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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 19/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
CONTE MARIO, Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3610/2023 depositato il 28/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 6 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11012 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 la Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 11012 del 07/09/2022 per omesso/ parziale/tardivo versamento IMU anno d'imposta 2017, emesso dal Dirigente Responsabile del Servizio
ICI/IMU/TASI del Comune di Palermo, con il quale viene accertata una imposta netta di € 5.051,00, oltre sanzioni per € 1.515,30, interessi € 103,32, spese di notifica € 8,75, per un ammontare complessivo di
€ 6.678,37, notificato a mezzo messo notificatore in data 28/10/2022.
Lamenta il ricorrente la non debenza del tributo, atteso che gli immobili in questione sono adibiti a sede dell'attività della Fondazione, quindi esenti da IMU, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera i) D.Lgs. 504/1992
e Regolamento Comune di Palermo art. 6.
Il Comune di Palermo si è costituito, sostenendo la regolarità dell'imposizione, atteso che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del proprio diritto all'esenzione e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va ricordato che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte sul punto, “Grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”
(v. Cass. 9731/2015).
Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
Orbene, nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito prova del proprio diritto all'esenzione, come correttamente rilevato dal Comune resistente.
Da ciò ne consegue che il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento della somma di euro 500,00 in favore del Comune resistente per spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore del
Comune resistente per spese.
Palermo 14.1.2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
CONTE MARIO, Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3610/2023 depositato il 28/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 6 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11012 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 la Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 11012 del 07/09/2022 per omesso/ parziale/tardivo versamento IMU anno d'imposta 2017, emesso dal Dirigente Responsabile del Servizio
ICI/IMU/TASI del Comune di Palermo, con il quale viene accertata una imposta netta di € 5.051,00, oltre sanzioni per € 1.515,30, interessi € 103,32, spese di notifica € 8,75, per un ammontare complessivo di
€ 6.678,37, notificato a mezzo messo notificatore in data 28/10/2022.
Lamenta il ricorrente la non debenza del tributo, atteso che gli immobili in questione sono adibiti a sede dell'attività della Fondazione, quindi esenti da IMU, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera i) D.Lgs. 504/1992
e Regolamento Comune di Palermo art. 6.
Il Comune di Palermo si è costituito, sostenendo la regolarità dell'imposizione, atteso che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del proprio diritto all'esenzione e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va ricordato che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte sul punto, “Grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”
(v. Cass. 9731/2015).
Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
Orbene, nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito prova del proprio diritto all'esenzione, come correttamente rilevato dal Comune resistente.
Da ciò ne consegue che il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento della somma di euro 500,00 in favore del Comune resistente per spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore del
Comune resistente per spese.
Palermo 14.1.2026