Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato beni culturali e identità siciliana della Regione -OMISSIS-, il Dipartimento beni culturali e identità siciliana della Regione -OMISSIS-, e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domiciliano;
per l’annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 20/02/2024 emesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di -OMISSIS- avente ad oggetto il rigetto della richiesta di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, e il contestuale ordine di ripristino dello stato dello stato dei luoghi entro 90 giorni, in riferimento ad alcuni interventi edilizi realizzati sull’edificio, ubicato a -OMISSIS-, in -OMISSIS-, catastalmente identificato al Fg. 3, part.lla 3076 (dalla fusione delle part.lle 1210 e 1211) sub 2, 3, 5 e 6; e ciò in relazione alla domanda di condono edilizio presentata nell’anno 2004; nonché per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di compatibilità paesaggistica;
nonché ove occorra, per la disapplicazione della circolare n. 62212 del 30/12/2022 emessa dall’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato beni culturali e identità siciliana della Regione -OMISSIS-, del Dipartimento beni culturali e identità siciliana della Regione -OMISSIS-, e della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. EG AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con ricorso notificato domenica 21 aprile 2024 e depositato il 27 aprile 2024, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Errata ed inesatta applicazione degli effetti discendenti dalla sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale al caso in esame - Violazione del principio del legittimo affidamento – violazione e falsa applicazione dell’art. 17, co. 6, della L.R. 4/2003 – configurazione del silenzio assenso. L’impugnato diniego sarebbe illegittimo in quanto sulla relativa istanza si sarebbe già da tempo formato il silenzio assenso e, per tale ragione, i principi enucleati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 252/2022 non troverebbero comunque applicazione nel caso concreto.
1.1 Violazione dei principi in materia di autotutela - violazione del principio di buon andamento art. 97 Cost. – superamento dei termini per l’annullamento – mancata individuazione di un interesse pubblico. Qualora il provvedimento impugnato fosse ritenuto un atto di annullamento in autotutela, lo stesso sarebbe intervenuto dopo il termine di 18 mesi (oggi 12) ex art. 21 nonies L. 241/1990, non potendo tale periodo decorrere che dalla data di presentazione della domanda.
2. In subordine al primo motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della L.R. n. 7/2019 (art. 10- bis l. 241/1990) – Mancato preavviso di diniego – ovvero omessa comunicazione di avvio del procedimento – violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento. Non sarebbe stato dato preavviso di rigetto, e, se la Soprintendenza avesse comunicato il preavviso di diniego, e avesse chiesto all’interessato di presentare le osservazioni, questi avrebbe potuto argomentare l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di compatibilità paesaggistica mediante applicazione dell’art. 17, co. 6 della l.r. 4/2003 e inoltre la non rilevanza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla propria fattispecie.
3. In ulteriore subordine, motivazione carente – illogicità. Le opere realizzate, a giudizio della Soprintendenza, creerebbero un “grave danno” (per come dichiarato nell’oggetto del provvedimento), senza che a supporto di tale affermazione vi sia alcuna motivazione.
4. Eccesso di potere per perplessità – contraddittorietà. Il provvedimento impugnato conterrebbe una pluralità di valutazioni in antitesi fra loro, espressione di poteri diversi, con conseguente configurazione del vizio di eccesso di potere per perplessità, non potendosi comprendere in definitiva quale sia l’esatto potere esercitato: a) se quello discrezionale (e di merito) che accerta l’esistenza di un grave danno; b) oppure se quello vincolato scaturente dalla circolare dell’Assessorato e da quanto ivi esposto.
5. Difetto di istruttoria sotto altro profilo – Eccesso di potere per travisamento dei fatti. La Soprintendenza non avrebbe operato una istruttoria adeguata, non distinguendo il tipo di opere realizzate e il contenuto delle singole istanze; infatti, le istanze di cui si discute afferirebbero a due diverse pratiche di condono, presentate da due diverse Ditte, ancorché relative allo stesso immobile: a) una attinente al condono del 1995 (sub 4); b) l’altra al condono del 2003 (sub 2, 3, 5, 6); la Soprintendenza avrebbe quindi indebitamente “accorpato” il contenuto delle due istanze, sottoposte a presupposti ben diversi, poiché la questione della insanabilità della tipologia 1 afferirebbe unicamente ai condoni regolati dalla L. 326/2003, ma in nulla rileva per i condoni regolati dalla L. 724/1994.
6. In subordine, vizio di incompetenza assoluta, o in subordine, relativa. L’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi sarebbe stato adottato dalla Soprintendenza in luogo del Comune di -OMISSIS- ordinariamente competente in materia di repressione degli abusi edilizi
7. Vizio di motivazione – Violazione dei principi in materia di applicazione delle circolari. Il provvedimento si limiterebbe a dare automatica applicazione a quanto indicato in circolare, senza verificarne preventivamente la legittimità, essendo noto come le circolari di questo tipo non vincolino in alcun modo gli uffici destinatari, che invece devono preliminarmente valutarne la rispondenza alle norme in vigore.
8. Illegittimità derivata dell’ordine di demolizione. Nel caso di accoglimento anche di una sola delle censure su esposte, ne deriverebbe la illegittimità derivata dell’ordine di demolizione esposto nella seconda parte del provvedimento, il cui unico fondamento risiede nel rigetto del chiesto nulla osta.
9. In subordine, annullamento parziale del provvedimento – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 octies della L. 241/1990 – incompetenza della Soprintendenza ad ordinare la demolizione delle opere - illegittimità dell’esercizio dei poteri di autotutela esecutiva. Nel caso in esame, la Soprintendenza di -OMISSIS- ordinerebbe ai ricorrenti “ai sensi dell’art. 167, comma 3, del D. Lgs 2004, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a proprie spese, da eseguirsi entro il termine di novanta giorni”, esercitando un potere che per legge non potrebbe esercitare (TAR Sicilia – Catania 978/2024 e 1178/2024.
10. Istanza di disapplicazione della circolare n. 62212 del 30/12/2022 emessa dall’Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. Parte ricorrente chiede la disapplicazione della circolare addotta dalla Soprintendenza a fondamento del diniego, ritenuta illegittima in quanto affetta dalle censure sopra esposte.
L’Amministrazione si è costituita, spiegando difese così sintetizzabili: a) il caso di specie si configura nella fattiva nuova realizzazione di volumi e/o superfici utili, in quanto trattasi di "realizzazione in ampliamento del garage e delle unità immobiliari soprastanti adibite a civile abitazione in un fabbricato siti in -OMISSIS-", così come dichiarato e riportato dalla ditta ricorrente, nella documentazione progettuale inoltrata a corredo dell’istanza;
b) con la Circolare nr. 2/2022 si è previsto il rigetto, in zone vincolate paesaggisticamente, delle pratiche in sanatoria ai sensi della L. 326/2003, dove le opere abusive edilizie realizzate comportino la realizzazione di nuove volumetrie e/o superfici utili;
c) il silenzio-assenso dopo 180gg. ai sensi dell’art, 17 L.R. 4/2003 (peraltro antecedente alla L. 326/2003) si formerebbe solo per i precedenti condoni edilizi LL. 47/85 e 724/94;
d) il territorio è sottoposto a vincolo con il D.P.R.S. del 11/11/1967 n. 6561 (in G.U.R.S. del 18/11/1967 n. 51) ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di -OMISSIS-. affisso all’albo pretorio del Comune di -OMISSIS- il 28/12/1964 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 1 della L. 1497/39. l’intero territorio comunale di -OMISSIS-;
e) il preavviso di diniego e/o all’apporto partecipativo del soggetto privato, ai sensi dell’art. 10bis L. 241P90 e/o L.R. 7/2019, si applicherebbe solo per le nuove opere edilizie da realizzare (art. 146 D.L.vo 42/04), in quanto con il suddetto preavviso e/o partecipazione, la ditta potrebbe apportare le opportune modifiche e/o memorie entro 10 qq, al fine di evitare il diniego, ciò che non sarebbe per le opere edilizie abusive (art. 167 D.L.vo 42/04), poiché la loro rappresentazione grafica, non sarebbe altro che lo stato di fatto di esse, immodificabili; pertanto, il preavviso non sortirebbe nessun effetto e/o modifica possibile, da parte della ditta istante; per questo. non necessiterebbe il preliminare inoltro della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
Con memoria depositata il 9 febbraio 2026, parte ricorrente ha precisato:
- «...si rappresenta al Collegio che con sentenza n. 1457/2025 codesto Giudice ha rigettato il ricorso proposto da -OMISSIS- avverso il medesimo provvedimento odierno. Ciò è avvenuto in quanto il Tar ha ritenuto che il parere impugnato afferisse solo alla istanza di condono presentata il 07/12/2004, acquisita dal Comune di -OMISSIS- al prot. n. 14261 del 10/12/2004, e relativa ai piani terra, primo e secondo dell’edificio (laddove il sig. -OMISSIS- era interessato personalmente alla istanza di condono acquisita dal Comune di -OMISSIS- al prot. n. 002795 del 28/02/1995, e relativa al piano terzo soprastante). Detta sentenza ha avuto il merito di chiarire però quale fosse l’esatto oggetto del pronunciamento della Soprintendenza, che non era in realtà per nulla chiaro. Da tale sentenza derivano due conseguenze: a) il ricorso odierno è correttamente volto all’impugnazione del diniego in quanto riferito alla istanza del terzo condono (cui sono interessati tutti gli odierni ricorrenti)...» (pag. 2);
- «...A ulteriore conferma della illegittimità dell’ordine di demolizione, si rileva il fatto che (diversamente da quanto sostenuto dalla Soprintendenza) la concessione edilizia del 1980 era stata supportata dal parere della stessa Soprintendenza, che questa difesa ha allegato in data 27 01 2026 e rubricato al n. 3. Dal che deriva che la struttura originariamente autorizzata è oggi regolare e che il problema sussiste solo per i moderati ampliamenti realizzati abusivamente. Essi sono indicati chiaramente (con colori diversi) nel progetto sottoposto alla Soprintendenza (allegato 4 depositato il 27 01 2026)...» (pag. 3);
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
IT
Preliminarmente, al fine di delimitare la materia del contendere, giova rimarcare come la citata sentenza di questo TAR Sicilia – Catania del 5 maggio 2025, n. 1457, ha avuto modo, coerentemente con quanto indicato da parte ricorrente con la richiamata memoria depositata il 9 febbraio 2026, di precisare che «...come evidenziato in sede di ricorso dalla parte che ricorre in giudizio, il provvedimento impugnato viene gravato limitatamente alla parte in cui sarebbe asseritamente stata rigettata l’istanza di nulla osta con riguardo all’istanza prot. 002795 del 28.02.1995, presentata dall’originaria dante causa dell’odierno ricorrente ai sensi della L. 724/1994. Le censure prospettate dalla parte, pertanto, non concernono, invece, il rigetto del nulla osta con riguardo alla domanda di condono edilizio prot. n. 14261 del 10.12.2004...» .
L’oggetto dell’odierna controversia è quindi limitato al rigetto del nulla osta riguardante la domanda di condono edilizio prot. n. 14261 del 10.12.2004.
Tanto premesso, il ricorso è in parte fondato, secondo quanto si vedrà a breve, segnatamente nella parte in cui lamenta che solo il Comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio di cui si tratta avrebbe potuto emettere l’ordine di rimessione in pristino e di demolizione.
Ai fini del decidere, giova muovere dagli approdi della giurisprudenza della Sezione in tema di sanabilità delle opere eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio in ambiti sottoposti a vincolo.
Al riguardo, si richiama, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) , cpa, quanto affermato con sentenza 27 giugno 2025, n. 2040, secondo cui «…Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che le opere, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l. reg. sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l. reg. sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione -OMISSIS-, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022, a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini citati…».
Alla stregua della superiore ricostruzione, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità delle opere di cui all’istanza di condono, in quanto in contrasto con i superiori principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, atteso che – secondo quanto affermato dalla stessa parte ricorrente in seno al ricorso (pag. 2) – si tratta di opere che hanno comportato un ampliamento, ciò ponendo l’intervento realizzato al di fuori dell’ambito delle opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
L’intervento è quindi privo quanto meno di uno dei requisiti richiesti per poter essere assentito, come sopra individuati, ciò rendendo ultronea e non necessaria la valutazione in ordine alla data della sua realizzazione.
Né a diversa decisione può indurre la censura sulla dedotta formazione del silenzio – assenso, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui «...Pertanto, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l’istanza di condono non possegga i requisiti sostanziali per il suo accoglimento (Cons. di Stato, sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5156; Id.; 24 gennaio 2020, n. 569; Id.; 7 gennaio 2019, n. 113; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 ottobre 2022, n.1018). Consolidato orientamento interpretativo evidenzia l’impossibilità di conseguire alcun titolo tacito in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la condonabilità dell’opera...» (TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 21 dicembre 2023, n. 3888).
L’atto impugnato, in ordine alla sanabilità delle opere, resiste quindi ai vizi ascrittigli, non essendo necessario esaminare le ulteriori censure al riguardo, perché – per quanto esposto – il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, ed essendo la giurisprudenza concorde nel ritenere che non si configuri alcun legittimo affidamento sulla condonabilità di opere abusive anche a fronte di un lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono (su tale ultimo punto, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia, Sez. IV, 11 giugno 2025, n. 1872).
Diversamente, in ordine alla legittimità dell’ordine di ripristino, il ricorso è fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta che solo il Comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio di cui si tratta avrebbe potuto emettere l’ordine di rimessione in pristino e di demolizione, nel solco della giurisprudenza della Sezione secondo cui «…Invero, come già evidenziato in recenti decisioni di questo Tribunale, l’ordine di demolizione contenuto nel provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo in quanto “nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004” (TAR Sicilia - Catania, sez. I, 22 maggio 2024 n. 1901; sez. II, 14 giugno 2024, n. 2222)…» (sentenza 24 febbraio 2025, n. 723).
Entro i limiti da ultimo indicati il ricorso può, dunque, trovare accoglimento, con conseguente annullamento parziale dell’impugnato atto della Soprintendenza nella parte in cui ha illegittimamente imposto la rimessione in pristino delle opere per cui è stato chiesto il condono; per la rimanente parte è, invece, infondato e deve essere rigettato.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nella parte in cui dispone il ripristino dello stato dei luoghi; rigetta nel resto; b) compensa fra le parti le spese di lite; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
PP GI, Presidente
EG AT, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| EG AT | PP GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.