Articolo 28 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 27Articolo 29
Versione
11 maggio 1966
Art. 28.

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione del monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1904, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 18.448.520.000, estinguibili in 33 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inalo dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, annullate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1968.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Entrata in vigore il 11 maggio 1966