Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE 02 7 66 /03 REPUBBLICA ITA IN PREMA DI CASSAZIONE Oggatto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO - R.C.N. 8187/01 Consigliere Cron.6298 Dott. Natale CAPITANIO - . ... Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Rep. Rel. Consigliere U3.31/10/02 Dott. Raffaele FOGLIA - Dott. Ulpiano MORCAVALLO Consigliere ha pronunciato la sequente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato SERGIO RUSSO, rappresentalo e difeso dall'avvocato MARINA CAPPONI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
S.R.L., in persona del legale ME rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL SEMINARIO 85, presso 10 studio + dell'avvocato FRANCESCO A. MAGNI, rappresentato e 2002 difeso dall'avvocato ENRICO CECCARELLI, giusta delega 4300 in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza 11. 143/00 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 20/03/00 R.G.N. 81/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CAPPONI;
udito l'Avvocato CECCARET.LI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo, del secondo e del ter20 motivo del ricorso, rigetto del quarto motivo, con cassazione e rinvio. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5.3.1996 il Pretore di Firenze, accogliendo la domanda di AT ON, dichiarava Fillegittimità del licenziamento a quest'ultimo intimato dalla srl METRONOTT per essersi il dipendente rifiutato il 16.12.1994 di prendere servizio alle ore 13 in luogo del diverso orario previsto per la giornata. Con sentenza del 24.7.1996 il Tribunale di Firenze, accogliendo l'appello proposto dalla società convenuta, respingeva la domanda, osservando: a) che secondo la testimonianza del capo servizio, il ON aveva immotivatamente rifiutato di anticipare l'orario di lavoro dalle ore 22,30 alle ore 13 del 16.12.1994: b) che la certificazione modica del 19.12.1994 valeva solo ad atlestare un impedimento riferito ad un tempo posteriore ai fatti, impedimento, peraltro neanche addotto al momento;
c) che l'ingiustificato rifiuto della prestazione, in quanto violazione dei doveri di obbedienza e di disciplina, integruva l'ipotesi di insubordinazione, prevista dall'art. 42 del ceni come giusta causa di licenziamento, anche in considerazione della natura del lavoro prestato (trasporto valori) nonché per i precedenti disciplinari infrabiennali a carico del ricorrente. Detta sentenza veniva impugnata in cassazione da pane del ON e questa Corto con sentenza del 17.10.1998, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. rinviava la causa al Tribunale di Pistoia, dettando il seguente principio di diritto destinato al Giudice di rinvio: "premesso che l'insubordinazione non si esaurisce in un mero rifiuto, ma deve consistere in un'aperta violazione dei poteri datoriali, anche il rifiuto della prestazione(..)resta sanzionabile solo ove abbia per oggetto un indubbio e specifico dovere del lavoratore" Questa Corte, nell'occasione precisava che. "poiché nel caso in csame il haricentro della contestata violazione era questo dovere, la sua definizione esigeva, da parte del Giudice adeguato accertamento" sia attraverso una non generica ricognizione della disciplina collettiva applicabile, sia attraverso una compiuta valutazione di elementi probatori che alludevano alla presenza di trattative fra il capo servizio e il dipendente in occasione di mutamenti di orario di servizio, il che avrebbe potuto escludere l'esistenza di un rigido obbligo contrattuale per il dipendente. Riassunta la causa, e ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale designato pronunciava sentenza in data 8.2.2000 con la quale respingeva le domande proposte dal ON. Osservava il Tribunale che, pur in assenza di una espressa previsione del con! che prescrivesse l'obbligo del lavoratore di accettare modifiche nei turni di servizio, un obbligo del genere ora comunque desumibile dall'insieme delle provisioni contrattuali tutte confermative dell'esistenza di una facoltà di variazione unilaterale dei turni Inoltre, premesso che il ON non aveva mai contestato la sussistenza dei motivi posti dalla Metronotte a base della variazione di servizio (avendo egli, in primo grado, addotto un impedimento perché ammalato, mentre in appello si era difeso limitandosi a dedure l'arbitrarietà della variazione e l'esiguità del preavviso ricevuto, rifiutandosi poi anche di prendere servizio alle 22,30 per il suo tumo regolare). il Giudice del gravame rilevava che dalla deposizione del feste RD (evocata anche da questa Corte nella sentenza di cassazione con rinvio) non poteva trarsi alcuna prova circa l'asserita prassi aziendale che subordinasse all'accettazione del lavoratore il cambiamento di tumi di servizio. Ne conseguiva che il rifiuto opposto dal ON, nella circostanza, integrava gli estremi dell insubordinazione, la cui gravità - per la natura del servizio e per altre circostanze del caso concreto - giustificava la sanzione irrogata, anche sotto il profilo della proporzionalità. Avverso detta sentenza il ON ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui replica, con controricorso la s.r.l. Metronotle. In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato rispettive memoric illustrative ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve premettersi l'esame del quarto motivo di ricorso stante la sua evidente anteriorità logico-giuridica rispetto alle ulteriori censure--con il quale si deduce la nullità della sentenza di appello, per violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.1 c.p.c. avendo il Tribunale omesso di dare lettura del dispositivo in udienza. I ricorrente ritiene di trarre riscontro documentale di tale vizio dal verbale di udienza dell'8.2.2000 del Tribunale di Pistoia, nel quale si legge che “causa il protrarsi della Camera di consiglio e degli impegni dei giudice il giorno 9.2.2000, il dispositivo viene depositato in Cancelleria il 10.2.2000. Il motivo non può essere condiviso. Esiste in atu il dispositivo della sentenza in copia autentica dove si legge all'udienza dell 8.2.2000 it Tribunale di Pistoia ha pronunciato sentenza con if seguente dispositivo”. A fronte di un'attestazione del genere, sulla cui veridicità non e dato dubitare. anche in difetto di una contestazione formulara nelle modalità di rito, non può che ritenersi che la lettura del dispositivo, così come prescritto dall'invocato art. 429 c.p.c, sa sia effettivamente avuta al termine della discussione svoltasi nell'udienza dell 8.2 2000, mentre nei due giorni successivi si è realizzato il deposito inin cancelleria del medesimo provvedimento, adempimento, quest'ultima, che non é assoggettato agli stessi vincoli di contemporaneità e/o contestualità imposti dalla citata disposizione del processo del lavoro. Col primo motivo - deducendo l'inosservanza delle regole di enmeneutica contrattuale con riferimento al cent 1.3.1991, nonché la violazione dell'art. 384 el cp.c. il ricorrento si duole che il Tribunale ha male interpretato le norme contrattuali collettive prese in esame, derivandone l'esistenza di un vero e proprio obbligo di accettazione sempre e comunque, da parte del lavoratore, alla unilaterale variazione del turno decisa dal datore di lavoro. Inoltre, nel contigurare nella tattispecie una ipotesi di insubordinazione, il Tribunale non si sarebbe attenuto altres al principio di diritto dettato da questa Corte con la sentenza di rinvio, secondo cui Fusubordinazione presuppone non un mero rifiuto, ma un aperta violazione dei poteri datoriali, in presenza di un “indubbio e specifico dovere del lavoratore". il motivo é intondato. Va anzitutto sottolineato che è del tutto insussistente ja dedotta violazione dell'art. 384 c.p.c. in quanto la sentenza di rinvio non ha accolto il ricorso per ragioni di dirito e non ha qumdi, enunciato alcun principio di diritto ai sensi della noma citata. Nell'occasione, infatti, questa Corte chiese al Tribunale di rinvio umcamente di argomentare e motivare su circostanze di merno non adeguatamente motivate nella sentenza impugnata, sicché non e dato vedere come if (ribunale di rinvio possa essere incorso in una violazione del citato articolo. Quanto pot all asserita violazione delle regole di ormeneutica contrattuale ex artt. 1562 e segg. c.c., si rileva che il Tribunale ha tratto il suo convincimento Gagli art. 42. 46, 48. 05, 58 € 74 del cenÌ, per sostenere l'esistenza (anche per ragioni tunzionali ed organizzative, rese tanto più evidenti dalla natura stessa del servizio e dalle connesse esigenze di sicurezza) di un tendenzialmente ampro spazio di discrezionalita del datore in merito alle turnazion. Occorre, comunque avvertire che l'insubordinazione non è stata ravvisata soltanto in base alla non accettazione in se del tumo anticipato, ma anche sulta mesistenza di alcun valido motivo che giustificasse quei ritino (l'impedimento costituito dalla malattia tu addotto solo in un secondo tempo), e sull'idoneità di un tale comportamento a produrre una turbativa nello svolgimento di un servizio che non tollera interruzioni o disfunzioni. Sotto quest'ultimo profilo non va trascurato il principio di diritto secondo cui i doveri di correttezza e buona fede, oltre che di fedeltà prescritti dagli ant. 2095 e 2096 c.c. impongono al lavoratore subordinato l'obbligo di tenere un comportamento collaborativo responsabile, tale da non ostacolarc senza gustificato motivo al normale svolgimento del servizio Tale obbligo è - - sensibilmente accentuato allorché Fattività dedotta in contratto è diretta ad assicurare beni primari quali l'incolumità delle persone ovvero la sicurezza de terzi o degli utenti in genere, il che richiede non solo un impegno ed una puntualità particolari, ma anche uno speciale rapporto di fiducia che garantisca continuità ed affidabilità nello svolgimento del delicato servizio. Col secondo motivo - deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - lamenta il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha individuato l'esistenza di una prassi aziendale, a proposito dei cambiamenti dei turni di servizio, sulla base del comportamento di una sola delle parti. Anche questo motivo è destituito di fondamento. Cosi come compiutamente ricostruito dalla sentenza impugnala, anche sulla base della deposizione del teste RD, la prassi cui fa riferimento il ricorrente riguardava piuttosto il fatto che laddove i dipendenti avessero obiczioni a difficoltà ad accettare la modifica del tumo (comunicato loro dal centralinista) ciascuno di essi veniva messo m contatto con il capo servizio per stabilire al comportamento da tenere. In nessun caso, comunque, era richiesta una accettazione del lavoratore quale condizione ineludibile, dovendosi invece ritchere come si legge nella sentenza - che le "tratative" con il capo servizio, ove necessarie, erano del tutto compatibili con una condotta aziendale improntata a correttezza in considerazione del possibile disagio arrecato al dipendente, pruttosto che con fassenza di un obbligo del lavoratore di adeguarsi all'ordine superiore. Su questa premessa, esclusa una contraria prassi aziendale, il Tribunale ha ritenuto con un apprezzamento che sfugge a critiche in questa sede, in quanto esente da vizi logici e giuridici che il comportamento imputato al ON sia ascrivibile alla fattispecie della insubordinazione Col terzo motivo il ricorrente deduce l'omessa insufficiente е contraddittoria motivazione su punti decisivi, quali: a) l'esistenza di una giusta causa per il licenziamento adottato: b) la proporzionalità del fatto rispetto alla sanzione irrogala. Sotto quest'ultimo aspetto il ricorrente rileva come art.59 del con! prevede la sospensione temporanea dalla retribuzione e dal servizio per l'ipotesi più grave dell'assenza per una giornata di lavoro senza valida giustificazione, mentre l'art.92 prevede il licenziamento in tronco per l'assenza ingiustificata di oltre 5 giorni consecutivi o per l'assenza di 7 gg. nell'anno senza giustificato motivo. La censura non coglie nel segno. Va premesso che in base alla sentenza di rinvio, due erano i "compiti" assegnati da questa Corte al Giudice designato;
da una parte procedere ad un esame approfondito della disciplina collettiva applicabile alla fattispecie, e dall'altro / accertare l'asserita esistenza di una prassi aziendale circa l'esistenza di trattative Tra il capo servizio e il dipendente in ordine ai mutamenti di orario di servizio. Mentre su quest'ultimo aspetto si è già dato conto nell'esaminare il secondo motivo di ricorso, sul primo va rilevato che il Tribunale di Pistoia contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso ha analiticamente preso in - considerazione le disposizioni del ceni vigilanza del 1.3.1991 ( concementi la possibilità di chiamare i dipendenti, per esigenze di servizio, a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale: artt. 42. 46 e 48; l'obbligo del lavoratore di segnalare e motivare in tempo utile le proprie assenze, per consentire al datore di sostituirlo anche in caso di malattia: artt. 55 e 75), pervenendo alla conclusione che il complesso delle disposizioni contrattuali confermava l'esistenza di una 52 facoltà di variazione unilaterale dei turni, espressione dei più ampi poteri datoriali in materia di organizzazione del lavoro dei propri dipendenti, i cui limiti andavano rinvenuti nella effettività delle esigenze dell'imprenditore, e, in definitiva, nella buona fede contrattuale. Alla luce della disciplina collettiva, e nel pieno rispetto del vincolante principio enunciato dalla sentenza di rinvio di questa Corte, secondo cui l'insubordinazione non si esaurisce nel mero rifiuto della prestazione, ma richiede "circostanze integrative", il Tribunale di Pistoia ha sottolineato che il ON non solo non aveva affatto giustificato il proprio rifiuto, aggiungendo anzi, che non gli importava niente delle eventuali conseguenze, ma non si era ripresentato neanche alle 22,30 secondo il turno consueto: 1 ON, per di più, aveva invito un certificato medico rilasciato tre giorni dopo, senza che, al momento della contestazione avesse fatto alcuna monzione del proprio stato di malattia. Ciò premesso, venendo ad apprezzare la "proporzionalità” della sanzione disciplinare in esame. il Tribunale ha segnalato non solo l'intenzionalità della condotta del ricorrente, assolutamente insensibile rispetto alle conseguenze del proprio rifiuto, ma anche l'atteggiamento di rifiuto radicale della disciplina c dell'organizzazione aziendale, manifestato dallo stesso lavoratore già in passato. come documentato dai suoi precedenti disciplinari infrabiennali. formulateDa quanto precede, la sentenza impugnata non merita le censure nel ricorso il quale, va, pertanto, respinto, con le ulteriori conseguenze, in ordine alle spese, precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio pari ad € 25,00) Coltre ad € 3.000,00 (tremila) per onorari Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidenteступасный Etre percur 3 0 3 1 A 5 I S . D S . T , A R N O T A , ' L 3 L L A 7 L O S - E E B 8 P - I D S 1 I D I 1 S N A N G T E E S O S G O I A G P A D E M I L E O , T A O T A I D R L R T L I E S I T E D G N D E E O R S E Смас lavelle 22 FEB 2003 IL CANCEL Depositsto in C Havell CANCELLIERECANCELL Chimne