CASS
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 4580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4580 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4580 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 20/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 24 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in accoglimento del reclamo proposto da IN NO, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., gli aveva consentito di detenere in permanenza un «dispositivo di lettura musicale già autorizzato». 1.1. Con sentenza n. 9669 in data 19 ottobre 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza. 1.2. Con ordinanza in data 6 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in qualità di giudice del rinvio, ha accolto il reclamo presentato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen. 2. IN NO ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Barbara Amicarella, deducendo, con un unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 678 cod. proc. pen. 3. In data 13 giugno 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. Tanto premesso, deve osservarsi che, con dichiarazione autografa pervenuta in Cancelleria, via PEC, in data 9 settembre 2024 NO ha espressamente rinunciato al ricorso per cassazione, avendo la direzione dell'istituto penitenziario messo in esecuzione il provvedimento di reclamo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 20 novembre 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4580 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 20/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 24 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in accoglimento del reclamo proposto da IN NO, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., gli aveva consentito di detenere in permanenza un «dispositivo di lettura musicale già autorizzato». 1.1. Con sentenza n. 9669 in data 19 ottobre 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza. 1.2. Con ordinanza in data 6 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in qualità di giudice del rinvio, ha accolto il reclamo presentato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen. 2. IN NO ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Barbara Amicarella, deducendo, con un unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 678 cod. proc. pen. 3. In data 13 giugno 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. Tanto premesso, deve osservarsi che, con dichiarazione autografa pervenuta in Cancelleria, via PEC, in data 9 settembre 2024 NO ha espressamente rinunciato al ricorso per cassazione, avendo la direzione dell'istituto penitenziario messo in esecuzione il provvedimento di reclamo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 20 novembre 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore