Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
La totale perdita della milza integra l'ipotesi di lesione gravissima prevista dall'art. 583, secondo comma, n. 3, cod. pen., atteso che le numerose funzioni da essa assolte non possono ritenersi supplite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2013, n. 47099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47099 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 05/07/2013
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 2132
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 47435/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI EP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 25/05/2012;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. EP IN era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Tivoli, dei reati di cui agli artt. 56, 99, 103 e 575 cod. pen. perché poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di GE GO sferrando allo stesso una coltellata che lo attingeva procurandogli uno stato di shock e una ferita che richiedeva immediato intervento chirurgico all'esito del quale gli veniva asportata la milza e non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (a) l'; e della L. n. 110 del 1975, art. 4 perché senza giustificato motivo portava fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa un coltello a serramanico (b); fatto commesso trovandosi nelle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale, in Tivoli il 25.5.2006. Con sentenza del 27/05/2008 il GIP di quel Tribunale, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava l'imputato colpevole dei reati di cui all'art. 582 c.p., art. 583 c.p., comma 2, n. 3, così qualificato il fatto reato di cui al capo a) della rubrica e del reato di cui al capo b) e, ritenuta la recidiva contestata, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente di rito, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione oltre consequenziali statuizioni.
2. Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la sentenza impugnata, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui alla capo b) perché estinto per prescrizione e rideterminando alla pena nella misura di anni cinque, mesi dieci di reclusione, confermando nel resto.
3. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell'imputato, avv. EP Mario Tripodi, ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 cod. pen. nonché mancanza di motivazione. Lamenta, in particolare, violazione di legge per erronea applicazione della menzionata norma sostanziale ed il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena. Ed infatti, nel considerare l'aggravante della recidiva, il primo giudice era incorso in macroscopico errore di calcolo, aumentando la pena base di anni otto di reclusione prevista per il reato di lesioni gravissime di un solo anno, comprensivo di recidiva e continuazione, applicando poi la diminuente di rito con conclusiva determinazione della pena nella misura di anni sei di reclusione. Il giudice di appello, incorrendo in violazione del divieto della reformatio in peius, nel considerare prescritto il reato sub b), ha ricalcolato la pena in modo errato. Ed infatti, confermata la pena base nella misura di anni otto di reclusione, ha applicato l'aumento di nove mesi per l'aggravante della recidiva (e non già 1/3 pari a due anni quattro mesi come previsto dall'art. 99 cod. pen., non potendo essere aggravata la pena erroneamente determinata nella sentenza appellata in misura inferiore al minimo) di talché andava irrogata la pena complessiva di anni otto e mesi nove di reclusione ridotta a cinque anni e 10 mesi per la diminuente del rito. Così facendo il giudice di appello è, però, incorso in evidente errore. In primo luogo, ha perseverato nell'errore commesso dal primo giudice al quale avrebbe potuto ovviare solo concedendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. Con il secondo motivo deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 582 e 583 cod. pen. Sostiene che il fatto reato avrebbe potuto essere qualificato come lesioni gravi e non gravissime, in considerazione del fatto che, secondo la nozione di medicina legale, la milza non poteva essere considerato organo le cui funzioni non potessero essere supplite o compensate dall'attività svolta da altri organi.
2. La seconda censura - da esaminare per prima, in ragione dell'evidente rilievo preliminare - è destituita di fondamento. Non merita, infatti, censura di sorta la valutazione del giudice di merito, che ha ritenuto configurabile nel caso di specie l'ipotesi di lesioni gravissime, in ragione dell'asportazione della milza cui era stata sottoposta la persona offesa. Così giudicando la Corte territoriale ha applicato un datato insegnamento giurisprudenziale di questo Giudice di legittimità, mai messo in discussione, e che merita ancor oggi di essere ribadito. Il principio di diritto è che la totale perdita della milza costituisce non già indebolimento del sistema reticolo-endoteliale, ma perdita dell'uso di un organo, che integra l'ipotesi di lesione gravissima prevista dall'art. 583 c.p., comma 2, n. 3, e ciò perché le numerose funzioni cui assolve la milza, sebbene tutte perfettamente compensabili, non possono tuttavia ritenersi propriamente vicariate, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi (cfr. Cass. Sez. 5, n. 10644 del 04/07/1991, Rv. 188305). La prima censura è, invece, inammissibile per evidente difetto di interesse. Non si riesce, infatti, ad intendere perché mai il ricorrente debba lamentarsi di un errore nel quale sarebbe incorso già il primo giudice nell'applicare l'aumento per la recidiva in misura inferiore a quella di legge.
Il senso del rilievo può, però, cogliersi raffrontando le procedure di determinazione della pena seguite in primo ed in secondo grado. Il primo giudice, individuato il reato più grave in quello di lesione personale, aveva determinato la pena base nella misura di anni otto di reclusione, sulla quale poi aveva calcolato un aumento di un solo anno, comprensivo sia dell'aumento per la continuazione con il reato contravvenzionale sub B) sia dell'aggravante della recidiva. Sul totale di anni nove aveva, poi, applicato la diminuente di rito, con conclusiva quantificazione della pena nella misura di anni sei di reclusione. È evidente, dunque, che la maggiorazione inglobante la quota di aumento per la continuazione e quella della recidiva era inferiore alla misura di legge, ai sensi dell'art. 99 cod. pen., trattandosi di recidiva reiterata specifica infraquinquennale, come chiaramente emerge dal testo della sentenza di primo grado.
Il giudice di appello si è avveduto dell'errore. Sennonché, individuata la quota di aumento per continuazione, che andava elisa a seguito di sopravvenuta estinzione del reato contravvenzionale per prescrizione, ha confermato l'aumento della recidiva nella misura minima di mesi nove, ritenendo correttamente di non poter aumentare la pena per il divieto della riformatio in pejus, in mancanza di gravame del P.M.. Altrettanto correttamente la pena complessiva di anni otto e mesi nove di reclusione è stata poi ridotta, per la diminuente del rito abbreviato, nella misura di anni cinque e mesi dieci di reclusione.
3. Per quanto precedere, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013