrativa, la Corte ha annullato la sentenza di merito con rinvio al P.M. onde farsi luogo alla definizione dell'iter amministrativo relativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 43825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43825 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 04/10/2007
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2323
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 002302/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AN GE, N. IL 07/03/1972;
avverso SENTENZA del 22/09/2005 TRIBUNALE di VASTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 settembre 2005, il Tribunale di Vasto ha condannato NG Di AN alla pena di Euro 800,00 di ammenda, riconoscendolo colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 20, comma 4, art. 28, comma 1 e art. 77, per avere, quale titolare dell'omonima impresa edile, tenuto il piano di lavoro in corrispondenza del quarto solaio nel cantiere da lui gestito senza che venisse raggiunto dal ponteggio metallico e per non aver dotato il medesimo fabbricato di un ponte a sbalzo in corrispondenza del 3 solaio (in San Salvo il 19 febbraio 2004). Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, per i seguenti motivi:
1 - il vizio di motivazione in ordine alla prova circa la qualità di datore di lavoro, non contestata nel capo di imputazione e presupposto sia dal P.M. che dal giudice;
2 - il vizio di motivazione in ordine alla prova del mancato pagamento della sanzione di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, non essendo stato oggetto di accertamento la comunicazione-
notifica della sanzione pecuniaria inflitta. Infatti, secondo il ricorrente, la sanzione non è stata mai pagata perché non gli sarebbe stata mai comunicata la relativa richiesta;
3 - la violazione di legge in riferimento all'art. 62 bis c.p. e all'art. 133 c.p.: il beneficio delle attenuanti generiche era stato escluso in ragione dell'esistenza di precedenti condanne, che poi erano state prese in considerazione, con illegittima duplicazione, anche in sede di determinazione della pena base e dell'aumento per la continuazione. Inoltre la pena concretamente irrogata sarebbe eccessiva;
4 - la violazione di legge in relazione all'art. 62 c.p., n. 6, dato che l'imputato si era adoperato per eliminare le irregolarità accertate, osservando le prescrizioni impartite.
Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con i provvedimenti conseguenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20 stabilisce, con riferimento alle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro punite con pena alternativa, che l'organo di vigilanza deve impartire al contravventore una apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione.
Il successivo art. 21 prevede poi che, se risulta l'adempimento, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa, comunicando al pubblico ministero, entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma mentre se risulti l'inadempimento alla prescrizione deve darne comunicazione al pubblico ministero entro 90 giorni.
L'art. 22 prescrive poi che se il pubblico ministero riceve aliunde la notizia del reato, deve darne comunicazione all'organo di vigilanza perché emetta la prescrizione e l'art. 23 dispone la sospensione del procedimento penale fino al momento in cui il P.M. riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore non ha adempiuto.
Infine, a norma dell'art. 24 del Decreto citato la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione e paga la sanzione amministrativa.
Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte (cfr. Cass. sez. 3^, 17 settembre 2007 n. 34900), cui anche questo collegio aderisce, la procedura in parola configura una ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, che il giudice è pertanto tenuto comunque ad accertare d'ufficio.
Nel caso in esame, il ricorrente contesta di avere ami ricevuto la comunicazione della sanzione pecuniaria di cui gli doveva essere richiesto il pagamento.
Risulta invero dagli atti che sicuramente l'organo di vigilanza impartì al ricorrente la prescrizione di provvedere alla regolarizzazione del cantiere edile da lui gestito e che altrettanto sicuramente venne poi costatato l'adempimento della prescrizione nel termine stabilito.
Manca invece la prova documentale o testimoniale della ammissione dell'imputato a pagare la sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni.
Non essendo stato pertanto completato l'iter amministrativo concretante la condizione di procedibilità dell'azione penale, la sentenza impugnata va annullata con rinvio degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.
Resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2007