Art. 30.
Il personale salariato di cui all' articolo 64 della, legge 5 marzo 1961, n. 90 , in servizio alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed adibito a mansioni non salariali da data posteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90 , e' collocato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1ª allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1037, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni.
Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme contenute nell' articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 .
Nei riguardi del personale inquadrato nella 3ª categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 64 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90 , pio essere disposto il passaggio alla categoria superiore prescindendo dal diploma di ragioniere.
Un terzo dei posti messi a concorso nei ruoli di cui agli annessi quadri IV, V, VIII e IX e' riservato al personale di cui ai precedenti commi e all'ultimo comma dell'articolo 29, prescindendo dal limite di eta' ma in possesso del prescritto titolo di studio.
Della riserva stabilita al comma precedente sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso del prescritto titolo di studio.
Il personale salariato di cui all' articolo 64 della, legge 5 marzo 1961, n. 90 , in servizio alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed adibito a mansioni non salariali da data posteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90 , e' collocato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1ª allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1037, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni.
Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme contenute nell' articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 .
Nei riguardi del personale inquadrato nella 3ª categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 64 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90 , pio essere disposto il passaggio alla categoria superiore prescindendo dal diploma di ragioniere.
Un terzo dei posti messi a concorso nei ruoli di cui agli annessi quadri IV, V, VIII e IX e' riservato al personale di cui ai precedenti commi e all'ultimo comma dell'articolo 29, prescindendo dal limite di eta' ma in possesso del prescritto titolo di studio.
Della riserva stabilita al comma precedente sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso del prescritto titolo di studio.