Sentenza 24 novembre 1992
Massime • 2
Il giudizio di assise sospeso per pregiudiziale di costituzionalità legittimamente riprende dinanzi a collegio diversamente composto, una volta definita la questione di legittimità costituzionale e ritornati gli atti al giudice remittente. (In motivazione la S.C. ha chiarito che non è applicabile all'ipotesi in questione l'art. 33 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 che tende solo a disciplinare lo svolgimento del dibattimento, stabilendo che quest'ultimo deve essere comunque concluso dallo stesso collegio, e non a interferire sull'istituto della sospensione processuale, anche se questa, dal punto di vista strumentale si realizza con il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato).
L'ordinanza con la quale viene sollevata una questione di legittimità costituzionale, anche se interviene all'esito della discussione finale e della chiusura del dibattimento penale, pur contenendo necessariamente una valutazione complessiva di merito, esaurisce i suoi effetti in una prognosi di pregiudizialità, che non ha neanche il valore di un accertamento "incidenter tantum", ma che è solo preordinata alla prospettazione della rilevanza, allo stato, della questione di costituzionalità. Tale caratteristica non perde neanche ove si consideri la sua irrevocabilità, che è limitata alla ritenuta rilevanza della questione e comunque non si estende ad effetti diversi dalla rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Conseguentemente, neanche sotto il riflesso dell'utilità del giudizio di costituzionalità, va riconosciuto un qualche effetto all'accertamento e alle valutazioni contenuti nell'ordinanza di rimessione, perché l'esito di detto giudizio ha efficacia vincolante in un significato tutto particolare, e cioè nel senso che se il giudice ritiene di far uso della norma oggetto della pronuncia della Corte costituzionale, deve a questa uniformarsi, ma che comunque egli è libero di disattendere la propria valutazione di rilevanza, anche quanto ai motivi, della questione in dipendenza di un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto e di diritto della causa, nonché di ritenere non applicabile la norma oggetto del giudizio di costituzionalità, e pertanto sterile, ai fini della decisione della causa, la pronuncia della Corte costituzionale. (In motivazione la S.C. ha chiarito che la soluzione accolta è coerente al sistema dell'ordinamento processuale penale che non ha mai conosciuto pronunzie interlocutorie di merito, relative alla contestazione e all'accertamento del fatto-reato, suscettibili di passare in giudicato o di fare comunque stato nello stesso procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/1992, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1992 |
Testo completo
1946 541 ;. 19354/20 Sant N. 19 octo CORTE DI CASSAZION AL MASSIMARIO
M. REPUBBLICA ITALIANA al Mioth studio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ri!..
per d 8000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
A 1993 Quinta Sezione Penale 1 6 IL CANCELLERE Cu
Composta dai Sigg. Dott.
f. Antonio Catalano Presidente で MORGANTI Alfonso Malinconico Consigliere Bruno Foscarini 620го Consigliere Franco Marrone Consigliere μ
1.0.8 FEB. 2006 Giorgio Lattanzi Consigliere IL DI CSSAZIONE
FFICIO ( nella pubblica udienza del 27 novembre 1992
-studio CORTE SUPPO N ha pronunciato la seguente tulozzweep L. 8000
- OPIE per diritti
BEN. 1993 Richiesta SENTENZA
da' SigLOMBROL CANCELLIERE per diritti 1964 i sul ricorso proposto da
1 -9 APR. 2010 IL CANCELLIERE AR SI nato a [...] il 22\\ \\ 1956;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 27\\ 3\ 1992 nel procedimento di revisione;
sentita la relazione del consigliere dott. Malinconico;
uditi per le parti civili gli avv. Longo per EL CA e Antonelli per OS MA che hanno così concluso: "Rigettarsi il ricorso e condan- narsi il CAtto al pagamento delle spese";
udito il P.G. dott. AR Persiani che ha così concluso: "Rigettarsi il ricorso";
uditi i difensori dell'imputato avv. Bettiol e Tosi che hanno così con- cluso: "Accogliersi il ricorso e annullarsi l'impugnata sentenza"; CO SUPREMA CASSAZIONE
osservaFFICIO C DIRITTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOsciata Audio per diritti L. 8000
11 CAN ELLIERE
F =
CAtto SS fu imputato del delitto di cui agli artt. 575, 577 e 61 n. 4 c.p. per avere in Padova il 20\ 1\ 1976 cagionata la morte di
EL GH colpendola ripetutamente con uno strumento da punta e da taglio in ogni parte del corpo e pertanto infierendo sulla stessa con crudeltà.
La Corte d'Assise con sentenza del 5\ 5\\ 1978 pronunciò assoluzione per insufficienza di prove. La Corte d'Assise d'Appello di Venezia in data 19\ 12\ 1979 dichiarò invece il CAtto colpevole del reato ascrit- togli, esclusa l'aggravante contestata e concesse le attenuanti generi- che, e lo condannò alla pena di anni diciotto di reclusione e al risarci- mento dei danni alle parti civili. La Corte di Cassazione con sentenza del 19\ 11\ 1982 rigettò il ricorso.
I fatti e l'iter processuale così possono esporsi.
GH EL, nata il 10\\ 1 \\ 1952, studentessa universitaria, fidanzata da cinque anni con l'ing. ZI AR e prossima al matrimonio, viveva in Padova alla via Faggin 27 con la madre OS MA. L'apparta- mento era sito, in parte al piano terra in parte al primo piano, in un immobile costituito anche da altro appartamento locato a NI OL, ufficiale dell'aereonautica, marito di CAtto LA, sorella del prevenuto.
Verso le ore 17,50 del 20\\ 1 \\ 1976 la OS, di ritorno da Torino, giunse alla stazione ferroviaria di Padova, come comunicato la sera pre- cedente alla figlia, ed a piedi raggiunse la sua abitazione. Suonò tre volte il campanello indi, avendo vista la porta socchiusa e accese le luci dell'ingresso e della camera da letto al piano terra, entrò e chiamò la figlia. Insospettita per la mancata risposta, si rivolse preoccupata al NI che intanto arrivava a bordo della sua vettura. Questi salì al piano superiore ove notò molte luci accese, la vasca da bagno semipiena di acqua, con dentro un indumento rosso e nero;
in uno stanzino posto nella camera da letto rinvenne il corpo della EL con del sangue e chiamò subito il 113 e chiese un'autoambulanza; telefonò anche al padre del ZI;
nel contesto toccò la ragazza al fine di percepire le pulsa- zioni cardiache.
La madre della vittima intanto, scorto il corpo della figlia, vi si buttò sopra abbracciandolo e macchiandosi di sangue. Nell'immediatezza delle indagini la OS avrebbe poi riferito subito la stranezza della collocazione della chiave dell'appartamento del NI, normalmente custo- dita in una ciotola posta sulla panca nel sottoscala, ed invece rinvenuta vicino al telefono nella camera da letto al piano terra.
Oltre alle predette persone ebbero accesso al corpo della EL AI ES, SO DO e NO SC, i primi due barellieri ed il terzo autista della Croce Verde.
Nello stesso pomeriggio del 20\ 1\ 1976 il ZI, verso le ore 15, si era recato nell'abitazione della fidanzata;
all'atto dell'ingresso si era incontrato con il NI (rientrato da solo in Padova il giorno prece- dente, mentre la famiglia era in vacanza); la EL aveva aperto la porta;
dopo di essere rimasto in casa fino alle ore 16 16,15, si era diretto a bordo della sua Fiat 500 al Centro di Calcolo di Via Belzoni, poi all'Istituto di elettrotecnica dell'Università, in compagnia del- l'ing. TI col quale si era intrattenuto oltre le ore 18,30. Dopo l'incontro col ZI, il NI si era portato con la sua auto prima presso un distributore di benzina, indi dal barbiere, quindi dal cognato CAtto AL per prelevare una damigiana vuota ed infine dal suo fornitore abituale di vino ove si era trattenuto fin verso le ore
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Fag. 17,45 17,50, ritornando in Via Faggin verso le 18,10.
La EL aveva parlato per telefono con IG SI, sua colle- ga universitaria, tra le 17,35 e le 17,40 (l'ora della telefonata era certa perché la domestica della IG era solita allontanarsi non prima delle 17,30 e nella circostanza era uscita mentre questa era a telefono). Nel corso della conversazione aveva detto all'amica di attendere avendo sentito trillare il campanello;
ritornata all'apparecchio aveva fatto presente di dover interrompere la comunicazione "perché era una cosa lun- ga...".
La IG durante l'interruzione aveva sentito al telefono una voce maschile e quella della EL che diceva: "Non so, se vuole (oppure se "vuoi") ritornare."
Il CAtto, si presentò ai Carabinieri la sera del fatto "per te- stimoniare" ed espose quanto appresso. Passando per via Faggin, aveva sentito delle grida di aiuto provenienti dalla palazzina e cioè una voce di donna che diceva: "Cosa mi fai! Cosa mi fai!"%3B preoccupato perché nel- lo stabile abitava anche la sorella, era passato dal giardino e attraver- so la porta semiaperta era entrato nei locali siti al piano terra;
aveva ispezionato le camere con la luce accesa indi era salito al piano supe- riore ove aveva trovato una ragazza completamente svestita e coperta di sangue per numerose ferite. Sorpreso, aveva cercato di soccorrere la gio- vane, la "Gheghè", che pronunciava alcune frasi e diceva: "Cosa mi fai, cosa mi fai, SS, SS, cosa mi fai? Adesso torna mia madre."
Quindi prima di svenire: "Ti ho dato tutto, cosa mi fai, cosa mi fai." Cercato invano la sua fidanzata, era andato dall'amico OI che stava stu- diando insieme con tale NO ed aveva loro narrato quanto occorsogli;
si era poi portato presso uno studio legale ove aveva parlato con gli avv. Berti e Tosi;
seguendo il consiglio degli stessi, si era recato in caserma con i predetti amici, col padre e col fratello AL. Fu fermato e poi tratto in arresto. Nelle prime dichiarazioni e nei successivi in- terrogatori riferì ancora questi particolari. Conosceva la ragazza ma non aveva con la stessa nessun particolare rapporto;
alcuni mesi prima era stato nella sua abitazione per chiedere la consegna della chiave onde accedere all'appartamento della sorella per ritirare un pacco;
nella cir- costanza si era accorto che con la chiave del suo garage poteva aprire il portoncino d'ingresso che consentiva l'accesso all'abitazione della so- rella;
quando aveva sentito la donna gridare "cosa mi fai" aveva dedotto che le grida provenissero dalla casa dei EL, aveva suonato il campa- nello e, non avendo ottenuto riscontro, era entrato nel giardino dal can- cello laterale sollevando il chiavistello;
dal primo grido di invocazione alla scoperta della ragazza nel ripostiglio erano trascorsi circa due minuti;
aveva pestato macchie di sangue sul pavimento ed era stato schiz- zato dal sangue che sgorgava dalle ferite della ragazza onde si erano sporcati il cappotto-impermeabile sulle maniche, il maglione sulle mani- che, le scarpe, "i guanti" nel lato interno, e forse i calzoni;
non si era mai tolto i guanti e non si era accorto che gli stessi presentavano alcuni tagli all'altezza delle dita;
aveva toccato il corpo della ragazza e forse aveva passato il guanto sporco di sangue sul cappotto;
prima del- l'ingresso e dopo l'uscita dalla casa EL era stato visto da due don- ne.
Le indagini, espletate su vari fronti, portarono ad articolati ac- certamenti.
In sede di ispezione ed esperimento giudiziale fonetico fu eviden- ziato che per chi passasse davanti alla casa EL era possibile senti-
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re distintamente, percependone il significato, le grida provenienti dal- l'abitazione.
All'atto del fermo il CAtto indossava un paio di scarponcini con suola di para e tomaia di pelle scamosciata, privi di tracce di natura ematica o similematica. A parte gli altri indumenti, i calzoni presenta- vano sulla faccia anteriore della metà inferiore di sinistra alcune mac- chie di forma ovale e circolare e, all'altezza del cavallo, una serie di tre tracce allungate di colorito bruno ed una sfumata di colorito giallo- gnolo. I guanti presentavano soluzioni di continuo, come da taglio. Il corpo della EL, la cui morte fu attribuita a ferita tran- sfossa del cuore da arma bianca (non rinvenuta) con lama della lunghezza non inferiore a 17-18 cm. e larga circa mm. 22, presentava numerose feri- te da taglio (successivamente accertate in numero di sessanta), alcune delle quali verosimilmente inferte dopo l'arresto della circolazione pro- dotto dalla ferita letale. Sugli indumenti e su gran parte degli altri oggetti repertati fu identificata la presenza di sangue dello stesso gruppo (gruppo O) della EL. Tracce di sangue gruppo B furono rinve- nute all'interno di un fustino di detersivo che si trovava nel locale lavanderia a piano terra. Il CAtto (gruppo sanguigno A) alla visita sottoposto il 31\ 1\ 1976 non presentava ferite o segni di perdite emati- che. Sugli indumenti dello stesso si trovarono tracce di sangue umano attribuibili al gruppo "O". Già in sede di ispezione esterna del cadavere erano state riscontra- te "tracce ematiche al piede destro, con impronte figurate", separate tra loro di mm. 3 alla testa del primo metatarso, a metà della volta plantare (d'ora in avanti dette tracce ed impronte saranno chiamate "impronte fi- gurate").
Nella sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado si affermò che, pur non essendo emersa la prova dell'innocenza dell'accusato, erano assolutamente mancate prove dirette che egli avesse compiuto il crimine. Si distinsero gli indizi in tre categorie: apparenti (in numero di 11); effettivi a carico dell'imputato (in numero di 6); effettivi a favore dell'innocenza (in numero di 10). Fra i primi furono ricompresi i tagli sui guanti del CAtto. Tra i secondi, fu sottolineata la presenza di macchie di sangue della vittima sul soprabito dell'imputato. Fra i terzi fu segnalata la circostanza che risultarono sporchi di sangue il soprabi- to ed i guanti dell'imputato dal che doveva dedursi l'estrema improbabi- lità che questi, completamente vestito, avesse tentato degli approcci sessuali.
I giudici d'appello affermarono che si era giunti alla formula del dubbio attraverso un sistematico travisamento dei fatti ed un fraintendi- mento del loro significato probatorio;
che tutti gli elementi del primo gruppo, ad eccezione di uno, erano a carico e tutti quelli del terzo con- trari all'imputato o insignificanti, sicché non ne esisteva nessuno favo- revole. La Corte d'Appello di Venezia in definitiva, escluso che il Car- lotto fosse giunto presso la EL dopo il delitto, ritenne che: 1) il predetto, prima di allontanarsi dall'abitazione, avesse ripulito gli abi- ti dalle più appariscenti macchie di sangue;
2) i tagli sui guanti fosse- ro stati prodotti 'dopo l'aggressione" e nell'atto di detergere la lama dal sangue;
3) vi fosse connessione tra il nome "SS" e le altre fra- si pronunciate dalla moribonda;
4) l'impulso determinante l'azione fosse di natura erotica;
5) la richiesta della chiave dell'appartamento del NI e la strana collocazione della chiave, dopo l'aggressione, costi- tuissero elementi da valutare a carico;
6) la decisione del CAtto di rag. 1 5
presentarsi ai Carabinieri dopo il delitto non fosse la tipica azione dell'innocente testimone, ma una decisione intelligente, un rischio cal- colato, da parte di chi voleva prevenire l'eventualità di essere indivi- duato dalle due donne che lo avevano riconosciuto, prima e dopo il suo accesso all'abitazione della EL;
7) la dichiarazione dell'imputato, di avere notato sulla vittima sette o otto ferite, fosse determinata dal- la finalità di accreditare la propria estraneità al delitto, ostentando un'imprecisa conoscenza;
8) l'errore del CAtto in ordine all'indica- zione dell'ora di arrivo in casa EL fosse da attribuire ad un'invo- lontaria inesattezza;
10) le macchie nel fustino non fossero da collegare col delitto;
11) potesse affermarsi una precisa consonanza tra tipo di autore e tipo di reato;
12) non vi fossero macroscopiche contraddizioni tra gli assunti difensivi ed i comportamenti di fatto assunti dall'impu- tato;
13) questi avesse la certezza dell'avvenuto decesso della giovane. La Corte di Cassazione rigettò il ricorso dopo di avere affermato che il processo non poteva definirsi indiziario in quanto l'imputato fu sul luogo mentre il delitto si compiva;
se ne allontanò quasi in fuga con i vestiti sporchi di sangue, senza chiedere soccorso né offrire aiuto alla vittima e senza avvertire l'autorità.
Il 20\ 6\ 1988 fu proposta avanti la Corte di Cassazione istanza di revisione della sentenza di condanna per tre elementi di prova nuova dati o desumibili: il primo dalla rilevata presenza sul piede della vittima delle due impronte figurate, riferibili ad un tipo di suola diversa da quella delle scarpe indossate dall'imputato; il secondo, dall'origine delle macchie sui guanti del CAtto e dall'eventuale loro pregresso lavaggio, posto che se i guanti stessi non avessero recato tracce di san- gue, ciò avrebbe costituito un elemento nuovo e decisivo onde affermare che il predetto non avesse commesso il fatto;
il terzo, dall'incompatibi- lità tra le modalità di esecuzione del delitto e lo stato degli abiti del CAtto.
Ai sensi del III comma dell'art. 557 c.p.p. 1930 (la citazione del solo articolo sarà riferita a tale codice) il giudice dell'esecuzione affidava ai periti OS e ER l'indagine sui guanti. Gli stessi ac- certavano trattarsi di guanti "tipo sci"; rilevavano su di essi due "plissettature"; precisavano che le indagini orientative per la presenza del sangue avevano dato risultato positivo mentre le prove di specie e quelle individuali avevano dato risultato negativo sia nella parte ester- na che interna di entrambi i guanti;
concludevano nel senso di non poter affermare che le macchie appartenessero a sangue e tanto meno a sangue umano né di poter stabilire se e quando i guanti fossero stati sottoposti a lavaggio. La Corte di Cassazione con la sentenza 30\ 1\ 1989 ammetteva la re- visione mandando alla Corte di Assise d'Appello di Venezia. Precisava che, qualora l'indagine sulle impronte figurate si fosse conclusa con l'esclusione dell'attribuibilità delle stesse agli "intranei" (per tali intendendosi le persone che erano venute a contatto con il corpo della giovane dopo il delitto) questo elemento avrebbe dovuto valutarsi insieme con gli altri esaminati nel processo ed imporre un riesame crítico dei criteri adottati nella valutazione del materiale probatorio;
che, per i guanti, l'aspetto della novità era conseguente alla perizia OS-ER e quello dell'evidenza scaturiva dall'incongruenza delle due asserzioni accusatorie secondo cui i Carabinieri, pur essendo i guanti bagnati per- ché lavati, non se n'erano accorti o non vi avevano dato peso, ed il Car- lotto, toccando il corpo della vittima in modo deciso, si sarebbe neces-
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sariamente sporcato di sangue i guanti che indossava;
che i giudici della condanna avevano formulato il giudizio di compatibilità tra modalità di esecuzione del delitto e stato degli abiti del CAtto senza la cono- scenza dell'effettiva condizione in cui si trovavano gli indumenti.
La Corte di Assise di Appello di Venezia, presieduta dal dr. L'Era- rio poi collocato in quiescenza dal I\ 2\ 1991, ordinava la rinnovazione totale del dibattimento provvedendo: a) a disporre una nuova perizia me- dico-legale-merceologica, affidata ai proff.ri OZ, Farneti e Paolet- ti ed al Prof. Gambaretto per individuare la causa che aveva prodotto le impronte figurate nonché la compatibilità tra le modalità di realizzazio- ne del delitto e lo stato degli indumenti del CAtto;
b) alla ricostru- zione, simulata dal CAtto, di tutte le fasi di avvicinamento dello stesso al corpo della EL;
c) all'audizione del prof. Benciolini;
d) all'estensione della perizia sub a) con incarico ai proff.ri Fiori e Bar- gagna per l'accertamento della natura ematica delle macchie e tracce pre- senti sul cappotto, sul maglione e sui pantaloni dell'imputato; e) al- l'audizione di tutti i periti;
f) all'esame del prof. OZ che aveva fornito le conclusioni finali dell'operato congiunto di tutti i periti;
g) all'esame dei testi OS MA, NI OL, CO, SO e
NO, nonché del nuovo teste OR in ordine al taglio sui guanti;
h) ad un accesso nell'immobile in cui fu commesso il reato.
Con ordinanza 22\ 12\\ 1990 il Collegio, ritenuto che dei tre elemen- ti di prova dedotti era rimasto pienamente provato soltanto il primo in quanto era risultato evidente che l'autore dell'impronta non era né l'im- putato né altra persona tra quelle che avevano avuto accesso al cadavere;
che la sua valutazione insieme con le prove già acquisite avrebbe condot- to ad un convincimento di insufficienza di prove irrilevante in rescisso- rio ai sensi dell'art. 566 II comma c.p.p., sospendeva il giudizio e or- dinava trasmettersi gli atti alla Corte Costituzionale.
Questa, con sentenza del 19\\ 6\ 1991-5\ 7\\ 1991, dichiarava infonda- ta la questione dovendosi applicare anche agli effetti della norma denun- ciata l'art. 530 del nuovo c.p.p.. Cessata quindi la causa di sospensio- ne, il giudizio proseguiva dal 21\2\ 1992 con un nuovo collegio. Il dibattimento veniva rinnovato ed all'esito, il 27\ 3\ 1992, la
Corte d'Assise d'Appello di Venezia, II Sez., confermava la sentenza di condanna del CAtto a carico del quale poneva le spese ulteriori in favore delle parti civili OS EL MA e EL CA. Sui vari punti controversi così motivava.
La diversa composizione del Collegio che aveva deliberato la senten- za non produceva nessuna nullità, essendo ciò stato reso necessario dalla sospensione del processo causata dal giudizio incidentale davanti alla
Corte Cost..
Compito del giudice del giudizio rescissorio era di verificare ai sensi dell'art. 566 c.p.p. se i tre elementi per i quali era stata ammes- sa la revisione, o almeno uno solo di essi, fossero risultati fondati o pienamente provati, condizione questa per la nuova valutazione globale del materiale probatorio vecchio e nuovo. Il giudizio di compatibilità tra le modalità di realizzazione del delitto e lo stato degli abiti del CAtto, alla stregua delle conclu- sioni dei periti, era risultato positivo, avendo nell'udienza del 21\ 7\
1990 il prof. OZ dichiarato, a nome del collegio peritale, che, ac- certata la natura ematica degli imbrattamenti rilevati negli indumenti del CAtto a seguito di indagine al "luminol", l'accostamento di chi indossava quegli abiti al corpo sanguinante della vittima non poteva che
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essere di natura aggressiva. Conseguentemente, rimosso l'ostacolo che si era frapposto alla conoscenza completa dei giudici della condanna, poteva esprimere un finale e certo giudizio di infondatezza della prospettazione difensiva in oggetto: ma ancor più, ove fosse stato necessario, la con- vinzione che l'esito dell'accertamento aveva confortato la prova secondo cui il CAtto aveva causato la morte della EL.
L'indagine sulle cosiddette impronte figurate rilevate alla testa del metatarso ed alla metà della volta plantare del piede destro della vittima muoveva da una duplice premessa e cioè che qualcuno avesse calpe- stato il piede della vittima e che questi non potesse identificarsi col condannato. L'accertamento da eseguirsi inoltre aveva lo scopo di esclu- dere l'attribuibilità delle impronte non solo al CAtto ma anche agli
"intranei" perché solo in tale ipotesi la nuova prova sarebbe stata fon- data. Nel processo era risultato provato che le impronte fossero state prodotte dall'azione di pressione di suola di scarpa, prima imbrattata di sangue della stessa vittima;
ma dovevasi pure esaminare se le due diverse impronte fossero da attribuire ad una suola o a due suole appartenenti a scarpe diverse. In base ai risultati peritali la prima ipotesi era inve- rosimile e quindi non tale da essere valorizzata in termini di fondatezza o di piena prova. Se quindi due scarpe diverse e normali avevano prodotte le due impronte, dovevasi verificare se l'accertamento eseguito non e- scludesse con assoluto rigore l'attribuibilità delle impronte agli "in- tranei". Al cadavere si erano avvicinati la OS, i barellieri CO
e SO e l'autista NO. Tutti costoro calzavano scarpe con suole, del tipo di quelle descritte dal perito ing. Gambaretto, che avrebbero potuto lasciare le impronte figurate calpestando prima il sangue e poi inavvertitamente il piede della vittima: conseguentemente non si poteva con rigore affermare che le impronte fossero sicuramente da attribuire al non identificato assassino.
La situazione era perciò ben lontana dalla connotazione di fondatez- za o di piena prova voluta dal legislatore.
Quanto ai guanti, gli accertamenti erano rivolti a tre obiettivi distinti ma convergenti: la presenza in essi di tracce ematiche;
l'avve- nuta lavatura;
la causa che aveva prodotto i tagli.
Secondo la perizia NI i guanti presentavano soluzio- ni di continuo nette, come per azione di mezzo affilato, attraverso le quali era penetrato materiale verosimilmente ematico che aveva macchiato la fodera. Questa soluzione, relativamente all'imbrattamento, era confor- tata dalle dichiarazioni dello stesso CAtto. Per i periti OS e Vi- RB, nominati dal giudice dell'esecuzione, non vi erano elementi per sostenere con certezza che i guanti presentassero tracce di sangue nella parte interna ed esterna né per stabilire se essi fossero stati sottopo- sti a lavaggio. Prova piena in ordine ai tagli non aveva fornita l'esame del teste OR, che aveva definito i guanti a lui prestati dall'im- putato parecchi giorni prima del fatto e sui quali aveva rilevato dei tagli del tipo "a manopola" e cioè con il solo dito pollice indipenden-
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te, mentre quelli repertati erano del tipo normale, con le dita indipen- denti. Alla stregua di tali conclusioni la prova dedotta, anche se valu- tata unitamente a tutte le altre già acquisite al processo, era non deci- siva per l'assoluzione del condannato, posto che l'unico risultato utile nel giudizio rescissorio sarebbe stata la sicura certezza che sui guanti non vi fossero tracce di sangue e che gli stessi non fossero stati ogget- to di operazioni di pulizia. Tutto ciò senza considerare che il CAtto avrebbe potuto uccidere anche senza indossare i guanti.
Paz. - 8 -
Il CAtto ha proposto ricorso per cassazione. Ha presentato motivi ed un motivo aggiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia la nullità della sentenza ai sensi del-
l'art. 185 n. 1 c.p.p. per violazione dell'art. 7 L. 10\ 4\ 1951 così come sostituito dall'art. 33 D.P.R. 22\ 9\ 1988 n. 449 (Adeguamento del- l'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale). Si sostiene l'ille- gittimità della sostituzione dei giudici popolari, nella fase del proces- so successiva alla pronuncia della Corte Cost., perché: 1) secondo l'art. 7 cit., che esprime il principio dell'immutabilità personale dei compo- nenti il collegio, la Corte di Assise tiene sessioni annuali di tre mesi ed i dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati;
2) tale principio non è limitato alla sola ipotesi di cui all'art. 431 c.p.p., ma si estende anche a quella dell'art. 432 c.p.p.; 3) il rinvio cosiddetto a nuovo ruolo non fa venir meno le condizioni di legittimità dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali neanche in capo ai giudici popolari che cessano dalla funzione solo con la deliberazione della sen- tenza e che, nel caso di specie, dovevano essere perciò riconvocati;
4) l'intervenuta convocazione di altri giudici popolari integra il vizio di legittimità relativo alla costituzione del Collegio, causa di nullità insanabile;
5) a riprova stava l'ordinanza emessa dopo la chiusura del dibattimento che aveva espresso un giudizio di merito in ordine alle ri- sultanze processuali, in quanto la rilevanza della questione di costitu- zionalità era sorta proprio dalla valutazione delle prove. La sentenza impugnata ha ampiamente motivato sul punto tanto che nessun vizio di motivazione viene dedotto. Sotto il più limitato profilo della violazione di legge la censura è manifestamente infondata perché muove da una premessa arbitraria: e cioè dall'inserimento del caso di specie in uno schema processuale ad esso del tutto estraneo e dalla tota- le preterizione del vero istituto che ha retto e giustificato il procedi- mento.
Occorre premettere che la revisione in oggetto, come riconosciuto nei motivi, è regolata dalle norme del c.p.p. del 1930. Gli artt. 431 (sospensione del dibattimento) e 432 (rinvio del di- battimento a tempo indeterminato) disciplinano lo svolgimento del dibat- timento e cioè la sequela di udienze che va dall'apertura alla lettura della sentenza. Diverso istituto (come poi ammesso nel motivo aggiunto) è quello della sospensione del processo conosciuto sia dal rito penale anche come sospensione dell'azione penale (v. artt. 19: pregiudiziali di stato al giudizio penale;
20: pregiudiziali civili o amministrative e altre tra cui significativa quella conseguente all'impugnazione di falso) sia dal rito civile agli artt. 295 ss., sia dal nuovo rito penale al- l'art. 3 predisposto al fine di consentire in via incidentale e con
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efficacia di giudicato un accertamento rilevante nel processo in corso. In esso va ricondotta la sospensione del processo a norma dell'art. 23 comma II L. 11\ 3\\ 1953 n. 1 n. 7 secondo cui l'autorità giurisdizionale, quando solleva una questione di legittimità costituzionale, "dispone
а l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso". Con riguardo a tale particolare forma di sospen- sione non sono state dettate norme specifiche per regolare gli strumenti attraverso i quali si determinano lo stato di quiescenza del processo e - 9 -
l'impulso alla sua ripresa: ma ciò perché il legislatore ha inteso impli- citamente rinviare a quelli già esistenti ed innanzi menzionati. Così mentre deve farsi ricorso all'istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.p., nel giudizio civile, ed alla mera sospensione dell'atti- vità, sulle cui modalità di espletamento e finalità può incidere la pro- nuncia della Corte cost., in una fase del processo penale diversa da quella dibattimentale, in questa, anche ove il processo si svolga col rito introdotto dal nuovo codice, non esiste altro rimedio (o strumento) che il cosiddetto rinvio del dibattimento a tempo indeterminato con tutti gli effetti che ne conseguono (non è consentita nessun'altra interpreta- zione del nuovo art. 3 c.p.p. ov'è detto "...il giudice può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione... La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione"). Ciò significa che, per il vecchio codice, il dibatti- mento deve essere richiesto e la citazione eseguita ex artt. 405 e SS. nel senso che, convocata la corte d'assise, viene emesso nuovo decreto di citazione dell'imputato per il dibattimento;
per il codice ora vigente, che il presidente della corte d'appello emette un nuovo ordine di cita- zione ai sensi dell'art. 601. E non potrebbe essere diversamente non di- sponendo il giudice che solleva la questione di costituzionalità né del potere di fissare contestualmente un'udienza per la continuazione del processo (essendo tra l'altro del tutto ignaro del tempo occorrente per la decisione da parte della Corte cost.) né di operare altrimenti al fine di evitare l'emissione di un nuovo decreto di citazione. L'ineluttabile soluzione di continuità tra la prima fase dibattimentale e quella succes- siva dimostra come non sia pertinente il richiamo all'art. 33 cit. la cui inapplicabilità al caso di specie peraltro risulta a chiare lettere dalla finalità della stessa norma intesa a disciplinare il "dibattimento" e quindi solo a chiarire che, una volta scaduta la sessione nel corso della quale è stato iniziato, questo deve essere comunque concluso dallo stesso collegio (in altre parole la scadenza della sessione non fa cessare auto- maticamente la trattazione dei processi in corso) e non ad interferire sull'istituto della sospensione del "processo", anche se questa, dal pun- to di vista strumentale, si realizza con il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato.
Una volta verificatasi tale situazione, non può più parlarsi di im- mutabilità del giudice se non con riguardo al nuovo processo che, dovendo essere ripreso ab origine, può essere affidato ad un giudice diverso, quanto alle persone, dal primo, senza che si incorra in nessuna causa di nullità per inosservanza delle norme concernenti la nomina e le condizio- ni di capacità del giudice stesso.
Col secondo motivo e col motivo aggiunto viene dedotta la nullità e l'abnormità della sentenza per violazione di legge ai sensi degli artt. 524 n. 1 e n. 3 c.p.p. in relazione agli artt. 432 e 472 c.p.p., 530 nuo- vo c.p.p. e 254 disp. trans. ed in relazione all'art. 1 L. cost. 9\ 2\
1948 n. 1, all'art. 23 L. cost. 11\ 3\ 1953 n. 87, agli artt. 432 e 472
c.p.p., all'art. 530 c.p.p. vigente e 254 disp. trans.. Si afferma che, una volta risolta la questione di legittimità costi- tuzionale, il giudizio avrebbe dovuto riprendere nella fase in cui si trovava nel momento in cui era stato sospeso con l'ordinanza 22\ 12\ 1990, pronunciata dopo la chiusura del dibattimento e quando la Corte si era ritirata in camera di consiglio per deliberare ai sensi dell'art. ни 472, e concludersi con l'applicazione dell'art. 530 nuovo c.p.p.. Ciò perché la stessa ordinanza, non revocabile, non modificabile e non impu-
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gnabile, era caratterizzata da una valutazione complessiva che, per quan- to atteneva al primo elemento di prova (impronte figurate), ritenuto pie- namente dimostrato e perciò tale da imporre la questione di costituziona- lità che altrimenti sarebbe stata irrilevante, delineava un "progetto di sentenza" e cioè un giudizio finale di merito esaustivo, definitivo, in- superabile e vincolante per il giudice al punto da predeterminare l'esito del processo secondo la soluzione data alla questione di costituzionali- tà, di talché neanche la rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto reputarsi consentita. Si sostiene ancora (motivo aggiunto) che la sospen- sione si era configurata per l'esistenza di un rapporto di pregiudiziali- tà i cui termini erano dati dalla rilevanza della questione di fatto e dal conflitto tra la legge ordinaria e la legge costituzionale onde essa era funzionalmente diretta a consentire alla sentenza "pre-giudiziale" di incidere nel processo "pre-giudicato": con la conseguenza che, una volta concluso il giudizio di legittimità costituzionale, non avrebbe potuto essere disatteso o ignorato il presupposto di fatto sulla base del quale era sorto l'incidente, se non a condizione di nullificare l'ordinanza di remissione e l'intero processo costituzionale.
Le conclusioni da trarre dall'articolata digressione contenuta nei due mezzi, una volta ricondotto in termini più specificamente tecnici, e comunque espliciti, il rapporto tra l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Cost., la pronuncia di quest'ultimo organo e gli ulteriori interventi del giudice nello stesso processo, sono che all'ordinanza
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peraltro nella specie assolutamente priva di motivazione (oltre che apo- dittica e manifestamente erronea nel contenuto assertivo avendo confuso il giudizio tecnico,, categorico, di compatibilità astratta delle impronte con la suola di una o più scarpe di uno dei cosiddetti intranei, con un elemento suscettibile di valutazione in senso diverso dal suo inequivoco significato) e di dispositivo andrebbe riconosciuto la natura di una
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decisione di merito, definitiva e peraltro sottratta ai normali mezzi d'impugnazione (perché ogni gravame avrebbe potuto cadere solo sul giudi- zio finale e mai sulla rimessione della questione alla Corte Cost. e sul- le ragioni che la sorreggevano), condizionata all'intervento di una data pronuncia della Corte Cost., ma vincolante nelle successive fasi del pro- cedimento. Ciò non è consentitito dal diritto positivo. Anche tali motivi sono quindi manifestamente infondati.
Principio cardine dell'ordinamento vigente, in tema di rapporti tra diverse pronunce giudiziali di merito, è che solo il giudicato preclude il riesame delle questioni già trattate o addirittura decise: giudicato che comunque non può mai formarsi sulle enunciazioni incidentali. Da ciò discendono ulteriori proposizioni a confutazione delle contrarie tesi esposte nei motivi.
L'ordinanza con cui viene sollevata una questione di costituzionali- tà, anche se interviene all'esito della discussione finale e della chiu- sura del dibattimento penale (come peraltro nel giudizio civile o ammini- strativo), pur contenendo necessariamente una valutazione complessiva di merito, esaurisce i suoi effetti in un'opinione prodromica, in una pro- gnosi di pregiudizialità, che non ha neanche il valore di un accertamento incidenter tantum, ma che è solo preordinata alla prospettazione della "rilevanza allo stato" della questione di costituzionalità. Tale caratte- re non perde neanche ove si consideri la sua irrevocabilità, che è limi- tata alla ritenuta rilevanza della questione e comunque non si estende ad effetti diversi dalla rimessione degli atti alla Corte Cost.. Conseguen- temente, neanche sotto il riflesso dell'utilità del giudizio di costitu-
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zionalità, va riconosciuto un qualche effetto all'accertamento ed alle valutazioni contenuti nell'ordinanza di rimessione, perché l'esito di detto giudizio ha efficacia vincolante in un significato tutto particola- re e cioè nel senso che se il giudice ritiene di far comunque uso della norma oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale deve a questa uniformarsi (il principio in dottrina ed in giurisprudenza non è ritenuto assoluto, essendo ancora discussa la sua estensione alla cd. sentenza interpretativa): ma il punto focale sta nella libertà del giudice di di- sattendere la propia valutazione di rilevanza, anche quanto ai motivi, della questione in dipendenza di un diverso apprezzamento delle circo- stanze di fatto e di diritto della causa, di ritenere non applicabile la norma oggetto del giudizio di costituzionalità e quindi sterile, ai fini della decisione della causa, la pronuncia della Corte Cost.. In altre parole non fa stato l'opinione della pregiudizialità, bensì la decisione di quest'ultima. Salvo però un ulteriore giudizio di rilevanza. In real- tà, una volta esaurito il giudizio costituzionale, la valutazione del giudice che ha disposto la sospensione non spiega più nessuna efficacia perché in sede di decisione (con sentenza suscettibile di divenire irre- vocabile o, con terminologia mutuata dal processo civile ma più incisiva, di passare in cosa giudicata) può ritenersi la questione pregiudiziale priva di effetti nel giudizio. Né può dirsi che così ragionando si svuo- terebbe di contenuto il principio della rilevanza e del carattere inci- dentale del processo costituzionale, che è preordinato solo al fine di evitare giudizi in tesi, svuotati di quella concretezza la cui immanenza è richiesta fino all'esito del processo: perché la questione di costitu- zionalità, ab initio, per il tramite della rilevanza, è proiettata verso la sua autentica funzione successiva al processo e cioè a determinare una decisione della Corte Costituzionale che, incidendo sulla legge vigente, trascende la vicenda particolare dalla quale è stata originata ed assume l'autorità di pronuncia generale abrogativa di una legge nell'ambito del- l'ordinamento giuridico vigente. Ed è proprio per questa efficacia asso- luta, ormai del tutto svincolata dalla "rilevanza" iniziale, che la pro- nuncia una volta emessa non ha più nessun rapporto col giudizio nell'am- bito del quale è stata sollevata la questione ed al quale non offre nes- sun apporto particolare e condizionante ai fini della decisione che, con- formemente ai principi costituzionali che presiedono all'attività del giudice, deve essere ispirata unicamente al rispetto della legge. Soste- nere che le ragioni addotte dal giudice al fine di dimostrare la rilevan- za della questione di costituzionalità costituiscono un progetto di deci- sione, vincolante anche dopo la definizione del giudizio di costituziona- lità, significa da un lato estendere la rilevanza delle pronunce in un ambito diverso da quello delimitato rigorosamente dal giudicato e dal- l'altro, attaverso la implicita e preliminare conferma della rilevanza da parte della Corte Costituzionale, che all'uopo mutua le ragioni dell'or- dinanza di rimessione, pretendere che lo stesso organo dia la risposta alla decisione della causa sostituendosi al giudice (addirittura nel mo- tivo aggiunto si parla di "richiesta del dispositivo alla Corte Costitu- zionale").
Tanto premesso è appena del caso chiarire ulteriormente due punti. L'ordinamento processuale penale non ha mai conosciuto né conosce attual- mente una pronuncia interlocutoria di merito, relativa alla contestazione e all'accertamento del fatto reato, suscettibile di passare in giudicato o di fare comunque stato nello stesso procedimento. A parte in generale le questioni pregiudiziali civili e penali, quelle preliminari (anche di - 12 -
merito: art. 279 I comma n. 2 c.p.c.), quelle di competenza e di giuri- sdizione, quelle incidentali e gli accertamenti incidentali di merito su cause funzionali alla decisione finale (nel processo civile: pronuncia sull'istanza di verificazione della scrittura privata, querela di falso, accertamento del contestato diritto alla divisione, etc.), solo il pro- cesso civile (art. 278 c.p.c.) consente quanto al merito una scissione della pronuncia di condanna generica alla prestazione (denunciabile con appello anche immediato) da quella sull'accertamento della quantità della prestazione dovuta. Il preteso "progetto di sentenza" (beninteso, l'e- spressione non viene ripresa nella sua atipicità, ma, con perfetta ade- renza allo spirito di chi l'ha usata, come iperbole intesa a mediare l'immediatezza rappresentativa di un concetto esplicativo e di sintesi) di cui al motivo, inoltre, sarebbe carente della caratteristica peculiare ed indefettibile di ogni pronuncia giudiziale e cioè la certezza del di- ctum: le ragioni della rilevanza, che nel prospettare la questione di costituzionalità si presentano univoche perché orientate verso quest'uni- co obiettivo, quale preteso sillogismo condizionante l'esito finale del giudizio penale correrebbero su binari plurimi e quindi non presentereb- bero il requisito dell'univocità, essendo predisposte a quelle diverse soluzioni dipendenti dal contenuto del provvedimento della Corte Costitu- zionale (di accoglimento, di rigetto, di inammissibilità, etc.). In definitiva, per le considerazioni innanze esposte e poiché la ritenuta pregiudizialità della questione di costituzionalità non forma giudicato sulle ragioni che ne sono alla base: la sospensione consentiva, anzi imponeva di riprendere il processo ex novo;
legittima è stata la rinnovazione del dibattimento (necessaria in virtù del duplice principio dell'immutabilità del giudice e dell'immediatezza della decisione); nes- suna efficacia, in vista della decisione finale, aveva la valutazione dei fatti e delle prove eseguita ai fini limitati della rilevanza della que- stione di costituzionalità (tanto ciò è vero che nel prosieguo del giudi- zio senza preclusione di sorta è rimasta aperta la discussione anche sul- le altre due prove, ritenute già nell'ordinanza non pienamente fondate); neanche l'intervento della Corte Costituzionale poteva spiegare, sulla decisione della causa, effetti diversi da quelli connessi al tenore stes- so della sua pronuncia che, nella specie, avendo natura meramente inter- pretativa, imponeva al giudice di intendere in un certo modo il rapporto tra gli artt. 554 e 555 c.p.p. e l'art. 530 nuovo c.p.p., ma ciò solo se, in tutta sua libertà, fosse arrivato alla conclusione che allo stato del- le prove l'imputato andava assolto con la vecchia formula dubitativa. Questo Collegio ritiene del caso, prima di affrontare l'esame degli altri motivi, chiarire ancora una volta le ragioni ed i limiti di utilità delle prove, dai quali risultano pure marcati i confini della propria cognizione. A tenore dell'art. 556 I comma c.p.p. la pronuncia di assoluzione:
1) è condizionata al fatto che gli elementi per i quali fu ammessa la revisione siano "pienamente fondati"%3B 2) non può essere effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio. Il secondo punto, se riguardato nel significato negativo esplicito, costituisce una naturale conseguenza del principio di intangibilità del giudicato. In quello implicito positivo, però, fornisce la chiave di ac- cesso all'interno del giudicato stesso, dimostrando che, in via eccezio- nale, questo può essere superato. Il punto sub n. 1) ne pone le condizio- ni. Non è il complesso di prove in sé, raccolte nel precedente giudizio, ad avere esaurita la propria funzione, perché il giudicato assorbe solo
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la loro valutazione. E' sull'apertura di questa che deve incidere il giu- dizio rescissorio: l'apertura è consentita solo se i nuovi elementi siano pienamente fondati.
Ovviamente non è da equivocare tra fondatezza piena dell'elemento e livello della sua attitudine probatoria. Esso deve essere assolutamente certo;
ma la sua ripercussione sul complesso di prove già raccolte è produttiva di effetti appena che lo sconvolgimento induca al dubbio.
Va ribadito però che, perché sia investito della funzione di chiave di accesso, l'elemento nuovo deve essere "certo", non deve essere tale cioè da rappresentare solo una percentuale di probabilità, sia pure mas- sima.
La Corte d'Appello, contrariamente a quanto dedotto nei motivi sotto il profilo di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ha correttamente colto tali principi e con riferimento alle tre "prove" ha incisivamente precisato che esse (p. 80) "funzionano come tre distinte serrature, ognuna delle quali sufficiente, se aperta, per accedere alla cassaforte delle prove già valutate o valutabili dai giudici di merito". Non ha mancato di rappresentare l'immanenza del limite nel senso che la valutazione globale del materiale probatorio è solo successiva alla valu- tazione pienamente positiva dei fatti alla stregua dei quali è stato in- trodotto il procedimento di revisione. Perché formulato in termini gene- rali, l'assunto costituisce un ente sopraordinato nella logica concettua- le classificatoria ed esprime la propria prevalenza, nel procedimento di ulteriore specificazione, su asserzioni con esso incompatibili. Perciò il dire subito dopo, a proposito delle impronte figurate, che "esclusa l'in- compatibilità di quelle tracce con l'azione aggressiva, o ammessa quella con un accostamento di natura non aggressivo dell'accusato al corpo san- guinante della vittima, le altre prove relative alle tracce ematiche fi- gurate o la condizione dei guanti di CAtto perderebbero ogni pregio probatorio", si colloca al di fuori di un'esigenza di motivazione e, in forza della intrinseca irrilevanza, costituisce un bersaglio solo appa- rente dei motivi che seguono. Tanto più se si consideri che in pratica lo schema della sentenza si sviluppa proprio sulla premessa della potenziale sufficienza di ognuno dei tre elementi, singolarmente presi, ad aprire la "serratura" del forziere delle prove già esaminate dai precedenti giudi- ci.
Sempre in tema di puntualizzazioni preliminari deve essere precisato ancora che, disposto il giudizio rescissorio, l'unica modificazione ipo- tizzabile è data dal prosciglimento dell'imputato a seguito della possi- bilità di valutare le nuove prove, sicché, esclusa tale possibilità, ogni altra motivazione sulla già affermata responsabilità dell'imputato stesso è del tutto inutile e come tale non può essere proficuo oggetto di censu- re. Conseguenza è che in prosieguo non si terrà conto di rilievi che in- vestano le parti della sentenza (invero trattasi solo di qualche spunto "ad abundantiam") nelle quali le nuove prove vengono definite come ulte- riori elementi a carico del prevenuto.
Va detto ancora che la Corte di Cassazione dispone il giudizio re- scissorio di revisione solo a seguito della valutazione della possibile incidenza delle prove nuove sul giudizio di responsabilità del condannato e pertanto da un lato non fissa principi di diritto, dall'altro prospetta solo un'ipotesi di interpretazione delle nuove prove e del nesso logico che le lega alle precedenti, ipotesi che non è vincolante per il giudice del rescissorio il quale autonomamente deve operare quel raffronto tra le nuove e le vecchie nel cui ambito può anche escludere la rilevanza o laа
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coerenza logica delle prime. Anche le censure che o muovono dall'opposto principio o lo affermano devono ritenersi per tale ragione prive di fon- damento.
Col terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per travisa- mento del fatto, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio sulle tracce ematiche con impronte figurate parallele rileva- te sul piede destro della vittima: artt. 524 n. 3 e 475 n. 3 c.p.p..
Deve premettersi che nel corso della disamina non si terrà conto di quegli argomenti che o ripropongono questioni già trattate nei due primi motivi ed in quello aggiunto, o ne presuppongono l'accoglimento. Per il resto il complesso di censure può dividersi in tre parti: si critica l'affermazione secondo cui le impronte figurate appartenevano a due suole di scarpe diverse;
si critica l'uso che della prova per testi ha fatto la Corte d'Appello; si contestano le conclusioni cui questa è pervenuta.
Si muove da queste affermazioni: "duplicità di impronta" può voler dire "duplicità di suola" ma non diversità; secondo i periti l'impronta a "graticciato" non aveva il medesimo asse di quella a "V" rovesciata per cui non si era trattato di un unico "pestone" ma di due pestoni;
sulla base delle perizie era da escludere che le impronte fossero state lascia- te da due scarpe appartenenti ad individui diversi, non esistendo nessun elemento da cui potesse dedursi tale diversità; non potendosi risalire alla dimensione e alla forma delle eventuali suole non è possibile dedur- re che le scarpe fossero diverse;
la sentenza, travisando i fatti e le argomentazioni peritali, tra cui le dichiarazioni del prof. Gambaretto, confonde il concetto di duplicità con quello di diversità; il perito ave- va affermato con chiarezza che vi erano suole a due figure sicché le im- pronte si spiegavano con due distinti contatti della stessa suola (pianta e tacco) durante la lotta tra aggressore e vittima ovvero con duplice contatto prima della suola destra e poi della sinistra o viceversa;
se- condo la stessa sentenza le due impronte potevano essere state impresse dalla OS che calzava stivali invernali con suole aventi figurazione idonea e sufficiente per produrre entrambe le impronte;
se la sentenza non avesse travisato i fatti avrebbe dovuto concludere con assoluto rigo- re che le due impronte erano state impresse in due istanti diversi dalla suola della stessa scarpa ovvero "dalle due suole della stessa scarpa
(destra e sinistra)" della medesima persona;
sul punto è stata omessa ogni motivazione.
La sentenza, per contro, è completa ed essenzialmente coerente. Dà atto dei due tipi di impronta e si attiene fedelmente alle indagini ed alle conclusioni dei periti d'ufficio sulla scorta delle quali afferma che le impronte non possono essere riferite alla stessa suola e non solo per la diversa struttura delle parti a rilievo ma anche perché "l'orien- tamento di quella sulla volta plantare non era compatibile con l'altra"; che si è trattato di due scarpe diverse;
che il prof. Gambaretto, alle obiezioni dei periti di parte Proff. Fornari e Riganti, secondo cui non poteva escludersi essersi trattato di impronte lasciate da una sola scar- pa, rispose che tutto era possibile, ma che per i periti le scarpe erano m state due. Assume che la spiegazione, prospettata come mera ipotesi dal prof. Gambaretto, secondo cui si sarebbe potuto trattare di una sola scarpa, era inverosimile e non suscettibile di valorizzazione. Conclude non potersi escludere con rigore l'attribuibilità delle impronte all'a- zione delle suole delle scarpe degli intranei né affarmare con certezza l'attribuibilità al non identificato assassino. Non trascura l'ipotesi
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che le suole degli stivali invernali calzati dalla OS potevano essere con suole zigrinate a spina di pesce o con diagonali, con una serie cioè di configurazioni astrattamente idonee e sufficienti a produrre le im- pronte.
Con ciò la sentenza, sulla base della corretta interpretazione delle prove e della fedele ricostruzione dei fatti, ha in modo inequivoco e con motivazione immune da vizi logici dimostrato che non si era raggiunta la certezza dell'esclusione dell'attribuibilità ad uno degli intranei delle impronte in questione. E non v'è chi non veda come, prescindendo da pare- ri tecnici e da complesse argomentazioni, a giustificare il dubbio ba- stasse la mera ipotizzabilità (il che non è escluso nei motivi di ricor- so) della produzione delle due impronte da parte di due diverse scarpe (senza dire, come ha pure dimostrato la sentenza, che anche l'ipotesi della produzione mediante una stessa scarpa non avrebbe condotto all'e- sclusione certa dell'attribuibilità delle impronte ad uno degli intranei, non essendo stato accertato con certezza assoluta che sul mercato non vi fossero scarpe con la caratteristica di avere sulla medesima pianta suola e tacco con diversa configurazione a rilievo).
Avuto riguardo alla seconda e terza parte, il motivo si articola sui seguenti passaggi: secondo la sentenza, dall'esame dei testi escussi non può né escludersi né affermarsi che coloro i quali vennero a contatto col corpo della vittima calzassero scarpe con suole capaci di imprimere le due figurazioni ematiche;
ciò è frutto di travisamento;
come era stato escluso dalla rosa dei possibili calpestatori il NI, qui con evidente contraddizione, alla medesima conclusione avrebbe dovuto pervenirsi ove si fosse tenuto conto delle deposizioni rese in dibattimento dagli altri testimoni, sia in ordine al tipo di scarpa calzato, sia in ordine alla circostanza di non aver calpestato il piede della vittíma. I testi, si dice, ad esclusione della OS, alla domanda se ricor- dassero di avere calpestato uno dei piedi della vittima, risposero nega- tivamente;
il CO escluse tale possibilità anche per le sue capaci- tà professionali. La Corte d'Appello correttamente non ha tenuto conto di siffatte deposizioni non essendo consentito attribuire valore assoluto alle affermazioni di cui innanzi, per l'ovvia ragione che è fuori di ogni capacità umana, sia pure rafforzata da spiccata professionalità, non tan- to ricordare con assoluta certezza la successione di movimenti al punto di escludere un particolare minimo come quello di cui trattasi, ma perce- pire, in un momento caratterizzato da forte emozione e concitazione, il momento di un lieve "pestaggio" del piede della persona soccorsa. Nessuna prova testimoniale poteva ritenersi idonea ad escludere che qualcuno de- gli intranei fosse venuto a contatto col piede della povera ragazza: è per questo che l'indagine è stata precipuamente affidata ai tecnici, te- nuto presente che nella specie non trattavasi di accertare chi avesse calpestato il piede della vittima, ma, per contro, se potesse categorica- mente escludersi che le impronte fossero da attribuire alla suola di scarpa di uno degli "intranei".
Posta quindi che tale certezza non si è avuta quanto ai due barel- lieri ed all'autista dell'ambulanza, sarebbe superfluo estendere il di- scorso alla OS. Per completezza va osservato però che la Corte d'Ap- pello ha correttamente dato atto del perché non andasse esclusa l'idonei-
e tà e la sufficienza degli stivaletti della OS a produrre le impronte. Deve essere precisato ancora che l'ulteriore discorso sviluppato nel mo- v tivo, tendente a dimostrare l'impossibilità di un contatto delle suole della madre con piede della figlia, oltre ad essere inutile per quanto O
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già detto, coinvolge questioni di fatto di cui non si può tenere conto. Il terzo motivo è quindi infondato. Non diversamente deve concludersi per il quarto col quale si denun- cia la nullità della sentenza per "assoluta mancanza di motivazione circa l'impossibilità oggettiva degli intranei di pestare i piedi della vitti- ma". La considerazione gioca unicamente sul piano della logica correlata alla situazione di fatto già acquisita all'epoca del processo conclusosi con la condanna del CAtto sicché, inglobando un giudizio di insuffi- cienza di motivazione, avrebbe dovuto essere utilizzata all'epoca come normale motivo di impugnazione ond'è che allo stato la questione sarebbe assorbita dal giudicato. Inoltre, non sussistendo uno specifico mandato da parte del giudice del rescindente sul punto, questo a rigore non anda- va trattato. Ma, a prescindere da questi rilievi, la censura sviluppa-
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ta sull'affermazione che, data la posizione della povera GH Ma- gello nello stanzino della camera da letto, chiunque vi entrasse avrebbe potuto forse sfiorare o pestare con la suola delle scarpe il lato esterno destro del corpo della ragazza ma non i piedi che non erano nello spec- chio della porta bensì nell'angolo destro dello stanzino è tutta in
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fatto e muove da una premessa non dimostrata: e cioè dall'esclusione del-
l'ipotesi che il piede della vittima fosse stato calpestato nel momento in cui il corpo della stessa veniva rimosso per essere sistemato sulla barella. Anche tale motivo, comunque, sembra prescindere dalla premessa, da sola sufficiente ad assorbire l'argomento ed a rendere quindi super- flua ogni motivazione sul punto, che, come ampiamente spiegato nella sen- tenza impugnata, l'elemento di prova nuova deve essere assolutamente cer- to nella sua entità (anche se poi, valutato inseme con gli altri, induce solo al dubbio sulla responsabilità del condannato). E', ripetesi, pro- prio in virtù di tale premessa, tenuta sempre presente dal giudice di merito, che questi correttamente non ha reputato di estendere la motiva- zione fino a comprendervi superflue congetture (come la premessa del mo- tivo, che tale è perché purtroppo proprio dai limiti della conoscenza umana discende l'ignoranza degli inusitati meccanismi attraverso i quali a volte si producono determinate modificazioni del mondo esteriore) ini- donee ad eliminare l'ipotizzabilità fe cioè l'unico dato efficiente nel processo della produzione delle impronte ad opera di una suola di scarpa di uno degli "intranei".
A tenore del quinto motivo la sentenza sarebbe inficiata da travisa- mento del fatto, mancanza e contraddittorietà della motivazione circa i guanti, quanto all'assenza di sangue e alla preesistenza dei tagli ri- spetto ai fatti di causa.
La Corte d'Appello, dopo di avere esaminato tutti gli aspetti in fatto ed in diritto pertinenti al problema "guanti", con ciò formalmente adeguandosi a quanto ad essa demandato a seguito del giudizio rescinden- te, non ha potuto fare a meno di affermare che "i guanti del CAtto, soccorritore o aggressore, macchiati o non macchiati di sangue, non Co- stituiscono in alcun modo prova decisiva sia pure valutata unitamente non solo alle nuove ma anche a tutte le vecchie prove del processo per l'assoluzione del condannato, perché: o il CAtto ha i guanti non mac- chiati di sangue, ed allora non ha ucciso indossando tale indumento, op- pure indossava i guanti ed in questo caso essi non possono non presentare tracce ematiche e se non le presentano, ciò significa soltanto che le macchie sono state deterse". La proposizione è di importanza e valenza decisiva. Occorre chiarire che essa va letta sulla premessa di precise risultanze probatorie e intesa nel significato effettivo per cui non può
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essere passata, come potrebbe sembrare all'apparenza, per una petizione di principio. Il CAtto si allontanò dall'abitazione della EL con i polsini della camicia ed il soprabito imbrattati di sangue;
egli stesso dichiarò di essersi accorto nel bagno di casa OI di avere del sangue su un dito: non solo, ma perfino di avere forse passato il guanto sporco di sangue sul cappotto (il dubbio cade sul contatto tra guanto e cappotto ma non sul fatto che il guanto fosse sporco di sangue). I periti non avevano accertata ma non avevano neanche esclusa la presenza di tracce di sangue sui guanti. D'altra parte, ammesso che il giovane avesse cercato di soc- correre la vittima calzando i guanti, era naturale che questi si imbrat- tassero di sangue, tanto più che le inequivoche tracce ematiche sugli altri indumenti dimostravano che nella predetta attitudine non potevasi rimanere indenni da qualche imbrattamento. Ed allora che ragione aveva la
Cassazione di ammettere la revisione anche in base all'elemento ora in disamina? Evidentemente, a parere del giudice del rescissorio, che teneva presenti le stesse dichiarazioni del CAtto, nessuna. In altre parole la Corte d'Appello, pur formalmente aderendo alla suggerita velleitaria esplorazione dell'assurdo (accertare scientificamente che i guanti, a ragione definiti imbrattati di sangue dall'imputato, non lo fossero), ha ritenuto che, comunque venisse risolta, e senza invadere il territorio del "non-sens", sia che il CAtto avesse soccorso sia che avesse aggre- dito la povera EL, l'indagine sui guanti quanto alle tracce ematiche sarebbe comunque rimasta priva di valore al fine di rappresentare una prova nuova da valutare assieme con le altre. E ben lo poteva fare perché la Cassazione, come si desume dal complesso di norme che regolano la re- visione, valuta l'ammissibilità del nuovo giudizio solo in funzione del presupposto dato dalla prospettazione di nuovi elementi di prova (art. 554 III comma c.p.p.), ma non detta un principio vincolante sulla rile- vanza di detti elementi ai fini voluti dall'art. 554 III comma c.p.p., sicché nel giudizio rescissorio detta rilevanza può essere esclusa, anche indipendentemente dalla comparazione tra tutte le prove comunque acquisi- te, in base a soli argomenti di ordine logico: e mai come in questo caso, per quella coerenza di motivazione che non può essere mai acquisita e- P
xtrinsecus" in virtù della sola osservanza di principi in fatto dettati dalla Cassazione, la logica avrebbe dovuto contrapporsi alla serie di incongruenze che avevano caratterizzato in precedenza il giudizio di re- visione sull'argomento.
Il giudice del rescissorio, questa volta con evidente superfetazio- conclusivamente afferma che l'indagine sull'assenza di tracce emati- ne, che è risultata infondata perché non pienamente provata (non si vede in- vero quale significato probatorio avrebbe potuto avere la certezza asso- luta sull'esistenza o sull'inesistenza delle tracce di sangue quando poi gli altri indumenti del CAtto erano risultati sicuramente imbrattati di sangue: tutto ciò a costo di dimenticare quanto detto innanzi e cioè che lo stesso imputato aveva dichiarato di essersi sporcato di sangue un dito ed in guanti nella parte interna). Stante quindi l'assoluta irrile- vanza della prova ipotizzata certa, positiva o negativa che fosse, se non altro perché effettivamente il CAtto avrebbe potuto soccorrere la vit- tima vestendo i guanti che così non potevano non rimanere imbrattati di sangue, la disamina di questa parte del motivo potrebbe dirsi esaurita.
Proprio in virtù di tali rilievi, non ha valore né critico né Co- struttivo l'affermazione secondo cui se il CAtto avesse inferto i nu- merosi colpi con l'arma da punta e taglio sicuramente guanti ne sareb- bero usciti imbrattati di sangue. Fuori tema è poi l'affermazione che la
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risposta apparentemente prudenziale dei periti è in realtà affermazione di certezza nell'escludere che le tracce osservate sui guanti siano di sangue umano. Qui si oblitera il dato normativo vincolante del primo com- ma dell'art. 566 c.p.p. in virtù del quale il giudice del rescissorio deve pretendere che l'elemento nuovo sia pienamemnte provato. Altrettanto deve dirsi della censura che investe l'ipotesi di un'azione da parte del CAtto senza guanti: non è infatti vero che tutta la costruzione si regge sulla contraria affermazione. Lo stato delle prove esaminate nel loro complesso dalla Corte d'Appello, e soprattutto la condizione degli indumenti, ben consentivano di armonizzare tutti gli elementi con l'ipo- tesi di un'azione da parte dell'agente che non vestisse guanti.
Analogo discorso in fatto ed in diritto deve farsi per i tagli. Non si vede quale rilevanza probatoria, nei termini di quella richiesta nel giudizio di revisione ed in funzione del complesso di prove già ritenute sufficienti nel primo giudizio, avrebbe potuto assumere la dimostrazione che i tagli sui guanti fossero preesistenti alla data del 20\ 1\ 1976. Ma neanche la deposizione del prof. OR fornisce certezza alla preesi- stenza dei detti tagli tanto che nel motivo ricorre l'affermazione secon- do cui "può capitare a tutti di usare maldestramente le parole". Ora non solo non v'è prova che il teste sia incorso in errore, ma non è neppure pensabile che una persona di cultura equivocasse il significato delle parole quando aveva ben compreso che lo scopo della sua deposizione fosse proprio quello di impostare la distinzione tra "guanto" genericamente inteso (in linguistica "iperonimo", ente sopraordinato) e "manopola" ("coiponimo", cioè ente sottordinato e perciò pregnante di ulteriore spe- cificazione). Pur senza dire che l'uso, non certo corrente, del termine
"manopola" lascia presumere che chi lo conosca ne sappia anche il signi- ficato.
Col sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza per travisa- mento del fatto, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di compatibilità tra le modalità di realizzazione del delitto e lo stato degli abiti del CAtto: artt 524 n. 3 e 475 n. 3 c.p.p.. Una volta dimostrata l'infondatezza del ricorso quanto alla pretesa decisività delle prime due prove nuove, deve ritenersi inutile, per le ragioni in premessa, quella parte del motivo volta a criticare la senten- za laddove dà rilievo alla valenza sfavorevole per l'imputato della ter- za
Fuori da un utile contesto dialettico, oltre che deviante dal punto di vista semantico, è la censura di travisamento del fatto per avere i giudici affermato che, secondo i periti, l'accostamento del CAtto al corpo della EL fu di natura aggressiva mentre la risposta del prof. OZ fu espressa solo in termini di compatibilità. Posto che ciò fosse vero, era anche sufficiente a rappresentare la negatività della terza prova per la cui certezza era necessaria invece l'esclusione della compa- tibilità, e cioè l'assoluta incompatibilità, tra modalità di esecuzione del delitto e stato degli abiti del CAtto (v. sent. Cass. pp. 11-12). Ma il profilo semiologico smentisce ancor più l'obiezione. Il prof. Poz- zato, come riportato pure nel motivo, ebbe a dire: "Noi sostanzialmente non possiamo non concludere se non in questo senso, che le tracce rileva- te non sono compatibili con un imbrattamento avvenuto nel contesto di un avvicinamento così come descritto (sott. dall'imputato), mentre risultano del tutto compatibili con la dinamica aggressiva caratterizzata dall'a- zione letale." L'apparente litote contenuta nella seconda proposizione è imposta dai limiti del quesito (accertamento o meno della compatibilità),
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però se letta in funzione del referente sottinteso (in linguistica "deis- si implicita"), individuabile nel necessario sviluppo dell'esclusione della formazione delle macchie di sangue nell'attitudine di un semplice avvicinamento, essa non può che rivelarsi nel vero significato, che è quello espresso dalla Corte d'Appello con una progressione che va dal presupposto all'esplicito.
Si deduce poi che la sentenza non ha tenuto conto né delle argomen- tazioni difensive né delle consulenze di parte dei proff. Fornari e Ri- ganti i quali avevano posto l'interrogativo perché i presunti spruzzi di sangue determinati dai colpi di coltello inferti da distanza ravvicinata avessero impregnato solo il polsino del maglione e non anche la parte terminale del soprabito che ricopriva quella del maglione;
interrogativo al quale avrebbe dovuto rispondersi che la produzione delle macchie non poteva essere stata l'aggressione. Anche qui da una premessa di fatto si ricavano conseguenze con la preterizione di altri elementi probatori e con un salto logico non consentito. La Corte d'Appello ha tenuto conto e del sangue presente sulle mani- che del soprabito e del maglione, e delle macchie di sangue a spruzzo sul cavallo dei calzoni, anche queste, secondo i periti, non conciliabili con l'azione di avvicinamento e contatto non aggressiva e compatibili con la dinamica aggressiva dell'azione del coltello usato dall'assassino. Il giudice quindi si è mosso armonizzando i singoli elementi della prova in oggetto e utilizzando all'uopo gli incontestati accertamenti dei periti e le loro motivate conclusioni;
ha descritto analiticamente tutto l'iter formativo del convincimento degli stessi con ciò ritenendo di non prende- re in ulteriore considerazione le opposte tesi dei periti di parte e dei difensori;
ha ritenuto le conclusioni dei periti espresse in modo tecni- camente non discutibile e con argomentazioni ineccepibili sotto il profi- lo scientifico. La correttezza dell'assunto è verificabile alla stregua dei motivi di ricorso che in sostanza si appuntano su argomenti partico- lari e marginali ed incidono nel settore delle mere supposizioni, anche laddove prospettano le opinioni dei periti di parte, ma che sono ben lon- tani da una critica fattiva e dalla contrapposizione di una tesi di sin- tesi alla motivazione della sentenza. Che poi non ha mancato di conside- rare come il giudizio sfavorevole all'imputato da parte dei periti era conseguente ad un "progressivo e spesso tormentato sviluppo argomentativo di una pluralità successiva di docenti universitari che, operando in tem- pi diversi sul medesimo materiale, ma con metodiche sempre più accurate, hanno concluso per l'inconciliabilità tecnica degli atteggiamenti e delle posture corporee assunte dall'imputato rispetto ad un comportamento non aggressivo" (senza dire che, come riportato in sentenza, il prof. Fiori aveva addirittura affermato che gli spruzzi sui calzoni erano "talmente da manuale" da essere necessariamente attribuiti ad una proiezione con notevole violenza).
La sentenza, inoltre, rilevando che nelle modalità di avvicinamento prospettate dallo stesso CAtto non erano compresi atti specifici di soccorso tali da richiedere un contatto pressante col corpo della ragazza e da giustificare l'imbibizione della manica del maglione, correttamente ha ritenuto di non insistere su ulteriori spiegazioni con riguardo alla manica del soprabito, potendo formularsi più ipotesi tutte attendibili onde spiegare il diverso modo del suo imbrattamento. E' notorio e pacifi- co che la motivazione della sentenza non debba dilungarsi fino al punto da toccare tutti gli argomenti possibili anche tra quelli marginali: ed il problema posto con la censura è di quelli che avrebbero imposto un'in-
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tollerabile esasperazione della parte motiva, inutile proprio per la age- voli risposte alle obiezioni ora in rassegna, tra le quali la più imme- diata è che la manica del soprabito (cappotto-impermeabile) avrebbe ri- sposto ad un ipotetico lavaggio sull'orlo come non certo quella del ma- glione. I rilievi che precedono investono le altre censure che fanno leva sulle modalità di esecuzione del delitto.
Per quanto riguarda le macchie sui calzoni ogni affermazione è apo- dittica e manifestamente infondata perché definisce addirittura erronee le dichiarazioni del prof. Fiori specie se confrontate con quelle degli altri periti di ufficio e del prof. OZ in specie. Ancora una volta si isolano proposizioni di valenza particolare e si trascurano i valori di sintesi: il prof. OZ interloquendo in merito alle macchie sui calzoni ebbe a prospettare, ma solo in via risolutiva, l'ipotesi che la ragazza, avendo una coscia ferita, avesse alzato l'arto facendo schizzare il sangue sul cavallo dei calzoni del CAtto, ma sempre nella fase del- la reazione difensiva. Di ciò dando atto la sentenza ha completato la motivazione nel senso innanzi detto ed ha dato l'ulteriore logica dimo- strazione della compatibilità dell'avvicinamento con un'azione aggressi- va.
Il motivo di ricorso prosegue criticando l'attendibilità del testo al "luminol" e la mancata considerazione dell'assenza di segni di collut- tazione sugli abiti del CAtto, con affermazioni che sfociano in rilie- vi in fatto (di cui non è del caso fare ulteriore menzione) e comunque appaiono parimenti prive di fondamento, specie ove si osservi che la sen- tenza fornisce una categorica risposta a tutte le obiezioni già formulate e riporta le parole del prof. Bargagna quanto alle pretese contaminazioni verificatesi proprio nei distretti in cui già altre indagini concordanti avevano dimostrato che le macchie erano di sangue. Si afferma alla fine che la sentenza non ha tenuto conto del berret- to di lana, del fazzoletto, del portachiavi e delle scarpe del CAtto, prive di quelle tracce ematiche che sicuramente sarebbero residuate dopo una colluttazione.
L'accenno ai primi tre oggetti sta fuori da ogni utile tema d'inda- gine. Sullo stato delle scarpe prudentemente la Corte d'Appello si è a- stenuta da ogni approfondimento, sia pure sul piano della mera constata- zione delle prove provenienti dall'imputato e della logica elementare, perché il problema, sol che fosse stato affrontato, avrebbe scoperto non solo l'arbitrarietà di alcune premesse date per pacifiche, ma ancor più i risvolti avventurosi e senza sbocchi, in vista di una soluzione favorevo- le all'imputato, del giudizio di revisione. Basti qui notare che, avendo il CAtto riferito di avere pestato macchie di sangue all'interno del- l'abitazione EL e di essersi pure sporcate le scarpe, un tale ele- mento si concilierebbe con l'esclusione certa che le scarpe calzate dal predetto, quando si recò presso i Carabinieri (dopo di essere stato a casa di amici), avessero calpestato macchie di sangue, solo se si ammet- tesse che queste scarpe fossero state diverse dalle prime: e ciò sarebbe equivalso a dire che l'utilità dell'accertamento sulle impronte figurate aveva avuto origine da un'ipotesi e non da un dato di fatto certo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del- procedimento nonché al rimborso, in favore delle parti civili OS MA
fag. !
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US e EL CA, delle spese che liquida, per la prima, nella somma di L. 3050000, di cui L. 3000000 per onorari, oltre IVA come per legge e, per il secondo, nella somma di L. 3000000 per onorari, oltre IVA come per legge.
Roma 24 novembre 1992
Il Presidente
destalane Il Consigliere rel.
Celfufatimernico
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela Lanzuise
Carquin
Depositata in Cancelleria
Roma, lì 22 GEN. 1993
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA "
Cauzuise A M E R P
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