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Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10084/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00059 /2026 REG.PROV.COLL. N. 10084/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10084 del 2023, originariamente proposto da-
OMISSIS-e proseguito dagli Eredi di -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-
-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SS CI, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio; N. 10084/2023 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.-OMISSIS-
/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Cons. Marco
IN e uditi per le parti gli avvocati Chiara De Simone e Anna Caterina Egeo su delega dichiarata di SS CI;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso (e i motivi aggiunti) proposto per l'annullamento:
- dell'ordinanza d'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 comma
3 della L.R. 11.08.2008 n. 15 prot. n. -OMISSIS- del 03.11.2017;
- dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 12.10.2010;
- del verbale di inottemperanza redatto dalla polizia locale in data 16 marzo 2012;.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il ricorrente, dopo aver precisato di non essere in possesso di tutta la documentazione relativa all'intero procedimento, invocava l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione di cui all'art. 15, comma 3, della legge della Regione Lazio
11 agosto 2008, n. 15.
Era invocata l'applicazione dell'art. 28 l. n. -OMISSIS-/1981 che conteneva in cinque anni il termine di prescrizione per esigere sanzione pecuniaria. N. 10084/2023 REG.RIC.
Il ricorrente sosteneva che la norma implicitamente richiamata dall'impugnata ordinanza era quella dell'art. 18 della l. n. -OMISSIS-/1981, avente a rubrica
“ordinanza-ingiunzione”, con conseguente violazione della partecipazione procedimentale prevista dal secondo comma.
Il ricorrente faceva presente che il terreno interessato dall'intervento edilizio era stato concesso al ricorrente, con destinazione parte a verde privato e parte a marciapiede. Il ricorrente si era limitato a realizzare un muretto divisorio ai confini con altra parte del terreno di sua proprietà, quale strumento di separazione e difesa da intrusioni, per cui illegittima era l'ordinanza n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 12/15 ottobre 2010, nella parte in cui motivava che la realizzazione delle opere di recinzione configurava un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. n. 380/2001, come da giurisprudenza che era richiamata.
Il ricorrente rilevava che la recinzione era prevista nello stesso contratto di concessione di suolo comunale, sub lett. “C” della planimetria allegata e ai sensi dell'art. 4.
Il ricorrente lamentava l'incompetenza funzionale del messo notificatore del Comune di Roma e violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c..
Il ricorrente contestava le modalità di notificazione delle ordinanze del 2010, effettuate tramite messo comunale notificatore del Comune di Roma, il quale non poteva notificare atti di Comune diverso, quale quello di Latina - a differenza di quanto previsto per un Ufficiale Giudiziario – in assenza di ragioni di urgenza e di decreto del capo dell'Ufficio.
Con i motivi aggiunti il ricorrente insisteva nella domanda di annullamento, formulando in aggiunta domanda di accertamento e declaratoria della nullità del procedimento di notificazione e della stessa notificazione dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 12.10.2010 e del verbale di inottemperanza redatto dalla polizia locale in data 16 marzo 2012. N. 10084/2023 REG.RIC.
Il ricorrente, in sintesi, sosteneva che la notificazione avrebbe dovuto farsi in Latina, nel comprovato luogo di residenza, e non in Roma, per cui essa era inesistente e radicalmente nulla.
La residenza del ricorrente era già indicata nel contratto di concessione e lo stesso era stato convocato per adempimenti, nel 2017, avanti alla Polizia Locale con atto notificato all'indirizzo di Latina “a mani proprie”.
Il ricorrente, con un terzo motivo aggiunto, in ordine ai provvedimenti del 2010 come impugnati (demolizione e inottemperanza), rilevava che l'intervento di cui alla contestata recinzione era semmai sottoposto a d.i.a., ai sensi dell'art. 4, comma settimo, della legge n. 493/93, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge n.
662/96.
2. Il Tar ha rilevato la tardività della documentazione depositata dal Comune in data
22 febbraio 2023, inferiormente al termine di quaranta giorni previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
Ad ogni modo, riguardando tale documentazione le modalità di notifica dell'ordinanza di applicazione della sanzione, il Tar ha ritenuto che le modalità di notificazione di un provvedimento amministrativo – e ciò vale anche e soprattutto per le precedenti ordinanze di demolizione e inottemperanza – non rilevano sulla sua legittimità, secondo giurisprudenza pacifica.
Infatti la notificazione del provvedimento amministrativo non è un requisito di giuridica esistenza dell'atto, ma una condizione integrativa della sua efficacia, con la conseguenza che il principio dell' art. 156, comma 3, c.p.c. , per il quale il conseguimento dello scopo al quale l'atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi, per cui in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell'atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare; un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce N. 10084/2023 REG.RIC.
in una mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, il quale dimostra di aver raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell'atto che è l'unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
Il Tar ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, considerando che la prescrizione quinquennale prevista dall' art. 28, L. -OMISSIS-/1981 inizia il suo decorso solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, dunque con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero in alternativa con la effettiva demolizione delle opere abusive.
Il Tar ha applicato il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma
I, c.p.), con la conseguenza che il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere stesso.
Il Tar ha respinto il motivo di ricorso relativo alla mancata partecipazione procedimentale riguardo l'applicazione della sanzione pecuniaria, perché il ricorrente non ha dimostrato di poter far pervenire l'Amministrazione a una conclusione diversa, tenuto conto della legittimità dell'ordine di demolizione e relativa verifica di inottemperanza.
Con riferimento al motivo di ricorso secondo cui la recinzione era prevista in contratto e non poteva configurare un intervento di nuova costruzione ex art. 10 d.p.r. n.
380/2001, il Tar ha rilevato che, in realtà, realizzare un muro di recinzione – perché di muretto in muratura in c.a. di cm 70 di altezza si tratta – necessita del permesso di costruire, a differenza di una mera recinzione in rete metallica direttamente infissa al suolo con paletti di sostegno, avuto riguardo alla sua struttura permanente e all'estensione dell'area interessata, qui per tutta l'estensione del confine, tali da N. 10084/2023 REG.RIC.
modificare l'assetto urbanistico del territorio in maniera permanente e da identificarsi, quindi, come intervento di nuova costruzione.
Il muro di cinta e/o di contenimento è struttura che – differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà – non ha natura pertinenziale, trattandosi invece di opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta.
L'ordinanza di demolizione del 2010, quindi, si palesa legittima laddove rileva l'assenza di permesso di costruire, né rileva che la recinzione era prevista nel contratto di concessione e negli elaborati allegati, sia perché il contratto riguardava la concessione di mero suolo in utilizzo temporaneo (lett. A) del contratto), sia perché era esclusa l'edificazione di opere “fisse”, quale è da definirsi un muretto in c.a. secondo quando illustrato in precedenza.
Il Tar ha ritenuto che il contratto non imponeva che la recinzione fosse da realizzare liberamente e senza titolo edilizio qualora necessario. La scelta di provvedere tramite
“muretto” e non solo con rete metallica infissa al suolo è da ricondurre al ricorrente, il quale doveva però sopportare l'onere di chiedere il relativo titolo edilizio.
Il Tar ha poi respinto la censura secondo la quale era sufficiente una mera d.i.a., in quanto solo la recinzione senza muretto – per come prima ricordato – può essere effettuata con d.i.a., potendo solo in questo caso ricondursi l'intervento allo “ius excludendi alios” che costituisce una facoltà tipica del diritto di proprietà ed è attribuita al titolare del diritto dominicale direttamente dalla legge (art. 841 c.c.). Nel caso di specie la consistenza dell'intervento, di lunghezza e altezza non irrilevanti, comportava la modifica dell'assetto del territorio e quindi la necessità di un titolo di assenso edilizio non riconducibile alla d.i.a..
3. Il Comune di Latina si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
Riferisce in punto di fatto quanto segue. N. 10084/2023 REG.RIC.
Con contratto di concessione sottoscritto in data 10.12.2009 e allibrato al Rep. n.
66608, il Comune di Latina concedeva in locazione al Sig. -OMISSIS--OMISSIS-
l'utilizzo temporaneo, per la durata di sei anni, del terreno ricadente nel P.P.E. Q/3 del
P.R.G., con destinazione urbanistica “viabilità – parcheggio”, identificato con le
Particelle n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del Foglio n. 170 – di superficie pari a complessivi mq. 200 -, ponendo a carico del beneficiario il pagamento del canone annuale di €.432,00, suscettibile di rivalutazione monetaria.
Il concessionario, in virtù della predetta convenzione, si impegnava ad effettuare sull'area affidata la manutenzione e le attività ordinarie necessarie per conservarla in buono stato, nel rispetto dell'espresso divieto di “realizzare opere fisse di qualsivoglia natura”, atteso il vincolo urbanistico insistente sul lotto in questione.
Nonostante l'esplicito impegno assunto dal locatario con il contratto, a seguito di esposto, il Comune di Latina aveva modo di accertare l'avvenuta erezione di un muro di recinzione e l'apposizione di un cancello sul terreno dato in uso al ricorrente: veniva conseguentemente adottata l'ordinanza ingiuntiva di demolizione delle opere abusivamente realizzate, che rimaneva inottemperata.
Nonostante le plurime violazioni contrattuali puntualmente contestate e l'assoluta inottemperanza all'ordinanza ingiuntiva di demolizione delle opere abusive, il ricorrente, evidentemente consapevole della gravità degli illeciti di cui si è reso responsabile, all'approssimarsi della naturale scadenza contrattuale inoltrava al
Comune di Latina domanda di acquisto del terreno avuto in locazione.
All'irrituale richiesta l'Ente proprietario opponeva l'assoluta impossibilità di cedere il fondo con atto di compravendita, avendo l'area in questione natura di bene indisponibile vincolato alla destinazione urbanistica individuata dallo strumento generale, come dettagliatamente disciplinata dal PPE Q/3, nel contempo diffidando il concessionario alla “riconsegna dell'area (…) nello stato di fatto in cui venne concessa al momento della stipula”. N. 10084/2023 REG.RIC.
Attesa l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, già accertata dalla Polizia
Locale con il sopralluogo del 16.03.2012, il Comune di Latina ha applicato la sanzione pecuniaria prevista ex art. 15, 3° comma L.R. Lazio n. 15/2008, adottando il relativo
Provvedimento.
4. In data 15.06.2024 è venuto a mancare l'Avvocato -OMISSIS--OMISSIS-, unico difensore dell'appellante sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
In data 16.03.2025 è altresì venuto a mancare l'appellante, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-
.
Con memoria depositata in giudizio in data 13 giugno 2025 gli eredi del sig. -
OMISSIS- -OMISSIS-, sigg. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (moglie), -
OMISSIS- -OMISSIS-(figlio) ed-OMISSIS- -OMISSIS-(figlia), si sono costituiti volontariamente in giudizio, chiedendo rinvio della discussione e concludendo per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 9 settembre 2025 il collegio disponeva il rinvio su richiesta congiunta delle parti.
A seguito del rinvio di cui sopra la causa è passata in decisione all'udienza pubblica dell'11 novembre 2025.
5. Parte appellante lamenta che il Tar, dopo avere accolto l'eccezione sollevata dal ricorrente sulla tardività della documentazione depositata dal Comune di Latina il 22 febbraio 2023, ha concluso che “le modalità di notificazione di un provvedimento amministrativo … non rilevano sulla sua legittimità, secondo giurisprudenza pacifica”.
Secondo parte appellante il Tar avrebbe dovuto invece espungere dal fascicolo di causa la contestata documentazione.
Il tardivo deposito della documentazione sarebbe tale da non consentire al giudice, una volta accertata la tardività, di farne discendere osservazioni atte a contraddire i N. 10084/2023 REG.RIC.
motivi di ricorso, ed in particolare le deduzioni svolte quanto alle modalità di notificazione dell'ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria.
5 – bis. La censura è infondata.
Infatti il Tar non ha utilizzato la documentazione tardivamente depositata dal Comune
(riguardante l'ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria n. 15917 del
2.11.2017 e relata di notifica per gli irreperibili) per valutare l'infondatezza del ricorso, ma ha correttamente ritenuto l'infondatezza delle censure formulate dalla parte ricorrente con riferimento ai vizi della notifica a prescindere dalla sopra richiamata documentazione tardivamente depositata, in quanto comunque il ricorrente ha tempestivamente esercitato il diritto di difesa, avendo raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell'atto che è l'unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria.
6. Parte appellante lamenta che il Tar, nel procedere alla trattazione dei temi proposti con i motivi di ricorso e con i motivi aggiunti, avrebbe fatto commistione tra gli uni e gli altri senza operare alcuna specifica distinzione, procedendo alla trattazione dei singoli mezzi in modo confuso e commisto.
6 – bis. La censura è infondata.
Infatti la motivazione della sentenza costituisce attività propria dell'organo giudicante e deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
Parte appellante non ha dimostrato che il Tar abbia violato tale regola, contenuta nell'art. 88 comma 2 lettera d) del cod. del proc. amm..
7. Parte appellante lamenta che il Tar avrebbe omesso l'esame del quinto motivo del ricorso introduttivo e dei primi due motivi aggiunti.
7 – bis. La censura è inammissibile perché non è stato specificato in concreto il contenuto del quinto motivo del ricorso introduttivo e dei primi due motivi aggiunti. N. 10084/2023 REG.RIC.
Tale onere di indicazione specifica dei motivi d'appello è imposto dal primo comma dell'art. 101 del cod. del proc. amm., secondo cui l'appello deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
8. Parte appellante richiama il quinto motivo dell'originario ricorso (cfr. pagine 13 -
17) con cui veniva dedotta l'incompetenza funzionale del messo notificatore del comune di Roma, violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c., nullità - illegittimità del procedimento notificatorio, violazione e falsa applicazione dell'art. 34
d.p.R. n. 1229/59, vizio istruttorio ed omessa emanazione del decreto previsto dall'art. 34 d.p.R. n. 1229/59.
8 – bis. La censura è inammissibile perché richiama il quinto motivo dell'originario ricorso senza specifica riproposizione del motivo ai sensi del primo comma dell'art. 101 del cod. del proc. amm.
La censura è comunque infondata perché è consentito al messo notificatore del
Comune di Roma notificare atti sulla base di richiesta di altro Comune. Trattasi di ipotesi di accordo di collaborazione tra enti locali.
Non sussiste incompetenza rispetto al territorio in cui l'atto è stato notificato, essendo la notificazione avvenuta nel territorio del Comune di Roma.
Inoltre non sussiste violazione dell'art. 143 del cod. di proc. civ., essendo stati documentati gli adempimenti posti in essere dal messo notificatore riguardo la ricerca infruttuosa del destinatario nel luogo di residenza e l'avvenuto deposito nella casa comunale ai sensi dell'art. 143 del cod. di proc. civ..
Rispetto a tali specifici adempimenti non sono state articolate specifiche censure.
Ulteriori specifiche censure di violazione dell'art. 143 del cod. di proc. civ, sono state formulate da parte appellante soltanto nei motivi aggiunti proposti in primo grado e nelle memorie depositate nel giudizio d'appello in data 18 luglio 2025 e 21 ottobre
2025. N. 10084/2023 REG.RIC.
Tali censure sono tuttavia irricevibili per tardività e dunque non possono essere esaminate dal collegio.
9. Secondo parte appellante il Tar avrebbe omesso di considerare che nel caso di specie non ricorrono i presupposti dell'illecito edilizio per la ragione che l'attività svolta dall'appellante sarebbe stata autorizzata con la delibera di G.M. 6 novembre 2009, n.
636 e con il contratto di concessione di suolo comunale stipulato in data 10 dicembre
2009 (Rep. n. 66608), oltre che in esecuzione della planimetria allegata agli atti di causa (cfr. planimetria allegata alla delibera di G.M. n. 636/2009).
Ritiene che alla luce del contratto non vi sarebbe stata alcuna necessità di avanzare istanza per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 d.p.R. n. 380/01, come affermato nella sentenza appellata.
Parte appellante fa riferimento alla la relazione tecnica depositata in data 16.02.2023, la quale conclude con le seguenti parole: “L'area de qua non presenta le caratteristiche né dei beni demaniali (demanio eventuale) né le caratteristiche dei beni indisponibili, stante l'assenza del doppio requisito della: (1) manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e perciò di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio);
(2) dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Deve inoltre osservarsi che la recinzione realizzata dal Signor-OMISSIS-sull'area, tuttora in opera, risulta perfettamente conforme all'elaborato progettuale redatto dall'Ing. Carlo
Viglialoro ed allegato sia alla deliberazione di G.M. n. 636/2009, sia al successivo contratto Rep. n. 66608 del 10 dicembre 2009 nel quale, all'articolo 4, è data per
“autorizzata dal Settore Urbanistico Comunale”.
Lamenta che il Tar non abbia considerato che le opere oggetto del contratto stipulato il 10 dicembre 2009, Rep. n. 66608, rientrerebbero nella cd. “edilizia libera”.
Parte appellante ritiene l'erroneità dell'affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 21 octies e per quanto sarà N. 10084/2023 REG.RIC.
detto in prosieguo”, il ricorrente “non ha dimostrato di poter far pervenire l'amministrazione a una conclusione diversa, tenuto conto della legittimità dell'ordine di demolizione e relativa verifica di inottemperanza”.
Parte appellante contesta altresì la natura demaniale del bene.
9 – bis. Tali censure sono inammissibili, essendo riferite all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione e del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione che tuttavia è stata tardivamente proposta.
Deve essere infatti accolta l'eccezione, formulata dal Comune di Latina in primo grado, relativa all'inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso proposto in primo grado, in relazione all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del
12.10.2010 ed al verbale di inottemperanza redatto dalla polizia locale in data
16.03.2012, per violazione dei termini di decadenza per l'esercizio dell'azione di annullamento.
Il Comune di Latina ha depositato in giudizio la documentazione attinente alla notifica in data 2 dicembre 2010 dell'ordinanza di demolizione ed alla notifica in data 19 aprile
2012 del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
Il ricorso, proposto in primo grado, è stato tardivamente notificato al Comune di Latina in data 27 dicembre 2017.
10. Parte appellante osserva che l'Amministrazione comunale ha inteso fare applicazione dell'art. 15, comma 3, L.R. Lazio n. 15/2008, norma il cui secondo comma, ultimo periodo, dispone che l'accertamento dell'inottemperanza comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00 in relazione alla entità delle opere.
Sennonché, la norma implicitamente richiamata dall'impugnata ordinanza è l'art. 18 della legge n. -OMISSIS-/81, che comporterebbe l'onere e il dovere dell'Autorità competente di sentire gli interessati prima di provvedere all'emanazione del provvedimento. N. 10084/2023 REG.RIC.
Una tale convocazione, come lamentato in ricorso, non è mai stata espletata con la conseguente illegittimità dell'ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria.
Secondo parte appellante dovrebbe farsi applicazione del termine di prescrizione di cinque anni, il quale avrebbe natura sostanziale (e non processuale), giacché il suo inutile decorso comporterebbe l'estinzione al diritto alla riscossione.
10 – bis. Le censure sono infondate.
L'eccezione di prescrizione è infondata, considerando che la prescrizione quinquennale prevista dall' art. 28, L. -OMISSIS-/1981 inizia il suo decorso solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, dunque con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero in alternativa con la effettiva demolizione delle opere abusive.
Infatti l'applicazione della sanzione pecuniaria costituisce strumento di effettività del potere di repressione degli abusi edilizi.
Tale rapporto di strumentalità impone che fino a quando l'abuso permane, la prescrizione non decorre e che la decorrenza della prescrizione inizia solo a partire dal momento in cui, eliminato l'abuso, residuano esclusivamente profili di natura patrimoniale.
Il Tar ha correttamente respinto il motivo di ricorso relativo alla mancata partecipazione procedimentale riguardo l'applicazione della sanzione pecuniaria, perché il ricorrente non ha dimostrato di poter far pervenire l'Amministrazione a una conclusione diversa, tenuto conto della legittimità dell'ordine di demolizione e relativa verifica di inottemperanza.
11. Parte appellante lamenta l'erroneità della condanna alle spese in primo grado.
11 – bis. La censura è infondata, essendo la pronuncia sulle spese conseguente alla soccombenza.
L'appello deve in conclusione essere respinto. N. 10084/2023 REG.RIC.
La condanna alle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza nella misura di
Euro 3.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell'appello a favore del Comune di Latina nella misura di Euro 3.000/00 (Tremila/00) oltre eventuali accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco IN, Consigliere, Estensore N. 10084/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco IN Marco PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00059 /2026 REG.PROV.COLL. N. 10084/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10084 del 2023, originariamente proposto da-
OMISSIS-e proseguito dagli Eredi di -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-
-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SS CI, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio; N. 10084/2023 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.-OMISSIS-
/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Cons. Marco
IN e uditi per le parti gli avvocati Chiara De Simone e Anna Caterina Egeo su delega dichiarata di SS CI;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso (e i motivi aggiunti) proposto per l'annullamento:
- dell'ordinanza d'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 comma
3 della L.R. 11.08.2008 n. 15 prot. n. -OMISSIS- del 03.11.2017;
- dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 12.10.2010;
- del verbale di inottemperanza redatto dalla polizia locale in data 16 marzo 2012;.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il ricorrente, dopo aver precisato di non essere in possesso di tutta la documentazione relativa all'intero procedimento, invocava l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione di cui all'art. 15, comma 3, della legge della Regione Lazio
11 agosto 2008, n. 15.
Era invocata l'applicazione dell'art. 28 l. n. -OMISSIS-/1981 che conteneva in cinque anni il termine di prescrizione per esigere sanzione pecuniaria. N. 10084/2023 REG.RIC.
Il ricorrente sosteneva che la norma implicitamente richiamata dall'impugnata ordinanza era quella dell'art. 18 della l. n. -OMISSIS-/1981, avente a rubrica
“ordinanza-ingiunzione”, con conseguente violazione della partecipazione procedimentale prevista dal secondo comma.
Il ricorrente faceva presente che il terreno interessato dall'intervento edilizio era stato concesso al ricorrente, con destinazione parte a verde privato e parte a marciapiede. Il ricorrente si era limitato a realizzare un muretto divisorio ai confini con altra parte del terreno di sua proprietà, quale strumento di separazione e difesa da intrusioni, per cui illegittima era l'ordinanza n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 12/15 ottobre 2010, nella parte in cui motivava che la realizzazione delle opere di recinzione configurava un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. n. 380/2001, come da giurisprudenza che era richiamata.
Il ricorrente rilevava che la recinzione era prevista nello stesso contratto di concessione di suolo comunale, sub lett. “C” della planimetria allegata e ai sensi dell'art. 4.
Il ricorrente lamentava l'incompetenza funzionale del messo notificatore del Comune di Roma e violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c..
Il ricorrente contestava le modalità di notificazione delle ordinanze del 2010, effettuate tramite messo comunale notificatore del Comune di Roma, il quale non poteva notificare atti di Comune diverso, quale quello di Latina - a differenza di quanto previsto per un Ufficiale Giudiziario – in assenza di ragioni di urgenza e di decreto del capo dell'Ufficio.
Con i motivi aggiunti il ricorrente insisteva nella domanda di annullamento, formulando in aggiunta domanda di accertamento e declaratoria della nullità del procedimento di notificazione e della stessa notificazione dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 12.10.2010 e del verbale di inottemperanza redatto dalla polizia locale in data 16 marzo 2012. N. 10084/2023 REG.RIC.
Il ricorrente, in sintesi, sosteneva che la notificazione avrebbe dovuto farsi in Latina, nel comprovato luogo di residenza, e non in Roma, per cui essa era inesistente e radicalmente nulla.
La residenza del ricorrente era già indicata nel contratto di concessione e lo stesso era stato convocato per adempimenti, nel 2017, avanti alla Polizia Locale con atto notificato all'indirizzo di Latina “a mani proprie”.
Il ricorrente, con un terzo motivo aggiunto, in ordine ai provvedimenti del 2010 come impugnati (demolizione e inottemperanza), rilevava che l'intervento di cui alla contestata recinzione era semmai sottoposto a d.i.a., ai sensi dell'art. 4, comma settimo, della legge n. 493/93, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge n.
662/96.
2. Il Tar ha rilevato la tardività della documentazione depositata dal Comune in data
22 febbraio 2023, inferiormente al termine di quaranta giorni previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
Ad ogni modo, riguardando tale documentazione le modalità di notifica dell'ordinanza di applicazione della sanzione, il Tar ha ritenuto che le modalità di notificazione di un provvedimento amministrativo – e ciò vale anche e soprattutto per le precedenti ordinanze di demolizione e inottemperanza – non rilevano sulla sua legittimità, secondo giurisprudenza pacifica.
Infatti la notificazione del provvedimento amministrativo non è un requisito di giuridica esistenza dell'atto, ma una condizione integrativa della sua efficacia, con la conseguenza che il principio dell' art. 156, comma 3, c.p.c. , per il quale il conseguimento dello scopo al quale l'atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi, per cui in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell'atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare; un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce N. 10084/2023 REG.RIC.
in una mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, il quale dimostra di aver raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell'atto che è l'unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
Il Tar ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, considerando che la prescrizione quinquennale prevista dall' art. 28, L. -OMISSIS-/1981 inizia il suo decorso solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, dunque con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero in alternativa con la effettiva demolizione delle opere abusive.
Il Tar ha applicato il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma
I, c.p.), con la conseguenza che il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere stesso.
Il Tar ha respinto il motivo di ricorso relativo alla mancata partecipazione procedimentale riguardo l'applicazione della sanzione pecuniaria, perché il ricorrente non ha dimostrato di poter far pervenire l'Amministrazione a una conclusione diversa, tenuto conto della legittimità dell'ordine di demolizione e relativa verifica di inottemperanza.
Con riferimento al motivo di ricorso secondo cui la recinzione era prevista in contratto e non poteva configurare un intervento di nuova costruzione ex art. 10 d.p.r. n.
380/2001, il Tar ha rilevato che, in realtà, realizzare un muro di recinzione – perché di muretto in muratura in c.a. di cm 70 di altezza si tratta – necessita del permesso di costruire, a differenza di una mera recinzione in rete metallica direttamente infissa al suolo con paletti di sostegno, avuto riguardo alla sua struttura permanente e all'estensione dell'area interessata, qui per tutta l'estensione del confine, tali da N. 10084/2023 REG.RIC.
modificare l'assetto urbanistico del territorio in maniera permanente e da identificarsi, quindi, come intervento di nuova costruzione.
Il muro di cinta e/o di contenimento è struttura che – differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà – non ha natura pertinenziale, trattandosi invece di opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta.
L'ordinanza di demolizione del 2010, quindi, si palesa legittima laddove rileva l'assenza di permesso di costruire, né rileva che la recinzione era prevista nel contratto di concessione e negli elaborati allegati, sia perché il contratto riguardava la concessione di mero suolo in utilizzo temporaneo (lett. A) del contratto), sia perché era esclusa l'edificazione di opere “fisse”, quale è da definirsi un muretto in c.a. secondo quando illustrato in precedenza.
Il Tar ha ritenuto che il contratto non imponeva che la recinzione fosse da realizzare liberamente e senza titolo edilizio qualora necessario. La scelta di provvedere tramite
“muretto” e non solo con rete metallica infissa al suolo è da ricondurre al ricorrente, il quale doveva però sopportare l'onere di chiedere il relativo titolo edilizio.
Il Tar ha poi respinto la censura secondo la quale era sufficiente una mera d.i.a., in quanto solo la recinzione senza muretto – per come prima ricordato – può essere effettuata con d.i.a., potendo solo in questo caso ricondursi l'intervento allo “ius excludendi alios” che costituisce una facoltà tipica del diritto di proprietà ed è attribuita al titolare del diritto dominicale direttamente dalla legge (art. 841 c.c.). Nel caso di specie la consistenza dell'intervento, di lunghezza e altezza non irrilevanti, comportava la modifica dell'assetto del territorio e quindi la necessità di un titolo di assenso edilizio non riconducibile alla d.i.a..
3. Il Comune di Latina si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
Riferisce in punto di fatto quanto segue. N. 10084/2023 REG.RIC.
Con contratto di concessione sottoscritto in data 10.12.2009 e allibrato al Rep. n.
66608, il Comune di Latina concedeva in locazione al Sig. -OMISSIS--OMISSIS-
l'utilizzo temporaneo, per la durata di sei anni, del terreno ricadente nel P.P.E. Q/3 del
P.R.G., con destinazione urbanistica “viabilità – parcheggio”, identificato con le
Particelle n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del Foglio n. 170 – di superficie pari a complessivi mq. 200 -, ponendo a carico del beneficiario il pagamento del canone annuale di €.432,00, suscettibile di rivalutazione monetaria.
Il concessionario, in virtù della predetta convenzione, si impegnava ad effettuare sull'area affidata la manutenzione e le attività ordinarie necessarie per conservarla in buono stato, nel rispetto dell'espresso divieto di “realizzare opere fisse di qualsivoglia natura”, atteso il vincolo urbanistico insistente sul lotto in questione.
Nonostante l'esplicito impegno assunto dal locatario con il contratto, a seguito di esposto, il Comune di Latina aveva modo di accertare l'avvenuta erezione di un muro di recinzione e l'apposizione di un cancello sul terreno dato in uso al ricorrente: veniva conseguentemente adottata l'ordinanza ingiuntiva di demolizione delle opere abusivamente realizzate, che rimaneva inottemperata.
Nonostante le plurime violazioni contrattuali puntualmente contestate e l'assoluta inottemperanza all'ordinanza ingiuntiva di demolizione delle opere abusive, il ricorrente, evidentemente consapevole della gravità degli illeciti di cui si è reso responsabile, all'approssimarsi della naturale scadenza contrattuale inoltrava al
Comune di Latina domanda di acquisto del terreno avuto in locazione.
All'irrituale richiesta l'Ente proprietario opponeva l'assoluta impossibilità di cedere il fondo con atto di compravendita, avendo l'area in questione natura di bene indisponibile vincolato alla destinazione urbanistica individuata dallo strumento generale, come dettagliatamente disciplinata dal PPE Q/3, nel contempo diffidando il concessionario alla “riconsegna dell'area (…) nello stato di fatto in cui venne concessa al momento della stipula”. N. 10084/2023 REG.RIC.
Attesa l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, già accertata dalla Polizia
Locale con il sopralluogo del 16.03.2012, il Comune di Latina ha applicato la sanzione pecuniaria prevista ex art. 15, 3° comma L.R. Lazio n. 15/2008, adottando il relativo
Provvedimento.
4. In data 15.06.2024 è venuto a mancare l'Avvocato -OMISSIS--OMISSIS-, unico difensore dell'appellante sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
In data 16.03.2025 è altresì venuto a mancare l'appellante, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-
.
Con memoria depositata in giudizio in data 13 giugno 2025 gli eredi del sig. -
OMISSIS- -OMISSIS-, sigg. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (moglie), -
OMISSIS- -OMISSIS-(figlio) ed-OMISSIS- -OMISSIS-(figlia), si sono costituiti volontariamente in giudizio, chiedendo rinvio della discussione e concludendo per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 9 settembre 2025 il collegio disponeva il rinvio su richiesta congiunta delle parti.
A seguito del rinvio di cui sopra la causa è passata in decisione all'udienza pubblica dell'11 novembre 2025.
5. Parte appellante lamenta che il Tar, dopo avere accolto l'eccezione sollevata dal ricorrente sulla tardività della documentazione depositata dal Comune di Latina il 22 febbraio 2023, ha concluso che “le modalità di notificazione di un provvedimento amministrativo … non rilevano sulla sua legittimità, secondo giurisprudenza pacifica”.
Secondo parte appellante il Tar avrebbe dovuto invece espungere dal fascicolo di causa la contestata documentazione.
Il tardivo deposito della documentazione sarebbe tale da non consentire al giudice, una volta accertata la tardività, di farne discendere osservazioni atte a contraddire i N. 10084/2023 REG.RIC.
motivi di ricorso, ed in particolare le deduzioni svolte quanto alle modalità di notificazione dell'ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria.
5 – bis. La censura è infondata.
Infatti il Tar non ha utilizzato la documentazione tardivamente depositata dal Comune
(riguardante l'ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria n. 15917 del
2.11.2017 e relata di notifica per gli irreperibili) per valutare l'infondatezza del ricorso, ma ha correttamente ritenuto l'infondatezza delle censure formulate dalla parte ricorrente con riferimento ai vizi della notifica a prescindere dalla sopra richiamata documentazione tardivamente depositata, in quanto comunque il ricorrente ha tempestivamente esercitato il diritto di difesa, avendo raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell'atto che è l'unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria.
6. Parte appellante lamenta che il Tar, nel procedere alla trattazione dei temi proposti con i motivi di ricorso e con i motivi aggiunti, avrebbe fatto commistione tra gli uni e gli altri senza operare alcuna specifica distinzione, procedendo alla trattazione dei singoli mezzi in modo confuso e commisto.
6 – bis. La censura è infondata.
Infatti la motivazione della sentenza costituisce attività propria dell'organo giudicante e deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
Parte appellante non ha dimostrato che il Tar abbia violato tale regola, contenuta nell'art. 88 comma 2 lettera d) del cod. del proc. amm..
7. Parte appellante lamenta che il Tar avrebbe omesso l'esame del quinto motivo del ricorso introduttivo e dei primi due motivi aggiunti.
7 – bis. La censura è inammissibile perché non è stato specificato in concreto il contenuto del quinto motivo del ricorso introduttivo e dei primi due motivi aggiunti. N. 10084/2023 REG.RIC.
Tale onere di indicazione specifica dei motivi d'appello è imposto dal primo comma dell'art. 101 del cod. del proc. amm., secondo cui l'appello deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
8. Parte appellante richiama il quinto motivo dell'originario ricorso (cfr. pagine 13 -
17) con cui veniva dedotta l'incompetenza funzionale del messo notificatore del comune di Roma, violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c., nullità - illegittimità del procedimento notificatorio, violazione e falsa applicazione dell'art. 34
d.p.R. n. 1229/59, vizio istruttorio ed omessa emanazione del decreto previsto dall'art. 34 d.p.R. n. 1229/59.
8 – bis. La censura è inammissibile perché richiama il quinto motivo dell'originario ricorso senza specifica riproposizione del motivo ai sensi del primo comma dell'art. 101 del cod. del proc. amm.
La censura è comunque infondata perché è consentito al messo notificatore del
Comune di Roma notificare atti sulla base di richiesta di altro Comune. Trattasi di ipotesi di accordo di collaborazione tra enti locali.
Non sussiste incompetenza rispetto al territorio in cui l'atto è stato notificato, essendo la notificazione avvenuta nel territorio del Comune di Roma.
Inoltre non sussiste violazione dell'art. 143 del cod. di proc. civ., essendo stati documentati gli adempimenti posti in essere dal messo notificatore riguardo la ricerca infruttuosa del destinatario nel luogo di residenza e l'avvenuto deposito nella casa comunale ai sensi dell'art. 143 del cod. di proc. civ..
Rispetto a tali specifici adempimenti non sono state articolate specifiche censure.
Ulteriori specifiche censure di violazione dell'art. 143 del cod. di proc. civ, sono state formulate da parte appellante soltanto nei motivi aggiunti proposti in primo grado e nelle memorie depositate nel giudizio d'appello in data 18 luglio 2025 e 21 ottobre
2025. N. 10084/2023 REG.RIC.
Tali censure sono tuttavia irricevibili per tardività e dunque non possono essere esaminate dal collegio.
9. Secondo parte appellante il Tar avrebbe omesso di considerare che nel caso di specie non ricorrono i presupposti dell'illecito edilizio per la ragione che l'attività svolta dall'appellante sarebbe stata autorizzata con la delibera di G.M. 6 novembre 2009, n.
636 e con il contratto di concessione di suolo comunale stipulato in data 10 dicembre
2009 (Rep. n. 66608), oltre che in esecuzione della planimetria allegata agli atti di causa (cfr. planimetria allegata alla delibera di G.M. n. 636/2009).
Ritiene che alla luce del contratto non vi sarebbe stata alcuna necessità di avanzare istanza per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 d.p.R. n. 380/01, come affermato nella sentenza appellata.
Parte appellante fa riferimento alla la relazione tecnica depositata in data 16.02.2023, la quale conclude con le seguenti parole: “L'area de qua non presenta le caratteristiche né dei beni demaniali (demanio eventuale) né le caratteristiche dei beni indisponibili, stante l'assenza del doppio requisito della: (1) manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e perciò di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio);
(2) dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Deve inoltre osservarsi che la recinzione realizzata dal Signor-OMISSIS-sull'area, tuttora in opera, risulta perfettamente conforme all'elaborato progettuale redatto dall'Ing. Carlo
Viglialoro ed allegato sia alla deliberazione di G.M. n. 636/2009, sia al successivo contratto Rep. n. 66608 del 10 dicembre 2009 nel quale, all'articolo 4, è data per
“autorizzata dal Settore Urbanistico Comunale”.
Lamenta che il Tar non abbia considerato che le opere oggetto del contratto stipulato il 10 dicembre 2009, Rep. n. 66608, rientrerebbero nella cd. “edilizia libera”.
Parte appellante ritiene l'erroneità dell'affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 21 octies e per quanto sarà N. 10084/2023 REG.RIC.
detto in prosieguo”, il ricorrente “non ha dimostrato di poter far pervenire l'amministrazione a una conclusione diversa, tenuto conto della legittimità dell'ordine di demolizione e relativa verifica di inottemperanza”.
Parte appellante contesta altresì la natura demaniale del bene.
9 – bis. Tali censure sono inammissibili, essendo riferite all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione e del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione che tuttavia è stata tardivamente proposta.
Deve essere infatti accolta l'eccezione, formulata dal Comune di Latina in primo grado, relativa all'inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso proposto in primo grado, in relazione all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del
12.10.2010 ed al verbale di inottemperanza redatto dalla polizia locale in data
16.03.2012, per violazione dei termini di decadenza per l'esercizio dell'azione di annullamento.
Il Comune di Latina ha depositato in giudizio la documentazione attinente alla notifica in data 2 dicembre 2010 dell'ordinanza di demolizione ed alla notifica in data 19 aprile
2012 del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
Il ricorso, proposto in primo grado, è stato tardivamente notificato al Comune di Latina in data 27 dicembre 2017.
10. Parte appellante osserva che l'Amministrazione comunale ha inteso fare applicazione dell'art. 15, comma 3, L.R. Lazio n. 15/2008, norma il cui secondo comma, ultimo periodo, dispone che l'accertamento dell'inottemperanza comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00 in relazione alla entità delle opere.
Sennonché, la norma implicitamente richiamata dall'impugnata ordinanza è l'art. 18 della legge n. -OMISSIS-/81, che comporterebbe l'onere e il dovere dell'Autorità competente di sentire gli interessati prima di provvedere all'emanazione del provvedimento. N. 10084/2023 REG.RIC.
Una tale convocazione, come lamentato in ricorso, non è mai stata espletata con la conseguente illegittimità dell'ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria.
Secondo parte appellante dovrebbe farsi applicazione del termine di prescrizione di cinque anni, il quale avrebbe natura sostanziale (e non processuale), giacché il suo inutile decorso comporterebbe l'estinzione al diritto alla riscossione.
10 – bis. Le censure sono infondate.
L'eccezione di prescrizione è infondata, considerando che la prescrizione quinquennale prevista dall' art. 28, L. -OMISSIS-/1981 inizia il suo decorso solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, dunque con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero in alternativa con la effettiva demolizione delle opere abusive.
Infatti l'applicazione della sanzione pecuniaria costituisce strumento di effettività del potere di repressione degli abusi edilizi.
Tale rapporto di strumentalità impone che fino a quando l'abuso permane, la prescrizione non decorre e che la decorrenza della prescrizione inizia solo a partire dal momento in cui, eliminato l'abuso, residuano esclusivamente profili di natura patrimoniale.
Il Tar ha correttamente respinto il motivo di ricorso relativo alla mancata partecipazione procedimentale riguardo l'applicazione della sanzione pecuniaria, perché il ricorrente non ha dimostrato di poter far pervenire l'Amministrazione a una conclusione diversa, tenuto conto della legittimità dell'ordine di demolizione e relativa verifica di inottemperanza.
11. Parte appellante lamenta l'erroneità della condanna alle spese in primo grado.
11 – bis. La censura è infondata, essendo la pronuncia sulle spese conseguente alla soccombenza.
L'appello deve in conclusione essere respinto. N. 10084/2023 REG.RIC.
La condanna alle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza nella misura di
Euro 3.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell'appello a favore del Comune di Latina nella misura di Euro 3.000/00 (Tremila/00) oltre eventuali accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco IN, Consigliere, Estensore N. 10084/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco IN Marco PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.