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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2023, n. 15246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15246 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NA UI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 03/05/2022 della corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Raffaele Piccirillo che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 8 marzo 2022, la corte di appello di Torino confermava la sentenza del 26 marzo 2019 del tribunale di Torino, con cui NA UI era stato condannata in ordine al reato, riqualificato, di cui all'art. 6 ter L. 401/1989. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso NA UI mediante il suo difensore, con un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce vizi di violazione di legge lamentando la omessa valutazione, da parte della corte di appello, di conclusioni scritte inviate a mezzo pec da parte della difesa del ricorrente nell'ambito del rito cartolare d'appello, svoltosi ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15246 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 02/03/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Per mancata dimostrazione, innanzitutto, dell'effettivo invio, da parte della difesa, delle conclusioni che si assume non considerate, illegittimamente, dalla corte di appello. 2. In proposito, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 23 bis della L. 176/2000 comma 2, le conclusioni trasmesse per via telematica dalla Procura Generale nell'ambito del cd. giudizio penale di appello "cartolare" sono inviate, dalla cancelleria della medesima corte, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto. Tale disposizione deve esse considerata, quanto alla prova dell'invio delle predette conclusioni, in correlazione con l'art. 24 comma 5 della medesima legge di conversione, ai sensi del quale "ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi', all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza". Si tratta, invero, di una previsione che, con riguardo al processo penale, tiene conto dello stato del relativo statuto telematico all'epoca delle comunicazioni in questione, invero estraneo a forme di immediata e presunta conoscenza, in capo alla persona fisica del giudice (in composizione monocratica o collegiale) - in qualità di destinatario di un indirizzo di posta elettronica personale espressamente disciplinato quale possibile fonte di cognizione di quanto inviatogli -, degli atti inviati per via telematica in relazione ai processi affidatigli. Cosicchè, il legislatore ha ritenuto insufficiente, sul piano della prova della avvenuta comunicazione al giudice di appello penale delle 2 Così deciso il 02/03/2023. conclusioni finali da parte della difesa, la ricezione di "avvenuta consegna" proveniente dal sistema telematico di trasmissione e ricezione. Stabilendo, piuttosto, la necessità che la cancelleria rediga una "attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata", individuandola quale unica forma realmente dimostrativa del tempestivo ed effettivo invio dell'atto difensivo, in esame in questa sede. In assenza, come nel caso di specie, di tale attestazione, il ricorso appare privo della necessaria allegazione di quanto si assume avvenuto. Con conseguente inammissibilità. Deve aggiungersi che manca ogni deduzione concreta in termini di violazione del diritto di difesa per omessa valutazione delle conclusioni scritte, ove si osservi che in ogni caso, come emerge dalla copia allegata, il ricorrente si era limitato a ribadire i motivi di appello dedotti, e ad invocare l'applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. in ordine alla quale la corte di appello si è comunque espressa in sentenza. 3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Raffaele Piccirillo che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 8 marzo 2022, la corte di appello di Torino confermava la sentenza del 26 marzo 2019 del tribunale di Torino, con cui NA UI era stato condannata in ordine al reato, riqualificato, di cui all'art. 6 ter L. 401/1989. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso NA UI mediante il suo difensore, con un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce vizi di violazione di legge lamentando la omessa valutazione, da parte della corte di appello, di conclusioni scritte inviate a mezzo pec da parte della difesa del ricorrente nell'ambito del rito cartolare d'appello, svoltosi ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15246 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 02/03/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Per mancata dimostrazione, innanzitutto, dell'effettivo invio, da parte della difesa, delle conclusioni che si assume non considerate, illegittimamente, dalla corte di appello. 2. In proposito, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 23 bis della L. 176/2000 comma 2, le conclusioni trasmesse per via telematica dalla Procura Generale nell'ambito del cd. giudizio penale di appello "cartolare" sono inviate, dalla cancelleria della medesima corte, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto. Tale disposizione deve esse considerata, quanto alla prova dell'invio delle predette conclusioni, in correlazione con l'art. 24 comma 5 della medesima legge di conversione, ai sensi del quale "ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi', all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza". Si tratta, invero, di una previsione che, con riguardo al processo penale, tiene conto dello stato del relativo statuto telematico all'epoca delle comunicazioni in questione, invero estraneo a forme di immediata e presunta conoscenza, in capo alla persona fisica del giudice (in composizione monocratica o collegiale) - in qualità di destinatario di un indirizzo di posta elettronica personale espressamente disciplinato quale possibile fonte di cognizione di quanto inviatogli -, degli atti inviati per via telematica in relazione ai processi affidatigli. Cosicchè, il legislatore ha ritenuto insufficiente, sul piano della prova della avvenuta comunicazione al giudice di appello penale delle 2 Così deciso il 02/03/2023. conclusioni finali da parte della difesa, la ricezione di "avvenuta consegna" proveniente dal sistema telematico di trasmissione e ricezione. Stabilendo, piuttosto, la necessità che la cancelleria rediga una "attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata", individuandola quale unica forma realmente dimostrativa del tempestivo ed effettivo invio dell'atto difensivo, in esame in questa sede. In assenza, come nel caso di specie, di tale attestazione, il ricorso appare privo della necessaria allegazione di quanto si assume avvenuto. Con conseguente inammissibilità. Deve aggiungersi che manca ogni deduzione concreta in termini di violazione del diritto di difesa per omessa valutazione delle conclusioni scritte, ove si osservi che in ogni caso, come emerge dalla copia allegata, il ricorrente si era limitato a ribadire i motivi di appello dedotti, e ad invocare l'applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. in ordine alla quale la corte di appello si è comunque espressa in sentenza. 3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende