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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 26782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26782 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI FF TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 11-03-2021 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al reato di cui al capo d) e alla sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di appello di Firenze;
udito l'avvocato Lorenzo Zilletti, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26782 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa I'll marzo 2021, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Arezzo del 26 novembre 2018, con la quale TO NI FF era stato condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 137 comma 1 del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo D, così riqualificata dal Tribunale l'originaria imputazione ex art. 137 comma 11) e 256 comma 3 del d. Igs. n.152 del 2006 (capo E), reati a lui contestati perché, quale amministratore unico della Toscana IN s.r.I., effettuava uno scarico non autorizzato e idraulicamente non controllato (capo D), e inoltre realizzava e gestiva una discarica non autorizzata di rifiuti eterogenei all'interno di una cava di proprietà della società destinata unicamente ad attività estrattiva (capo E); fatti accertati in Terranuova Bracciolini il 12 marzo 2015, con condotta permanente. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello fiorentina, NI FF, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo motivo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza riferito al capo D), rimarcando, alla luce del dettato normativo riguardante la nozione di "scarico" (art. 74, comma 1, lett. ff del d. Igs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 2, comma 5, del d. Igs. n. 4 del 2008) e della conforme interpretazione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 47038 del 7 ottobre 2015), l'insussistenza, nel caso di specie, di un sistema qualificabile come "scarico", posto che l'impianto di chiarificazione della Toscana IN s.r.l. era costituito da un sistema a circuito chiuso dal quale non ripartiva alcuna immissione di acque reflue nel suolo, sottosuolo, nel sistema fognario o in altre acque superficiali, né potendo il bacino non autorizzato nel quale convogliavano tali acque essere assimilato a un corpo ricettore. Erroneamente i giudici di merito hanno invece riferito la nozione di "scarico" alla sola esistenza di un canale di conduzione delle acque reflue da un bacino all'altro del circuito chiuso di laghetti e, dunque, alla sola fisica immissione di un liquido da un corpo a un altro, in tal modo dimenticando che il concetto normativo di scarico non coincide con il significato comune del termine, ma è circoscritto alle sole immissioni di liquidi che avvengono nei corpi recettori tassativamente indicati dalla legge, ossia acque sliperficiali, suolo, sottosuolo e reti fognarie, il che non è avvenuto in relazione all'impianto di chiarificazione della Toscana IN, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, posto che le acque reflue non sono mai fuoriuscite dal sistema canalizzato chiuso. Con il secondo motivo, è stato contestato il giudizio di colpevolezza riferito al reato di cui all'art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo E), osservandosi che la Corte di appello non ha considerato, da un lato, la modesta dimensione dell'area interessata dalla presenza di materiale qualificabile come rifiuto e, dall'altro, la scarsa consistenza complessiva di tale materiale. Né i giudici di merito hanno tenuto conto del rilievo difensivo secondo cui la situazione riscontrata nel marzo 2015 doveva essere imputata al documentato evento atmosferico, di natura eccezionale, che colpì il LD aretino nella notte tra il 4 e il 5 marzo di quell'anno, essendo significativo che, in occasione delle verifiche effettuate dalla P.G. nell'ottobre 2014 e poi nel gennaio 2015, non erano state mai segnalate la compromissione del piazzale di ingresso e le complessive condizioni di deterioramento in cui versava parte del materiale in questione. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce la mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dalla difesa, osservando che, con le conclusioni scritte rese ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, la difesa aveva sollecitato la Corte di appello a concedere il beneficio in ragione della condizione di incensurato dell'imputato, ma i giudici di secondo grado non si sono pronunciati sul punto, sebbene le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 25 ottobre 2018, n. 22533, abbiano chiarito che grava sul giudice di appello l'onere di pronunciarsi sulla sospensione condizionale, laddove vi sia stata una sollecitazione difensiva, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, come appunto avvenuto nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 137 del d. Igs. n. 152 del 2006, a lui ascritto al capo D della rubrica, non presta il fianco alle censure difensive. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, i quali, nel corso delle verifiche svolte presso la Toscana IN s.p.a., di cui era legale rappresentante TO NI FF, constatavano che in uno dei laghi destinato alla decantazione dei limi e collocato nella zona sud dell'area di cava dove operava l'impresa era presente uno scarico non autorizzato, che operava secondo il meccanismo del "troppo pieno" ed era perfettamente funzionante, nel senso che l'acqua defluiva su un fosso campestre che percorreva longitudinalmente il lago, per poi confluire in un ulteriore bacino;
da qui, mediante pompaggio, le acque erano rilanciate nell'impianto per la chiarificazione delle stesse. Ora, dall'istruttoria è altresì emerso che la Toscana IN ha gestito i reflui delle dilavazioni secondo un sistema a circuito interno, trattando i limi derivanti dalla pulitura come rifiuti da cava;
il Comune di Terranuova Bracciolini aveva autorizzato NI FF a realizzare tre laghetti, situati nel perimetro della zona estrattiva, che servivano all'accumulo dei limi e al recupero delle acque torbide. Al tempo del controllo, si è invece appurato che la Toscana IN ha gestito i reflui industriali con un numero maggiore di bacini, pari al doppio di quelli effettivamente assentiti dalla amministrazione comunale e inoltre da uno di quelli autorizzati è risultata l'apertura di uno scarico, ovvero di uno stabile versamento, con immissione di liquidi industriali in corso, su di un fosse campestre e poi ancora in altro lagunaggio, collocato peraltro al di fuori del perimetro dell'area di cava;
all'esito di tali accertamenti fattuali, il giudice di primo grado, non essendo provato che lo scarico sia avvenuto a diretto contatto con il suolo, con il (‘- suolo o con le acque sotterranee, ha ritenuto configurabile, stante l'apertura di uno scarico non autorizzato, non il contestato reato di cui all'art. 137 comma 11 del d. Igs. n. 152 del 2006, norma che punisce la condotta di chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 ("scarichi sul suolo") e 104 ("scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee"), ma il diverso reato ex art. 137 comma 1 del medesimo d. Igs. n. 152 del 2006, che sanziona la condotta di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, oppure continui a effettuare e a mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. È stato infatti osservato (pag. 11 della sentenza di primo grado) che tanto il fosso campestre quanto il bacino erano dotati di un sistema di protezione, al fine di evitare il contatto diretto delle acque con il suolo, proprio in ragione del fatto che i liquidi lì smistati erano poi rilanciati nell'impianto centrale e quindi occorreva, come per i laghetti autorizzati, evitarne la dispersione. L'impostazione del Tribunale è stata condivisa dalla Corte di appello che, nel ritenere configurabile il reato ravvisato dal primo giudice, ha ribadito che la Toscana IN non si limitava a raccogliere le acque piovane, a pomparle e a reimmetterle nel ciclo produttivo, ma faceva defluire le acque destinate alla decantazione dei limi in altro invaso per il loro successivo riutilizzo, impiegando un numero maggiore di bacini, pari al doppio, di quelli assentiti, essendosi pertanto in presenza di uno stabile sversamento e di uno scarico non autorizzato di acque reflue industriali, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 137 comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non illogico e coerente con il contesto normativo di riferimento, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, non ravvisandosi vizi di legittimità rispetto alla qualificazione giuridica del fatto. 2. La medesima conclusione si impone anche rispetto al secondo motivo. Ed invero sia il Tribunale (pag. 11-12 della sentenza di primo grado), sia la Corte di appello (pag. 7 della pronuncia impugnata) hanno richiamato gli esiti del sopralluogo del N.O.E. del 12 marzo 2015, da cui è emersa la diffusa presenza, all'interno della 'cava di proprietà della società amministrata dall'imputato, sita in località Casa Corneto, di materiali di natura eterogenea lasciati alla rinfusa su un'area di non trascurabili dimensioni, risultando in particolare accumulati: un grande serbatoio in plastica, appoggiato su una struttura in legno e contenente olii esausti, rottami ferrosi e altri fusti in metallo, una fotocopiatrice non funzionante, parti di prefabbricato dismesso, residui di plastica di varie dimensioni, a contatto diretto con il nudo terreno, nonché varie attrezzature di cantiere, ormai dismesse. Hanno precisato i giudici di merito, all'esito di un giudizio di fatto non suscettibile di essere messo in discussione in questa sede, che le immagini allegate al verbale di sopralluogo confermavano la diffusività e la pluralità dei versamenti, desunta dalla diversità dei materiali presenti, nonché il grado di abbandono dei rifiuti, giacenti lì da molto tempo perché ricoperti da vegetazione e in evidente stato di deterioramento. Nel confrontarsi poi con l'obiezione difensiva riguardante il verificarsi dell'evento atmosferico ("il Fortunale") verificatosi pochi giorni prima del sopralluogo del N.O.E., il primo giudice e la Corte territoriale hanno evidenziato, in maniera non illogica, che il maltempo verificatosi tra il 4 e il 5 marzo avrebbe potuto al più giustificare la presenza delle porzioni di prefabbricato e della 4 fotocopiatrice, ma non anche degli altri rifiuti, di varia natura, ritrovati nell'area, e ciò proprio in ragione della condizione di risalente abbandono in cui versava la maggior parte degli ingombri. 2.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito circa la configurabilità del reato di discarica abusiva resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte costante l'affermazione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità. 3. Il terzo motivo è invece inammissibile. In primo luogo, deve infatti osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, all'epoca dei fatti di causa, accertati il 12 marzo 2015, l'imputato non era affatto incensurato, annoverando egli nel suo certificato penale tre precedenti, uno per lesioni personali colpose e due per violazioni della normativa ambientale (ovvero art. 51 comma 2 del d. Igs. n. 22 del 1997 e art. 279 del d. Igs. n. 152 del 2006, quest'ultimo risalente al 2012), non potendosi sottacere che anche i reati per cui si è proceduto sono relativi a violazioni della normativa ambientale, il che assume una sua pregnanza nel giudizio prognostico richiesto dall'art. 163 cod. pen. A ciò deve aggiungersi che, nell'atto di appello, la sospensione condizionale della pena non era stata richiesta, affermando la difesa che tale sollecitazione è avvenuta solo in sede di conclusioni scritte, presentate in forma cartolare ex art. 23 bis, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020. Non vi è prova però che tali conclusioni siano state acquisite al fascicolo processuale, non essendo sufficiente la ricezione di "avvenuta consegna" proveniente dal sistema telematico. Sul punto occorre premettere che, prima della legislazione emergenziale introdotta nel 2020 durante la diffusione dell'epidemia da Covid-19, era controverso nella giurisprudenza di legittimità se alle parti private nel processo penale fosse consentito avvalersi della p.e.c., essendo invero di gran lunga prevalente la tesi negativa, nei senso che era costante l'affermazione del principio secondo cui l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale non era consentito alle parti private per effettuare comunicazioni, notificazioni e istanze (cfr. Sez. 5, n. 12949 del 05/03/2020, Rv. 279072, Sez. 1, n. 2020 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278163, Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702 e Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Rv. 258443), ciò in quanto, ai sensi degli art. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, l'uso di tale mezzo era previsto solo per le notificazioni e comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria e potendo lo stesso operare unicamente in presenza del fascicolo telematico, non ancora instaurato nel processo penale. Tuttavia, alcune pronunce (cfr. Sez. 5, n. 55886 del 02/10/2018, Rv. 274603 e Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, Rv. 274314) avevano aperto alla possibilità delle parti di effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata nel caso in cui ciò fosse necessario per rendere effettive le facoltà processuali alle stesse riconosciute, mentre su una posizione intermedia si collocava l'indirizzo (cfr. Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, Rv. 278127), secondo cui le comunicazioni, notificazioni e istanze effettuate dalle parti mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, pur se non consentite, non sono tuttavia irricevibili, potendo essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. Se dunque era questo lo scenario interpretativo delineatosi sino agli inizi del 2020, deve osservarsi che, a seguito dell'emergenza pandemica e della legislazione emergenziale adottata (cfr. in particolare decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 e decreto legge n. 37 del 2020, convertito dalla legge n. 76 del 2020), l'utilizzo della p.e.c., in ragione della sopravvenuta necessità di celebrare i processi da remoto, ha ricevuto un nuovo impulso, sia rispetto alla possibilità di inviare memorie, impugnazioni e comunicazioni varie, sia per la trasmissione delle conclusioni delle parti in vista della celebrazione delle udienze a distanza. Sotto quest'ultimo aspetto, che è quello che rileva in questa sede, occorre evidenziare che, nei giudizi di appello e di cassazione, è stato consentito alle parti di inviare le proprie conclusioni in forma scritta mediante l'utilizzo della p.e.c.; in particolare, per quanto concerne il giudizio di appello, l'art. 23 bis, comma 2, del decreto legge n. 37 del 2020, convertito dalla legge n. 76 del 2020, dispone che "entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto". A sua volta, l'art. 24, nel consentire l'invio degli atti in forma telematica, stabilisce al comma 5 che, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e a inserire l'atto nel fascicolo telematico, prevedendosi altresì che, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza. Come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15246 del 02/03/2023, non mass.), si tratta di una previsione che, con riguardo al processo penale, tiene conto del relativo statuto telematico all'epoca delle comunicazioni in questione, invero estraneo a forme di immediata e presunta conoscenza, in capo alla persona fisica del giudice (in composizione monocratica o collegiale) in qualità di destinatario di un indirizzo di posta elettronica personale espressamente disciplinato quale possibile fonte di cognizione di quanto inviatogli, degli atti trasmessi per via telematica in relazione ai processi affidatigli. Cosicché il legislatore ha ritenuto insufficiente, sul piano della prova della avvenuta comunicazione al giudice di appello penale delle conclusioni finali da parte della difesa, la ricezione di "avvenuta consegna" proveniente dal sistema telematico di trasmissione e ricezione, stabilendo, piuttosto, la necessità che la cancelleria rediga una "attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata", individuandola quale unica forma realmente dimostrativa del tempestivo ed effettivo invio dell'atto difensivo, in esame in questa sede. In assenza, come nel caso di specie, di tale attestazione, il ricorso appare privo della necessaria allegazione di quanto si assume avvenuto ed è dunque inammissibile in parte qua, non risultando adeguatamente provata la presenza della copia analogica dell'atto inviato telematicamente nel fascicolo cartaceo della Corte di appello. Ne consegue che il difetto di motivazione della Corte territoriale rispetto alla sospensione condizionale della pena non appare suscettibile di essere censurato in questa sede, sia perché non vi è prova dell'inserimento della copia analogica dell'atto trasmesso dalla difesa nel fascicolo processuale a disposizione dei giudici di secondo grado, sia perché, in ogni caso, la richiesta difensiva, per come prospettata nell'atto allegato all'odierno ricorso, non era stata formulata in termini adeguatamente specifici, a fronte delle pregresse condanne dell'appellante per precedenti contravvenzionali della stessa specie di quelli oggetto del presente giudizio. 4. In conclusione, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di NI FF deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al reato di cui al capo d) e alla sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di appello di Firenze;
udito l'avvocato Lorenzo Zilletti, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26782 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa I'll marzo 2021, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Arezzo del 26 novembre 2018, con la quale TO NI FF era stato condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 137 comma 1 del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo D, così riqualificata dal Tribunale l'originaria imputazione ex art. 137 comma 11) e 256 comma 3 del d. Igs. n.152 del 2006 (capo E), reati a lui contestati perché, quale amministratore unico della Toscana IN s.r.I., effettuava uno scarico non autorizzato e idraulicamente non controllato (capo D), e inoltre realizzava e gestiva una discarica non autorizzata di rifiuti eterogenei all'interno di una cava di proprietà della società destinata unicamente ad attività estrattiva (capo E); fatti accertati in Terranuova Bracciolini il 12 marzo 2015, con condotta permanente. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello fiorentina, NI FF, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo motivo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza riferito al capo D), rimarcando, alla luce del dettato normativo riguardante la nozione di "scarico" (art. 74, comma 1, lett. ff del d. Igs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 2, comma 5, del d. Igs. n. 4 del 2008) e della conforme interpretazione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 47038 del 7 ottobre 2015), l'insussistenza, nel caso di specie, di un sistema qualificabile come "scarico", posto che l'impianto di chiarificazione della Toscana IN s.r.l. era costituito da un sistema a circuito chiuso dal quale non ripartiva alcuna immissione di acque reflue nel suolo, sottosuolo, nel sistema fognario o in altre acque superficiali, né potendo il bacino non autorizzato nel quale convogliavano tali acque essere assimilato a un corpo ricettore. Erroneamente i giudici di merito hanno invece riferito la nozione di "scarico" alla sola esistenza di un canale di conduzione delle acque reflue da un bacino all'altro del circuito chiuso di laghetti e, dunque, alla sola fisica immissione di un liquido da un corpo a un altro, in tal modo dimenticando che il concetto normativo di scarico non coincide con il significato comune del termine, ma è circoscritto alle sole immissioni di liquidi che avvengono nei corpi recettori tassativamente indicati dalla legge, ossia acque sliperficiali, suolo, sottosuolo e reti fognarie, il che non è avvenuto in relazione all'impianto di chiarificazione della Toscana IN, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, posto che le acque reflue non sono mai fuoriuscite dal sistema canalizzato chiuso. Con il secondo motivo, è stato contestato il giudizio di colpevolezza riferito al reato di cui all'art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo E), osservandosi che la Corte di appello non ha considerato, da un lato, la modesta dimensione dell'area interessata dalla presenza di materiale qualificabile come rifiuto e, dall'altro, la scarsa consistenza complessiva di tale materiale. Né i giudici di merito hanno tenuto conto del rilievo difensivo secondo cui la situazione riscontrata nel marzo 2015 doveva essere imputata al documentato evento atmosferico, di natura eccezionale, che colpì il LD aretino nella notte tra il 4 e il 5 marzo di quell'anno, essendo significativo che, in occasione delle verifiche effettuate dalla P.G. nell'ottobre 2014 e poi nel gennaio 2015, non erano state mai segnalate la compromissione del piazzale di ingresso e le complessive condizioni di deterioramento in cui versava parte del materiale in questione. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce la mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dalla difesa, osservando che, con le conclusioni scritte rese ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, la difesa aveva sollecitato la Corte di appello a concedere il beneficio in ragione della condizione di incensurato dell'imputato, ma i giudici di secondo grado non si sono pronunciati sul punto, sebbene le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 25 ottobre 2018, n. 22533, abbiano chiarito che grava sul giudice di appello l'onere di pronunciarsi sulla sospensione condizionale, laddove vi sia stata una sollecitazione difensiva, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, come appunto avvenuto nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 137 del d. Igs. n. 152 del 2006, a lui ascritto al capo D della rubrica, non presta il fianco alle censure difensive. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, i quali, nel corso delle verifiche svolte presso la Toscana IN s.p.a., di cui era legale rappresentante TO NI FF, constatavano che in uno dei laghi destinato alla decantazione dei limi e collocato nella zona sud dell'area di cava dove operava l'impresa era presente uno scarico non autorizzato, che operava secondo il meccanismo del "troppo pieno" ed era perfettamente funzionante, nel senso che l'acqua defluiva su un fosso campestre che percorreva longitudinalmente il lago, per poi confluire in un ulteriore bacino;
da qui, mediante pompaggio, le acque erano rilanciate nell'impianto per la chiarificazione delle stesse. Ora, dall'istruttoria è altresì emerso che la Toscana IN ha gestito i reflui delle dilavazioni secondo un sistema a circuito interno, trattando i limi derivanti dalla pulitura come rifiuti da cava;
il Comune di Terranuova Bracciolini aveva autorizzato NI FF a realizzare tre laghetti, situati nel perimetro della zona estrattiva, che servivano all'accumulo dei limi e al recupero delle acque torbide. Al tempo del controllo, si è invece appurato che la Toscana IN ha gestito i reflui industriali con un numero maggiore di bacini, pari al doppio di quelli effettivamente assentiti dalla amministrazione comunale e inoltre da uno di quelli autorizzati è risultata l'apertura di uno scarico, ovvero di uno stabile versamento, con immissione di liquidi industriali in corso, su di un fosse campestre e poi ancora in altro lagunaggio, collocato peraltro al di fuori del perimetro dell'area di cava;
all'esito di tali accertamenti fattuali, il giudice di primo grado, non essendo provato che lo scarico sia avvenuto a diretto contatto con il suolo, con il (‘- suolo o con le acque sotterranee, ha ritenuto configurabile, stante l'apertura di uno scarico non autorizzato, non il contestato reato di cui all'art. 137 comma 11 del d. Igs. n. 152 del 2006, norma che punisce la condotta di chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 ("scarichi sul suolo") e 104 ("scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee"), ma il diverso reato ex art. 137 comma 1 del medesimo d. Igs. n. 152 del 2006, che sanziona la condotta di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, oppure continui a effettuare e a mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. È stato infatti osservato (pag. 11 della sentenza di primo grado) che tanto il fosso campestre quanto il bacino erano dotati di un sistema di protezione, al fine di evitare il contatto diretto delle acque con il suolo, proprio in ragione del fatto che i liquidi lì smistati erano poi rilanciati nell'impianto centrale e quindi occorreva, come per i laghetti autorizzati, evitarne la dispersione. L'impostazione del Tribunale è stata condivisa dalla Corte di appello che, nel ritenere configurabile il reato ravvisato dal primo giudice, ha ribadito che la Toscana IN non si limitava a raccogliere le acque piovane, a pomparle e a reimmetterle nel ciclo produttivo, ma faceva defluire le acque destinate alla decantazione dei limi in altro invaso per il loro successivo riutilizzo, impiegando un numero maggiore di bacini, pari al doppio, di quelli assentiti, essendosi pertanto in presenza di uno stabile sversamento e di uno scarico non autorizzato di acque reflue industriali, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 137 comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non illogico e coerente con il contesto normativo di riferimento, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, non ravvisandosi vizi di legittimità rispetto alla qualificazione giuridica del fatto. 2. La medesima conclusione si impone anche rispetto al secondo motivo. Ed invero sia il Tribunale (pag. 11-12 della sentenza di primo grado), sia la Corte di appello (pag. 7 della pronuncia impugnata) hanno richiamato gli esiti del sopralluogo del N.O.E. del 12 marzo 2015, da cui è emersa la diffusa presenza, all'interno della 'cava di proprietà della società amministrata dall'imputato, sita in località Casa Corneto, di materiali di natura eterogenea lasciati alla rinfusa su un'area di non trascurabili dimensioni, risultando in particolare accumulati: un grande serbatoio in plastica, appoggiato su una struttura in legno e contenente olii esausti, rottami ferrosi e altri fusti in metallo, una fotocopiatrice non funzionante, parti di prefabbricato dismesso, residui di plastica di varie dimensioni, a contatto diretto con il nudo terreno, nonché varie attrezzature di cantiere, ormai dismesse. Hanno precisato i giudici di merito, all'esito di un giudizio di fatto non suscettibile di essere messo in discussione in questa sede, che le immagini allegate al verbale di sopralluogo confermavano la diffusività e la pluralità dei versamenti, desunta dalla diversità dei materiali presenti, nonché il grado di abbandono dei rifiuti, giacenti lì da molto tempo perché ricoperti da vegetazione e in evidente stato di deterioramento. Nel confrontarsi poi con l'obiezione difensiva riguardante il verificarsi dell'evento atmosferico ("il Fortunale") verificatosi pochi giorni prima del sopralluogo del N.O.E., il primo giudice e la Corte territoriale hanno evidenziato, in maniera non illogica, che il maltempo verificatosi tra il 4 e il 5 marzo avrebbe potuto al più giustificare la presenza delle porzioni di prefabbricato e della 4 fotocopiatrice, ma non anche degli altri rifiuti, di varia natura, ritrovati nell'area, e ciò proprio in ragione della condizione di risalente abbandono in cui versava la maggior parte degli ingombri. 2.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito circa la configurabilità del reato di discarica abusiva resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte costante l'affermazione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità. 3. Il terzo motivo è invece inammissibile. In primo luogo, deve infatti osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, all'epoca dei fatti di causa, accertati il 12 marzo 2015, l'imputato non era affatto incensurato, annoverando egli nel suo certificato penale tre precedenti, uno per lesioni personali colpose e due per violazioni della normativa ambientale (ovvero art. 51 comma 2 del d. Igs. n. 22 del 1997 e art. 279 del d. Igs. n. 152 del 2006, quest'ultimo risalente al 2012), non potendosi sottacere che anche i reati per cui si è proceduto sono relativi a violazioni della normativa ambientale, il che assume una sua pregnanza nel giudizio prognostico richiesto dall'art. 163 cod. pen. A ciò deve aggiungersi che, nell'atto di appello, la sospensione condizionale della pena non era stata richiesta, affermando la difesa che tale sollecitazione è avvenuta solo in sede di conclusioni scritte, presentate in forma cartolare ex art. 23 bis, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020. Non vi è prova però che tali conclusioni siano state acquisite al fascicolo processuale, non essendo sufficiente la ricezione di "avvenuta consegna" proveniente dal sistema telematico. Sul punto occorre premettere che, prima della legislazione emergenziale introdotta nel 2020 durante la diffusione dell'epidemia da Covid-19, era controverso nella giurisprudenza di legittimità se alle parti private nel processo penale fosse consentito avvalersi della p.e.c., essendo invero di gran lunga prevalente la tesi negativa, nei senso che era costante l'affermazione del principio secondo cui l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale non era consentito alle parti private per effettuare comunicazioni, notificazioni e istanze (cfr. Sez. 5, n. 12949 del 05/03/2020, Rv. 279072, Sez. 1, n. 2020 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278163, Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702 e Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Rv. 258443), ciò in quanto, ai sensi degli art. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, l'uso di tale mezzo era previsto solo per le notificazioni e comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria e potendo lo stesso operare unicamente in presenza del fascicolo telematico, non ancora instaurato nel processo penale. Tuttavia, alcune pronunce (cfr. Sez. 5, n. 55886 del 02/10/2018, Rv. 274603 e Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, Rv. 274314) avevano aperto alla possibilità delle parti di effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata nel caso in cui ciò fosse necessario per rendere effettive le facoltà processuali alle stesse riconosciute, mentre su una posizione intermedia si collocava l'indirizzo (cfr. Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, Rv. 278127), secondo cui le comunicazioni, notificazioni e istanze effettuate dalle parti mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, pur se non consentite, non sono tuttavia irricevibili, potendo essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. Se dunque era questo lo scenario interpretativo delineatosi sino agli inizi del 2020, deve osservarsi che, a seguito dell'emergenza pandemica e della legislazione emergenziale adottata (cfr. in particolare decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 e decreto legge n. 37 del 2020, convertito dalla legge n. 76 del 2020), l'utilizzo della p.e.c., in ragione della sopravvenuta necessità di celebrare i processi da remoto, ha ricevuto un nuovo impulso, sia rispetto alla possibilità di inviare memorie, impugnazioni e comunicazioni varie, sia per la trasmissione delle conclusioni delle parti in vista della celebrazione delle udienze a distanza. Sotto quest'ultimo aspetto, che è quello che rileva in questa sede, occorre evidenziare che, nei giudizi di appello e di cassazione, è stato consentito alle parti di inviare le proprie conclusioni in forma scritta mediante l'utilizzo della p.e.c.; in particolare, per quanto concerne il giudizio di appello, l'art. 23 bis, comma 2, del decreto legge n. 37 del 2020, convertito dalla legge n. 76 del 2020, dispone che "entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto". A sua volta, l'art. 24, nel consentire l'invio degli atti in forma telematica, stabilisce al comma 5 che, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e a inserire l'atto nel fascicolo telematico, prevedendosi altresì che, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza. Come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15246 del 02/03/2023, non mass.), si tratta di una previsione che, con riguardo al processo penale, tiene conto del relativo statuto telematico all'epoca delle comunicazioni in questione, invero estraneo a forme di immediata e presunta conoscenza, in capo alla persona fisica del giudice (in composizione monocratica o collegiale) in qualità di destinatario di un indirizzo di posta elettronica personale espressamente disciplinato quale possibile fonte di cognizione di quanto inviatogli, degli atti trasmessi per via telematica in relazione ai processi affidatigli. Cosicché il legislatore ha ritenuto insufficiente, sul piano della prova della avvenuta comunicazione al giudice di appello penale delle conclusioni finali da parte della difesa, la ricezione di "avvenuta consegna" proveniente dal sistema telematico di trasmissione e ricezione, stabilendo, piuttosto, la necessità che la cancelleria rediga una "attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata", individuandola quale unica forma realmente dimostrativa del tempestivo ed effettivo invio dell'atto difensivo, in esame in questa sede. In assenza, come nel caso di specie, di tale attestazione, il ricorso appare privo della necessaria allegazione di quanto si assume avvenuto ed è dunque inammissibile in parte qua, non risultando adeguatamente provata la presenza della copia analogica dell'atto inviato telematicamente nel fascicolo cartaceo della Corte di appello. Ne consegue che il difetto di motivazione della Corte territoriale rispetto alla sospensione condizionale della pena non appare suscettibile di essere censurato in questa sede, sia perché non vi è prova dell'inserimento della copia analogica dell'atto trasmesso dalla difesa nel fascicolo processuale a disposizione dei giudici di secondo grado, sia perché, in ogni caso, la richiesta difensiva, per come prospettata nell'atto allegato all'odierno ricorso, non era stata formulata in termini adeguatamente specifici, a fronte delle pregresse condanne dell'appellante per precedenti contravvenzionali della stessa specie di quelli oggetto del presente giudizio. 4. In conclusione, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di NI FF deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/02/2023