Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del Tribunale ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con la mancata presentazione di pertinenti censure, l'esame dell'altro presupposto. (Fattispecie in cui non erano stati, "ab initio", censurati i gravi indizi di colpevolezza, ma soltanto le esigenze cautelari).
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Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
5 376 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.2814/2015 Arturo Cortese CC 21/10/2015 Adet Toni Novik -Relatore - R.G.N. 34338/2015 Antonella Patrizia Mazzei Monica Boni Raffaello Magi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO ND, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 18/05/2015 del Tribunale del riesame di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato Salvatore Pappalardo, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 maggio 2015 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari della sede, in data 22 aprile 2015, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di MO ND, ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi A), Ẹ), I), L), M), ed R) della rubrica delle provvisorie contestazioni, corrispondenti, rispettivamente, alle seguenti fattispecie: partecipazione fino al luglio 2013, quale membro del gruppo operante in Castiglione di Sicilia, diretto da MO ZO, all'associazione di tipo mafioso facente capo a ET да PA, attiva nel territorio di RE e zone limitrofe, a sua volta affiliata all'organizzazione di "Cosa Nostra", denominata clan Santapaola - Ercolano di Catania (capo A); concorso nell'estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, in danno di AN EP, titolare di un'impresa agricola, sita in contrada Pietramarina del Comune di Castiglione di Sicilia (capo E) e nell'estorsione parimenti aggravata in danno di IA AR, titolare del . supermercato "Despar", in Castiglione di Sicilia (capo I), fatti entrambi commessi . in epoca precedente e prossima al luglio 2013; partecipazione ad associazione - finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana fino al luglio 2013 (capo L); concorso nel traffico continuato di sostanze stupefacenti anche con persona minore di età (capo M) e nella cessione di sostanza stupefacente a Di BE MA (capo R) fino al giugno 2013. Il Tribunale dà atto della mancata contestazione da parte di MO ND della ritenuta gravità indiziaria a suo carico, per essere l'istanza di riesame diretta ad ottenere il riconoscimento dell'insussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali, da valutare alla luce della recente riforma in materia di misure coercitive di cui alla legge n. 47 del 2015. Il Tribunale, comunque, non si sottrae all'esame degli indizi di colpevolezza a carico di MO ND, omonimo cugino di MO ZO, indicato come capo del gruppo criminale operante in Castiglione di Sicilia, e ne conferma sussistenza e gravità con riguardo a tutte le ipotesi di reato a lui attribuite. Tali indizi possono essere riassunti come segue: a) precedenti giudicati penali e giudiziari con riguardo all'accertata esistenza di un'associazione di tipo mafioso diretta da ET PA, deceduto nel corso delle indagini il 12 giugno A 2013, inserita nel clan Santapaola ed operante in RE - Fiumefreddo, di cui costituirebbe articolazione locale il gruppo diretto da MO ZO in Castiglione di Sicilia;
b) copiosi risultati dell'attività di captazione ambientale eseguita, nei mesi da aprile a luglio del 2013, all'interno dell'abitazione di MO ZO, in stato di arresti domiciliari in Castiglione di Sicilia, via Santa Barbara 15, a seguito di subito arresto in flagranza per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, poiché sorpreso, il 4 aprile 2013, nel diverso Comune di RE, nei pressi della stalla di pertinenza di IV IE LO, ritenuto membro del sodalizio diretto da ET PA, in compagnia dello stesso IV e di altre due persone di Castiglione di Sicilia, di stimata appartenenza al suo gruppo criminale: NA VI (indicato come braccio destro dello stesso MO ZO) e PO EP, entrambi coindagati nel medesimo procedimento 2 дра insieme ai cugini MO e ad altri presunti associati;
c) denunce delle persone offese dai fatti estorsivi e dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti;
d) accertamenti di polizia giudiziaria. Nella valutazione delle esigenze cautelari il Tribunale tiene conto della doppia presunzione in caso di gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso: relativa quanto all'esistenza delle esigenze cautelari e assoluta quanto all'adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfarle. Al di là delle previste presunzioni, ritiene il Tribunale che la pluralità e la gravità degli ipotizzati reati, sostenuti da un compendio indiziario apprezzato come grave, qualifichino come rilevante il contributo offerto dal giovane MO ND al gruppo criminale diretto dall'omonimo cugino, ZO, non assumendo rilievo in senso contrario le deduzioni difensive relative all'età del prevenuto, al tempo trascorso dai fatti, alla sua incensuratezza e all'avvio di attività lavorativa nel settembre del 2014. Tali condizioni personali, tutte presenti (tranne l'attività lavorativa) al tempo non remoto della commissione degli ipotizzati reati fino al luglio 2013, non avevano infatti impedito al ricorrente di delinquere e di integrarsi pienamente nella compagine criminale operativa nel territorio di Castiglione di Sicilia, in stretto raccordo e in posizione subordinata alla vicina associazione di sicura connotazione mafiosa, attiva nel territorio di RE.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MO ND tramite i difensori, avvocati Salvatore Pappalardo e Belinda Zisa, i quali deducono quattro motivi.
2.1. Con il primo è denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di reità del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale avrebbe affermato la gravità indiziaria del delitto di partecipazione di MO ad associazione di tipo mafioso sulla base di un assunto indimostrato, ovvero l'esistenza nel territorio di Castiglione di Sicilia di una frangia del clan ET di RE, a sua volta collegato al sodalizio mafioso "Santapaola Ercolano" di Catania. - MA sarebbe emersa dalle attività di indagine pertinenti al clan ET la sussistenza di una specifica articolazione di esso in Castiglione di Sicilia e i pretesi reati fine non sarebbero espressivi di attività mafiosa in quel territorio, ma estrinsecazione di criminalità locale non inquadrata nell'organigramma mafioso, come emergerebbe soprattutto dalla non dimostrata 3 с partecipazione dei soggetti ritenuti intranei al clan ET ai proventi delle presunte attività illecite, attuate in territorio castiglionese. In ogni caso, MO ND avrebbe fornito un contributo non stabile né duraturo, ma solo episodico ed occasionale, tale da escludere la sua affiliazione a qualsivoglia sodalizio mafioso. Non sussisterebbero indizi di intimidazione mafiosa a suo carico, né di consapevole adesione (affectio societatis) all'ipotizzato gruppo criminale diretto dall'omonimo cugino. Le risultanze investigative non attesterebbero l'esistenza di alcuna organizzazione del presunto sodalizio (cassa comune, divisione dei proventi, consumazione di reati diretti all'affermazione e al consolidamento dell'associazione sul territorio), e le pretese persone offese non avrebbero riferito di aver subito violenza o minaccia da parte degli indagati e, segnatamente, ad opera di MO ND.
2.2. Il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di reità del delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo L), e, in particolare, mancanza di motivazione in relazione al richiesto riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma sesto dell'art. 74. Congetturale sarebbe la ritenuta partecipazione dell'indagato alla predetta associazione di cui, peraltro, non esisterebbe alcuna prova, essendo sporadici i contatti finalizzati al traffico di droga e risultando accertato un unico episodio pertinente a 50 grammi di cocaina gettati nella campagna, allorquando i presunti sodali, NA VI e il minorenne, TT ZI, furono fermati dalla polizia il 7 giugno 2013, episodio del quale discorrono MO ZO e l'attuale ricorrente in una conversazione del successivo 17 giugno. Quanto alla cessione di sostanza stupefacente a tale Di BE MA, in data 10 maggio 2013 (capo R), non sarebbe emerso il ruolo avuto da MO ND, la cui posizione resterebbe puramente marginale e, a tutto concedere, di solo occasionale partecipazione all'unico episodio illecito di cui sopra, accertato il 7 giugno 2013. Il ricorrente insiste nella critica dei ritenuti indizi di un'associazione finalizzata al narcotraffico, tale non potendo ritenersi un organismo associativo non ancora formato e della cui creazione si discute soltanto tra i presunti sodali, e, a conforto dell'assunto, richiama la giurisprudenza di legittimità. In ogni caso, per le modalità dell'azione e per la modestia dei traffici che si ' assumono accertati, il fatto ipotizzato dovrebbe ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, T.U. stup. де 2.3. Il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di reità del delitto di cui all'art. 629 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. Insussistenti sarebbero gli indizi di partecipazione di MO ND ai due fatti estorsivi in danno degli imprenditori AN EP e IA AR, di cui, rispettivamente, ai capi E) ed I). MO ZO, come si evince dalla conversazione intercettata del 18 maggio 2013, avrebbe addirittura redarguito MO ND e IZ NT per la loro scarsa partecipazione all'esecuzione delle attività programmate. Manifestamente errata sarebbe anche l'ipotizzata aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, non risultando elementi per sostenere che l'attività estorsiva fosse finalizzata ad agevolare il clan ET e non ricorrendo alcun indizio di destinazione degli utili della presunta attività estorsiva alle casse di un clan mafioso e, tanto meno, della suddivisione di essi con l'egemone clan ET.
2.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione in tema di confermate esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata avrebbe utilizzato mere clausole di stile, del tutto avulse dalla fattispecie concreta e dall'esame della personalità del ricorrente, attualmente dedito a stabile ed onesto lavoro, quale titolare di una macelleria e non coinvolto in altri procedimenti penali. MO ND non sarebbe stato partecipe del clan ET e si sarebbe avvicinato al contesto criminale, emerso dalle indagini, al solo fine di sostenere la sua tossicodipendenza, senza condividerne programmi e finalità, sicché non potrebbe operare a suo carico la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La misura di massimo rigore applicata nei confronti del ricorrente si porrebbe in contrasto con i principi generali che informano l'attuale sistema cautelare, privilegiando gli arresti domiciliari e relegando la custodia in carcere a rimedio estremo, e sarebbe ostativa al rispetto del principio del "minor sacrificio necessario", sancito dalla Corte costituzionale nelle numerose sentenze dichiarative dell'illegittimità del precedente testo dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. да 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate con riguardo ai singoli reati ipotizzati cui si farà riferimento secondo l'ordine di contestazione. Ad esse si premette che correttamente il Tribunale, pur non essendo stato investito della richiesta di riesaminare la gravità degli indizi ma solo di rivalutare la confutata ricorrenza delle esigenze cautelari, ha invece provveduto ad una diffusa e analitica disamina, reato per reato, degli indizi apprezzati nel provvedimento cautelare genetico, confermandone la ritenuta gravità a carico dell'attuale ricorrente. I poteri del tribunale investito della richiesta di riesame, a norma dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., comportano la rilevazione dell'eventuale nullità dell'ordinanza cautelare impositiva a prescindere dalle censure fatte valere con la richiesta, così come la conferma o la riforma del provvedimento possono essere disposte per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso o enunciate dal proponente. Ciò perché il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del tribunale ad uno solo dei presupposti della misura (nel caso di specie, le esigenze cautelari), precludendo con una rinunzia ai motivi о con la mancata presentazione di pertinenti censure l'esame dei gravi indizi (Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416; Sez. 6, n. 20530 del 28/03/2003, Sabatelli, Rv. 224934). E la recentissima modifica legislativa di cui alla legge 16 aprile 2015, art. 11, comma 3, aggiungendo un ultimo periodo al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., ha esteso il potere del tribunale di annullare il provvedimento impugnato ai casi di motivazione mancante o non contenente un'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292 dello stesso codice, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, rendendo pertanto ancora più rigoroso il controllo di legittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in sede di riesame.
1.1. Tanto premesso, i gravi indizi di valenza generica e specifica, quanto all'esistenza di un'associazione criminale in Castiglione di Sicilia, alla sua connotazione mafiosa e all'appartenenza ad essa di MO ND, sono diffusamente illustrati alle pagine 2-10 dell'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e coerente, esente da vizi logici o giuridici. Il tribunale, dopo il richiamo delle sentenze irrevocabili attestanti la mafiosità dell'associazione criminale di RE diretta da ET PA, procede 6 да all'analitico esame di numerose conversazioni tra presenti, captate all'interno dell'abitazione di MO ZO, tra lo stesso ed i suoi ritenuti sodali, tra i quali anche l'attuale ricorrente. Da esse sono ricavati i seguenti dati: il riferimento degli interlocutori, appartenenti al gruppo di Castiglione di Sicilia, "a quelli là sotto", intesi come i sodali di RE, i quali devono essere informati ed essere d'accordo con loro (conversazione del 20 maggio 2013); il riconoscimento del primato di "PA", inteso come ET, capo del sodalizio di RE (conversazione del 28 maggio 2013); lo sconcerto dopo la sua morte, avvenuta il 12 giugno 2013 per cause naturali, e il subentrare di IV IE LO, detto "Carmeluccio", nella dirigenza del clan di RE (conversazioni del 12, 13 e 27 giugno 2013); il riconoscersi "soldati", tenuti all'obbedienza nei confronti dei componenti il sovraordinato clan di RE, da parte di MO ND (conversazione del 4 giugno 2013) e dello stesso MO ZO (conversazione del 19 luglio 2013), pur essendo quest'ultimo preposto alla cellula criminale, operante in Castiglione di Sicilia;
il collegamento organizzativo ed operativo tra le due entità criminali nella gestione delle attività illecite di comune interesse (conversazione del 28 maggio 2013 tra MO ZO e due esponenti del gruppo ET, AN EP e FR NA). Quanto alla specifica posizione di MO ND come membro del sodalizio criminale sono richiamati, innanzitutto, i contenuti delle conversazioni tra presenti da cui emergono attività di tipo estorsivo in danno di imprenditori locali compiute anche dal ricorrente (conversazioni dei giorni 8, 9, 11, 13, 16 e 21 maggio), non senza rimostranze da parte dell'omonimo cugino, ZO, per avere MO ND, insieme a IZ NT, lasciato incompiute alcune azioni criminali, facendo fare a ZO "brutte figure" con quelli "li sotto", intesi sempre come i sodali di RE (conversazioni del 18 maggio); e l'ulteriore compito di portavoce del cugino affidato allo stesso MO ND (conversazione del 20 maggio 2013). Ai risultati delle intercettazioni ambientali, reputati di sicura eloquenza, sono aggiunte, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, le realizzate videoriprese che ne attestano l'assidua frequentazione della casa del cugino agli arresti domiciliari, e il controllo di polizia del 7 maggio 2013, alle ore 0,15, allorché MO ND fu sorpreso a bordo dell'autovettura di proprietà e guidata da NA VI, insieme al minorenne TT ZI, non lontani dalla casa di MO ZO verso la quale erano diretti, dopo aver asportato una telecamera posizionata dagli investigatori e da loro occultata in un altro luogo. 7 др 1.2. Parimenti accurata e coerente è la disamina dei gravi indizi a carico di MO ND come coesecutore di azioni estorsive in danno degli imprenditori AN EP e IA AR: essi sono desunti, oltre che dalle conversazioni intercettate di inequivocabile contenuto (13, 16, 20 e 27 maggio), dalle denunce sporte dal AN, titolare di omonima impresa agricola, il 21 marzo e il 3 maggio del 2013; mentre il IA, titolare del supermercato Despar, non risulta autore di alcuna denuncia, segno evidente, a fronte della chiarezza dei dialoghi intercettati, della grave intimidazione subita, secondo la non illogica valutazione del tribunale, che sottolinea anche l'esito positivo dell'estorsione in danno dello stesso IA, desunto dalla conversazione del 2 giugno 2013 (c.f.r. pagine 11-15 dell'ordinanza impugnata).
1.3. Puntuale e adeguata è anche la conferma dei gravi indizi di colpevolezza, sia con riguardo all'esistenza, nel territorio di Castiglione di Sicilia, di una stabile organizzazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, diretta da MO ZO, pur sempre in posizione subordinata agli affiliati giarresi e, segnatamente, ad IV IE LO, AN EP e PA LU EL, stabili fornitori di sostanze stupefacenti al gruppo localmente diretto da MO, il quale, in una conversazione captata 1'8 maggio 2013, rivendica il merito di aver "portato avanti la droga a livello castiglionese" e fa un esplicito riferimento al cugino "ND" come persona che gli "copre le spalle"; sia con riguardo alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla detta associazione finalizzata al narcotraffico e all'impegno diretto assunto in tale traffico di non modesta entità (reati di cui ai capi L ed M), come desumibile dalle conversazioni captate nel maggio (8 e 10) e giugno (13 e 17) del 2013; con specifici episodi di illecito traffico di sostanze stupefacenti: l'uno accertato il 7 giugno 2013, allorché fu arrestato NA VI, impegnato col minorenne, TT ZI, nel trasporto di circa 50 grammi di cocaina, gettata nelle campagne per evitarne il sequestro da parte dei verbalizzanti, donde la successiva mobilitazione degli associati, tra cui lo stesso MO ND, per il recupero e commercializzazione della sostanza stupefacente, e l'altro accertato il 14 giugno 2013, allorché fu arrestato MB PO EP, altro ritenuto membro del gruppo castiglionese, sorpreso in possesso di 20 grammi di cocaina (c.f.r. pagine 15-21 dell'ordinanza).
1.4. Sono, inoltre, ragionevolmente indicate come eloquenti della partecipazione di MO ND allo specifico delitto di cessione di sostanze stupefacenti a Di BE MA di VI (capo R), resosi debitore nei confronti del gruppo dei castiglionesi di una discreta somma di cui si discuteva la compensazione con l'acquisizione di uno scooter appartenente al 8 да Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì 2.8 GEN 2016 2, debitore, le conversazioni del 15, 16 e 22 maggio e quelle del 13, 23 e 27 giugno 2013 (v. pagine 21-22 dell'ordinanza).
1.5. Neppure trascurato, infine, è l'esame delle esigenze cautelari coerentemente desunte dalla gravità e reiterazione delle condotte criminose che, per la loro valenza associativa di tipo mafioso, sono apprezzate come idonee a giustificare l'applicazione della misura coercitiva di massimo rigore.
2. In sintesi, a fronte della completa e coerente disamina dei presupposti della confermata misura cautelare personale, le censure mosse dal ricorrente si rivelano infondate, poiché sollevano critiche, già sopra richiamate, che trovano analitica e adeguata risposta, come detto, nel provvedimento impugnato. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto il ricorrente, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/10/2015. Il presidente Il consigliere estensore Arturo Cortese Antonella Patrizia Mazzei Yntonella P. Mazzer DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 9