Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 3769
CASS
Sentenza 21 ottobre 2015

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Massime1

Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del Tribunale ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con la mancata presentazione di pertinenti censure, l'esame dell'altro presupposto. (Fattispecie in cui non erano stati, "ab initio", censurati i gravi indizi di colpevolezza, ma soltanto le esigenze cautelari).

Commentari2

  • 1La raccomandazione è legale?
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 febbraio 2021

  • 2Raccomandazione non è reato, purchè .. (Cass. 40061/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2020

    Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 3769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3769
Data del deposito : 21 ottobre 2015

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