Sentenza 20 gennaio 2006
Massime • 1
In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, è legittima la concessione da parte del giudice del dibattimento, dopo la verifica della omessa comunicazione agli interessati della facoltà di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa, di un termine per l'adempimento, sospendendo il processo, anche in assenza di richiesta del P.M. e in una fase di giudizio diversa da quella preliminare, poiché l'effetto estintivo dei reati previsto dalla procedura disciplinata dal capo II del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, è subordinato oltre che all'adempimento tempestivo alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza anche al pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni indicato dall'art. 21 comma secondo del D.Lgs. citato, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2006, n. 6331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6331 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 20/01/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 91
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO OV - Consigliere - N. 7762/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA EP, n. Galatro, il 11/07/1971;
PA OR, n. Galatro, il 11/05/1963;
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sez. Dist. di Cinquefrondi, dell'8/10/2004;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
In data 25/10/2001 veniva effettuata una ispezione presso un cantiere edile in Galatro dove era stato montato un ponteggio per l'intonaco esterno di una abitazione in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.P.R. n. 547 del 1955 e D.P.R. n. 164 del 1956). Uno dei contravventori, AI OV, ottemperava alle prescrizioni imposte ex D.Lgs. n. 758 del 1994, provvedendo anche al pagamento della sanzione amministrativa, sicché veniva dichiarata nei suoi confronti la non procedibilità dell'azione penale. A seguito della audizione del AI era emerso il coinvolgimento di due fratelli, TT EP e TT OR, responsabili della ditta s.n.c. che eseguiva i lavori e si procedeva penalmente contro gli stessi, senza attivare tempestivamente la procedura ex D.Lgs. n. 758 del 1994. Solo nel dibattimento il giudice con ordinanza sospendeva il procedimento, invitando gli interessati a provvedere al pagamento della sanzione amministrativa, onde beneficiare la improcedibilità penale.
Non avendo gli interessati provveduto a pagare la sanzione amministrativa, il Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi con sentenza dell'08/10/2004 condannava i TT alla pena ciascuno di Euro 2.000,00 di ammenda, con i benefici di legge per le contravvenzioni di cui al capo di imputazione riunite nel vincolo della continuazione.
TT EP e TT OR hanno proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione della procedura di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, nel senso della mancata tempestiva sua attivazione, che avrebbe impedito loro di provvedere all'adempimento della prescrizione ed al pagamento della sanzione amministrativa estinguente in tal modo il reato. Chiedono che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al P.M. presso il Giudice di merito per la eventuale definizione in via amministrativa.
I ricorsi non possono essere accolti, perché i Giudici di merito hanno posto in condizione i ricorrenti di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa, onde rendere improcedibile l'azione penale.
È da ritenere, infatti, che rientri nel potere del Giudice del dibattimento - un volta verificata la omessa comunicazione agli interessati della facoltà di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa - concedere un termine, sospendendo il processo, trattandosi di un istituto di procedibilità a beneficio dell'indagato non vincolato necessariamente all'iniziativa del P.M. ed alla fase preliminare del giudizio.
Sarebbe illogico e contrario alle esigenze di economia processuale annullare un provvedimento giurisdizionale di merito per provvedere ex post al pagamento di una sanzione amministrativa cui sì poteva provvedere nel corso del giudizio prima della sua conclusione.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2006