Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
In tema di patteggiamento, poiché l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'eventuale annullamento della decisione di proscioglimento comporta l'annullamento della stessa sentenza di patteggiamento per gli ulteriori reati da considerarsi pronunciata in violazione del divieto di definizione parziale del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti di applicabilità del rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2010, n. 28225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28225 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/07/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1091
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 6686/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia;
nei confronti di:
VI IN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Montebelluna, in data 2.7.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 2.7.2009, il Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Montebelluna, applicò a VI IN la pena di mesi 8 giorni 16 di reclusione ed Euro 180,00 di multa per il reato di furto aggravato ed assolse la stessa dal reato di cui al D.L. n.143 del 1991, art. 12 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Peraltro, nella motivazione della sentenza il giudice affermava l'erroneità della decisione poiché se il D.L. n. 143 del 1991, art.12, era stato abrogato dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 64, e art. 55, aveva introdotto nell'art. 55 una norma incriminatrice della stessa condotta.
Ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia deducendo la citata violazione di legge e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione.
Il ricorso è fondato.
È irrilevante che il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 luglio 1991, n. 197, sia stato abrogato dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 64, poiché lo stesso decreto legislativo all'art. 55, comma 9 ha introdotto identica fattispecie penale.
Peraltro l'accoglimento del ricorso implica l'annullamento dell'intera sentenza.
Infatti, in tema di applicazione di pena su richiesta, poiché l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza ex art. 444 c.p.p., possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori reati sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129, l'eventuale annullamento della decisione di proscioglimento comporta l'annullamento della stessa sentenza di applicazione della pena concernente gli ulteriori reati, da considerarsi pronunciata in violazione del divieto di definizione parziale del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti di applicabilità del rito, come fissati all'art. 444 c.p.p., comma 4 (Cass. Sez. 2, seni n. 45907 del 22.10.2001 dep. 27.12.2001 rv 221150. In applicazione di tale principio la Corte, rilevata l'erroneità del proscioglimento parziale dell'imputato - disposto per difetto di querela riguardo a reato procedibile d'ufficio - ha annullato la sentenza di applicazione della pena per gli ulteriori illeciti contestati).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010