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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/09/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di SIRACUSA, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e composto dai sigg.ri giudici
Dott.ssa Veronica MILONE Presidente
Dott.ssa Maria LUPO Giudice
Dott. Gilberto Orazio RAPISARDA Giudice rel., est. riunito in Camera di Consiglio in data 18.9.25 sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5169 dell'anno 2022, pendente
TRA
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv Parte_1 C.F._1
AIELLO NICOLA come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIUNTA CARMELO come da procura prodotta agli atti del procedimento telematico
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO
DELL'UFFICIO sulle seguenti CP_2
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito di colpa al resistente per la condotta contraria ai doveri matrimoniali;
2) onerare il resistente sig. , all'obbligo di mantenimento della coniuge e Controparte_1 della figlia in misura non inferiore ad euro 1.000,00 mensili, somma da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat;
nonché dell'obbligo di partecipare alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, ecc.) della figlia nella misura del 50%;
3) assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Carlentini in C.da Pagliarazzi;
1 4) con condanna alle spese e compensi del procedimento.
PER LA PARTE CONVENUTA:
“(…) disporre che il sig. versi direttamente alla figlia , a titolo di CP_1 Per_1 contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di €. 300,00 disposta dal
Tribunale, così come avviene da ancor prima del provvedimento presidenziale;
revocare l'assegno di mantenimento nei confronti della moglie, in quanto percettrice di regolare reddito da lavoro, mentre il marito non è produttore di reddito a causa delle azioni della moglie;
assegnare la ex casa coniugale alla sig.ra fino a quando Parte_1 la figlia non sarà economicamente indipendente o non deciderà di lasciare in Per_1 via definitiva la casa coniugale per andare a vivere altrove.
Si chiede, altresì, che il Tribunale voglia dare mandato alla Guardia di Finanza “(…)”.
Spese e compensi.
***
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio a Lentini in data 04/08/1990 (Atto N. 101 parte
II serie A - anno 1990 - Comune di LENTINI, SR).
Dall'unione nascevano le figlie: (nata a [...], il [...]) Persona_2 maggiorenne economicamente indipendente, e (nata a [...] il Persona_3
22.02.1998) studentessa universitaria non percettrice di reddito.
La famiglia fissava la sua residenza abituale in Carlentini in C.da Pagliarazzi nella casa (mansarda) di proprietà della madre del convenuto.
Con il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 15.11.22, la parte attrice chiedeva la separazione con addebito allegando, a supporto della sua pretesa, che il avrebbe tenuto in costanza di matrimonio atteggiamenti CP_1 prevaricatori e violenti ai danni della moglie ostentando anche una relazione extraconiugale con tale Persona_4
Inoltre, la ricorrente chiedeva di determinare a carico del marito una somma da versare in suo favore a titolo di mantenimento personale e della figlia in Per_1 quanto prive di redditi e pertanto economicamente non indipendenti.
Infine, la chiedeva l'assegnazione della casa coniugale stante la convivenza Parte_1 con la figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente. Per_1
La parte convenuta si costituiva con memoria depositata il 9.3.23. Il convenuto, in particolare, contestava la ricostruzione in fatto della vita matrimoniale descritta dall'attrice negando di avere mai avuto atteggiamenti violenti ai danni della moglie o di averla tradita. Sul piano economico, il convenuto affermava che nulla fosse dovuto alla siccome la stessa lavorerebbe privatamente quale sarta Parte_1 godendo pertanto di adeguate risorse economiche. In ordine alla figlia il Per_1
2 resistente chiedeva che venisse disposto il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani della figlia maggiorenne.
L'udienza presidenziale veniva tenuta in data 20.3.23 e con ordinanza del 25.3.23 il
Presidente f.f. pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:
“(…) autorizza i coniugi a vivere separati;
assegna alla ricorrente, , la casa familiare in cui la stessa convive con Parte_1 la figlia maggiorenne Persona_3 dispone che il resistente versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1 moglie l'assegno di € 600,00 per il mantenimento della stessa e della figlia;
dispone che il detto assegno sia rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
pone a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia , da individuarsi come sopra (…)”. Per_1
Nel corso del procedimento venivano parzialmente ammesse le richieste di prova delle parti e pertanto si procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto, all'esame testi sugli articolati ammessi nonché disposta indagine patrimoniale a mezzo della Guardia di Finanza.
All'udienza cartolare del 15.4.25, le parti precisavano le conclusioni. Spirati i termini ex art. 190 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
§ Sulla domanda di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale deve essere accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Nel caso di specie, emergere pacificamente la comune volontà delle parti di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
§ Sulle domande di addebito.
Come noto, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021).
Nel caso di specie, partendo dalla domanda di addebito formulata dalla ricorrente,
l'attrice sostiene che la separazione si addebitabile al marito perché lo stesso sarebbe venuto meno ai doveri coniugali perché avrebbe tenuto condotte “iraconde”
e “volente” sottoponendo la donna a “gravissimi maltrattamenti psichici, sofferenze 3 fisiche e mentali”; avrebbe sperperato denari nel gioco d'azzardo invece di destinarli alla famiglia e, infine, avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna “ostentando” pubblicamente detta circostanza.
A quest'ultimo riguardo, va osservato che grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. (Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, n. 15811).
Orbene, la domanda di addebito articolata dalla attrice non può essere accolta.
Invero, sin dalla originaria prospettazione delle cause che avrebbero determinato la crisi coniugale parte attrice non determina in maniera chiara quale sia stata fra le diverse causa quella che abbia assunto efficacia causale rendendo definitivamente intollerabile il rapporto coniugale. La ricorrente, piuttosto, fa riferimento ad una relazione coniugale che sin dai suoi esordi si caratterizzava per diverse criticità. La stessa infatti scrive nel suo ricorso quanto segue:
“(…) Il rapporto coniugale è stato sempre caratterizzato dal disprezzo del verso CP_1 la figura della moglie, dimostrando ed ostentando nei confronti della stessa una personalità prevaricatrice, tanto da costringerla a tollerare anche i numerosi tradimenti che lo stesso ha consumato in costanza di matrimonio e dei quali pretendeva averne giustificazione (…) Ed infatti, la si è determinata in ciò, Parte_1 nonostante abbia sofferto in silenzio per tutti questi lunghi anni, dopo l'ennesimo tradimento del marito che ostenta pubblicamente la sua relazione extraconiugale con tale . Persona_5
Ebbene, già dalla prospettazione di parte attrice emerge che il rapporto coniugale è nato, per così dire, già claudicante dovendosi pertanto ritenere che al momento della instaurazione del presunto rapporto extraconiugale i coniugi fossero già in crisi.
Ma pure volendo prescindere dalle considerazioni di cui sopra, occorre analiticamente osservare quanto segue.
Rispetto alla tendenza del convenuto a sperperare denari nel gioco d'azzardo, non risulta emersa alcuna decisiva prova che confermi l'assunto dell'attrice. Al riguardo, non possono ritenersi decisive le testimonianze rese dalla figlia che sul Per_1 punto riferiva solamente che il padre: “(…) giocava le schedine di calcio e con le slot machine ma non so con quanta frequenza e neanche l'importo che giocava”. Detta testimonianza non descrive in maniera completa se la propensione al gioco del 4 convenuto fosse tale da poter determinare l'insorgere della crisi coniugale in quanto in assenza di precise indicazione sull'ammontare delle risorse economiche utilizzate per giocare non può compiersi alcuna seria valutazione sull'entità delle sostanze patrimoniali sottratte ai bisogni materiali della famiglia.
Rispetto alle asserite condotte violente tenute dal marito, la stessa figlia ha Per_1 sensibilmente ridotto l'entità dei litigi descritti dalla ricorrente confinandoli a scontri verbali mai sfociati in aggressioni fisiche.
Infine, è vero che la teste in commento confermava di avere saputo della relazione tra il padre e tale ma la stessa ha in primo luogo negato che detta Persona_4 relazione fosse stata “ostentata” pubblicamente e del resto né l'articolato né le risposte date a chiarimento hanno in qualche misura delineato i contorni di detta relazione (ad esempio descrivendo quando è iniziata;
quale frequenza avrebbero avuto gli incontri;
come è stata scoperta la relazione extraconiugale) sicché detto tradimento non può dirsi provato con sufficienti elementi senza considerare che, come visto, ove sia stata effettivamente intrapresa una relazione extraconiugale questa si è inserita in un contesto matrimoniale già compromesso da una crisi da tempo in atto.
Le dichiarazioni testimoniali rese da cugino della ricorrente, Testimone_1 non possono condurre a diverse conclusioni perché rispetto al presunto tradimento del convenuto il teste si limita a riferire di non avere conoscenza diretta della circostanza che sa solo perché riferitagli dalla attrice. Trattasi pertanto di teste de relato actoris e come tale detta testimonianza sostanzialmente nulla1.
Per tutte le superiori ragioni la domanda di addebito della separazione articolata da parte ricorrente deve essere rigettata.
Pari sorte merita la domanda di addebito riconvenzionale formulata dal convenuto che è appare priva di adeguati elementi di specificità già sul piano assertivo perché il formula la sua domanda nella comparsa responsiva limitandosi a quanto CP_3 segue: “Al contrario, il comportamento della sig.ra è stata la sola causa del Parte_1 venir meno della comunione materiale e spirituale”. La genericità della spiegata domanda non pare colmata dalla memoria integrativa del 10.10.23 ove il convenuto non offre ulteriori elementi a sostengo della sua domanda che pertanto rimane generica e come tale da rigettare.
§ Sull'Assegnazione della casa familiare.
In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Cass.
Civ., sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, piu di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto
2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi.
Nel caso di specie, le parti sostanzialmente concordano per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente stante la convivenza della madre con la figlia maggiorenne
(allo stato studentessa universitaria, facoltà di Giurisprudenza) la quale Per_1 non è economicamente indipendente.
§ Sul mantenimento della figlia maggiorenne . Per_1
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c.
Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo in questione non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni da parte del minore, ma si protrae qualora questi - senza sua colpa - sia ancora dipendente dai genitori e sino a quando non raggiunga l'indipendenza economica.
Il legislatore non indica con precisione il momento a partire dal quale il genitore può ritenersi liberato dall'obbligo di mantenimento, e, pertanto, spetta al giudice, compiere un accertamento di fatto che tenga conto di una serie di elementi (età del figlio, eventuale conseguimento di una competenza professionale o tecnica, impegno profuso nella ricerca di un'occupazione), al fine di stabilire la persistenza del diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dal genitore.
Nell'ambito di tale valutazione, assume rilievo anche il decorso del tempo, poiché più tempo passa dal raggiungimento della maggiore età e più il figlio deve rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali sono forse troppo alte o che comunque si trova in un contesto economico-sociale in cui il mercato del lavoro richiede un adattamento delle aspirazioni iniziali.
L'obbligo di mantenimento in capo al genitore cessa, quindi, nel momento in cui il figlio si procuri un'occupazione lavorativa tale da consentirgli una prospettiva d'indipendenza economica e di condurre un'esistenza dignitosa o comunque sia stato messo in condizioni di reperire un lavoro idoneo a soddisfare le esigenze di vita o abbia ricevuto un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa o ancora laddove abbia raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stesso. 6 Nel caso di specie, è pacifico che la figlia non abbia raggiunto Per_1
l'indipendenza economica siccome impegnata negli studi universitari.
In ordine al quantum, va qui confermato l'entità dell'assegno pari ad € 300,00 come determinata in sede di ordinanza presidenziale.
L'importo, infatti, appare congruo tenuto conto dei redditi dell'obbligato. Egli, infatti, ha affermato nella sua comparsa di costituzione di essere comproprietario, insieme alla moglie, di un negozio di ceramica e prodotti per l'edilizia, sito a Carlentini, in via
Martiri della Resistenza, denominato “Ceramiche d'Elite”; all'udienza presidenziale dichiarava di essere titolare di una impresa individuale come artigiano e di guadagnare 1.500,00 € al mese circa. Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza il convenuto risulta titolare dell'impresa individuale
Edilbio Costruzioni;
e che dal 2.4.11 al 26.10.12 ha svolto attività lavorativa presso la Società Euro Costruzioni '92 S.r.l.; risulta poi titolare di diritti reali su diversi immobili, anche in quota parte e intestatario di beni mobili registrati.
Alla luce di quanto sopra appare evidente la capacità di generare reddito da parte del convenuto apparendo pertanto proporzionata alle potenzialità economiche del padre l'importo indicato in sede presidenziale, soggetto ex lege a rivalutazione.
La ricorrente concorrerà alle spese di mantenimento in via diretta tenuto conto del rapporto di convivenza con la figlia.
In ordine alle spese straordinarie, va confermata quanto disposto in sede presidenziale (entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie – da individuarsi secondo il locale protocollo sottoscritto dal COA nel dicembre del 2019- relative alla figlia per metà ciascuno).
Infine, l'assegno in favore della figlia maggiorenne dovrà essere corrisposto alla madre ogni 5 del mese. Al riguardo deve essere disattesa la richiesta di parte convenuta di corrispondere l'assegno direttamente alla figlia. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza qui condivisa, sebbene l'art. 337- septies c.c., come già l'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda ex art. 99 c.p.c. (cfr. Corte appello Palermo sez. I,
25/09/2023, n.1650 e Cass. n. 34100/2021). Ne consegue che il genitore obbligato al mantenimento del figlio maggiorenne non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo in mancanza della corrispondente domanda del figlio.
§ Sul mantenimento del coniuge. 7 Come noto, nella giurisprudenza prevalente si è costantemente affermato che l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2186 e 2187). La separazione personale, infatti, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
(Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017 n. 12196).
Tutto ciò premesso, l'assegno di mantenimento deve, pertanto, essere tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione, tenuto comunque conto delle differenze, anche sopravvenute, di reddito tra i coniugi e di tutte quelle ulteriori circostanze che incidano sui redditi attualmente percepiti dal coniuge tenuto al pagamento.
Nel caso di specie, deve essere qui confermato l'assegno di mantenimento previsto in sede presidenziale di € 300,00 in favore della moglie.
Al riguardo, ferme le considerazioni sul patrimonio del convenuto, deve evidenziarsi che all'esito dell'istruttoria non risulta dimostrato che la ricorrente svolga attività lavorativa non dichiarata quale sarta. In tal senso, la figlia, chiamata a deporre come teste, ha negato detta circostanza e la teste di parte convenuta affermava di avere saputo dalla stessa ben quindici anni addietro rispetto alla data di Parte_1 deposizione che la stessa lavorava quale sarta. Aggiungeva, piuttosto genericamente, che in un'occasione (senza indicazione della data e dell'evento) la era la sarta che provvedeva alle riparazioni per conto del negozio Yamamay Parte_1 ubicato presso il centro commerciale Coop di Lentini.
Orbene, le circostanze narrate dalla teste sicuramente avrebbero potuto avere qualche rilievo se a riscontro di elementi probatori più analitici e puntuali nel descrivere il “giro d'affari” della rispetto alla sua attività sartoriale. Gli Parte_1 elementi emersi tuttavia sebbene siano compatibili con la generica prova della circostanza che la abbia svolto attività occasionale quale sarta non Parte_1 possono tuttavia essere certamente invocati per affermare che la stessa svolta attualmente e con certezza detta attività e che da tale impiego la stessa percepisca 8 utili risorse. Dalle indagini della Guardia di Finanza, da ritenersi esaustive, nulla è emerso che possa indurre a ritenere che la ricorrente abbia redditi da lavoro.
In definitiva, va qui confermata l'ordinanza presidenziale nella parte in cui pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla l'assegno di Parte_1 mantenimento pari ad € 300,00.
§ Spese del processo.
Le spese del processo vanno interamente compensate. Tenuto conto della materia e della reciproca soccombenza in punto di addebito non vi sono elementi per ritenere alcuna delle parti soccombente nemmeno in parte e pertanto le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI SIRACUSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.5169 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, cosi provvede:
■ □ ■
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali si sono uniti in matrimonio a Lentini in data 4/8/1990 Controparte_1
(Atto N. 101 parte II serie A - anno 1990 - Comune di LENTINI, SR);
2. RESPINGE le domande di addebito reciprocamente proposte;
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in C.da Pagliarazzi in Carlentini con ogni arredo e pertinenza ad;
Parte_1
4. PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia , l'assegno di euro 300,00 mensili, da versarsi alla madre Per_1 convivente ad , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) oltre
50% - la residua metà è a carico della madre - delle spese straordinarie da determinarsi come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5. PONE a carico di a titolo di mantenimento l'assegno di Controparte_1 euro 300,00 mensili, da versarsi in favore di , in via anticipata Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI);
6. COMPENSA per intero le spese di lite;
7. MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTINI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
9 SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, AD ECCEZIONE DEL
CAPO 1
Così deciso in Siracusa, nella Camera di consiglio del 18/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Gilberto Orazio Rapisarda Dr.ssa Veronica Milone
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cassazione civile sez. III - 23/03/2017, n. 7414: In tema di deposizione "de relato" è preferibile la tesi secondo cui la valenza della deposizione de relato actoris è sostanzialmente nulla. In caso contrario (ove, cioè si affermi che una siffatta deposizione possa assurgere a valido elemento di prova, quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie) si finirebbe con l'attribuire una veste qualificata - quella di elemento di prova - a una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante la deposizione di un teste che quella allegazione si è, invece, limitato in ipotesi a riportare in quanto tale (ossia per avere appreso il fatto dalla parte stessa e non per cognizione diretta, o, al limite, per averlo appreso da terzi estranei al giudizio.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di SIRACUSA, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e composto dai sigg.ri giudici
Dott.ssa Veronica MILONE Presidente
Dott.ssa Maria LUPO Giudice
Dott. Gilberto Orazio RAPISARDA Giudice rel., est. riunito in Camera di Consiglio in data 18.9.25 sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5169 dell'anno 2022, pendente
TRA
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv Parte_1 C.F._1
AIELLO NICOLA come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIUNTA CARMELO come da procura prodotta agli atti del procedimento telematico
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO
DELL'UFFICIO sulle seguenti CP_2
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito di colpa al resistente per la condotta contraria ai doveri matrimoniali;
2) onerare il resistente sig. , all'obbligo di mantenimento della coniuge e Controparte_1 della figlia in misura non inferiore ad euro 1.000,00 mensili, somma da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat;
nonché dell'obbligo di partecipare alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, ecc.) della figlia nella misura del 50%;
3) assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Carlentini in C.da Pagliarazzi;
1 4) con condanna alle spese e compensi del procedimento.
PER LA PARTE CONVENUTA:
“(…) disporre che il sig. versi direttamente alla figlia , a titolo di CP_1 Per_1 contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di €. 300,00 disposta dal
Tribunale, così come avviene da ancor prima del provvedimento presidenziale;
revocare l'assegno di mantenimento nei confronti della moglie, in quanto percettrice di regolare reddito da lavoro, mentre il marito non è produttore di reddito a causa delle azioni della moglie;
assegnare la ex casa coniugale alla sig.ra fino a quando Parte_1 la figlia non sarà economicamente indipendente o non deciderà di lasciare in Per_1 via definitiva la casa coniugale per andare a vivere altrove.
Si chiede, altresì, che il Tribunale voglia dare mandato alla Guardia di Finanza “(…)”.
Spese e compensi.
***
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio a Lentini in data 04/08/1990 (Atto N. 101 parte
II serie A - anno 1990 - Comune di LENTINI, SR).
Dall'unione nascevano le figlie: (nata a [...], il [...]) Persona_2 maggiorenne economicamente indipendente, e (nata a [...] il Persona_3
22.02.1998) studentessa universitaria non percettrice di reddito.
La famiglia fissava la sua residenza abituale in Carlentini in C.da Pagliarazzi nella casa (mansarda) di proprietà della madre del convenuto.
Con il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 15.11.22, la parte attrice chiedeva la separazione con addebito allegando, a supporto della sua pretesa, che il avrebbe tenuto in costanza di matrimonio atteggiamenti CP_1 prevaricatori e violenti ai danni della moglie ostentando anche una relazione extraconiugale con tale Persona_4
Inoltre, la ricorrente chiedeva di determinare a carico del marito una somma da versare in suo favore a titolo di mantenimento personale e della figlia in Per_1 quanto prive di redditi e pertanto economicamente non indipendenti.
Infine, la chiedeva l'assegnazione della casa coniugale stante la convivenza Parte_1 con la figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente. Per_1
La parte convenuta si costituiva con memoria depositata il 9.3.23. Il convenuto, in particolare, contestava la ricostruzione in fatto della vita matrimoniale descritta dall'attrice negando di avere mai avuto atteggiamenti violenti ai danni della moglie o di averla tradita. Sul piano economico, il convenuto affermava che nulla fosse dovuto alla siccome la stessa lavorerebbe privatamente quale sarta Parte_1 godendo pertanto di adeguate risorse economiche. In ordine alla figlia il Per_1
2 resistente chiedeva che venisse disposto il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani della figlia maggiorenne.
L'udienza presidenziale veniva tenuta in data 20.3.23 e con ordinanza del 25.3.23 il
Presidente f.f. pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:
“(…) autorizza i coniugi a vivere separati;
assegna alla ricorrente, , la casa familiare in cui la stessa convive con Parte_1 la figlia maggiorenne Persona_3 dispone che il resistente versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1 moglie l'assegno di € 600,00 per il mantenimento della stessa e della figlia;
dispone che il detto assegno sia rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
pone a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia , da individuarsi come sopra (…)”. Per_1
Nel corso del procedimento venivano parzialmente ammesse le richieste di prova delle parti e pertanto si procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto, all'esame testi sugli articolati ammessi nonché disposta indagine patrimoniale a mezzo della Guardia di Finanza.
All'udienza cartolare del 15.4.25, le parti precisavano le conclusioni. Spirati i termini ex art. 190 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
§ Sulla domanda di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale deve essere accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Nel caso di specie, emergere pacificamente la comune volontà delle parti di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
§ Sulle domande di addebito.
Come noto, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021).
Nel caso di specie, partendo dalla domanda di addebito formulata dalla ricorrente,
l'attrice sostiene che la separazione si addebitabile al marito perché lo stesso sarebbe venuto meno ai doveri coniugali perché avrebbe tenuto condotte “iraconde”
e “volente” sottoponendo la donna a “gravissimi maltrattamenti psichici, sofferenze 3 fisiche e mentali”; avrebbe sperperato denari nel gioco d'azzardo invece di destinarli alla famiglia e, infine, avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna “ostentando” pubblicamente detta circostanza.
A quest'ultimo riguardo, va osservato che grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. (Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, n. 15811).
Orbene, la domanda di addebito articolata dalla attrice non può essere accolta.
Invero, sin dalla originaria prospettazione delle cause che avrebbero determinato la crisi coniugale parte attrice non determina in maniera chiara quale sia stata fra le diverse causa quella che abbia assunto efficacia causale rendendo definitivamente intollerabile il rapporto coniugale. La ricorrente, piuttosto, fa riferimento ad una relazione coniugale che sin dai suoi esordi si caratterizzava per diverse criticità. La stessa infatti scrive nel suo ricorso quanto segue:
“(…) Il rapporto coniugale è stato sempre caratterizzato dal disprezzo del verso CP_1 la figura della moglie, dimostrando ed ostentando nei confronti della stessa una personalità prevaricatrice, tanto da costringerla a tollerare anche i numerosi tradimenti che lo stesso ha consumato in costanza di matrimonio e dei quali pretendeva averne giustificazione (…) Ed infatti, la si è determinata in ciò, Parte_1 nonostante abbia sofferto in silenzio per tutti questi lunghi anni, dopo l'ennesimo tradimento del marito che ostenta pubblicamente la sua relazione extraconiugale con tale . Persona_5
Ebbene, già dalla prospettazione di parte attrice emerge che il rapporto coniugale è nato, per così dire, già claudicante dovendosi pertanto ritenere che al momento della instaurazione del presunto rapporto extraconiugale i coniugi fossero già in crisi.
Ma pure volendo prescindere dalle considerazioni di cui sopra, occorre analiticamente osservare quanto segue.
Rispetto alla tendenza del convenuto a sperperare denari nel gioco d'azzardo, non risulta emersa alcuna decisiva prova che confermi l'assunto dell'attrice. Al riguardo, non possono ritenersi decisive le testimonianze rese dalla figlia che sul Per_1 punto riferiva solamente che il padre: “(…) giocava le schedine di calcio e con le slot machine ma non so con quanta frequenza e neanche l'importo che giocava”. Detta testimonianza non descrive in maniera completa se la propensione al gioco del 4 convenuto fosse tale da poter determinare l'insorgere della crisi coniugale in quanto in assenza di precise indicazione sull'ammontare delle risorse economiche utilizzate per giocare non può compiersi alcuna seria valutazione sull'entità delle sostanze patrimoniali sottratte ai bisogni materiali della famiglia.
Rispetto alle asserite condotte violente tenute dal marito, la stessa figlia ha Per_1 sensibilmente ridotto l'entità dei litigi descritti dalla ricorrente confinandoli a scontri verbali mai sfociati in aggressioni fisiche.
Infine, è vero che la teste in commento confermava di avere saputo della relazione tra il padre e tale ma la stessa ha in primo luogo negato che detta Persona_4 relazione fosse stata “ostentata” pubblicamente e del resto né l'articolato né le risposte date a chiarimento hanno in qualche misura delineato i contorni di detta relazione (ad esempio descrivendo quando è iniziata;
quale frequenza avrebbero avuto gli incontri;
come è stata scoperta la relazione extraconiugale) sicché detto tradimento non può dirsi provato con sufficienti elementi senza considerare che, come visto, ove sia stata effettivamente intrapresa una relazione extraconiugale questa si è inserita in un contesto matrimoniale già compromesso da una crisi da tempo in atto.
Le dichiarazioni testimoniali rese da cugino della ricorrente, Testimone_1 non possono condurre a diverse conclusioni perché rispetto al presunto tradimento del convenuto il teste si limita a riferire di non avere conoscenza diretta della circostanza che sa solo perché riferitagli dalla attrice. Trattasi pertanto di teste de relato actoris e come tale detta testimonianza sostanzialmente nulla1.
Per tutte le superiori ragioni la domanda di addebito della separazione articolata da parte ricorrente deve essere rigettata.
Pari sorte merita la domanda di addebito riconvenzionale formulata dal convenuto che è appare priva di adeguati elementi di specificità già sul piano assertivo perché il formula la sua domanda nella comparsa responsiva limitandosi a quanto CP_3 segue: “Al contrario, il comportamento della sig.ra è stata la sola causa del Parte_1 venir meno della comunione materiale e spirituale”. La genericità della spiegata domanda non pare colmata dalla memoria integrativa del 10.10.23 ove il convenuto non offre ulteriori elementi a sostengo della sua domanda che pertanto rimane generica e come tale da rigettare.
§ Sull'Assegnazione della casa familiare.
In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Cass.
Civ., sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, piu di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto
2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi.
Nel caso di specie, le parti sostanzialmente concordano per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente stante la convivenza della madre con la figlia maggiorenne
(allo stato studentessa universitaria, facoltà di Giurisprudenza) la quale Per_1 non è economicamente indipendente.
§ Sul mantenimento della figlia maggiorenne . Per_1
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c.
Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo in questione non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni da parte del minore, ma si protrae qualora questi - senza sua colpa - sia ancora dipendente dai genitori e sino a quando non raggiunga l'indipendenza economica.
Il legislatore non indica con precisione il momento a partire dal quale il genitore può ritenersi liberato dall'obbligo di mantenimento, e, pertanto, spetta al giudice, compiere un accertamento di fatto che tenga conto di una serie di elementi (età del figlio, eventuale conseguimento di una competenza professionale o tecnica, impegno profuso nella ricerca di un'occupazione), al fine di stabilire la persistenza del diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dal genitore.
Nell'ambito di tale valutazione, assume rilievo anche il decorso del tempo, poiché più tempo passa dal raggiungimento della maggiore età e più il figlio deve rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali sono forse troppo alte o che comunque si trova in un contesto economico-sociale in cui il mercato del lavoro richiede un adattamento delle aspirazioni iniziali.
L'obbligo di mantenimento in capo al genitore cessa, quindi, nel momento in cui il figlio si procuri un'occupazione lavorativa tale da consentirgli una prospettiva d'indipendenza economica e di condurre un'esistenza dignitosa o comunque sia stato messo in condizioni di reperire un lavoro idoneo a soddisfare le esigenze di vita o abbia ricevuto un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa o ancora laddove abbia raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stesso. 6 Nel caso di specie, è pacifico che la figlia non abbia raggiunto Per_1
l'indipendenza economica siccome impegnata negli studi universitari.
In ordine al quantum, va qui confermato l'entità dell'assegno pari ad € 300,00 come determinata in sede di ordinanza presidenziale.
L'importo, infatti, appare congruo tenuto conto dei redditi dell'obbligato. Egli, infatti, ha affermato nella sua comparsa di costituzione di essere comproprietario, insieme alla moglie, di un negozio di ceramica e prodotti per l'edilizia, sito a Carlentini, in via
Martiri della Resistenza, denominato “Ceramiche d'Elite”; all'udienza presidenziale dichiarava di essere titolare di una impresa individuale come artigiano e di guadagnare 1.500,00 € al mese circa. Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza il convenuto risulta titolare dell'impresa individuale
Edilbio Costruzioni;
e che dal 2.4.11 al 26.10.12 ha svolto attività lavorativa presso la Società Euro Costruzioni '92 S.r.l.; risulta poi titolare di diritti reali su diversi immobili, anche in quota parte e intestatario di beni mobili registrati.
Alla luce di quanto sopra appare evidente la capacità di generare reddito da parte del convenuto apparendo pertanto proporzionata alle potenzialità economiche del padre l'importo indicato in sede presidenziale, soggetto ex lege a rivalutazione.
La ricorrente concorrerà alle spese di mantenimento in via diretta tenuto conto del rapporto di convivenza con la figlia.
In ordine alle spese straordinarie, va confermata quanto disposto in sede presidenziale (entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie – da individuarsi secondo il locale protocollo sottoscritto dal COA nel dicembre del 2019- relative alla figlia per metà ciascuno).
Infine, l'assegno in favore della figlia maggiorenne dovrà essere corrisposto alla madre ogni 5 del mese. Al riguardo deve essere disattesa la richiesta di parte convenuta di corrispondere l'assegno direttamente alla figlia. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza qui condivisa, sebbene l'art. 337- septies c.c., come già l'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda ex art. 99 c.p.c. (cfr. Corte appello Palermo sez. I,
25/09/2023, n.1650 e Cass. n. 34100/2021). Ne consegue che il genitore obbligato al mantenimento del figlio maggiorenne non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo in mancanza della corrispondente domanda del figlio.
§ Sul mantenimento del coniuge. 7 Come noto, nella giurisprudenza prevalente si è costantemente affermato che l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2186 e 2187). La separazione personale, infatti, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
(Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017 n. 12196).
Tutto ciò premesso, l'assegno di mantenimento deve, pertanto, essere tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione, tenuto comunque conto delle differenze, anche sopravvenute, di reddito tra i coniugi e di tutte quelle ulteriori circostanze che incidano sui redditi attualmente percepiti dal coniuge tenuto al pagamento.
Nel caso di specie, deve essere qui confermato l'assegno di mantenimento previsto in sede presidenziale di € 300,00 in favore della moglie.
Al riguardo, ferme le considerazioni sul patrimonio del convenuto, deve evidenziarsi che all'esito dell'istruttoria non risulta dimostrato che la ricorrente svolga attività lavorativa non dichiarata quale sarta. In tal senso, la figlia, chiamata a deporre come teste, ha negato detta circostanza e la teste di parte convenuta affermava di avere saputo dalla stessa ben quindici anni addietro rispetto alla data di Parte_1 deposizione che la stessa lavorava quale sarta. Aggiungeva, piuttosto genericamente, che in un'occasione (senza indicazione della data e dell'evento) la era la sarta che provvedeva alle riparazioni per conto del negozio Yamamay Parte_1 ubicato presso il centro commerciale Coop di Lentini.
Orbene, le circostanze narrate dalla teste sicuramente avrebbero potuto avere qualche rilievo se a riscontro di elementi probatori più analitici e puntuali nel descrivere il “giro d'affari” della rispetto alla sua attività sartoriale. Gli Parte_1 elementi emersi tuttavia sebbene siano compatibili con la generica prova della circostanza che la abbia svolto attività occasionale quale sarta non Parte_1 possono tuttavia essere certamente invocati per affermare che la stessa svolta attualmente e con certezza detta attività e che da tale impiego la stessa percepisca 8 utili risorse. Dalle indagini della Guardia di Finanza, da ritenersi esaustive, nulla è emerso che possa indurre a ritenere che la ricorrente abbia redditi da lavoro.
In definitiva, va qui confermata l'ordinanza presidenziale nella parte in cui pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla l'assegno di Parte_1 mantenimento pari ad € 300,00.
§ Spese del processo.
Le spese del processo vanno interamente compensate. Tenuto conto della materia e della reciproca soccombenza in punto di addebito non vi sono elementi per ritenere alcuna delle parti soccombente nemmeno in parte e pertanto le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI SIRACUSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.5169 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, cosi provvede:
■ □ ■
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali si sono uniti in matrimonio a Lentini in data 4/8/1990 Controparte_1
(Atto N. 101 parte II serie A - anno 1990 - Comune di LENTINI, SR);
2. RESPINGE le domande di addebito reciprocamente proposte;
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in C.da Pagliarazzi in Carlentini con ogni arredo e pertinenza ad;
Parte_1
4. PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia , l'assegno di euro 300,00 mensili, da versarsi alla madre Per_1 convivente ad , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) oltre
50% - la residua metà è a carico della madre - delle spese straordinarie da determinarsi come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5. PONE a carico di a titolo di mantenimento l'assegno di Controparte_1 euro 300,00 mensili, da versarsi in favore di , in via anticipata Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI);
6. COMPENSA per intero le spese di lite;
7. MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTINI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
9 SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, AD ECCEZIONE DEL
CAPO 1
Così deciso in Siracusa, nella Camera di consiglio del 18/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Gilberto Orazio Rapisarda Dr.ssa Veronica Milone
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cassazione civile sez. III - 23/03/2017, n. 7414: In tema di deposizione "de relato" è preferibile la tesi secondo cui la valenza della deposizione de relato actoris è sostanzialmente nulla. In caso contrario (ove, cioè si affermi che una siffatta deposizione possa assurgere a valido elemento di prova, quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie) si finirebbe con l'attribuire una veste qualificata - quella di elemento di prova - a una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante la deposizione di un teste che quella allegazione si è, invece, limitato in ipotesi a riportare in quanto tale (ossia per avere appreso il fatto dalla parte stessa e non per cognizione diretta, o, al limite, per averlo appreso da terzi estranei al giudizio.
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