CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3204/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquiazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 20/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160037446042 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229001115775 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 196 del 23023 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Agrigento ha accolto parzialmente il ricorso della
Resistente_1 s.r.l. in liquidazione, avverso l'Avviso di intimazione n. 29120229001115775000 al quale erano sottese le cartelle: n. 29120160037446042000 bollo auto 2012; n. 29120170012630183000 bollo auto 2013; n. 29120180000965946000 bollo auto 2014; n. 29120180003264359000 bollo auto 2014
(cfr. provvedimenti originariamente impugnati in atti).
Il primo Giudice ha ritenuto (parzialmente) fondata l'eccezione di “prescrizione sopravvenuta” alla notifica della Cartella di pagamento n. 291 2016 0037446042 000 (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza e – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ne ha chiesto la riforma (cfr. appello).
Si è costituita la Società appellata la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Con successiva memoria ha chiesto il rinvio della trattazione (“ … al fine di richiedere al Giudice Delegato
l'autorizzazione alla difesa…”): con Ordinanza n. 2564 del 2025 è stato disposto il rinvio all'udienza odierna
(cfr. Ordinanza in atti – verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame è fondato e va accolto.
1.- Il primo Giudice ha argomentato la propria decisione ritenendo che “ … Con riferimento alla cartella di pagamento n. 291 2016 0037446042 000 risulta decorso il termine di prescrizione triennale che trova applicazione al tributo di specie (tassa automobilistica) tra la notifica di detta cartella di pagamento
(12/01/2017) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (16/02/2022), essendo decorso il relativo termine di prescrizione, prima della sospensione sopra richiamata dal 08/03/2020 al 31/12/2021…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Tale argomentazione non può essere condivisa.
2.- Dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 12/01/2017, e la notifica dell'Intimazione di pagamento, avvenuta il
16/02/2022, non è decorso il termine di prescrizione, prima della sospensione dal 08/03/2020 al 31/12/2021: in data 24.10.2017 e in data 20.09.2017 Riscossione Sicilia s.p.a. ha notificato alla Società appellata :
-Comunicazione di iscrizione ipotecaria (fase 37640/2016) importo di €. 683.824,72 ex art. 77 DPR 602/73 per l'importo di €. 669.678,32 limitatamente ai crediti di natura erariale;
-Preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29120170000000130, di €. 926.599,13 sui veicoli della Società
(cfr. provvedimenti citati in atti). 3.- La Cartella n. 29120160037446042 era sottesa sia al “preavviso di fermo” che alla “comunicazione di avvenuta iscrizione beni ipotecaria”.
La Società ha impugnato gli atti interruttivi con due distinti ricorsi:
n. 2438/2017 rgr depositato il 11.12.2017 e ricorso n. 2456/2017 rgr che sono stati riuniti per “connessione oggettiva e soggettiva” e decisi con sentenza della Commissione di I grado di Agrigento 1186/01/2018 che ha parzialmente accolto il ricorso “riducendo” il “preavviso di fermo” rigettando per il resto (cfr. sentenza citata).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre accessori, da distrarre in favore del difensore.
Palermo, 16 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA RO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3204/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquiazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 20/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160037446042 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229001115775 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 196 del 23023 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Agrigento ha accolto parzialmente il ricorso della
Resistente_1 s.r.l. in liquidazione, avverso l'Avviso di intimazione n. 29120229001115775000 al quale erano sottese le cartelle: n. 29120160037446042000 bollo auto 2012; n. 29120170012630183000 bollo auto 2013; n. 29120180000965946000 bollo auto 2014; n. 29120180003264359000 bollo auto 2014
(cfr. provvedimenti originariamente impugnati in atti).
Il primo Giudice ha ritenuto (parzialmente) fondata l'eccezione di “prescrizione sopravvenuta” alla notifica della Cartella di pagamento n. 291 2016 0037446042 000 (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza e – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ne ha chiesto la riforma (cfr. appello).
Si è costituita la Società appellata la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Con successiva memoria ha chiesto il rinvio della trattazione (“ … al fine di richiedere al Giudice Delegato
l'autorizzazione alla difesa…”): con Ordinanza n. 2564 del 2025 è stato disposto il rinvio all'udienza odierna
(cfr. Ordinanza in atti – verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame è fondato e va accolto.
1.- Il primo Giudice ha argomentato la propria decisione ritenendo che “ … Con riferimento alla cartella di pagamento n. 291 2016 0037446042 000 risulta decorso il termine di prescrizione triennale che trova applicazione al tributo di specie (tassa automobilistica) tra la notifica di detta cartella di pagamento
(12/01/2017) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (16/02/2022), essendo decorso il relativo termine di prescrizione, prima della sospensione sopra richiamata dal 08/03/2020 al 31/12/2021…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Tale argomentazione non può essere condivisa.
2.- Dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 12/01/2017, e la notifica dell'Intimazione di pagamento, avvenuta il
16/02/2022, non è decorso il termine di prescrizione, prima della sospensione dal 08/03/2020 al 31/12/2021: in data 24.10.2017 e in data 20.09.2017 Riscossione Sicilia s.p.a. ha notificato alla Società appellata :
-Comunicazione di iscrizione ipotecaria (fase 37640/2016) importo di €. 683.824,72 ex art. 77 DPR 602/73 per l'importo di €. 669.678,32 limitatamente ai crediti di natura erariale;
-Preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29120170000000130, di €. 926.599,13 sui veicoli della Società
(cfr. provvedimenti citati in atti). 3.- La Cartella n. 29120160037446042 era sottesa sia al “preavviso di fermo” che alla “comunicazione di avvenuta iscrizione beni ipotecaria”.
La Società ha impugnato gli atti interruttivi con due distinti ricorsi:
n. 2438/2017 rgr depositato il 11.12.2017 e ricorso n. 2456/2017 rgr che sono stati riuniti per “connessione oggettiva e soggettiva” e decisi con sentenza della Commissione di I grado di Agrigento 1186/01/2018 che ha parzialmente accolto il ricorso “riducendo” il “preavviso di fermo” rigettando per il resto (cfr. sentenza citata).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre accessori, da distrarre in favore del difensore.
Palermo, 16 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA RO