Articolo 6 della Legge 15 novembre 1973, n. 734
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 novembre 1973
Art. 6.
I proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato vanno versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono comunque la ripartizione dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore del personale statale.
Sono fatte salve le norme che dispongono le assegnazioni di una quota dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore di fondi di previdenza.
Con decreto del Ministro per il tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.
Entrata in vigore il 25 novembre 1973
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