Art. 32.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformita' a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformita' a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.