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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 24.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1551 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Crispo presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla Carrara
Masseria Peschiera n. 10/1;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione recante n prot.
.7200.09/01/2025.0009909 notificata in data 8.2.2025 con la quale gli era CP_1
stato intimato il pagamento, in favore dell' , della somma di € 2.672.00, CP_1
asseritamente dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2010.
A sostegno dell'opposizione lo eccepiva l'intervenuta prescrizione Parte_1
quinquennale del credito vantato dall' . CP_1
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità
dell'impugnata ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dallo è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
È priva di pregio, infatti, l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall' con l'ordinanza ingiunzione oggetto di disamina fatta valere da parte CP_1
ricorrente.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa,
secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass.
Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16 agosto 2006, n.
18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria è
intervenuta nell'anno 2016 e ad essa ha fatto seguito la notifica degli avvisi di accertamento avvenuto - come si evince dalla cartolina di ricevimento allegata nel proprio fascicolo dall - in data 10.10.2019. CP_1
Sulla validità della notifica di tale atto parte ricorrente nulla ha eccepito.
Ne consegue che, allorquando è stata effettuata la notifica dell'ordinanza ingiunzione de qua (8.2.2025), il termine prescrizionale (quinquennale) non era affatto decorso.
Nel calcolo della prescrizione, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020
al 30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che l'avviso di accertamento notificato il 10.10.2019 si sarebbe dovuto prescrivere in data 10.10.2024, ma in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni e dunque la prescrizione ancora non si è verificata. Infatti, il termine di 311 giorni sarebbe scaduto il 17.8.2025. Ebbene, l'ordinanza ingiunzione qui impugnata è stata notificata l'8.2.2025 quindi perfettamente nei termini di prescrizione quinquennale.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie pari a 2.672.00
€). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nell'accertare il mancato decorso di un termine impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1551 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna lo al pagamento in favore dell delle spese del Parte_1 CP_1
giudizio che liquida in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 24.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 24.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1551 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Crispo presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla Carrara
Masseria Peschiera n. 10/1;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione recante n prot.
.7200.09/01/2025.0009909 notificata in data 8.2.2025 con la quale gli era CP_1
stato intimato il pagamento, in favore dell' , della somma di € 2.672.00, CP_1
asseritamente dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2010.
A sostegno dell'opposizione lo eccepiva l'intervenuta prescrizione Parte_1
quinquennale del credito vantato dall' . CP_1
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità
dell'impugnata ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dallo è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
È priva di pregio, infatti, l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall' con l'ordinanza ingiunzione oggetto di disamina fatta valere da parte CP_1
ricorrente.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa,
secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass.
Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16 agosto 2006, n.
18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria è
intervenuta nell'anno 2016 e ad essa ha fatto seguito la notifica degli avvisi di accertamento avvenuto - come si evince dalla cartolina di ricevimento allegata nel proprio fascicolo dall - in data 10.10.2019. CP_1
Sulla validità della notifica di tale atto parte ricorrente nulla ha eccepito.
Ne consegue che, allorquando è stata effettuata la notifica dell'ordinanza ingiunzione de qua (8.2.2025), il termine prescrizionale (quinquennale) non era affatto decorso.
Nel calcolo della prescrizione, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020
al 30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che l'avviso di accertamento notificato il 10.10.2019 si sarebbe dovuto prescrivere in data 10.10.2024, ma in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni e dunque la prescrizione ancora non si è verificata. Infatti, il termine di 311 giorni sarebbe scaduto il 17.8.2025. Ebbene, l'ordinanza ingiunzione qui impugnata è stata notificata l'8.2.2025 quindi perfettamente nei termini di prescrizione quinquennale.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie pari a 2.672.00
€). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nell'accertare il mancato decorso di un termine impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1551 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna lo al pagamento in favore dell delle spese del Parte_1 CP_1
giudizio che liquida in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 24.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro