Sentenza 27 gennaio 2000
Massime • 1
Il termine di "almeno tre giorni prima" di cui all'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. - nel quale deve essere notificato all'imputato e al suo difensore l'avviso della data fissata per l'udienza del procedimento di riesame - si deve intendere di "tre giorni liberi e interi" e comprende anche il "dies ad quem", trattandosi di un termine dilatorio che segue la regola generale dettata dal quinto comma dell'art. 172 cod. proc. pen. Il mancato rispetto del termine così computato comporta la nullità dell'ordinanza impugnata, dalla quale, però, non discende la perdita di efficacia della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2000, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 27.1.2000
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. " NO Oliva " N.511
3. " Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio CO " N.34900/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BR AL
avverso ordinanza in data 15.7.1999 del Tribunale di Catanzaro, con la quale veniva confermata la misura degli arresti domiciliari applicatagli per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
osserva
Con ordinanza in data 15.7.1999 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura degli arresti domiciliari applicata ad BR AL per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90. Ricorre lo BR, deducendo inosservanza dell'art. 309 c. 8 e dell'art. 309 c. 5 c.p.p. perché l'avviso di fissazione dell'udienza del 15.7.1999 era stato comunicato al suo difensore soltanto il giorno 12, e cioè senza il rispetto del termine di tre giorni liberi previsto dalla legge;
e perché al giudice del riesame non sarebbero stati trasmessi gli atti posti a fondamento dell'applicazione della misura. È fondato il primo motivo di ricorso. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di doversi uniformare, il termine di tre giorni di cui all'art. 309 c. 8 c.p.p. si deve intendere di tre giorni liberi ed interi e comprende pertanto anche il "dies ad quem", trattandosi di termine dilatorio che segue la regola generale dettata dal quinto comma termine così computato comporta la nullità dell'ordinanza impugnata. Da tale nullità non discende tuttavia la perdita di efficacia della misura (cf. SS.UU. 12.2.1993, Piccioni;
Sez. VI 21.5.1993, Correale), essendo tale conseguenza collegata dalla legge esclusivamente al mancato rispetto dei termini per la trasmissione degli atti e per la decisione:
termini che nel caso sono stati invece rispettati.
Va pertanto annullata l'ordinanza in discussione, con rinvio al giudice competente per nuovo esame.
P. Q. M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, all'udienza, il 27 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000