Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
In tema di applicazione di pena su richiesta, è legittimo il provvedimento con cui il G.i.p., nel pronunciarsi con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. sull'accordo intervenuto tra le parti nel corso delle indagini preliminari su alcuni reati, disponga la trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso per i restanti reati risultanti dalla "notitia criminis".
Commentario • 1
- 1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2008, n. 22427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22427 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1086
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 21476/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI EL, nel procedimento nei confronti del medesimo, n. a Forlì il 16 settembre 1967;
avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Forlì in data 10 gennaio 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza ai sensi dell'art. 640 c.p.. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Forlì ha applicato a EL HI, ai sensi degli artt. 444, 445 e 447 c.p.p., la pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui all'art.314 c.p., comma 2, e art. 527 c.p. (Capi A e C) della rubrica. Ha
rilevato il giudice che le parti non avevano ritenuto di inserire nell'accordo il reato di cui all'art. 640 c.p. (Capo B): ciò non significava, a suo avviso, che il consenso del P.M. doveva valutarsi come conferma della tesi della difesa della insussistenza di quest'ultimo reato, ma come riserva di valutazione degli estremi di tale delitto da parte della pubblica accusa. Applicava, quindi, come detto la pena concordata per i reati di cui ai capi A e C e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'ulteriore corso in ordine al reato di cui al capo B.
Propone ricorso l'imputato il quale precisa che aveva sottoposto al P.M., prima che formalizzasse le imputazioni, una istanza di patteggiamento per i soli reati di cui agli artt. 314 e 527 c.p. (ma non per il reato di cui all'art. 640 c.p.p.), e che il P.M. aveva prestato il proprio consenso: sostiene che la accettatone della proposta di patteggiamento da parte del P.M., così come formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 447 c.p.p., prima della definitiva imputazione del P.M. stesso ex art. 416 c.p.p., comprendeva la rinuncia all'esercizio della azione penale per il reato sub C). Conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza, nella parte in cui trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni in ordine alla truffa, ferma restando in ogni altra parte la sentenza;
in subordine, per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Forlì perché decida sulle questioni anzidette in base ai principi che questa Corte porrà sulle questioni stesse. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il patteggiamento non può avere ad oggetto l'esclusione dell'esercizio dell'azione penale per un determinato reato, ma solo l'accordo sulla pena per i reati sui quali è raggiunto il consenso in ordine alla loro esistenza e alla pena da applicare nel momento in cui la parte sottopone al P.M. la richiesta di patteggiamento. Nel caso, la richiesta è stata presentata dal HI il 4 ottobre 2006 e l'inquirente ha prestato il consenso il 24 ottobre 2006 solo su quelle imputazioni che la parte gli ha sottoposto: in ordine a queste ha esercitato l'azione penale (esercizio che, nel rito in esame coincide, appunto, con la prestazione del consenso). Tuttavia, ciò non può implicare e sottintendere una efficace richiesta della parte stessa di non procedere per altro reato emergente dalla notizia criminis, pur iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., e tanto meno una adesione di fatto del P.M. a una (implicita) richiesta di non esercitare l'azione penale per ulteriori reati eventualmente risultanti dalla notizia criminis. Su tale questione non si è formato e non si poteva formare alcun consenso. Il giudice, dal suo canto, ha preso atto di un consenso realizzatosi su determinati reati e su una determinata pena ed ha accolto la richiesta, ma correttamente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le sue determinazioni in ordine al reato di truffa attribuito ai due imputati a seguito di formale iscrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008