Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi aggiunti trasmessi mediante posta elettronica certificata, atteso che l'utilizzo di tale mezzo è consentito unicamente per le notificazioni e comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria.
Commentario • 1
- 1. PEC vietata per impugnazioni, ma consentita per memorie e legittimo impedimento se .. (Cass.21981/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2020
Nel procedimento camerale di sorveglianza costituisce una causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicché quando una tale circostanza risulti il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l'udienza. Vietata la trasmissione delle impugnazioni via PEC in assenza dell'attuazione dell'art. 35 del D.M. n. 44/211. Memorie inoltrate all'autorità giudiziaria con modalità diverse dal deposito possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. Corte Suprema di Cassazione Sezione I Penale Presidente: DI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2019, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
02020-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Antonella Patrizia Mazzei - Presidente - Sent. n. sez.1138/2019- Giacomo Rocchi -UP 15/11/2019 Roberto Binenti R.G.N. 14971/2019 Francesco Centofanti Relatore - Daniele Cappuccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UR AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito, per la parte civile QU EP, l'avvocato Pierluigi Vittadini, che si è riportato alle conclusioni scritte, depositate assieme alla nota spese;
udito, in difesa dell'imputato, l'avvocato Raffaele Ronchi, anche in sostituzione dell'avvocato Roberto Grittini, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava, in punto di penale responsabilità, la decisione di primo grado, con cui, all'esito del dibattimento, AR UR era stato dichiarato colpevole del delitto di tentato omicidio ai danni di EP QU, posto in essere, per futili motivi, mentre l'imputato eseguiva la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ferma l'applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., la Corte rideterminava la pena principale nella misura di quindici anni di reclusione.
2. Il fatto era accaduto in in Albuzzano, il 16 luglio 2017. Secondo quanto ricostruito nelle concordi sentenze di merito, l'imputato mosso da astio verso la vittima, che, abitando nel suo stesso condominio, manteneva frequentazioni a lui non gradite - si era recato, a notte fonda, dinanzi l'altrui uscio di casa, munito di tanica di benzina e accendino, e aveva dato anzitutto fuoco allo zerbino. QU, accortosi dell'accaduto, era venuto fuori, chiudendosi la porta dietro la schiena, ed era stato investito da un getto di carburante, lanciato da UR al grido «dovete bruciare tutti»; getto che, essendosi la vittima istintivamente voltata, ne aveva in particolare attinto le spalle. QU si era quindi diretto contro l'antagonista, il quale aveva nuovamente azionato l'accendino, incendiando la benzina cosparsa sul corpo del suo vicino. Questi, divenuto una torcia umana, aveva di seguito raggiunto anche grazie all'aiuto di taluni soccorritori, nel frattempo intervenuti- la piscina condominiale e si era calato in acqua per salvarsi, riportando all'esito vaste ustioni.
3. Secondo entrambi i giudici di merito, l'azione dell'imputato era idonea a cagionare la morte, e a ciò diretta in modo non equivoco, onde nessun dubbio poteva sussistere sulla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di omicidio.
4. UR, assistito dal suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, mediante unico articolato motivo, l'assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sul punto dell'individuazione dell'elemento psicologico sottostante la condotta criminosa. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, prestando tautologica adesione alla decisione di primo grado, si sarebbe attardata sui dettagli precedenti e successivi alla condotta clou identificabile nel getto della benzina, 2 operato dall'imputato sul corpo della vittima, che non sarebbe più possibile rimettere in discussione in sede di legittimità e avrebbe omesso di valutare se - questa specifica condotta fosse accompagnata dal necessario dolo. Apparterrebbero al «prima» l'incendio dello zerbino, nonché la presenza, in mezzo tra i due antagonisti, del passeggino del figlio della vittima, che, secondo lo stesso racconto di quest'ultima, sarebbe stato il vero bersaglio della volontà incendiaria;
ma apparterrebbe al «prima» anche il repentino girarsi di spalle da parte di QU e il suo successivo dirigersi verso l'imputato, che con l'accendino gli appiccava contro il fuoco. Apparterrebbe al «dopo» il divampare delle fiamme sul corpo della vittima. Ma l'entità delle lesioni, specialmente in assenza di una perizia che ne affermasse il carattere potenzialmente letale, sarebbe ininfluente sulla identificazione del dolo. Come ininfluenti, a questo scopo, sarebbero le grida di accusa» rivolte da QU all'indirizzo dell'imputato. Al fine di stabilire l'esatto contenuto del dolo conterebbe, soltanto, la situazione presentatasi al colpevole al momento dell'azione. E' da tale situazione che, in via necessariamente indiretta, andrebbe ricavata l'eventuale intenzione omicida. Gli elementi indizianti, sul punto individuati dalla sentenza impugnata (lo zerbino incendiato, il passeggino frapposto, il getto della benzina alle spalle della vittima, distanza di tre o quattro metri tra le parti, l'incedere di QU verso l'imputato e l'azionamento ulteriore dell'accendino), sarebbero tuttavia eccentrici. La Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere agli specialisti l'esatta determinazione delle modalità di propagazione delle fiamme sul corpo della vittima, anziché considerarlo esercizio dialettico ultroneo, e non si sarebbe potuta rifugiare nell'accampata repentina dinamica dell'occorso per sottrarsi al compiuto onere motivazionale. Le lacune argomentative, al riguardo, imporrebbero l'annullamento della sentenza impugnata, ditalché la Corte di rinvio possa selezionare in modo adeguato il «mazzo indiziario», chiarendo anche come sia possibile ricavare la direzione univoca degli atti, e il preciso fine omicida dell'agente, dall'ondivaga ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa.
5. La difesa dell'imputato ha trasmesso, mediante posta elettronica certificata, motivi nuovi», nei quali si ribadisce che il dolo omicida non potrebbe giammai ricavarsi dalla riscontrata gravità delle lesioni, posfatto non direttamente indicativo;
che gli elementi indiziari, ricavati dall'antefatto, sarebbero insufficienti;
che aspetti importanti per ricostruire l'elemento 3 soggettivo della condotta, quali l'oggetto e il risultato presi di mira dall'imputato nell'azionare infine l'accendino, non sarebbero stati adeguatamente approfonditi.
6. La parte civile ha depositato conclusioni scritte per opporsi all'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente occorre rilevare l'irricevibilità dei motivi integrativi di impugnazione. Essi sono infatti pervenuti mediante la posta elettronica, mezzo il cui uso nel processo penale di cassazione è allo stato consentito, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 2017, esclusivamente per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria (Sez. 3, n. 38411 del 13/04/2018, B., Rv. 276698-01; Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, Gallo, Rv. 272781-01; Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017, C., Rv. 271677-01; v. anche Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017, Silvestri, Rv. 270858-01, e Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192-01).
2. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
3. Come dalla giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339- 01), rispetto all'omicidio tentato la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente; in quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Da tale corretto approccio epistemologico - che necessariamente implica l'attenta ponderazione di tutti gli elementi di fatto, ricavabili dall'intero contesto dell'azione, dai quali possa trarsi, anche tenuto conto del suo sviluppo diacronico, un attendibile giudizio circa la direzione teleologica della volontà dell'agente i giudici di merito non si sono affatto discostati. Per contro, il ricorrente muove da un'assurda, e totalmente illogica, parcellizzazione del quadro istruttorio, che la sentenza impugnata, alla pari di quella emessa nel precedente grado, mostra di avere ineccepibilmente apprezzato nella dinamica progressione degli eventi che lo riflettono, sintomatica oltre ogni evidenza.
4. Non essendo in questa sede più in discussione la ricostruzione storica dell'accaduto, non vi è infatti chi non veda come integri gli estremi dell'omicidio tentato la condotta di colui che, dopo aver cosparso taluno di liquido infiammabile, in ultimo stadio vi dia fuoco con l'accendino, in modo tale che le fiamme avvolgano il busto della vittima. Trattasi di condotta atta a cagionare - quali che siano le successive modalità di propagazione delle fiamme stesse, estranee al dominio dell'agente e ininfluenti ai fini del riscontro della volontà dolosa lesioni corporee che, con alta - possibilità, possono rivelarsi mortali, ovvero la compromissione della funzione vitale della respirazione;
eventi nella specie scongiurati soltanto per la pronta reazione della vittima e per la contingente disponibilità di un presidio di salvataggio. E poiché il rilievo rientra nella comune esperienza, la condotta identifica in modo inequivoco la volontà ad essa sottesa, anche senza tener conto dell'esplicita minaccia di morte che pur ad essa si accompagnò.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, nella misura, stimata congrua, di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì UR AR alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio a favore della parte civile, QU EP, che liquida nella 5 complessiva somma di euro tremilaseicento, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge. Così deciso il 15/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Francesco Centofanti DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GEN 2020 DI CA Pietro Di MeoPILS CANCELLERE 6