Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la caratteristica del rito alternativo di essere funzionalmente orientato alla rapida definizione del processo in ordine a tutti i reati contestati rende incompatibile un'utilizzazione differenziata del rito solo per la decisione di alcune imputazioni tra quelle contestate, con la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni: ne consegue che la richiesta di patteggiamento parziale è inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2006, n. 6703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6703 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/01/2006
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 22
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI VA - Consigliere - N. 032795/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la CORTE di APPELLO di POTENZA;
nei confronti di:
NA NN N. IL 27/01/1933;
avverso SENTENZA del 24/03/2005 TRIBUNALE di LAGONEGRO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI NN;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di minaccia grave (capo A), di omessa denuncia all'ufficio di pubblica sicurezza del trasferimento di un fucile (capo B), di detenzione illegale di cartucce di un fucile e di materiale occorrente per confezionare cartucce (capo C) e di custodia di un fucile senza la dovuta diligenza (capo D), IG VA chiedeva, a norma dell'art. 444 c.p.p., l'applicazione della pena limitatamente ai reati di cui ai capi B), C) e d);
che, acquisito il consenso del P.M., il Tribunale di Lagonegro disponeva lo stralcio del procedimento per l'imputazione al capo A) e applicava la pena concordata di 668 euro di ammenda per gli altri tre reati, con la confisca del fucile e delle cartucce;
che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 444 c.p.p., sull'assunto che il patteggiamento non poteva essere limitato ad alcune imputazioni;
che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento;
che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la caratteristica del rito alternativo di essere funzionalmente orientato alla rapida definizione del processo, in ordine a tutti i reati contestati, rende incompatibile un'utilizzazione differenziata dell'applicazione della pena su richiesta delle parti per la decisione solo di alcune imputazioni fra quelle contestate, individuate secondo criteri di opportunità, e la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie in relazione alle restanti, onde la richiesta di patteggiamento parziale è inammissibile (Cass., Sez. 3^, 16 febbraio 2001. Ardigò, rv 218837; Sez. 2^, 22 ottobre 2001, Monaco, rv. 221150; Sez. 3^, 17 aprile 1997, Fiorelli);
che, pertanto, deve accogliersi le censure del P.G. ricorrente, il quale ha esattamente lamentato che il patteggiamento non ha determinato la completa definizione del giudizio;
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lagonegro per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006.