Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2001, n. 45907
CASS
Sentenza 22 ottobre 2001

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In tema di applicazione di pena su richiesta, poiché l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza ex art. 444 cod proc. pen. possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori reati sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129, l'eventuale annullamento della decisione di proscioglimento comporta l'annullamento della stessa sentenza di applicazione della pena concernente gli ulteriori reati, da considerarsi pronunciata in violazione del divieto di definizione parziale del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti di applicabilità del rito, come fissati al primo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevata l'erroneità del proscioglimento parziale dell'imputato - disposto per difetto di querela riguardo a reato procedibile d'ufficio - ha annullato la sentenza di applicazione della pena per gli ulteriori illeciti contestati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2001, n. 45907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45907
    Data del deposito : 22 ottobre 2001

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