CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1533/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7701/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1648/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129012304503000 C.S.S.N. 1993
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129012304503000 IMP.PATRIM. 1993
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129012304503000 IRPEF-ALTRO 1993 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 3312/12 R.G.R., Resistente_1 ha impugnato le intimazioni di pagamento n. 298 2012 9012304503000 per Irpef relativa all'anno di imposta 1993 e n. 298 2012 9012304604000 per Irpef relativa all'anno di imposta 1994, lamentando l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa (anche in considerazione della mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte), la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l'inesistenza della pretesa tributaria.
La Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) si costituiva in giudizio e chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e/o improponibile e, comunque, infondato nel merito.
L'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa ai sensi dell'art. 39 D.L.vo 546/92, chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente e, nel merito, che venisse dichiarato legittimo l'operato dell'Ufficio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza n°3312/2012, accoglieva il ricorso – non avendo il concessionario e l'ente impositore provato il verificarsi di cause interruttive della prescrizione quinquennale successive alla notifica delle cartelle di pagamento sottostanti agli atti impugnati avvenuta nel
2003 - e condannava il concessionario soccombente al pagamento delle spese processuali, essendo addebitabile solo alla Serit Sicilia s.p.a. la responsabilità dell'avere determinato la lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Riscossione Sicilia s.p.a. – ora Agenzia delle Entrate
Riscossione – limitatamente all'intimazione di pagamento n. 298 2012 9012304503000, riguardante la cartella di pagamento n. 298 2001 0030908550001, essendo cessata la materia del contendere con riguardo alla n. 298 2012 9012304604000, riguardante la cartella di pagamento n. 298 2001 0038648271001, in quanto oggetto di sgravio totale nell'anno 2014 con conseguente cessazione della materia del contendere.
Chiedeva che la sentenza di primo grado venisse annullata e/o riformata e che, per l'effetto, venisse dichiarata legittima la cartella esattoriale, per il seguente motivo: erronea interpretazione di legge in tema di prescrizione dei tributi Irpef ed erronea valutazione della documentazione depositata in atti.
Chiedeva, altresì, che venisse annullata la condanna a suo carico alle spese del giudizio e che parte resistente venisse condannata al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto e che, in subordine, la sentenza di primo grado venisse riformata e venisse dichiarato dovuto il carico iscritto a ruolo, non essendo maturata la prescrizione decennale del credito tributario e non avendo la contribuente fornito prova della non debenza dell'Irpef di cui è stato richiesto il versamento.
Chiedeva, inoltre, che la resistente venisse condannata al pagamento delle spese processuali.
Parte resistente, regolarmente citata in giudizio (cfr. pec di consegna del 6.12.2019), non si costituiva.
All'udienza del 16.2.2026, l'appello veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Va premesso che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di primo grado, “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4,
c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cass. sez. 5 n. 24322/2014 in parte motiva;
Cass. sez. 5 n. 2941 del 9.2.2007).
Ciò vale, in particolare, per i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché per l'imposta di registro, che sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019;
Cass. 12740/2020).
Nel caso di specie, l'appellante ha fornito prova della avvenuta notifica di tre atti interruttivi successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 298 2001 0030908550001.
Invero, il 9.4.2003 è stata notificata - tramite messo notificatore, ai sensi dell'art. 139 c.p.p., con ricezione della raccomandata informativa a mani della ricorrente - l'intimazione di pagamento n. 298 2003
9006446775999; il 15.11.2010 è stata notificata per compiuta giacenza la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 293 2009 00000574027/900; infine, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 298 2012
9012304503000 – oggetto di impugnazione in primo grado – il 30.5.2012 (in sede di ricorso la contribuente ha riconosciuto che essa è stata notificata in data non antecedente al 28.5.2012.
Dunque, il termine di prescrizione decennale cui era soggetto il tributo Irpef relativo all'anno di imposta 1993 oggetto di imposizione non era decorso alla data di notifica di tale ultima intimazione di pagamento.
Per rispondere all'altro motivo di censura proposto anche dall'Agenzia delle Entrate, va infine osservato che il ricorso è stato presentato nel rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto gravato (intimazione di pagamento n. 298 2012 9012304503000 notificata il 30.5.2012; ricorso spedito il 27.7.2012).
L'appellata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano per ciascuna in
€ 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n°3312/2019.
Visto l'art. 91 comma 1 c.p.c.,
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle
Entrate delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per ciascuna in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge. Il presidente relatore ed estensoreGIUSEPPINA STORACI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7701/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1648/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129012304503000 C.S.S.N. 1993
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129012304503000 IMP.PATRIM. 1993
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129012304503000 IRPEF-ALTRO 1993 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 3312/12 R.G.R., Resistente_1 ha impugnato le intimazioni di pagamento n. 298 2012 9012304503000 per Irpef relativa all'anno di imposta 1993 e n. 298 2012 9012304604000 per Irpef relativa all'anno di imposta 1994, lamentando l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa (anche in considerazione della mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte), la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l'inesistenza della pretesa tributaria.
La Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) si costituiva in giudizio e chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e/o improponibile e, comunque, infondato nel merito.
L'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa ai sensi dell'art. 39 D.L.vo 546/92, chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente e, nel merito, che venisse dichiarato legittimo l'operato dell'Ufficio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza n°3312/2012, accoglieva il ricorso – non avendo il concessionario e l'ente impositore provato il verificarsi di cause interruttive della prescrizione quinquennale successive alla notifica delle cartelle di pagamento sottostanti agli atti impugnati avvenuta nel
2003 - e condannava il concessionario soccombente al pagamento delle spese processuali, essendo addebitabile solo alla Serit Sicilia s.p.a. la responsabilità dell'avere determinato la lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Riscossione Sicilia s.p.a. – ora Agenzia delle Entrate
Riscossione – limitatamente all'intimazione di pagamento n. 298 2012 9012304503000, riguardante la cartella di pagamento n. 298 2001 0030908550001, essendo cessata la materia del contendere con riguardo alla n. 298 2012 9012304604000, riguardante la cartella di pagamento n. 298 2001 0038648271001, in quanto oggetto di sgravio totale nell'anno 2014 con conseguente cessazione della materia del contendere.
Chiedeva che la sentenza di primo grado venisse annullata e/o riformata e che, per l'effetto, venisse dichiarata legittima la cartella esattoriale, per il seguente motivo: erronea interpretazione di legge in tema di prescrizione dei tributi Irpef ed erronea valutazione della documentazione depositata in atti.
Chiedeva, altresì, che venisse annullata la condanna a suo carico alle spese del giudizio e che parte resistente venisse condannata al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto e che, in subordine, la sentenza di primo grado venisse riformata e venisse dichiarato dovuto il carico iscritto a ruolo, non essendo maturata la prescrizione decennale del credito tributario e non avendo la contribuente fornito prova della non debenza dell'Irpef di cui è stato richiesto il versamento.
Chiedeva, inoltre, che la resistente venisse condannata al pagamento delle spese processuali.
Parte resistente, regolarmente citata in giudizio (cfr. pec di consegna del 6.12.2019), non si costituiva.
All'udienza del 16.2.2026, l'appello veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Va premesso che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di primo grado, “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4,
c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cass. sez. 5 n. 24322/2014 in parte motiva;
Cass. sez. 5 n. 2941 del 9.2.2007).
Ciò vale, in particolare, per i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché per l'imposta di registro, che sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019;
Cass. 12740/2020).
Nel caso di specie, l'appellante ha fornito prova della avvenuta notifica di tre atti interruttivi successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 298 2001 0030908550001.
Invero, il 9.4.2003 è stata notificata - tramite messo notificatore, ai sensi dell'art. 139 c.p.p., con ricezione della raccomandata informativa a mani della ricorrente - l'intimazione di pagamento n. 298 2003
9006446775999; il 15.11.2010 è stata notificata per compiuta giacenza la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 293 2009 00000574027/900; infine, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 298 2012
9012304503000 – oggetto di impugnazione in primo grado – il 30.5.2012 (in sede di ricorso la contribuente ha riconosciuto che essa è stata notificata in data non antecedente al 28.5.2012.
Dunque, il termine di prescrizione decennale cui era soggetto il tributo Irpef relativo all'anno di imposta 1993 oggetto di imposizione non era decorso alla data di notifica di tale ultima intimazione di pagamento.
Per rispondere all'altro motivo di censura proposto anche dall'Agenzia delle Entrate, va infine osservato che il ricorso è stato presentato nel rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto gravato (intimazione di pagamento n. 298 2012 9012304503000 notificata il 30.5.2012; ricorso spedito il 27.7.2012).
L'appellata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano per ciascuna in
€ 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n°3312/2019.
Visto l'art. 91 comma 1 c.p.c.,
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle
Entrate delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per ciascuna in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge. Il presidente relatore ed estensoreGIUSEPPINA STORACI