Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2006, n. 6331
CASS
Sentenza 20 gennaio 2006

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In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, è legittima la concessione da parte del giudice del dibattimento, dopo la verifica della omessa comunicazione agli interessati della facoltà di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa, di un termine per l'adempimento, sospendendo il processo, anche in assenza di richiesta del P.M. e in una fase di giudizio diversa da quella preliminare, poiché l'effetto estintivo dei reati previsto dalla procedura disciplinata dal capo II del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, è subordinato oltre che all'adempimento tempestivo alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza anche al pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni indicato dall'art. 21 comma secondo del D.Lgs. citato, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2006, n. 6331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6331
    Data del deposito : 20 gennaio 2006

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