Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
È legittima la sentenza di patteggiamento per alcuni soltanto tra i più reati contestati all'interno di uno stesso procedimento, con la restituzione degli atti al P.M. per le altre imputazioni non comprese nell'accordo tra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2011, n. 34915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34915 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido Presidente del 13/07/2011
Dott. SQUASSONI Claudia Consigliere SENTENZA
Dott. FIALE Aldo Consigliere N. 1507
Dott. ROSI Elisabetta Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. est. Consigliere N. 29316/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.L.R. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del Tribunale di Novara del 24 febbraio 2010;
sentita la relazione del consigliere dott. Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 24 febbraio 2010, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di più soggetti, il GIP del Tribunale di Novara
ha applicato all'imputato odierno ricorrente la pena di anni due e mesi sei di reclusione e Euro 4.500,00 di multa, per alcuni reati di cui all'artt. 110, 416 c.p., L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 8 (capi da 27 a 30 dell'imputazione); ha, inoltre, disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per ulteriormente procedere nei confronti dell'imputato in relazione alle condotte descritte ai capi 2, 3, 5 e 6 dell'imputazione (relative ad altre fattispecie di esercizio di casa di prostituzione e sfruttamento della prostituzione), sul rilievo che tali condotte non sono state oggetto dell'accordo per l'applicazione della pena.
2. - Avverso tale provvedimento, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, rilevando: 1) la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 34 e 444 e ss. c.p.p., nonché la carenza di motivazione, perché il giudice sarebbe entrato indebitamente nel merito delle imputazioni, ritenendo la sussistenza di indizi per alcuni reati e pronunciando sentenza di patteggiamento parziale limitatamente agli altri;
2) la violazione dell'art. 24 Cost., art. 420 quater, art. 444 e ss. c.p.p., perché il giudice avrebbe omesso di dichiarare la contumacia dell'imputato, con la conseguenza dell'omissione della notifica dell'estratto contumaciale e l'ulteriore conseguenza della nullità della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. - Con il primo motivo di ricorso, l'imputato pone il problema dell'ammissibilità dell'applicazione "parziale" della pena su richiesta delle parti limitatamente ad alcuni dei reati indicati nell'imputazione e della conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché proceda in ordine ai restanti reati. Il motivo non è fondato.
3.1.1. - Va preliminarmente rilevato che questa Corte ha avuto, sul punto, una giurisprudenza contrastante.
Un primo orientamento, richiamato dal ricorrente, esclude la possibilità di un "patteggiamento parziale", fondandosi sul rilievo che il relativo beneficio in termini di pena è giustificabile solo a seguito di un effetto deflattivo completo, da realizzarsi attraverso la definizione simultanea di tutti i reati contestati (Sez. 3^, 16 febbraio 2001, n. 20899). Ne consegue che l'accordo fra le parti per l'applicazione della pena può limitarsi ad alcuni dei reati contestati, solo a condizione che per gli ulteriori reati sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Sez. 2^, 8 luglio 2010, n. 28696; Sez. 2^, 8 luglio 2010, n. 28225;
Sez. 1^, 12 gennaio 2006, n. 6703). Si evidenzia, in particolare, che il rito speciale non può essere circoscritto ad alcune soltanto delle ipotesi delittuose, perché ciò darebbe luogo ad una sorta di separazione di processi, non rientrante in alcuno dei casi disciplinati dall'art. 18 c.p.p. ed, anzi, si risolverebbe in un espediente procedurale per eludere i limiti di applicabilità del rito stesso, fissati dall'art. 444 c.p.p., comma 1 (Sez. 2^, 22 ottobre 2001, n. 45907). Un secondo orientamento, sul presupposto che nulla osti al patteggiamento parziale, ritiene che, per i reati non compresi nell'accordo fra le parti, si debba procedere normalmente all'esercizio dell'azione penale, con la conseguenza che il giudice, nell'applicare la pena per i reati compresi nell'accordo, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda. Si sottolinea, in particolare, che l'avere escluso alcuni reati dall'applicazione della pena non può implicare un implicito accordo tra le parti avente per oggetto la rinuncia all'azione penale, perché quest'ultima è irrinunciabile, essendo obbligatoria (Sez. 6^, 22 aprile 2008, n. 22427). 3.1.2. - Tale secondo indirizzo deve essere ritenuto preferibile, perché prende atto della mancanza di un divieto espresso all'applicazione del patteggiamento "parziale".
Gli argomenti posti dal primo orientamento a sostegno dell'esclusione di una tale applicazione non sembrano, infatti, condivisibili. Quanto all'argomento secondo cui il beneficio in termini di pena derivante dal patteggiamento sarebbe giustificabile solo a seguito di un effetto deflattivo completo, da realizzarsi attraverso la definizione simultanea di tutti i reati contestati, deve rilevarsi, in primo luogo, che esso genera l'inconveniente pratico di escludere il rito alternativo - e il suo effetto deflattivo - ogni volta che esso abbia ad oggetto soltanto alcuni reati. A ciò può aggiungersi, in secondo luogo, che la lettera e la ratto dell'art. 444 c.p.p. non escludono un effetto deflattivo parziale, perché un tale effetto pare in ogni caso meritevole di essere raggiunto, consentendo al giudice di concentrare lo sforzo decisionale e motivazionale su un numero più limitato di reati.
Anche l'argomento per cui il patteggiamento parziale darebbe luogo ad una sorta di separazione di processi, non rientrante in alcuno dei casi disciplinati dall'art. 18 c.p.p., non pare condivisibile. L'art. 18, comma 2, prevede, infatti, quale ipotesi generale e residuale di separazione di processi, quella che il giudice può disporre sull'accordo delle parti, qualora la ritenga utile ai fini della speditezza del processo. In tale previsione può essere fatta rientrare l'ipotesi in esame, perché l'accordo delle parti sull'applicazione della pena per alcuni dei reati oggetto dell'imputazione comprende evidentemente in sè l'accordo per la conseguente separazione e trattazione autonoma degli altri reati. Quanto, infine, all'argomento per cui il patteggiamento parziale si risolverebbe in un espediente procedurale per eludere i limiti di applicabilità del rito speciale fissati dall'art. 444 c.p.p., comma 1, con riferimento all'entità della pena che sarà in concreto irrogata, deve rilevarsi che anch'esso non pare condivisibile. Infatti, la paventata elusione dei limiti quantitativi per l'applicabilità del rito è esclusa in radice dalla necessità del consenso del pubblico ministero, che è elemento costitutivo indefettibile dell'accordo sulla pena ed è espressione della scelta, consentita in via generale dall'ordinamento, di procedere separatamente per alcuni reati. Diversamente opinando, si giungerebbe all'esito paradossale di permettere al pubblico ministero di decidere a priori se escludere o consentire il patteggiamento, scegliendo se procedere congiuntamente o separatamente in relazione a più reati per i quali la pena detentiva complessivamente applicabile su richiesta delle parti sia superiore a cinque anni.
3.1.3. - Ne deriva, con riferimento al caso di specie, in cui la proposta di patteggiamento parziale è stata formulata dall'accusa e ha trovato l'adesione dell'imputato, che il giudice ha correttamente proceduto all'applicazione della pena per alcuni dei reati, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché proceda in ordine ai restanti reati.
3.2. - Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta che il giudice avrebbe omesso di dichiarare la contumacia dell'imputato, con la conseguenza dell'omissione della notifica dell'estratto contumaciale e l'ulteriore conseguenza della nullità della sentenza - è manifestamente infondato. Trova, infatti, applicazione il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, perché non è prevista dalla legge come tale e da essa non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell'imputato (ex multis, Sez. 5^, 4 giugno 2008, n. 36651). 4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011