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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/09/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania Iannetti, all'udienza del 16/09/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
nato ad [...] il [...] c.f. , residente in Controparte_1 C.F._1 Ascoli Piceno, Via dei Calicanti n. 8, con il patrocinio dell'Avv. Alfredino Clementi.
Ricorrente contro
Controparte_2
, con sede in Ascoli Piceno, Piazzale Giulio Pastore n. 6, c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1 presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Bonadies.
Resistente
OGGETTO: Infortunio sul lavoro. Corrispondente prestazione economica dell' . CP_2
Conclusioni delle parti.
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31/10/2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di comparizione delle parti,
ha chiesto all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, la Controparte_1 condanna del resistente alla corresponsione delle prestazioni di cui al T.U. n. 1124/1965 integrato CP_2 con il d.lgs n. 38/2000, a causa dei postumi derivati dall'infortunio sul lavoro del 05/09/2022, tali da determinare menomazioni all'integrità fisica nella misura pari al 18% rispetto alla misura del 10% riconosciuta dall CP_2
Si è costituito in giudizio l in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, affermando la legittimità e congruità del proprio provvedimento amministrativo, emesso all'esito degli accertamenti medico-legali e dell'esame dei documenti prodotti dall'assicurato; nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, privo di qualsivoglia nuovo elemento, rispetto alla valutazione effettuata dall' il quale ha definito nella misura pari al 10% i CP_2 postumi invalidanti derivati dall'infortunio per cui è causa.
Sul contraddittorio così instaurato, disposta c.t.u medico-legale sulla persona della ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa con sentenza nel corso della odierna udienza.
Motivi della decisione Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della misura di invalidità permanente derivata al ricorrente CP_ dall' infortuni sul lavoro del 05/09/2022, richiesta nella misura del 18% ed invece riconosciuta dall' nella minore misura del 10%.
La domanda è fondata, per quanto accertato dalla espletata c.t.u. medico-legale sulla persona del ricorrente, che, in risposta al quesito del giudice, ha concluso come segue: “…, il conseguentemente Controparte_1 all'infortunio lavorativo partito il 05/09/2022 ha riportato: Esiti cicatriziali cheloidei e discromici regione emitorace dx, disturbo post traumatico da stress cronico di grado severo. Allo stato attuale il periziato è clinicamente guarito con postumi permanenti globalmente valutabili in misura del 13% (tredici) danno biologico DL 38/2000”.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%. Il successivo d. lgs. n. 38/2000 ha poi introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo in capitale e, per postumi pari o superiori al 16%, la costituzione della rendita (art.13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 25/07/2000, data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 172 del 25/07/2000.
Orbene, alla luce degli esiti della c.t.u., va accertato e dichiarato che il ricorrente, a causa dell'infortunio sul lavoro in oggetto, ha avuto una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari complessivamente CP_ al 13% (e non del 10% come riconosciuta dall' , conseguendone l' accoglimento della domanda di adeguamento dell'indennizzo al maggior danno biologico accertato, essendo il grado di menomazione (allo stato) inferiore alla soglia che dà diritto alla rendita (16% ).
In conclusione il ricorso va accolto nella misura del gradiente come accertata dalla c.t.u.
In ragione del minor gradiente accertato (13%), rispetto al gradiente di cui al ricorso (18%), le spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, vengono compensate tra le parti nella misura di un terzo e poste per il CP_ residuo a carico dell'
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono a carico dell'Istituto assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 773/2024, contrariis reiectis, così provvede:
Accerta e dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio sul lavoro in oggetto, è affetto da menomazioni CP_ dell'integrità fisica nella misura del 13% e, per l'effetto, condanna il resistente alla corresponsione delle prestazioni dovute ex T.U. n. 1124/1965 come integrato dal d.lgs, n. 38/2000.
Compensa tra le parti, nella misura di un terzo, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.800,00, CP_ oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, cassa ed iva di legge;
condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della residua parte, in favore della parte ricorrente e per essa al suo procuratore antistatario. CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Ascoli Piceno, lì 16 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania Iannetti, all'udienza del 16/09/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
nato ad [...] il [...] c.f. , residente in Controparte_1 C.F._1 Ascoli Piceno, Via dei Calicanti n. 8, con il patrocinio dell'Avv. Alfredino Clementi.
Ricorrente contro
Controparte_2
, con sede in Ascoli Piceno, Piazzale Giulio Pastore n. 6, c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1 presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Bonadies.
Resistente
OGGETTO: Infortunio sul lavoro. Corrispondente prestazione economica dell' . CP_2
Conclusioni delle parti.
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31/10/2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di comparizione delle parti,
ha chiesto all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, la Controparte_1 condanna del resistente alla corresponsione delle prestazioni di cui al T.U. n. 1124/1965 integrato CP_2 con il d.lgs n. 38/2000, a causa dei postumi derivati dall'infortunio sul lavoro del 05/09/2022, tali da determinare menomazioni all'integrità fisica nella misura pari al 18% rispetto alla misura del 10% riconosciuta dall CP_2
Si è costituito in giudizio l in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, affermando la legittimità e congruità del proprio provvedimento amministrativo, emesso all'esito degli accertamenti medico-legali e dell'esame dei documenti prodotti dall'assicurato; nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, privo di qualsivoglia nuovo elemento, rispetto alla valutazione effettuata dall' il quale ha definito nella misura pari al 10% i CP_2 postumi invalidanti derivati dall'infortunio per cui è causa.
Sul contraddittorio così instaurato, disposta c.t.u medico-legale sulla persona della ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa con sentenza nel corso della odierna udienza.
Motivi della decisione Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della misura di invalidità permanente derivata al ricorrente CP_ dall' infortuni sul lavoro del 05/09/2022, richiesta nella misura del 18% ed invece riconosciuta dall' nella minore misura del 10%.
La domanda è fondata, per quanto accertato dalla espletata c.t.u. medico-legale sulla persona del ricorrente, che, in risposta al quesito del giudice, ha concluso come segue: “…, il conseguentemente Controparte_1 all'infortunio lavorativo partito il 05/09/2022 ha riportato: Esiti cicatriziali cheloidei e discromici regione emitorace dx, disturbo post traumatico da stress cronico di grado severo. Allo stato attuale il periziato è clinicamente guarito con postumi permanenti globalmente valutabili in misura del 13% (tredici) danno biologico DL 38/2000”.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%. Il successivo d. lgs. n. 38/2000 ha poi introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo in capitale e, per postumi pari o superiori al 16%, la costituzione della rendita (art.13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 25/07/2000, data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 172 del 25/07/2000.
Orbene, alla luce degli esiti della c.t.u., va accertato e dichiarato che il ricorrente, a causa dell'infortunio sul lavoro in oggetto, ha avuto una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari complessivamente CP_ al 13% (e non del 10% come riconosciuta dall' , conseguendone l' accoglimento della domanda di adeguamento dell'indennizzo al maggior danno biologico accertato, essendo il grado di menomazione (allo stato) inferiore alla soglia che dà diritto alla rendita (16% ).
In conclusione il ricorso va accolto nella misura del gradiente come accertata dalla c.t.u.
In ragione del minor gradiente accertato (13%), rispetto al gradiente di cui al ricorso (18%), le spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, vengono compensate tra le parti nella misura di un terzo e poste per il CP_ residuo a carico dell'
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono a carico dell'Istituto assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 773/2024, contrariis reiectis, così provvede:
Accerta e dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio sul lavoro in oggetto, è affetto da menomazioni CP_ dell'integrità fisica nella misura del 13% e, per l'effetto, condanna il resistente alla corresponsione delle prestazioni dovute ex T.U. n. 1124/1965 come integrato dal d.lgs, n. 38/2000.
Compensa tra le parti, nella misura di un terzo, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.800,00, CP_ oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, cassa ed iva di legge;
condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della residua parte, in favore della parte ricorrente e per essa al suo procuratore antistatario. CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Ascoli Piceno, lì 16 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti