Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5859 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
C.C. 66160 E DEL POPOLO 5 UBBLICA ″ 0 0 6 1 / N 8 4 9 - . 1 1 T 0 R B 2 U T I P B S I L I L G R SUPREMA DI CASSAZIONE L L A E E T Oggetto . D R B I A S A SEZIONE TRIBUTARIA T A Tributaria N I E D 1 R Jefus S 3 E E I 1 T dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T A A N E M S Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente R.G.N. 19156/99 12650 Bel. Consigliere - Dott. Giovanni PAOLINI Cron. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 24/01/01 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, DIREZIONE REG. ENTRATE PIEMONTE, in persona del Ministro pro tempore, CASSAZIONE domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente IVILE DI SUPREMA C 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo E N CORTE IO rappresenta e difende ope legis;
0 M 6 A 61 C ricorrente 6 . N
contro
ZO FURIO;
- intimato avverso la sentenza n. 54/98 della Commissione 2001 tributaria regionale di TORINO, depositata il 90 08/07/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato QUADRI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO OZ, con istanza prodotta a mente dell'art 38 d.p.r. 29.IX.1973 n. 602, chiese all'Intendenza di finanza di Torino il rimborso di irpef ritenuta, in L. 2.915.807, dal datore di lavoro su indennità sostitutiva di ferie non godute corrispostagli nel 1990 irpef poi fatta oggetto di versamento diretto all'amministrazione finanziaria da parte del predetto sostituto di imposta Il OZ, quindi, impugnò a' termini degli artt. 15 e ss. d.p.r. 26.X.1972 n. 636 il silenzio - rifiuto opposto dalla p.a. suindicata alla cennata istanza recuperatoria dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Torino, Сов all'epoca operante. La commissione adita, con decisione n. 287/13/94, accolse l'impugnativa e la pretesa restitutoria per il tramite di essa coltivata. Sull'appello dell'Intendenza di finanza di Torino, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, cui la controversia era stata attribuita 546, a' sensi dell'art. 72 d. lgs. 31.XII.1992 n. con sentenza dell'8 giugno 1998, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice, 3 rilevando, in definitiva, dover essere ravvisata intassabile l'indennità revocata in discussione attesa la sua natura, non retributiva e reddituale ma, eminentemente risarcitoria. Il Ministero delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della citata sentenza di secondo grado, assunta, non notificata. IO OZ, cui il ricorso è stato notificato 1'8 ottobre 1999, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle finanze, con il mezzo articolato per suffragare il ricorso, censura la sensi illustrati resa sulla pronuncia nei fattispecie dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte denunciandola inficiata da "violazione degli artt. 46 e 48 d.p.r. 917/86 (e da) omessa ed insufficiente motivazione su tale punto decisivo della controversia", prospettando, nella sostanza, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione anzidetta, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute corrisposta ai lavoratori dipendenti avrebbe natura reddituale e andrebbe ravvisata tassabile con l'irpef a mente delle norme come sopra accampate violate. La doglianza è fondata. In proposito, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte Suprema, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui l'indennità sostitutiva delle ferie rientra nel concetto di retribuzione imponibile a norma degli artt. 46 e 48 d.p.r. 22.XII.1986 n. 917, e, quindi, deve essere assoggettata all'irpef ed alla relativa ritenuta d'acconto (cfr., in terminis, Cass. Sez. I civ., sent. n. 4134 del 26. IV. 1999, id., sent. nn. 4834 e 4835 del 19.V.1999, id., sent. nn. 7188 e 7202 del 9.VII.1999, id., sent. n. 10941 del 2.X.1999). La sentenza impugnata, siccome confliggente con giurisprudenziale in discorso, inl'orientamento accoglimento del gravame, va ritenuta senz altro passibile di cassazione. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, a mente dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., va fatto luogo a decisione della causa nel merito, e, alla stregua dell'enunciazione di principio surriportata, deve essere rigettata la coltivata dall'attualepretesa restitutoria intimato. Nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, le spese del pregresso stadio di merito e della presente fase processuale di legittimità vengono compensate fra i contendenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la restitutoria coltivata da IO OZ;
domanda compensa fra le parti le spese dei giudizi di appello e di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di Lievens Forlin cassazione, il 24 gennaio 2001.བཅད་༡༠.༠ Il Presidente ал осилока CORTE М U S E M P R IMCANCELLIERE C1 Ta Amaldo Casane Шалов E 6 N 8 5 O 9 I 1 . DEPOSITATO IN CANCELLERIA / Z N A 4 A I / - 20 APR. 2001Oggi R 6 R 2 B T IL CANCELLIERE C1 . S . A I L R T . Arnaldo Casano L G P . U E A Glos D R B . I B L E R A A D T A T D I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T I E N A S A E M 6