Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2019, n. 2020
CASS
Sentenza 15 novembre 2019

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Massime1

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi aggiunti trasmessi mediante posta elettronica certificata, atteso che l'utilizzo di tale mezzo è consentito unicamente per le notificazioni e comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria.

Commentario1

  • 1PEC vietata per impugnazioni, ma consentita per memorie e legittimo impedimento se .. (Cass.21981/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2020

    Nel procedimento camerale di sorveglianza costituisce una causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicché quando una tale circostanza risulti il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l'udienza. Vietata la trasmissione delle impugnazioni via PEC in assenza dell'attuazione dell'art. 35 del D.M. n. 44/211. Memorie inoltrate all'autorità giudiziaria con modalità diverse dal deposito possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. Corte Suprema di Cassazione Sezione I Penale Presidente: DI …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2019, n. 2020
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2020
Data del deposito : 15 novembre 2019

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