Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 59
CS
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione

    Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché il termine decorre solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, ovvero con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni o con l'effettiva demolizione delle opere abusive. Si applica il principio del reato permanente, per cui la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza.

  • Rigettato
    Violazione della partecipazione procedimentale

    Il TAR ha respinto il motivo, ritenendo che il ricorrente non abbia dimostrato di poter far pervenire l'Amministrazione a una conclusione diversa, data la legittimità dell'ordine di demolizione e della verifica di inottemperanza.

  • Rigettato
    Realizzazione di un muretto divisorio non configurabile come nuova costruzione

    Il TAR ha ritenuto che la realizzazione di un muro di recinzione in muratura necessiti del permesso di costruire, a differenza di una mera recinzione in rete metallica. La struttura permanente e l'estensione dell'area interessata modificano l'assetto urbanistico. Il muro di cinta/contenimento non ha natura pertinenziale ma specificità e autonomia. Il contratto riguardava l'utilizzo temporaneo del suolo ed escludeva opere fisse. La scelta di realizzare un muretto in c.a. anziché una rete metallica era imputabile al ricorrente, che doveva richiedere il titolo edilizio.

  • Rigettato
    Incompetenza funzionale del messo notificatore e nullità della notifica

    Il TAR ha ritenuto che le modalità di notificazione non rilevano sulla legittimità dell'atto, ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare. Un vizio della notifica si traduce in una mera irregolarità sanata dal tempestivo esercizio del diritto di difesa e dalla piena conoscenza dell'atto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto la censura inammissibile per mancata specifica riproposizione e comunque infondata, poiché è consentito al messo di Roma notificare atti di altro Comune tramite accordi di collaborazione. Ha inoltre ritenuto che gli adempimenti ex art. 143 c.p.c. siano stati documentati e che ulteriori censure siano irricevibili per tardività.

  • Rigettato
    Tardività della documentazione depositata dal Comune e sua esclusione dal fascicolo

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto la censura infondata, poiché il TAR non ha utilizzato la documentazione tardiva per valutare l'infondatezza del ricorso, ma ha basato la sua decisione sull'esercizio tempestivo del diritto di difesa da parte del ricorrente.

  • Rigettato
    Omessa trattazione separata dei motivi di ricorso e motivi aggiunti

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto la censura infondata, affermando che la motivazione della sentenza è attività propria del giudice e che l'appellante non ha dimostrato la violazione dell'art. 88 comma 2 lettera d) del cod. del proc. amm.

  • Inammissibile
    Omesso esame del quinto motivo del ricorso introduttivo e dei primi due motivi aggiunti

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato la censura inammissibile per mancata specificazione del contenuto dei motivi di ricorso, come richiesto dall'art. 101 comma 1 del cod. del proc. amm.

  • Inammissibile
    Presupposti dell'illecito edilizio non ricorrenti a causa di autorizzazione tramite delibera e contratto

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato tali censure inammissibili, poiché riferite all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione e del verbale di inottemperanza, che sono state proposte tardivamente. Il ricorso in primo grado è stato notificato al Comune di Latina in data 27 dicembre 2017, ben oltre i termini di decadenza rispetto alle notifiche dell'ordinanza di demolizione (2 dicembre 2010) e del verbale di inottemperanza (19 aprile 2012).

  • Rigettato
    Erroneità della condanna alle spese in primo grado

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto la censura infondata, poiché la pronuncia sulle spese consegue alla soccombenza.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione del verbale di inottemperanza

    Il Consiglio di Stato accoglie l'eccezione del Comune, ritenendo il ricorso tardivo rispetto alla notifica del verbale di inottemperanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 59
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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