Sentenza 22 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di applicazione di pena su richiesta, poiché l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza ex art. 444 cod proc. pen. possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori reati sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129, l'eventuale annullamento della decisione di proscioglimento comporta l'annullamento della stessa sentenza di applicazione della pena concernente gli ulteriori reati, da considerarsi pronunciata in violazione del divieto di definizione parziale del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti di applicabilità del rito, come fissati al primo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevata l'erroneità del proscioglimento parziale dell'imputato - disposto per difetto di querela riguardo a reato procedibile d'ufficio - ha annullato la sentenza di applicazione della pena per gli ulteriori illeciti contestati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2001, n. 45907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45907 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VINCENZO VALENTE - Presidente - 22/10/2001
Dott. GIORGIO DI IORIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALESSANDRO CONZATTI - Consigliere - N. 4760
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 12545/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania e da Monaco Carmelo, n. il 25-6-1970. avverso la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Catania in data 17-11-2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. Danza Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dr. M. Favalli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e per l'accoglimento del ricorso proposto dal P.G. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Svolgimento del processo
Il GUP presso il Tribunale di Catania, a richiesta delle parti, applicava a Carmelo Monaco, per i delitti di ricettazione, detenzione e porto illegali di arma, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ritenuta la continuazione, la pena di anni uno mesi otto di reclusione e L.
1.000.000 di multa, prosciogliendolo, invece, per mancanza di querela dal delitto di lesioni con arma, così modificata l'originaria imputazione di tentato omicidio. Hanno proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la corte di appello di Catania e l'imputato.
Il primo deduce violazione di legge, nella parte della sentenza riguardante il proscioglimento dell'imputato dal reato di lesioni aggravate, per mancanza di querela, trattandosi di ipotesi criminosa per la quale si procede di ufficio ai sensi dell'art. 582 c.p.;
denuncia altresì vizio di motivazione in ordine alla modifica dell'originaria imputazione di tentato omicidio ed ancora violazione dell'art. 69, cm 9, c.p., in quanto, malgrado la ritenuta equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, si è indebitamente operata, in virtù delle predette attenuanti, una riduzione sulla pena stabilita per il reato più grave.
L'imputato, a sua volta, si duole che non sia stato ritenuto l'assorbimento del reato di detenzione illegale di arma in quello di porto illegale, attesa la contestualità temporale delle ipotizzate condotte criminose, e che inoltre sia stato configurato il concorso materiale fra il reato di detenzione illegale di arma e quello di ricettazione della stessa, essendo applicabile nella specie, a suo dire, il concorso apparente di norme ex art. 15 c.p.p.. Motivi della decisione
La prima censura del ricorso proposto dal P.G. è senz'altro fondata, poiché la concordata derubricazione del tentativo di omicidio nel reato di lesioni volontarie, aggravato dall'uso di arma da fuoco (con la quale, secondo la ricostruzione accusatoria, l'imputato esplose vari colpi all'indirizzo di Carmelo Magrì, uno dei quali attinse quest'ultimo al ginocchio sinistro provocandogli lesioni guaribili in gg. 10), non ha fatto venir meno la procedibilità di ufficio del delitto, giusta previsione del combinato disposto all'artt. 582, cm 2, e 585 c.p.. A nulla rileva poi che al prevenuto siano state concesse le attenuanti generiche, in quanto il giudizio di equivalenza, come è noto, incide soltanto "quoad poenam", nel senso che non si computano le circostanze, ma non fa venir meno la configurazione del reato nelle sue componenti accidentali (quale è l'aggravante dell'uso di arma da fuoco), per le quali è stabilita la procedibilità di ufficio dell'azione penale. Il giudice pertanto, illegittimamente ha dichiarato non doversi procedere, sia pure su richiesta concorde delle parti, in ordine al reato di cui agli artt.582 - 585 c.p. per mancanza di querela. Tale proscioglimento illegittimo già di per sè ha influenza sulle pena patteggiata dalle parti, poiché il negozio processuale cui dà luogo il rito alternativo disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p. deve necessariamente comprendere tutti i reati contestati - salvo che ricorrono, anche solo per alcuni di essi, cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. - attesa la unitarietà del procedimento per cui il rito speciale non può essere circoscritto solo a determinate ipotesi delittuose dando luogo ad una sorta di separazione di processi, non rientrante in alcuno dei casi disciplinati dall'art. 18 c.p.p., ed anzi risolvendosi in un espediente procedurale per eludere i limiti di applicabilità del rito stesso, fissati dal comma 1 dell'art. 444 c.p.p.. Aggiungasi che, come ha rilevato esattamente il ricorrente P.G., il computo della pena è illegale, in quanto dopo essere stato formulato il giudizio di equivalenze fra le attenuanti generiche e la recidiva, implicante l'esclusione della loro incidenza nella quantificazione della pena medesima, non poteva il giudice ratificare il patteggiamento con previsione della riduzione di essa correlata alle attenuanti generiche, così venendo meno al doveroso controllo impostogli dal capoverso dell'art. 444 in ordine alla "applicazione" ed alla "comparazione delle circostanze prospettate dalle parti", onde evitare, appunto la ratifica di accordo avente ad oggetto un trattamento sanzionatorio illegalmente determinato. I rilievi che precedono, dunque, impongono l'annullamento della sentenza impugnata per illegittimità del proscioglimento dell'imputato dal reato di lesioni volontarie, aggravato all'uso dell'arma, e del patteggiamento in ordine agli altri reati. La pronuncia di annullamento, senza rinvio, implicando la celebrazione "ex novo" del giudizio, assorbe la questione sulla configurazione del tentativo di omicidio e le censure dell'imputato, che costituiranno oggetto di esame da parte del Tribunale di Catania ai fini della corretta definizione del procedimento, anche in ipotesi di un ulteriore accordo delle parti per l'applicazione della pena con il rito relativo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in questo assorbito il ricorso dell'imputato, e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2001