Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2023, n. 2875
CASS
Sentenza 31 gennaio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di conferimento di un ramo d'azienda avente ad oggetto una o più unità locali, l'obbligo delle società in liquidazione volontaria di versare il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio, di cui alla l. n. 580 del 1993, con riferimento all'annualità in cui si realizza l'operazione, grava a carico sia del soggetto conferente che di quello conferitario, essendo il pagamento del tributo camerale correlato all'iscrizione nel registro delle imprese; il detto obbligo, avuto riguardo alla conferente e limitatamente alla unità o alle unità conferite, viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui la stessa comunichi alla Camera di Commercio la cancellazione dell'unità (o delle unità) e, al contempo, il subentro della conferitaria.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2023, n. 2875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2875
    Data del deposito : 31 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

    Testo completo