Sentenza 14 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7427 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Oggetto C.C. 63702 IRPEF. REGISTRAZIONES DP.R. 26/4/1986 Rimborso. Giudicato 07427/03 N. 131 LAB. ALL. B - N. 5 interno. Inammissibilità MATERIA del ricorso. TRIBUTARIA REPUBBLIC IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G.N. 7401/99 Cron. 16457 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Rep. Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Ud. 27/11/02 Dott. Michele D'Alonzo Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SE N TENZA N. 63702 su ricorso proposto da: Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro p.t., e Direzione regionale delle entrate per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliate in OM, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende - ricorrenti
contro
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in OM, via Tembien, n. 15, presso gli Avvocati Luigi e Nicola Rastello, che la rappresentano e difendono, 4316 giusta procura speciale per atto Notaio Palermo, rep. 66351, del 12.4.1999 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria ilRegionale del Lazio n. 173.06.98, depositata 9.7.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Uditi l'Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano, per la ricorrente, e l'Avocato Nicola Rastello per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con istanza in data 8.10.1990 la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. chiese all'intendenza di finanza di OM (ora direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di OM) il rimborso della somma complessiva di Lire 29.396.115 che asseriva di avere erroneamente versato a titolo di ritenuta d'acconto IRPEF sui pagamenti dovuti al signor JU ON, 1 cui redditi erano già stati assoggettati ad imposta in Gran Bretagna. 2 Contro il silenzio rifiuto opposto dall'amministra- zione, la RAI fece ricorso alla commissione tributaria di primo grado di OM, che lo accolse con sentenza n. 335 del 1995. Avverso tale sentenza propose appello la direzione regionale delle entrate per il Lazio, deducendo l'intempestività dell'istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 1' inidoneità della documentazione esibita a suffragare la richiesta. Con sentenza depositata il 9.7.1998 e notificata il 3.2.1999, la commissione tributaria regionale del Lazio respinse il gravame, giudicando che le istanze proposte dall'ufficio in appello dovevano considerarsi inammis- sibili perché nuove e che, comunque, erano infondate nel merito, essendo applicabile al caso la prescrizione decennale prevista dall'articolo 37, D.P.R. cit., e non il termine di decadenza di diciotto mesi stabilito dal successivo articolo 38. L'amministrazione finanziaria dello Stato ha proposto ricorso, ritualmente notificato e depositato, per la cassazione di tale sentenza, affidato ad un solo motivo, cui resiste mediante controricorso, pure ritualmente notificato e depositato ed illustrato con successiva memoria, la RAI S.p.A.. 3 r MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di gravame l'amministrazione delle finanze denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 37 e 38, D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli articoli 360, 1°co., n. 3, c.p.c. e 62, 1°co., D.L.vo 31 dicembre 1992, n.546. Sostiene la ricorrente che nel caso di specie, trattandosi di versamento diretto effettuato dal sostituto d'imposta, cioè dalla RAI quale datore di lavoro, e non di ritenuta diretta effettuata da una statale a titolo di compensazione amministrazione legale fra la retribuzione dovuta al proprio dipendente e la corrispettiva obbligazione fiscale, è applicabile il termine di decadenza di diciotto mesi stabilito dall'articolo 38 del citato D.P.R. n. 602/1973, anziché la prescrizione decennale prevista dal precedente arti- colo 37, nel testo vigente all'epoca. Chiede, pertanto, della sentenza impugnata, limitatamentela cassazione alla parte riguardante i versamenti effettuati oltre diciotto mesi prima della domanda di rimborso. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dalla controricorrente, riguardante la mancata impugna- zione, col presente ricorso per cassazione, della pronunzia d'improponibilità dell'appello emessa dal giudice di secondo grado, e la conseguente formazione del giudicato interno sulla questione. In effetti, la commissione tributaria regionale giustifica la decisione con cui "respinge l'appello", iniziando con l'osservare che i motivi proposti dall'appellante ufficio finanziario "non sono fondati". Ma, d'subito di seguito, sostiene che tali motivi l'ap- pello (intempestività dell'istanza di rimborso e inido- neità della documentazione esibita dalla RAI a sostegno dell'istanza medesima) hanno carattere di novità, non essendo stati affatto proposti in primo grado;
e che, pertanto, l'appello non è "proponibile". a prescindere dalla fondatezza e dalla correttezza Ora, giuridica di tali argomenti, da rilevare che effettivamente, in conformità a quanto eccepito dalla controricorrente, l'amministrazione finanziaria non ha impugnato, col sopra sintetizzato motivo di ricorso, il capo della sentenza che sancisce l'inammissibilità dell'appello. Sicché su tale pronunzia ovviamente preclusiva dell'esame nel merito dei motivi d'appello, affrontato dal giudice a quo con argomentazione ultro- nea, unica, tuttavia, ad essere confutata dall'ammini- strazione ricorrente in questa sede - deve intendersi formato il giudicato. il ricorso devesi dichiarare inammis- Per conseguenza, sibile, per acquiescenza (articolo 329 c.p.c.), e 5 quindi per intervenuta formazione del giudicato interno, relativamente alla pronunzia, non impugnata, d'inammissibilità dell'appello, preclusiva dell'esame su ogni altra questione, processuale e di merito, ed verificatasi anche riguardante l'eventuale decadenza (Cass. nn. 8572/1993, 5620/1992). riguardo ai Le spese del presente giudizio, avuto profili sostanziali della controversia, possono essere compensate fra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese. Così deciso in OM, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il 27 novembre 2002. одовский A presidente Il consigliere est. M E Guseffc legeer R P U S IL CANCELLIERE C1 ALLERIA Amstety Чашо Arnaldo Casano DEPOSR 14 MAG. 2003 Oggi .. LLIER C CasanoA 6