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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da CP_ 1. 2. 3. 4. de AS Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
SS 5. 6. 7. 8. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
9. RD AI SS 10. 11. Controparte_8 Controparte_9 CP_10
12. 13. 14.
[...] Persona_1 Controparte_11 Controparte_12
15. 16. EN SS 17. , con
[...] Controparte_13 Parte_1 gli avvocati Alfiero Costantini e Ana Paula Bezerra Santos ricorrenti nei confronti di
Controparte_14 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_2 nato a [...] il [...] e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “il Sig. emigrava Persona_2 quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 2); dall'unione del Sig. con la Sig.ra Persona_2 Persona_3
(all. 3, 4), nasceva in data 29.10.1924 il Sig. (all. 5); in data 01.03.1947 il Sig. Persona_4 Per_4 contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 6); in costanza del predetto matrimonio
[...] Parte_2 nascevano: il 18.05.1948 (all. 7); il 22.04.1951 (all. 8); il Persona_5 CP_1 Persona_6
15.07.1953 (all. 9); in data 28.09.1974 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_5 [...]
(all. 10); in costanza del predetto matrimonio nascevano: Persona_7 Persona_8 il 02.01.1976 (all. 11); il 11.10.1981 (all. 12); in data 23.02.2002 il Sig. Controparte_5 contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 13); Persona_8 Persona_9 in costanza del predetto matrimonio nascevano: RD IE SS il 17.07.2002 (all. 14);
[...] il 06.06.2005 (all. 15); in data 31.12.2005 il Sig. contraeva CP_9 Controparte_5 matrimonio con la Sig.ra da NC (all. 16); in costanza del predetto matrimonio Pt_3 nascevano: il 24.02.2010 (all. 17); EN SS il 01.07.2014 (all. 18); in data CP_10
11.07.1971 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. (all. 19); CP_1 Persona_10 dalla predetta unione nascevano: il 15.05.1971 (all. 20); Controparte_2 Controparte_3 il 09.06.1976 (all. 21); il 09.01.1982 (all. 22); in data 03.09.1988 la Sig.ra CP_6 CP_2 contraeva matrimonio con il Sig. (all. 23); in costanza del
[...] Parte_4 predetto matrimonio nascevano: il 03.10.1989 (all. 24); Controparte_7 Controparte_8 il 06.03.1991 (all. 25); in data 12.04.2017 il Sig. contraeva matrimonio con la Controparte_7
Sig.ra (all. 26); dall'unione del Sig. con la Parte_5 Controparte_8
CP_1 Sig.ra , nasceva in data 23.04.2014 il minore da Controparte_15 CP_13
(all. 27); in data 24.06.2006 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra
[...] Controparte_3
(all. 28); in data 23.07.2005 la Sig.ra contraeva matrimonio Persona_11 CP_6 con il Sig. (all. 29); in costanza del predetto matrimonio nascevano le minori: Persona_12
il 06.04.2012 (all. 30); il 16.07.2020 (all. 31); in data Controparte_11 Parte_1
27.10.1978 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 32); Persona_6 Persona_13 Parte_6 in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 17.12.1980 la Sig.ra (all. Parte_7
33); in data 05.05.2007 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_7 [...]
(all. 34); in costanza del predetto matrimonio nascevano i minori: CP_16 Persona_1 il 12.01.2012 (all. 35); il 20.01.2014 (all. 36)”.
[...] Controparte_12
Il non si è costituito dopo la regolare notificazione degli atti. Controparte_14
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n.
30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal
1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58
A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii)
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16 Cost. e seg., e art. 22
Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022,
n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. 1 Parte_8 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del resistente. CP_14
Per questi motivi
1. Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_14 agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 11.12.2025
Il giudice
CH OM