Sentenza 2 ottobre 2018
Massime • 1
Nel processo penale alle parti private può essere consentito di effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata nel caso in cui ciò sia necessario per rendere effettive le facoltà processuali alle stesse riconosciute. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile una richiesta di rimessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen., notificata dagli imputati alle parti civili a mezzo PEC, sul rilievo che tale modalità di notifica era stata previamente autorizzata dal giudice di merito, avuto riguardo al brevissimo termine di sette giorni entro cui i richiedenti avrebbero dovuto adempiere all'incombente nei confronti di numerosissimi aventi diritto).
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Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento .. o dalla PEC. La notifica a mezzo PEC è equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti; equivalenza che, come è di facile rilievo, trova la sua ragione nel fatto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e all'avvenuta ricezione dell'atto (documentabile, in caso della PEC, attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario e ricevuta di accettazione). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2018, n. 55886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55886 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2018 |
Testo completo
55886-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MAURIZIO FUMO Presidente Sent. n. sez. 1993/2018 CC 02/10/2018- FRANCESCA MORELLI R.G.N. 24943/2018 ANTONIO SETTEMBRE IRENE SCORDAMAGLIA Relatore - - PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: NI LE nato a [...] il [...] AR OL nato a [...] il [...] TT EP nato a [...] il [...] ON AN nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del 26/05/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VICENZA udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CESQUI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di tutti i ricorsi udito il difensore l'avv. MORETTI si riporta alla memoria scritta già depositata in cancelleria in data 14.9.2018; l'avv. CECI si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 25.9.2018; l'avv. FADALTI insiste che la richiesta di rimessione sia rigettata;
l'avv. BOTTINO chiede il rigetto delle richieste degli imputati;
l'avv. DE PONTI insiste per il rigetto delle richieste degli imputati;
l'avv. CIANCI chiede il rigetto delle istanze degli imputati;
l'avv. RAINALDI chiede il rigetto delle istanze degli imputati;
l'avv. AMBROSETTI, sia in qualità di difensore del ON che in qualità di sostituto processuale degli avvocati suddetti, conclude per l'accoglimento del ricorso l'avv. MIUCCI, si associa all'accoglimento della richiesta di rimessione l'avv. MANES insiste per l'accoglimento 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con richiesta depositata in data 26 maggio 2018 nella Cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, EM ST, AO RI, SE TO e IO IN, tratti a giudizio per rispondere di reati commessi nell'esercizio delle funzioni gestorie della Banca Popolare di Vicenza, instavano affinché il processo a loro carico fosse rimesso a sede giudiziaria diversa dal Tribunale di Vicenza, evidenziando motivi di legittimo sospetto in ordine alla conduzione dello stesso con serenità di giudizio da parte dei giudici dell'ufficio giudiziario berico.
2. Al riguardo passavano minuziosamente in rassegna una serie di elementi idonei a dimostrare sia la grave situazione locale, venutasi a determinare per effetto del dissesto dell'istituto menzionato che, per essere il 'salvadanaio di decine di migliaia di risparmiatori', - aveva finito per alterare in maniera consistente gli equilibri del tessuto sociale ed economico della zona, come ampiamente riportato dagli organi di stampa, non solo veneti ma anche nazionali ed internazionali -, sia il condizionamento che la poderosa e finanche diffamatoria, almeno nei riguardi di IO IN, già Presidente della Banca Popolare di Vicenza campagna giornalistica messa in atto e gli incisivi interventi politici (riconducibili a movimenti) ed istituzionali (di organi non solo dello Stato e degli enti territoriali - il Parlamento in sede di Commissione di inchiesta e il Consiglio Superiore della Magistratura -, ma anche della Chiesa diocesana) avevano determinato sull'Ufficio del Pubblico Ministero, sia nella sua articolazione distrettuale (nella persona del Procuratore generale di Venezia, Dott. Condorelli) sia in quella circondariale (nella persona del Procuratore della Repubblica di Vicenza, Dott. Cappelleri): Ufficio che, per effetto della abnorme pressione mediatica subita, aveva finito non solo per sposare acriticamente la tesi della pretesa connivenza tra i magistrati in servizio nel passato presso la Procura e il Tribunale di Vicenza con i vertici dell'ente creditizio, ma anche per reagire in maniera vigorosa - e non del tutto in linea con il costume imposto a coloro che ne ricoprono i ruoli apicali a decisioni giudiziarie non conformi a quelle sperate, così da creare una situazione di pericolo per l'esercizio imparziale delle funzioni giurisdizionali.
3. A fondamento dell'illustrato pericolo evocavano alcune evidenze suscettibili di dare concretezza al presagio circa l'incidenza causale della grave situazione ambientale sui comportamenti e sulle risoluzioni dei magistrati incardinati nel Tribunale vicentino. Tra queste: la pregiudiziale di contiguità a IN, nutrita e sostenuta nei confronti dei magistrati che l'avevano prosciolto dalle accuse mossegli in precedenti vicende giudiziarie, e che aveva costretto il Giudice Stefano Furlani al trasferimento volontario ad altra sede;
l'aspro conflitto esploso tra l'ufficio requirente e l'ufficio giudicante in occasione della dichiarazione di incompetenza pronunciata nel maggio 2017 dal Giudice delle indagini preliminari in ordine al delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza, nell'ambito del subprocedimento cautelare avente ad oggetto il sequestro preventivo di beni degli indagati: decisione che aveva determinato non solo la discesa nell'agone mediatico e del Procuratore della Repubblica di Vicenza - che l'aveva 1 州 -e della Sezionestigmatizzata come un intralcio alla strategia perseguita dal proprio Ufficio distrettuale dell'ANM - che aveva paventato ricadute negative di siffatto intervento sulla serenità dei giudici ma anche la sottoposizione ad una forma di protezione della dottoressa TI nel timore di attentati alla sua incolumità personale e familiare;
l'ostruzionismo palesato dalla Procura della Repubblica nella trattazione e nella definizione delle numerose denunzie presentate a carico di ignoti e di un direttore di una testata giornalistica telematica da parte di IO IN, tutte rimaste prive di seguito o archiviate sulla base di argomentazioni non condivisibili.
4. Donde sussistevano gravi circostanze ambientali, extragiudiziarie e coeve al processo, suscettibili di riverberarsi concretamente in maniera anomala sull'autonomia dell'Ufficio giudiziario di Vicenza nel suo complesso, alterandone l'obiettività e l'imparzialità, e, come tali, integranti i presupposti di operatività dell'istituto della rimessione del processo per legittimo sospetto di cui all'art. 45 cod.proc.pen.. 5. Con memoria in data 7 giugno 2018, i rappresentati dell'Ufficio del Pubblico Ministero di Vicenza hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza, vuoi perché la richiesta medesima non è stata notificata da ciascun imputato a ciascuna parte civile personalmente, vuoi perché manifestamente infondata, non potendosi qualificare come locale la grave situazione suscettibile di incidere sull'imparzialità dei giudici - il 'crack' della Banca Popolare di Vicenza avendo avuto risonanza internazionale -; avendo agito il Procuratore della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali quanto alle dichiarazioni rese alla stampa, con le quali, peraltro, non aveva inteso discreditare l'operato dei giudici;
non potendosi, comunque, dire attuale la situazione di attrito tra l'ufficio requirente e quello giudicante.
6. In data 28 maggio 2018 è, pure, pervenuta nota a firma del Presidente dell'Associazione "Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza", con la quale si è esclusa l'esistenza, nella città di Vicenza, di un clima ostile agli imputati e si è insistito per una sollecita trattazione della questione rimessa a questa Corte.
7. In data 14 settembre 2018 è stata depositata memoria a firma del difensore delle parti civili Commentale SE, Commentale Catello e S.C.F. Srl. con la quale si è chiesto il rigetto dell'istanza per l'insussistenza dei presupposti legittimanti la rimessione del processo.
8. In data 21 settembre 2018 è stata depositata memoria a firma dei difensori degli - istanti per la rimessione del processo di replica alle deduzioni del Pubblico Ministero. In particolare, a parte le notazioni critiche circa i rilievi di manifesta infondatezza con esse formulati, è stato evidenziato come tutte le parti civili (e le altre parti processuali nonché la Banca Centrale Europea) abbiano ritualmente ricevuto la notifica della richiesta di rimessione, che nel caso di specie è costituita da un atto unico, congiunto e sottoscritto personalmente da tutti i quattro richiedenti, potendosi verificare che ogni parte civile è stata destinataria, tramite i propri difensori, della richiesta di rimessione in forma completa;
della relazione di notificazione con indicazione sia di tutti e quattro gli imputati richiedenti sia della parte civile destinataria della stessa;
del verbale di udienza preliminare riportante l'autorizzazione a 2 procedere alla notificazione con il mezzo della PEC. Donde si è concluso per la raggiunta piena effettiva conoscenza dell'atto da parte delle altre parti processuali.
9. In data 25 settembre 2018 è stata depositata memoria nell'interesse della Banca di Italia con la quale sono stati partitamente contrastati i diversi profili di legittimo sospetto posti a fondamento della richiesta di rimessione del processo, della quale, perciò, si è chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di rimessione del processo deve essere rigettata.
1. Quanto all'eccezione in rito sollevata dal Pubblico Ministero, preme richiamare il disposto di cui all'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., che impone che la richiesta di rimessione del procedimento sia notificata, a pena di inammissibilità, entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. Tale norma è stata interpretata nel diritto vivente nel senso che La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché questa sia stata depositata in udienza>> (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio, Rv. 218403; Sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996, Lamberti e altri, Rv. 205733). Giova, al riguardo, precisare che, pur nella piena consapevolezza e condivisione del fondamento ispiratore del rigore che connota l'emeneusi citata il presidio del principio del - giudice naturale precostituito per legge, suscettibile di essere messo in discussione per effetto dello spostamento del processo, con la conseguente necessità di assicurare la piena conoscenza da parte degli interessati di un atto tanto rilevante, quale è quello della richiesta di rimessione, così da essere posti in condizione interloquire (Sez. 5, n. 39039 del 06/07/2012, Angelini, Rv. 253720; Sez. 1, n. 4122 del 12/06/1997, Aschieri, Rv. 208398); Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995, Galli, Rv. 203062; Sez. 1, n. 4859 del 06/10/1995, Micheletti, Rv. 203023) - e dei recenti arresti di questa Corte (Sez. 5, 15 marzo 2018 - dep. 12 luglio 2018, n. 32013, non massimata), che si sono espressi affermando che, nel processo penale, alle parti private è inibita l'utilizzazione della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze, in virtù della norma di cui all'art. 16, comma 4, d.l. 179/2012, conv. in I. n. 221/2012 - che, riguardata alla luce della genesi e della complessiva disciplina della posta elettronica certificata, non ne consente altra lettura se non quella che il legislatore, nel processo penale, abbia inteso limitare l'uso del detto strumento di comunicazione alle sole cancellerie stima i Collegio di dovere valorizzare, nella fattispecie esaminata, talune circostanze, emergenti dai fatti processuali, che suggeriscono un'interpretazione della norma di 3 S cui all'art. 46, comma 1, cod. proc.pen. in linea con le esigenze di assicurare l'effettiva possibilità di far ricorso all'istituto della rimessione e di salvaguardare il principio di affidamento risposto dalle parti del procedimento nel legittimo esercizio di una facoltà loro accordata dal Giudice. Alla stregua di tali considerazioni e di precedenti di questa Corte che hanno ammesso la possibilità dell'utilizzo della PEC da parte degli interessati privati in procedimenti penali a cagione della ristrettezza dei termini - stabiliti "ad horas" - entro cui questi devono esaurirsi (Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017 - dep. 04/04/2018, Barzanti e altri, Rv. 272692), va riconosciuta l'ammissibilità della richiesta di rimessione allo scrutinio, ancorché notificata tramite posta elettronica ai difensori delle parti civili costituite;
tanto perché questa modalità di notificazione della richiesta era stata espressamente autorizzata dal Giudice dell'udienza preliminare, avuto riguardo deve ragionevolmente ritenersi - al termine di sette giorni entro cui si sarebbe dovuto adempiere al detto incombente nei riguardi di numerosissime parti civili, le quali, peraltro, nulla hanno eccepito in ordine ad una difettosa loro conoscenza della richiesta stessa, avuto ulteriore riguardo al dato che, secondo quanto disposto, in generale, dalla norma di cui all'art. 154, comma 4, cod. proc. pen..:< Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori >> e che, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.:Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo>>.
2. Nel merito le deduzioni articolate dagli istanti sono, invece, infondate.
2.1. Va rammentato che l'istituto della rimessione del processo ha natura eccezionale e può trovare applicazione solo in presenza di gravi e non altrimenti eliminabili situazioni locali, in grado di turbare lo svolgimento del processo e di pregiudicare la libera determinazione delle persone che vi partecipano (Sez. 6, n. 22077 del 05/03/2015, RIo, Rv. 263559); questo perché, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, è regolato da norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014 - dep. 21/01/2015, Sigmund, Rv. 262278). Donde si è affermato che la situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali deve consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014 dep. 06/02/2015, Querci, Rv. 264269) e da dare luogo ad un pregiudizio effettivo;
da ciò la necessità di escludere che la turbativa sia solo potenzialmente idonea a produrlo, richiedendosi, piuttosto e rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata da diventare un dato effettivamente inquinante (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017 - dep. 29/05/2018, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014 - dep. 21/01/2015, Sigmund, Rv. 262278), dovendosi, pertanto escludere la valenza di mere congetture, 4 supposizioni o illazioni ovvero vaghi timori soggettivi dell'imputato (Sez. 5, n. 41694 del 15/07/2011, Holzeisen, Rv. 251110).
2.2. Tanto premesso, occorre rilevare che i principali elementi che gli istanti adducono a sostegno della richiesta riguardano: una imponente campagna giornalistica riconducibile ad organi di stampa locali, nazionali ed internazionali, acriticamente allineata sulle ragioni delle vittime delle condotte di reato ascritte agli imputati;
una serie di interventi da parte di autorità civili e religiose, resesi portavoce delle istanze di giustizia propugnate degli azionisti travolti dal collasso finanziario della Banca Popolare di Vicenza;
una sequela di atti denigratori ed intimidatori rivolti alla persona dell'ex Presidente della Banca, IO IN, rimasti privi di punizione a cagione del pregiudizievole ostracismo dimostrato dalla Procura della Repubblica di Vicenza;
il comportamento processuale ed extra processuale del titolare della pubblica accusa, nella persona del Procuratore della Repubblica Dottor Cappelleri, il quale aveva dimostrato, nelle situazioni compiutamente descritte in premessa, non solo di avere aderito, pur in assenza di riscontri oggettivi, alla tesi di una pregressa connivenza tra i componenti degli uffici giudiziari vicentini e i vertici dell'ente creditizio, ma anche di avere subito la pressione del 'battage' mediatico e delle aspettative sociali connesse alla vicenda;
il condizionamento esercitato dagli interventi del rappresentante dell'Ufficio requirente - in sede di audizione nelle commissioni di inchiesta all'uopo istituite o di interlocuzioni sulla stampa sulle determinazioni - delle persone di alcuni dei giudici in servizio presso il Tribunale di Vicenza, in particolare di quelli incardinati nell'Ufficio del Giudice delle indagini preliminari, i quali o erano stati indotti a chiedere il trasferimento ad altro ufficio (il Dottor Furlan), per allontanare da sé il sospetto della contaminazione ambientale, o a chiedere misure di pubblica sicurezza a tutela dell'incolumità propria o dei familiari (la dottoressa TI), per fronteggiare il pericolo di essere esposti a rappresaglie per avere assunto decisioni (quella relativa alla dichiarazione di incompetenza a favore del Tribunale di Milano in relazione al delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza effettuata in occasione dell'adozione del sequestro preventivo di 106 milioni di Euro in data 18 maggio 2017) suscettibili di intralciare la strategia accusatoria.
2.3. Orbene, stima il Collegio che le predette situazioni non siano tali da pregiudicare il corretto svolgimento del processo, quand'anche pervenisse alla fase dibattimentale all'esito dell'udienza preliminare. Da parte della giurisprudenza di legittimità si è, invero, affermato che:In tema di rimessione del processo, deve escludersi che ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, assumano di per sé rilievo ai fini della "traslatio iudicii", in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali>> (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso e altri, Rv. 268529; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013 - dep. 10/03/2014, Guerra e altro, Rv. 260889; Sez. 3, n. 45310 del 07/10/2009, Picardi e altri, Rv. 245215), posto che i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, proprio in ragione della loro specifica competenza tecnico-professionale, sono nella condizione di discernere ciò che attiene al piano della notizia 刈 da quello che riguarda la prova dei fatti e, come tali, devono ritenersi immuni, nella formazione del loro libero convincimento, da interferenze determinate da generiche aspettative sociali di giustizia (Sez. 1, n. 56 del 09/01/1996, Farassino, Rv. 203887). Si è, inoltre, sostenuto che: Ai fini della rimessione del processo, gli atti e i comportamenti del pubblico ministero possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen. purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi e altri, Rv. 255376; Sez. 6, n. 35779 del 05/06/2007, Rienzi e altri, Rv. 238154).
2.4. Alla stregua di tali indicazioni direttive, deve, allora, riconoscersi che l'imparzialità dei giudici del Tribunale vincentino non può dirsi affatto messa in discussione. E ciò ove solo si abbia riguardo alla circostanza - sulla quale gli istanti hanno lungamente indugiato - relativa al preteso conflitto esistente tra l'Ufficio del Pubblico Ministero e l'Ufficio del Giudice delle indagini preliminari: la stessa, infatti, dimostra, con tutta evidenza, l'equidistanza e la serenità del giudicante, capace di adottare decisioni talmente autonome rispetto alle richieste avanzate dalla parte pubblica da generare frizioni con l'ufficio requirente e stigmatizza in termini di infondatezza il paventato pericolo di condizionamento delle decisioni giudiziarie nel senso di una supina accondiscendenza rispetto alle aspettative del pubblico ministero, asseritamente portavoce delle istanze giustizialiste serpeggianti nella comunità locale e che, comunque - lo si deve sottolineare ha agito nel rispetto delle prerogative assegnatategli dall'art. 5 d.lgs. 106/2006 quanto ai rapporti con gli organi di informazione. Né a conclusioni diverse conducono le scelte operate dalle persone fisiche di alcuni dei giudici per preservare la sfera della propria onorabilità o della propria incolumità, posto che si tratta di comportamenti individuali per nulla sintomatici della concreta possibilità da parte dell'Ufficio giudicante nel suo complesso di subire gli effetti pregiudizievoli derivanti dal fermento in essere nel tessuto sociale generato da una vicenda tanto rilevante.
2.5. Alla luce di una lettura complessiva dei fatti, emerge che la tesi sostenuta nell'istanza di una sinergia di interventi eterogenei diretti a condizionare, dall'esterno, - l'operato del Tribunale di Vicenza chiamato a giudicare delle condotte delittuose realizzate dalle persone fisiche investite di poteri gestionali della Banca popolare di Vicenza non ha alcun riscontro e si fonda su circostanze non decisive, neutre e, peraltro, neppure attuali, dovendosi fare risalire le ultime al maggio 2017 e, peraltro, riguardanti la fase, ormai superata, delle indagini preliminari: quindi per nulla significative ai fini dell'invocato trasferimento del processo in corso ad altro ufficio giudiziario, secondo i rigidi canoni previsti dall'art. 45 cod. proc. pen., come interpretato da questa Corte e dal Giudice delle leggi.
4. Al rigetto della richiesta di rimessione consegue la condanna di ciascuno dei richiedenti al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta la richiesta di rimessione spese del procedimento. Cosi deciso il 2/10/2018. Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia в гий Алговатация Р.Q.M. e condanna ciascuno dei richiedenti al pagamento delle Il Presidente Maurizio Fumo ехнізато CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 DIC. 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise un 7