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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14739 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16218 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Verbale di Udienza
All'udienza del 23.10.2025 innanzi al giudice dott.ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Marco Meduri in sostituzione dell'avv. Roberto Iacovacci, il quale discute oralmente la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Chiara Serafini
Alle ore 15,00 all'esito della camera di consiglio, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione di seguito riportate.
pagina1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 16218 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 23.10.2025 vertente tra:
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Latina, in via Cicerone n. 90 presso lo studio dell'avv. Roberto
Iacovacci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
LA DI ROMA, CP_2
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 9432/2024; opposizione avverso verbale di accertamento.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 23.10.2025.
pagina2 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. CP_1
9432/2024 con la quale è stato rigettato il ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 avverso il verbale di accertamento n. 1260003871463, emesso dal il Controparte_3
27.02.2024, per violazione dell'art. 126 bis codice della strada, in ragione dell'omessa comunicazione dei dati anagrafici dell'autore della violazione accertata con verbale n.
SCV/0007206191.
A fondamento del ricorso la aveva dedotto di aver proposto ricorso al Prefetto avverso CP_1 il verbale n. SCV/0007206191. Secondo la prospettazione difensiva della società, la proposizione del gravame determinerebbe la sospensione del termine per provvedere alla comunicazione.
L'opponente aveva altresì contestato il mancato rispetto del termine per la notificazione del verbale.
La era rimasta contumace. Controparte_4
Il Giudice di Pace ha rigetto l'opposizione, ritenendo sussistente l'obbligo di provvedere alla comunicazione dei dati del conducente del veicolo anche in pendenza del giudizio di opposizione,
Avverso tale statuizione ha proposto gravame la contestando l'erroneità della CP_1 sentenza di primo grado dovendosi ritenere illegittima l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 126 bis d.lgs. n. 285/1992 sino alla definizione del ricorso amministrativo proposto avverso il verbale presupposto.
2. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, da ultimo, che in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione (così Cass. n. 24012/2022 e nello stesso senso
Cass. n. 26553/2024; contra l'orientamento più risalente, espresso da Cass. n. 18027/2018; cfr. altresì Cass. n. 15542/2015; Cass. n. 22881/2010)
pagina3 di 4 Nella specie l'opponente ha documentato di aver proposto ricorso al Prefetto avverso il verbale presupposto, n. SCV/0007206191, con PEC del 21.11.2023.
Nella contumacia della , non risulta documentata la definizione del ricorso Controparte_4 amministrativo e il suo esito, sicché non risultano sussistere i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 126 bis d.lgs. n. 285/1992.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e il verbale di accertamento impugnato deve essere annullato.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui a D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza della CP_4
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9432/2024, ogni CP_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento n. 1260003871463; condanna la al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore della Controparte_5
avv. Roberto Iacovacci, dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo grado di CP_1 giudizio in euro 45,50 per esborsi e in euro 250,00 per compensi e, per l'appello, in euro 94,00 per esborsi e in euro 350,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 23.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Verbale di Udienza
All'udienza del 23.10.2025 innanzi al giudice dott.ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Marco Meduri in sostituzione dell'avv. Roberto Iacovacci, il quale discute oralmente la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Chiara Serafini
Alle ore 15,00 all'esito della camera di consiglio, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione di seguito riportate.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 16218 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 23.10.2025 vertente tra:
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Latina, in via Cicerone n. 90 presso lo studio dell'avv. Roberto
Iacovacci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
LA DI ROMA, CP_2
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 9432/2024; opposizione avverso verbale di accertamento.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 23.10.2025.
pagina2 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. CP_1
9432/2024 con la quale è stato rigettato il ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 avverso il verbale di accertamento n. 1260003871463, emesso dal il Controparte_3
27.02.2024, per violazione dell'art. 126 bis codice della strada, in ragione dell'omessa comunicazione dei dati anagrafici dell'autore della violazione accertata con verbale n.
SCV/0007206191.
A fondamento del ricorso la aveva dedotto di aver proposto ricorso al Prefetto avverso CP_1 il verbale n. SCV/0007206191. Secondo la prospettazione difensiva della società, la proposizione del gravame determinerebbe la sospensione del termine per provvedere alla comunicazione.
L'opponente aveva altresì contestato il mancato rispetto del termine per la notificazione del verbale.
La era rimasta contumace. Controparte_4
Il Giudice di Pace ha rigetto l'opposizione, ritenendo sussistente l'obbligo di provvedere alla comunicazione dei dati del conducente del veicolo anche in pendenza del giudizio di opposizione,
Avverso tale statuizione ha proposto gravame la contestando l'erroneità della CP_1 sentenza di primo grado dovendosi ritenere illegittima l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 126 bis d.lgs. n. 285/1992 sino alla definizione del ricorso amministrativo proposto avverso il verbale presupposto.
2. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, da ultimo, che in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione (così Cass. n. 24012/2022 e nello stesso senso
Cass. n. 26553/2024; contra l'orientamento più risalente, espresso da Cass. n. 18027/2018; cfr. altresì Cass. n. 15542/2015; Cass. n. 22881/2010)
pagina3 di 4 Nella specie l'opponente ha documentato di aver proposto ricorso al Prefetto avverso il verbale presupposto, n. SCV/0007206191, con PEC del 21.11.2023.
Nella contumacia della , non risulta documentata la definizione del ricorso Controparte_4 amministrativo e il suo esito, sicché non risultano sussistere i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 126 bis d.lgs. n. 285/1992.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e il verbale di accertamento impugnato deve essere annullato.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui a D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza della CP_4
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9432/2024, ogni CP_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento n. 1260003871463; condanna la al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore della Controparte_5
avv. Roberto Iacovacci, dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo grado di CP_1 giudizio in euro 45,50 per esborsi e in euro 250,00 per compensi e, per l'appello, in euro 94,00 per esborsi e in euro 350,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 23.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina4 di 4