Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17071/2023
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Immigrazione
----- ----- ----- nel procedimento promosso da
Parte_1 con l'avv. Nicolò Maria Vallini Vaccari, come da procura in atti, contro
Questura della provincia di Verona
Ministero degli Interni
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In data 03.06.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c.
SENTENZA
Ricorso avverso il provvedimento di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia n.
Cat. , emesso dalla Questura di Verona in NumeroDiCartaIdentita_1
data 18.10.2023 e notificato personalmente al ricorrente in data 19.10.2023 (doc. 1).
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Con ricorso ex art. 281-decies e ss cpc, il ricorrente adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di veder accertata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto impugnato adottato dalla summenzionata
Questura, la sussistenza in suo favore dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, comma primo, lett. c), TUI, con conseguente riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e, per l'effetto, con condanna della parte resistente al rilascio del permesso di soggiorno di cui sopra.
Emergeva, in particolare, dal ricorso:
- che il ricorrente, di nazionalità messicana, è coniugato con CP_1
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motivi familiari rilasciata il 09.05.2018 e di durata illimitata (doc.2);
- che in data 28.12.2022, il ricorrente prendeva un volo aereo dal Messico per recarsi in Europa, ove giungeva il 29.12.2022, atterrando all'aeroporto di Francoforte, rimanendo in Germania per il solo tempo dello scalo e, quindi, imbarcandosi immediatamente e raggiungendo l'Italia lo stesso giorno (doc.3);
- che appena arrivato in Italia e giunto a Verona, entro gli otto giorni previsti dalla legge, il ricorrente si recava in Questura con la compagna e la sua famiglia, presso lo sportello Anticrimine, allo scopo di chiedere quali sarebbero stati i passaggi successivi da compiere, ottenendo dal funzionario in quel frangente presente, una volta visionato il passaporto, l'indicazione di effettuare solo la comunicazione di ospitalità entro la scadenza dei tre mesi del visto, prevista per il 29.03.2023;
- che, quindi, il ricorrente e la moglie, entro gli otto giorno dall'arrivo, si recavano immediatamente anche presso il Comune di Minerbe (VR), luogo di residenza, per depositare la documentazione utile per procedere con il matrimonio, e ivi fissavano la relativa data, senza essere informati neppure in questa circostanza della necessità di presentare la dichiarazione di presenza;
- che, pertanto, il matrimonio veniva organizzato e veniva celebrato il 25.02.2023
(doc.4);
- che il padre della moglie del ricorrente effettuava, in data 28.03.2023, la comunicazione di ospitalità presso il Comune di Minerbe (doc.5);
- che il ricorrente, nel frattempo, in data 06.03.2023 aveva richiesto con kit postale il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi Contr dell'art. 30, comma 1, lett. c) l'iscrizione anagrafica, che otteneva, entrando così a far parte del nucleo famigliare della moglie (doc.6) e inserendosi immediatamente nel contesto socio lavorativo italiano, dapprima lavorando per la ditta Rosa Blu s.r.l. dal maggio 2023 e, poi prestando attività per la società
VierreCoop, con contratto da ultimo prorogato sino al 01.04.2024 (doc.7);
- che, tuttavia, al ricorrente veniva notificato, in data 19.10.2023, il provvedimento impugnato di irricevibilità/rigetto, contenente sostanzialmente due contestazioni, ovvero il fatto che il ricorrente non aveva presentato la dichiarazione di presenza e
Pagina 2 il fatto che la moglie del medesimo non sarebbe stata titolare di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.Lgs. 286/98.
La dichiarazione di presenza è disciplinata dall'art. 1, commi 1 e 2, della Legge
68/2007, per il quale “al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno…in caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso”.
A sua volta, l'art. 13 TUI, afferma che il Prefetto ordina l'espulsione, valutando caso per caso, e, ai sensi dell'art. 13, comma 2bis, che “nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine”.
Quanto invece alla normativa applicabile alla richiesta di c.d. coesione familiare,
l'art. 30, comma 1, lettera c) TUI stabilisce che il permesso per motivi di famiglia è rilasciato “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
Pagina 3 La ratio della disciplina è, quindi, quella di consentire la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari a chi non abbia fatto ingresso in modo clandestino o che si sia mantenuto in Italia in modo irregolare, oltre la scadenza del visto.
Per questo motivo, la legge prevede un termine maggiore per la richiesta del permesso, pari ad un anno decorrente dalla scadenza del titolo di soggiorno originario.
Ebbene, visto quanto sopra, con riferimento al caso di specie si osserva:
- che il ricorrente è arrivato in Europa dal Messico, paese per il quale è prevista l'esenzione dal visto di breve durata, è atterrato in Germania, all'interno dello
Spazio Schengen, sulla base della detta esenzione del visto, che vale per l'intera
Area Schengen, dove è stato apposto il relativo timbro alla frontiera;
- che il ricorrente, giunto in Italia, si è sposato;
- che l'ingresso del ricorrente appare sicuramente regolare, posto che ai titolari di autorizzazione/visto Schengen è consentito circolare per l'intero spazio, così è regolarmente entrato nel territorio italiano;
- che il Comune di Minerbe procedeva senza problemi alla celebrazione del matrimonio, senza nulla chiedere al ricorrente e alla moglie, se non la documentazione in loro possesso, tra cui non vi era di certo la dichiarazione di presenza;
- che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è stata presentata il
06.03.2023, ben prima della scadenza del termine annuale previsto per la richiesta di coesione familiare, che decorre dalla “scadenza” e, quindi, dal momento in cui è venuto meno il titolo originario che consentiva la permanenza in Italia allo straniero;
- che, invero, pur prescindendo da una interpretazione conforme della normativa, anche alla luce dell'art. 8 CEDU, non può non rilevarsi che il ricorrente era regolarmente presente sul territorio al momento del suo ingresso, quantomeno per i primi 8 giorni, con conseguente possibilità di richiedere il permesso di soggiorno ex art. 30 TUI entro il successivo anno, sussistendo gli altri requisiti.
Del resto, alla mancata presentazione della dichiarazione di presenza, nel caso di specie, non ha fatto seguito alcuna espulsione amministrativa del ricorrente, la quale sarebbe stata adottata, comunque, con le cautele dell'art. 13, comma 2bis, TUI, e
Pagina 4 fermo restando che lo stesso, entro il termine di 90 giorni del visto Schengen, ha presentato la dichiarazione di ospitalità presso il comune di Minerbe, competente al posto della Questura di Verona, non essendo capoluogo di provincia, che, a sua volta, deve avere trasmesso la comunicazione di ospitalità alla Questura competente.
Si tratterebbe, quindi, al massino di una dichiarazione tardiva, posto che la Questura
è comunque venuta a conoscenza della presenza in Italia del ricorrente, quantomeno entro il termine di vigenza del visto.
In altri termini, la presenza sul territorio nazionale del ricorrente, da ritenersi legittima in considerazione dell'autorizzazione Italia/Schengen-Messico, è stata anche oggetto di dichiarazione/comunicazione da parte del medesimo, a suo dire sulla scorta di quanto indicato dalla stessa Questura, che ha, poi, rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
Tale decisione, quindi, si pone in contrasto con la normativa nazionale ed anche con l'art. 8 CEDU, posto che subordina il diritto all'unità familiare alla produzione di un mero documento amministrativo, la dichiarazione di presenza, entro un termine brevissimo, di soli 8 giorni, il cui semplice deposito presso le competenti Questure può rappresentare anche una certa difficoltà.
Una ricerca giurisprudenziale consente di confermare che la mancanza della dichiarazione di presenza è stata sempre trattata solo con riferimento a provvedimenti espulsivi che ne siano scaturiti, mentre non vi è traccia di alcuna decisione con riferimento a rigetti di permessi di soggiorno per motivi di famiglia.
In ogni caso, da queste pronunce è dato ricavare che in sede giudiziaria lo straniero ha la possibilità di dimostrare “ex post” la data di ingresso in Italia, così provandone la regolarità.
Sul punto la Suprema Corte, infatti, ha ricordato (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ordinanza, 12.01.2018, n. 700) che “lo straniero che entri in Italia da un paese dell'area Schengen è tenuto a dichiarare la sua presenza al questore della provincia entro otto giorni dall'ingresso e, in difetto, può essere espulso, non perché entrato clandestinamente ex art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, ma solo perché "irregolare", non avendo presentato tempestiva dichiarazione di presenza, che per i soggiorni di breve durata (90 giorni) esonera dalla richiesta del permesso di soggiorno,
Pagina 5 spettando comunque allo straniero l'onere di provare la data di ingresso nel territorio nazionale”.
Ebbene, nel caso di specie, risulta agli atti, circostanza non contestata, che il ricorrente è entrato in Italia il 29.12.2022, giungendovi in aereo.
E' evidente, peraltro, che non sembra esserci stata da parte sua alcuna intenzione a non dichiarare la propria presenza, posto che stava per celebrare il proprio matrimonio in Italia e richiedere il relativo permesso di soggiorno.
Ciò che conta, comunque, è che la coesione familiare richiede che il soggetto sia entrato in Italia regolarmente, come pacificamente avvenuto nel caso di specie.
Anche la contestazione per la quale la moglie del ricorrente non sarebbe titolare di un permesso di soggiorno idoneo è infondata.
Sul punto, basti richiamare quanto disposto dall'art. art.30, comma 2, lett. c) del d.lgs n.286/98, il quale prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari possa essere rilasciato al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
La norma va letta in combinato disposto con l'art. 28, comma 1, TUI, il quale afferma che “il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”.
Ebbene, la moglie del ricorrente possiede una carta di soggiorno per motivi familiari.
Ricorrono giustificati motivi, alla luce della natura della questione trattata, di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio
PQM
1) accoglie il ricorso, annulla il provvedimento di rigetto impugnato per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, riconosce in capo al , nato il Parte_1
16.09.1969 in Messico, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi Contr familiari ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) mandando alla Questura di
Pagina 6 Verona per il relativo rilascio del suddetto titolo in favore del ricorrente;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi al ricorrente, al Pubblico Ministero ed alla Questura di Verona.
Venezia, 03/06/2025
Il giudice dott. Fulvio Tancredi
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