Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/1992, n. 541
CASS
Sentenza 24 novembre 1992

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il giudizio di assise sospeso per pregiudiziale di costituzionalità legittimamente riprende dinanzi a collegio diversamente composto, una volta definita la questione di legittimità costituzionale e ritornati gli atti al giudice remittente. (In motivazione la S.C. ha chiarito che non è applicabile all'ipotesi in questione l'art. 33 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 che tende solo a disciplinare lo svolgimento del dibattimento, stabilendo che quest'ultimo deve essere comunque concluso dallo stesso collegio, e non a interferire sull'istituto della sospensione processuale, anche se questa, dal punto di vista strumentale si realizza con il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato).

L'ordinanza con la quale viene sollevata una questione di legittimità costituzionale, anche se interviene all'esito della discussione finale e della chiusura del dibattimento penale, pur contenendo necessariamente una valutazione complessiva di merito, esaurisce i suoi effetti in una prognosi di pregiudizialità, che non ha neanche il valore di un accertamento "incidenter tantum", ma che è solo preordinata alla prospettazione della rilevanza, allo stato, della questione di costituzionalità. Tale caratteristica non perde neanche ove si consideri la sua irrevocabilità, che è limitata alla ritenuta rilevanza della questione e comunque non si estende ad effetti diversi dalla rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Conseguentemente, neanche sotto il riflesso dell'utilità del giudizio di costituzionalità, va riconosciuto un qualche effetto all'accertamento e alle valutazioni contenuti nell'ordinanza di rimessione, perché l'esito di detto giudizio ha efficacia vincolante in un significato tutto particolare, e cioè nel senso che se il giudice ritiene di far uso della norma oggetto della pronuncia della Corte costituzionale, deve a questa uniformarsi, ma che comunque egli è libero di disattendere la propria valutazione di rilevanza, anche quanto ai motivi, della questione in dipendenza di un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto e di diritto della causa, nonché di ritenere non applicabile la norma oggetto del giudizio di costituzionalità, e pertanto sterile, ai fini della decisione della causa, la pronuncia della Corte costituzionale. (In motivazione la S.C. ha chiarito che la soluzione accolta è coerente al sistema dell'ordinamento processuale penale che non ha mai conosciuto pronunzie interlocutorie di merito, relative alla contestazione e all'accertamento del fatto-reato, suscettibili di passare in giudicato o di fare comunque stato nello stesso procedimento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/1992, n. 541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 541
    Data del deposito : 24 novembre 1992

    Testo completo