Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile soltanto nell'ipotesi di conflitto virtuale, ossia quando il giudice ordinario e il giudice speciale non abbiamo ancora statuito sulla giurisdizione. (Nella specie, in tema di attività contrattuale dei cosiddetti enti di fondazione di cui all'art. 11 d.P.R. n. 356 del 1990, la S.C. ha prevenuto il conflitto ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario in controversia concernente la titolarità del diritto di prelazione all'acquisto di azioni di una Cassa di Risparmio che la Fondazione aveva deciso di dismettere stipulando un preliminare di compravendita del pacchetto azionario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANTO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA TOSCANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. VICO 29, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA S.P.A. n persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DÈ CROCIFERI 44, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MACCARONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONELLI, GIUSEPPE PERICU, LUIGI PISCITELLI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA;
- intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 78/97 del Tribunale amministrativo regionale di GENOVA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
uditi gli Avvocati, Piero D'AMELIO, per la ricorrente, Roberto ALLEGRUCCI, per delega dell'Avvocato Salvatore MACCARONE, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CA CA s.p.a., con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., notificato alla CA AR (Cassa di Risparmio di Genova e Imperia) s.p.a. e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savona, dichiara che con atto di citazione dell'8 gennaio 1997 la CA AR s.p.a. le ha convenute in giudizio innanzi al Tribunale di Savona.
Sul presupposto della titolarità di un diritto di prelazione all'acquisto delle azioni della Cassa di Risparmio di Savona (Carisa) s.p.a. che la Fondazione Cassa di Risparmio di Savona intendeva dismettere, trasferendo la partecipazione di controllo, e cioè il 51% delle azioni della Carisa, alla CA CA, volontà resa palese dalla stipulazione, tra Fondazione e CA CA, di un contratto preliminare di compravendita del pacchetto azionario di maggioranza, la AR ha iniziato un giudizio civile con una pluralità di obbiettivi. In primo luogo l'acquisto della maggioranza del pacchetto azionario in virtù del predetto diritto di prelazione;
in subordine il risarcimento del danno per lire 109 miliardi, oltre al danno da ritardo. Identica azione veniva esperita per la responsabilità solidale con la Fondazione di alcuni amministratori della medesima.
Contestualmente all'azione proposta avanti al Tribunale Civile di Savona, la CA AR ha proposto ricorso al T.a.r. della Liguria per ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Savona, che ha deliberato la vendita alla CA CA s.p.a. del 51% delle azioni Carisa, approvando la bozza del relativo compromesso di vendita ed ha altresì deciso l'eliminazione dallo Statuto della Carisa della norma concernente il diritto di prelazione sulle azioni cedute dai soci.
La CA AR s.p.a. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza del regolamento preventivo di giurisdizione. La AR ha altresì depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo il proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile.
Trattasi di un regolamento preventivo che tende ad evitare un conflitto virtuale di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale ai sensi dell'art. 362 co. 2, c.p.c.. Su questi posizioni è la consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità secondo cui quando il giudice ordinario ed il giudice speciale ancora non abbiano statuito sulla giurisdizione è esperibile il regolamento preventivo, che attiene all'ipotesi di conflitto virtuale di giurisdizione (Cass., 13.7.1990, n. 7264; Cass., 18.12.1985 n. 6458; Cass., 15.4.1982, n. 2287). Inoltre l'oggetto dei due giudizi non è differente, nonostante che in uno si accampi la lesione del diritto soggettivo nascente dalla concordata prelazione, e nell'altro invece si discuta sulla legittimità della delibera dalla Fondazione che oltre ad essere ente di diritto privato, è altresì ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 11 co. 2 d. lgs. 20.11.1990 n.356 di attuazione della l.30.7.1990 n.218. Del resto la stessa AR, nel proporre ricorso al
T.a.r., rileva di aver già proposto in altra sede giurisdizionale le più opportune azioni a tutela dei propri interessi, ma si rivolge anche al g.a. per l'ipotesi in cui non potesse ottenere un pieno soddisfacimento delle sue pretese innanzi alla giurisdizione ordinaria. Contestualmente, infatti, si è preteso da un lato il rispetto delle norme e dei principi che devono presiedere le procedure per la dismissione delle partecipazioni bancarie, da parte di un soggetto che ha titolo alla partecipazione nella procedura stessa, dall'altro si è ritenuto di opporsi agli atti della Fondazione che incidono, con grave pregiudizio, sui diritti acquisiti e sul valore patrimoniale della sua partecipazione nella società bancaria, che sarebbe evidentemente compromesso dall'acquisizione del controllo azionario da parte di altro soggetto.
La verità è che la CA AR, posta di fronte all'alternativa di qualificare l'attività contrattuale dei c.d. enti fondazione, ai quali appartiene la Fondazione Cassa di Risparmio di Savona, espressione di piena capacità di diritto privato oppure espressione anche della "piena capacità di diritto pubblico", riconosciuta agli enti fondazione dall'art. 11 co. 2 del D.P.R. 20.11.1990, n. 356, ha scelto entrambe le soluzioni adendo contemporaneamente i due giudici competenti per l'un caso e per l'altro.
In conclusione, la CA AR, con la proposizione delle due indicate azioni, rispettivamente avanti al giudice ordinario e al giudice amministrativo ha dato luogo a quel conflitto virtuale di giurisdizione per la cui soluzione l'ordinamento (art. 41 c.p.c.) prevede il regolamento preventivo, mezzo inteso a sottrarre la questione di giurisdizione al giudice di merito ed a devolverla direttamente alle Sezioni Unite della Cassazione in modo da avere una pronunzia definitiva sul punto della giurisdizione che consenta al giudice di merito identificato, come competente, di risolvere la questione senza doversi più pronunciare con sentenza soggetta ad impugnazione sul punto della giurisdizione.
Ed il conflitto virtuale va prevenuto attribuendo la giurisdizione al giudice ordinario in quanto la controversia concerne la titolarità da parte della AR s.p.a. del diritto di prelazione all'acquisto delle azioni della Cassa di Risparmio di Savona (Carisa) s.p.a. che la Fondazione Cassa di Risparmio di Savona ha deciso di dismettere, stipulando con la CA CA un contratto preliminare di compravendita dei pacchetto azionario rappresentante il 51% del capitale di Carisa s.p.a.. A tal fine la CA AR ha già evocato in giudizio, avanti il Tribunale di Savona, la CA CA, la Fondazione Cassa di Risparmio di Savona, nonché vice-presidente (Marengo), consigliere (Fresia) e segretario (Catani) della Fondazione. Riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, correttamente radicata con la citazione innanzi al Tribunale di Savona, deve escludersi la sussistenza di una contestuale e parallela giurisdizione del giudice amministrativo, sulla stessa controversia. Ne consegue che anche la controversia oggetto del processo iniziato innanzi al T.a.r. Liguria con ricorso del 9.1.1997 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Le spese dell'intero giudizio (di cui al ricorso n. 2175 R.G.) vanno compensate sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 14 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999