Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2023, n. 33810
CASS
Sentenza 26 maggio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 legge fall. e l'art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen.

Commentari4

  • 1Offensività e bancarotta patrimoniale: non basta il mero impoverimento, il giudice deve valutare la qualità della distrazione (Cass. Pen. n. 28941/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025

    1. Viene impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stata confermata la decisione di primo grado che ha condannato Me.Pi. alla pena di tre anni di reclusione in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (di beni strumentali come apparecchiature informatiche e mobili d'ufficio, nonché di altri arredi e attrezzature commerciali) e bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, avuto riguardo al fallimento della società F.M.R. Team Srl, di cui l'imputato era stato legale rappresentante e liquidatore, dichiarato il 25.6.2013. Le pene accessorie fallimentari sono state determinate nella stessa misura della pena …

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  • 2Responsabilità dell’amministratore inattivo nella bancarotta fraudolenta: obblighi di vigilanza e tenuta delle scritture contabili (Corte appello Napoli - Sesta…
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  • 3Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolenta
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    È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …

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  • 4Bancarotta fraudolenta: lo stato emotivo/psicologico non può assumere il ruolo di esimente o di scriminante, né escludere il dolo (Corte Appello Napoli n. 13164/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024

    1. La massima In tema di bancarotta per distrazione, lo stato emotivo/psicologico non può assumere il ruolo di esimente o di scriminante rispetto ai fatti contestati né sostenere una asserita assenza del dolo del reato contestato. Le norme che vengono in rilievo pongono in capo all'imprenditore una serie di imperativi in ordine alla gestione patrimoniale e alla rendicontazione della società amministrata, dai quali non va certo esente colui che meramente si disinteressi o abbandoni, o assuma un atteggiamento inerte verso l'attività imprenditoriale. 2. La sentenza integrale Corte appello Napoli sez. VI, 17/01/2024, (ud. 25/10/2023, dep. 17/01/2024), n.13164 Svolgimento del processo Con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2023, n. 33810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33810
Data del deposito : 26 maggio 2023

Testo completo