Sentenza 25 settembre 2019
Massime • 1
Le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato).
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Ammissibile e ricevibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento inoltrata via PEC ma .. c'è onere di verificare che questa sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e tempestivamente portata alla sua attenzione. Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 23 giugno 2023 (dep. 22 settembre 2023), n. 38733 Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Ragusa ha dichiarato Y.F. colpevole del reato di cui all'art. 582 c.p., per avere aggredito la persona offesa con calci e spintoni, alla quale provocava lesioni personali guaribili in 10 giorni, e l'ha condannata alla pena di Euro 600 di multa. 2. L'imputata, per il tramite del difensore di …
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Una volta che si accerti, come nel caso in esame, che l'istanza, pur spedita a mezzo pec, sia stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del giudice, non può escludersi che questi abbia l'obbligo di prenderla in esame. L'onere che incombe alla parte istante di accertarsi che l'istanza sia entrata nella sfera di disponibilità che, come prima detto, qualifica le situazioni in cui sia inviata a mezzo pec e non depositata in cancelleria, può dirsi certamente adempiuto con la verifica che sia pervenuta alla cancelleria. Non altro può pretendersi al soggetto istante, che non può essere onerato di controllare i passaggi interni all'ufficio del giudice, in forza dei quali l'istanza sia posta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2019, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2019 |
Testo completo
0295 1-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: OV IO -Presidente - Sent. n. sez. 1397/2019 UP 25/09/2019- ANDREA TRONCI STEFANO MOGINI Relatore R.G.N. 21743/2019 ALESSANDRA BASSI MARTINO ROSATI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SS LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/07/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore avv. PALMIERI ORESTE del foro di LATINA che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Di SS UC ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero e in riforma di quella assolutoria di primo grado pronunciata dal Tribunale di Latina in composizione monocratica per mancata dimostrazione della destinazione allo spaccio delle sostanze sequestrate, ha condannato il ricorrente per il reato di detenzione a fini di spaccio di 13,10 grammi di marijuana e 12,70 grammi di hashish qualificando il fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. 2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Nullità della sentenza impugnata per omessa valutazione del legittimo impedimento a comparire per concomitante impegno professionale in altra sede tempestivamente addotto dal difensore mediante comunicazione a mezzo PEC inviata alla Corte territoriale 13 giorni prima dell'udienza. Né nel verbale di udienza, né nella sentenza impugnata viene fatto riferimento dell'istanza del difensore, con conseguente nullità della sentenza in esame.
2.2. Violazione di legge processuale e vizi di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato. Gli elementi valorizzati in sentenza per sostenere la destinazione allo spaccio delle sostanze sequestrate non possono ritenersi dotati al riguardo di concludente valore dimostrativo, avendo la Corte territoriale omesso di considerare l'attività lavorativa del Di SS, l'assenza di strumenti per il confezionamento delle sostanze, di somme di denaro e di sostanze da taglio.
2.3. Violazione di legge penale sostanziale in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, erroneamente e illogicamente motivato con riferimento a precedenti penali datati non significativi di una dedizione dell'imputato al delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico, poiché nel processo penale alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e il ricorrente non ha concretamente allegato che l'istanza in questione, trasmessa a mezzo PEC alla Corte territoriale, sia stata effettivamente portata a conoscenza del Collegio di appello (Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702, pronunciata con riferimento ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato, ha precisato in motivazione che, pur irricevibile, se l'istanza di rinvio per impedimento a 1 877 comparire fosse stata portata a conoscenza del collegio giudicante tempestivamente -cioè prima della celebrazione dell'udienza avrebbe dovuto comunque essere valutata).- 1.2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, poiché non si confronta compiutamente con l'articolata, logica e puntuale motivazione rafforzata della sentenza impugnata in punto di ritenuta destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato (p. 3), che tra l'altro rileva la mancanza di ogni allegazione difensiva circa il livello di dipendenza del Di SS, senza che a tale riguardo si rinvenga nel ricorso specifica contestazione.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è precluso in questa sede e manifestamente infondato, poiché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La sentenza impugnata ha dato corretta applicazione a tale principio di diritto allorché ha giustificato l'esclusione delle attenuanti generiche richiamando espressamente i precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, cit., ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
2. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2019 Il consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Giovanni Diotallevi illeur миStrifer DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GEN 2020 IL CANCELLIERE E. Patrizia L atenzio