Articolo 32 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 31Articolo 33
Versione
24 agosto 1961
Art. 32.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformita' a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961