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Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/07/2023, n. 33484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33484 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IT SE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 2 marzo 2023 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza del 14 giugno 2023 la relazione fatta dal Consigliere SE NA RI PA;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Valerio Vianello Accorretti e Diego Brancia, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 marzo 2023 il Tribunale di Catanzaro - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato l'ordinanza emessa il 10 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città con cui a SE Penale Sent. Sez. 6 Num. 33484 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 14/06/2023 Prossonnariti è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a una estorsione aggravata anche dall'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale è stato proposto ricorso per cassazione dai difensori dell'indagato con due atti distinti. 3. L'avv. Valerio Vianello Accorretti ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione ed erronea applicazione dell'art. 292, comma 2, lett. b), c) e c-bis), cod. proc. pen., in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. e vizi della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto - sulla base di argomentazioni generiche - l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica, che sarebbe priva dell'esposizione dei fatti contestati e delle norme asseritannente violate dall'indagato, oltre che dell'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge, che si assumono violate, imposto a pena di nullità dall'art. 292, comma 2 lettera b) come contenuto minimo dell'ordinanza che dispone una misura cautelare, ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Esso, quindi, non può dirsi soddisfatto, come invece ritenuto dal Tribunale, sulla base del richiamo a un altro provvedimento. Del pari, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare non può ritenersi assolto per quanto concerne l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, come effettuato nell'ordinanza impugnata, occorrendo, invece, una valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie, singolarmente assunte e complessivamente considerate;
2.2 violazione ed erronea applicazione degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 271 stesso codice nonché vizi della motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il Rit n. 1209/2018. Secondo il ricorrente, la nota, con cui il 2 agosto 2018 la Questura di Vibo Valentia aveva richiesto l'emissione di un provvedimento intercettativo d'urgenza, sarebbe stata inidonea a dimostrare il presupposto indiziario, posto a suo sostegno, ossia l'operatività della cosca La RO, così difettando i presupposti di cui all'art. 266 cod. proc. pen.; il decreto, emesso d'urgenza il 2 agosto 2018 dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, non avrebbe avuto un'idonea motivazione sia in ordine ai sufficienti indizi di reato sia all'indispensabilità dello strumento captativo e all'urgenza di disporre l'attività, così violando gli artt. 266 e 267 cod. proc. pen.; il decreto di convalida, emesso il 3 agosto 2018 dal Giudice per le indagini preliminari, non avrebbe assolto ai suoi oneri di verifica motivazionale in ordine ai presupposti richiesti per avvalersi dello strumento intercettativo, avendo, tra 2 l'altro, valorizzato illegittimamente una fonte confidenziale. Ciononostante, il Tribunale aveva rigettato l'eccezione sollevata, senza valutare il contenuto specifico dei provvedimenti in questione. Secondo il ricorrente l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate "inciderebbe decisamente sulla ricostruzione accusatoria di cui all'ordinanza gravata"; 2.3 violazione ed erronea applicazione degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 stesso codice nonché vizi della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il Rit n. 1247/2018. Secondo il ricorrente, la motivazione del Tribunale sarebbe apparente e l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate inciderebbe decisamente sulla ricostruzione storica di cui all'ordinanza gravata - anche considerando che proprio attraverso il Rit censurato era stata captata l'unica intercettazione in cui sarebbe stata registrata la voce del IT, tra l'altro in un dialogo specificamente valorizzato ai fini della sussistenza della gravità indiziaria per i fatti di cui al capo N); 2.4 violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non avrebbe dato risposta agli specifici motivi di riesame e non avrebbe indicato gli elementi da cui desumere che nel progressivo numero 52 si stesse parlando effettivamente di ND e che lo stesso avesse corrisposto delle somme agli indagati. Né il Tribunale avrebbe spiegato sia la distonia dell'assunto accusatorio con la frase dell'indagato, che aveva affermato di non aver mai parlato con ND, sia l'assenza di riferimenti espliciti al ricorrente nei progressivi numero 53 e 54, in cui si sarebbe affrontato l'argomento della spartizione delle somme estorsive. Inoltre, il Tribunale non avrebbe speso neanche un rigo di motivazione per confutare il contenuto della consulenza tecnica di parte, che aveva escluso la corrispondenza tra la voce dell'indagato e quella a lui attribuita nel progressivo numero 52; 2.5 violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante de qua. In ordine al metodo mafioso il Tribunale non avrebbe specificato quali sarebbero state le modalità delle condotte, commesse in danno di ND, e non avrebbe individuato il quid pluris minatorio o violento, necessario per superare l'ordinario alveo applicativo previsto dall'art. 629 cod. pen. Inoltre, nulla avrebbe articolato in merito al profilo psicologico, limitandosi a formulare considerazioni generiche di mero contesto;
3 2.6 violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha respinto la richiesta di applicare al ricorrente una misura cautelare meno gravosa, non avendo tenuto conto che all'indagato, incensurato e con condizioni economiche agiate, era stata contestata un'unica condotta di reato, non vi erano elementi attuali e concreti per affermare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato o di inquinamento probatorio o di fuga e il fatto reato risaliva ormai a cinque anni fa. 3. L'avv. Diego Brancia ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione ed erronea applicazione degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 stesso codice nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il Rit n. 1209/2018. Secondo il ricorrente, il decreto del Pubblico ministero non era motivato neppure per quanto attiene la giustificazione della necessità di procedere con il decreto di urgenza e il Giudice per le indagini preliminari avrebbe convalidato, pur essendo assente il requisito del grave pregiudizio che le indagini avrebbero subito in caso di ritardo nell'attivazione delle intercettazioni. Peraltro, i sufficienti indizi, posti alla base del decreto di intercettazione di urgenza, sarebbero stati estrapolati da fonti confidenziali in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen.; 3.2 violazione ed erronea applicazione degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen. con riferimento alle intercettazioni disposte con il Rit n. 1247/2018. Secondo il ricorrente, il decreto autorizzativo delle suddette operazioni, datato 16 agosto 2018, avrebbe richiamato il decreto emesso dal Pubblico ministero, basato sull'informativa di reato redatta il 13 agosto 2018, ma tale informativa, lungi dall'individuare ed elencare sufficienti indizi di reato, avrebbe richiamato sentenze di condanne per delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. risalenti nel tempo, emesse a carico di soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa La RO di Tropea, e le dichiarazioni rese da AN AR, relative all'anno 2008; dichiarazioni che poi erano state ritrattate. Sia nel decreto del Pubblico ministero che in quello di convalida del Giudice per le indagini preliminari non vi sarebbe alcun riferimento al requisito dell'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini;
riferimento tanto più necessario perché era già in atto l'intercettazione del traffico telefonico avente ad oggetto le utenze intestate ad TO La RO. Peraltro, il decreto genetico delle operazioni di intercettazioni era stato eseguito nell'ambito di un procedimento penale iscritto contro ignoti e solo con la nota della Polizia giudiziaria del 26 settembre 2018 si sarebbe appreso dell'avvenuta iscrizione contro noti, senza tuttavia dare 4 comunicazione o motivazione di tale circostanza nella nota di Polizia giudiziaria e negli atti autorizzativi, scaturiti dalla stessa;
3.3 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermata sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto di cui al capo N), fondata su pochissime conversazioni captate, rispetto alle quali soltanto una avrebbe visto come protagonista diretto l'indagato, ma in relazione ad essa la consulenza tecnica di parte avrebbe posto dubbi sull'attribuibilità della voce all'indagato. Inoltre, l'assunzione di RO IT presso la struttura ricettiva, riconducibile a NC ND, non proverebbe nulla in termini di gravità indiziaria circa il coinvolgimento dell'indagato nella vicenda, peraltro con un ruolo neanche ben identificato. Anche il progressivo numero 53, da cui si evince la critica per un'ambasciata effettuata tramite terze persone, non potrebbe riferirsi all'indagato, posto che un individuo avvezzo ad avere contatti con certi ambienti criminali non commetterebbe mai determinate leggerezze;
3.4 (indicato in ricorso come 3) violazione di legge e vizi della motivazione, non avendo il Tribunale effettuato alcun riferimento al contenuto e alle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica di parte, che poneva in dubbio che la voce attribuita al ricorrente fosse proprio la sua;
3.5 (indicato in ricorso come 4) violazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen., non avendo il Tribunale applicato correttamente i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in materia, in quanto non avrebbe considerato che l'indagato era stato protagonista diretto in occasione di una sola conversazione, da cui emergerebbe la sua estraneità alla vicenda estorsiva, cosicché non avrebbe fatto alcun ricorso all'uso del metodo mafioso. Inoltre, il Tribunale non avrebbe evidenziato alcun elemento indiziario sulla cui base poter dimostrare la consapevolezza dell'indagato di agire al fine di agevolare la consorteria criminale di cui al capo A) della provvisoria imputazione;
3.6 (indicato in ricorso come 5) violazione dell'art. 274 lettera c) cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esigenze cautelari, non avendo considerato l'unicità della condotta di reato, l'incensuratezza, le condizioni economiche agiate, l'assenza di connessioni con la criminalità organizzata, il tempo decorso dai fatti;
3.7 (indicato in ricorso come 6) violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. con riferimento al principio di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, in quanto, a fronte delle argomentazioni fornite dalla difesa, il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter fronteggiare le esigenze cautelari del caso in esame mediante l'applicazione di una misura meno afflittiva di quella in atto. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo alle censure concernenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accoglimento preclude l'esame dei motivi relativi all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e alle esigenze cautelari. 2. fl primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Valerio Vianello Accorretti, con cui si è dedotto il difetto sia del "contenuto minimo" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare sia dell'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, è, in parte, privo di specificità e, in parte, manifestamente infondato. E' stato già osservato da questa Corte (Sez. 6, n. 40978 del 15/09/2015 - dep. 12/10/2015, P.M. in proc. De Luca, Rv. 264657 -01; Sez. 5, n. 11922 del 2/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 -01) che la legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha novellato l'art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., non ha carattere innovativo e non mira a introdurre un mero formalismo, che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, senza possibilità di rinvio ad altri atti. Il riferimento alla "autonoma valutazione" non aggiunge, a quelli preesistenti, un nuovo requisito a pena di nullità ma avalla quell'interpretazione secondo la quale il provvedimento cautelare, oltre ad avere il necessario contenuto "informativo", deve rendere evidente che il giudicante ha compiuto un'effettiva valutazione e non si è limitato ad aderire acriticamente alle scelte dell'accusa. Si deve rimarcare che l'aggettivo "autonoma" è riferito alla "valutazione", ma non alla "esposizione" delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, cosicché la riforma sembra implicitamente legittimare proprio il "copia e incolla" della richiesta del Pubblico ministero in punto di esposizione degli indizi (cui il Giudice ricorrerà se e nella misura in cui tale esposizione è adeguata ed organica); piuttosto, sarà la valutazione del Pubblico ministero sugli elementi indiziari (per lo più esposti in atti della polizia giudiziaria) e della loro gravità a non poter essere recepita acriticamente dal Giudice, il cui provvedimento - per non essere affetto da nullità - dovrà far emergere una propria valutazione autonoma. 2.1 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche risulta evidente che non coglie nel segno la doglianza del ricorrente, secondo cui l'ordinanza genetica sarebbe illegittima non contenendo l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle norme violate. Come già rilevato dal Tribunale, l'anzidetta ordinanza, al riguardo, ha fatto rinvio per relationem alla richiesta, formulata dal Pubblico ministero, e tale rinvio 6 non presenta profilo alcuno di criticità, atteso che una motivazione, che rinvii al contenuto informativo o al capo di imputazione provvisorio, esposti nella richiesta del Pubblico ministero, ben può soddisfare l'obbligo della motivazione, rendendo edotto il destinatario dell'ordinanza dei presupposti di fatto della misura applicata (cfr. Sez. 6, n. 40978 del 5/09/2015, De Luca , n.m.). 2.2 Nemmeno la censura sul difetto di autonoma valutazione coglie nel segno. Deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare (ex multis: Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760 - 01) che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione, che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. Nel caso in esame, siffatto onere non è stato assolto dal ricorrente, che si è limitato a dedurre che il Giudice per le indagini preliminari aveva operato un mero rinvio alla richiesta di misura cautelare. Peraltro, come rimarcato dal Tribunale di Catanzaro, la doglianza, relativa al difetto di autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari, era stata formulata anche in sede di riesame ma in modo del tutto generico, così che l'ordinanza impugnata risulta conforme al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01), secondo cui, in tema di impugnazione avverso i provvedimenti "de libertate", qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita, in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti tali da condurre a conclusioni diverse, il Tribunale, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e a indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento impugnato, in cui rinvenire detta autonoma valutazione. 3. Anche i motivi, formulati in entrambi gli atti di ricorso, concernenti l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sono privi di specificità. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 36874 del 13/6/2017, Romeo, Rv. 274934; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900) ha in più occasioni ribadito che la motivazione dei decreti 7 autorizzativi delle intercettazioni, nel chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso a detto intrusivo mezzo di ricerca della prova, deve necessariamente spiegare le ragioni che impongono l'intercettazione di una determina utenza telefonica, che fa capo a una specifica persona, indicando la base indiziaria del reato, per il quale si procede, e il collegamento tra l'indagine in corso e la persona, che si intende intercettare, affinché possa esserne verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l'adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost. Siffatto onere motivazionale si attenua con riguardo ai reati di criminalità organizzata. In tali casi, infatti, ciò che deve essere verificata è la consistenza dell'ipotesi accusatoria, della qualificazione del fatto ipotizzato, della struttura della base indiziaria, prescindendo dal "quantum" di colpevolezza. Come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, Galea, Rv. 280062 - 01; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555; Sez. 6, n. 28252 del 6/04/2017, Di Palma, Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127), si tratta di una verifica che deve essere compiuta in relazione all'indagine nel suo complesso e, quindi, per tutti reati per i quali vi sia quantomeno connessione probatoria (vale, al riguardo, quanto elaborato in tema di identità o diversità di procedimento ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen.) e non certo con riferimento ad ogni singolo indagato. In altri termini, in queste ultime ipotesi, il giudizio prognostico, che deve effettuare il magistrato, è sulla probabilità che sia stato commesso uno dei reati previsti per legittimare un'intercettazione e, ovviamente, il vaglio del giudice deve essere eseguito in modo idoneo ad indicare l'attendibilità della fattispecie probatoria e la necessità del mezzo di ricerca della prova. Nel caso in esame, Il Tribunale ha respinto le analoghe eccezioni, presentate in sede di riesame, avendo rimarcato che il decreto di urgenza del 2 agosto 2018 e il successivo decreto di convalida del 3 agosto 2018 erano adeguatamente motivati in ordine alla sufficienza degli indizi in relazione al fatto di reato ipotizzato e alla necessità di procedere alle captazioni per il proseguimento delle indagini. Il Tribunale ha ritenuto che lo stesso era a dirsi per la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni formulate in via ordinaria il 13 agosto 2018, accolta dal Giudice per le indagini preliminari il successivo 16 agosto, contenente ampi riferimenti alla perdurante operatività del clan La RO nella zona di Tropea e alla presenza di gruppi contrapposti, che si erano fronteggiati in un acceso diverbio pubblicamente, in pieno giorno, in una piazza di Tropea, frequentata da residenti e turisti, incuranti della presenza di molte persone;
veniva segnalata 8 anche la presenza di un terzo gruppo che monitorava a breve distanza l'andamento dell'alterco, evidentemente pronto ad intervenire. Trattasi di motivazione, con cui il ricorrente non si è confrontato adeguatamente e che non presta il fianco a rilievi censori, avendo il Tribunale correttamente valutato l'apparato giustificativo dei decreti suindicati alla luce del fatto che l'autorizzazione è stata concessa in relazione a reati di criminalità organizzata e, dunque, sul presupposto di sufficienti indizi di reato (e non di colpevolezza) e della mera necessità delle captazioni per il proseguimento delle indagini (e non della loro indispensabilità). 3.1 Giova precisare che del tutto generico è anche il riferimento all'utilizzo della fonte confidenziale. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare che il Tribunale avrebbe valorizzato una fonte confidenziale, senza, però, indicare specificamente a quale fine ciò fosse accaduto. Tale specificazione si rendeva necessaria ove si consideri che in base all'art. 13 D.L. n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991, e all'art. 203 cod. proc. pen. è espressamente vietata l'utilizzazione di informazioni confidenziali al fine di ritenere la sussistenza di sufficienti indizi per disporre le intercettazioni. Tali elementi, però, come chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 - 03), possono essere utilizzati, quando vi siano gli indizi di reato desunti aliunde, al diverso fine di conoscere il collegamento tra il soggetto da intercettare e la data utenza telefonica, poiché questa non è attività di ricostruzione del quadro indiziario. La regola di inutilizzabilità citata non è violata nel ben diverso caso in cui le informazioni confidenziali servano da stimolo per la polizia giudiziaria per svolgere indagini, nel corso delle quali risultino poi individuati indizi che consentano, autonomamente, l'autorizzazione del dato mezzo di ricerca della prova. 4. A conclusioni diverse deve pervenirsi con riguardo ai rilievi difensivi, formulati in entrambi gli atti di ricorso, concernenti l'omesso esame della consulenza tecnica di parte, allegata ai motivi del riesame, che aveva escluso la corrispondenza tra la voce dell'indagato e quella a lui attribuita nel progressivo n. 52. Deve premettersi che il difensore, a norma degli artt. 233 e 121 cod. proc. pen., può depositare memorie e allegare consulenze tecniche di parte in ogni stato e grado del procedimento. L'omessa valutazione di tali atti, pur non essendo causa di nullità della sentenza, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione, che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. A tale approdo, con specifico riguardo alle memorie difensive, è pervenuto l'orientamento prevalente di questa Corte (Sez. 3, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sez. 3, n. 23097 dell'8/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 03; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01_, Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713), che ha anche precisato che il giudice di legittimità non è legato al dato secco e formale della mancata menzione ed espressa considerazione della memoria nel provvedimento impugnato ma deve operare un apprezzamento in concreto sulla capacità del dato, esaltato nella memoria e trascurato dal giudice di merito, di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo del provvedimento impugnato. Un corollario di questa affermazione, correlato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, Rv 268823, è che la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronuncia versata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione da parte del ricorrente. Nel caso in esame, la gravità indiziaria è stata affermata dal Tribunale sulla base, segnatamente, della conversazione captata il 27 novembre 2018, che sarebbe avvenuta tra TO La RO, SE IT e EN IT, da cui "emerge la pianificazione e l'esecuzione della contestata condotta di estorsione continuata" da parte degli interlocutori stessi. La consulenza tecnica aveva escluso la corrispondenza tra la voce dell'indagato e quella a lui attribuita nel progressivo n. 52, così che è evidente, come dedotto dal ricorrente, che l'attribuibilità al ricorrente della voce di uno dei partecipi della conversazione era, quindi, un dato decisivo. Pur avendo il ricorrente contestato il suo coinvolgimento e prodotto la consulenza tecnica di parte a sostegno della sua censura, nella motivazione dell'ordinanza impugnata non si fa riferimento alcuno alla consulenza tecnica. Né si indicano le ragioni per cui si è ritenuto che il ricorrente fosse uno degli interlocutori della conversazione, avendo il Tribunale valutato il contenuto delle intercettazioni, senza però in alcun passaggio della motivazione chiarire perché il ricorrente è stato considerato uno degli interlocutori della conversazione. In tale situazione, pur non trascurandosi il rilievo che il giudice non è tenuto a motivare su tutte le argomentazioni svolte nella consulenza tecnica, che è atto difensivo di parte, quando indichi, con esauriente e congrua motivazione, le ragioni della decisione adottata fondandola su molteplici elementi probatori, che rendono superfluo un particolare approfondimento delle osservazioni del consulente di parte (cfr. Sez. 6, n. 8716 del 13/01/1978, Coppola, Rv. 139526 - 01), deve rilevarsi che non può ritenersi neanche implicitamente disattesa la conclusione espressa nella consulenza tecnica di parte. Ne discende che l'omessa valutazione dell'anzidetta consulenza tecnica si traduce in un difetto motivazionale, rilevante ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che provvederà a colmare le lacune motivazionali sopra indicate. 5. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza del 14 giugno 2023 la relazione fatta dal Consigliere SE NA RI PA;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Valerio Vianello Accorretti e Diego Brancia, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 marzo 2023 il Tribunale di Catanzaro - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato l'ordinanza emessa il 10 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città con cui a SE Penale Sent. Sez. 6 Num. 33484 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 14/06/2023 Prossonnariti è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a una estorsione aggravata anche dall'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale è stato proposto ricorso per cassazione dai difensori dell'indagato con due atti distinti. 3. L'avv. Valerio Vianello Accorretti ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione ed erronea applicazione dell'art. 292, comma 2, lett. b), c) e c-bis), cod. proc. pen., in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. e vizi della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto - sulla base di argomentazioni generiche - l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica, che sarebbe priva dell'esposizione dei fatti contestati e delle norme asseritannente violate dall'indagato, oltre che dell'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge, che si assumono violate, imposto a pena di nullità dall'art. 292, comma 2 lettera b) come contenuto minimo dell'ordinanza che dispone una misura cautelare, ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Esso, quindi, non può dirsi soddisfatto, come invece ritenuto dal Tribunale, sulla base del richiamo a un altro provvedimento. Del pari, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare non può ritenersi assolto per quanto concerne l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, come effettuato nell'ordinanza impugnata, occorrendo, invece, una valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie, singolarmente assunte e complessivamente considerate;
2.2 violazione ed erronea applicazione degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 271 stesso codice nonché vizi della motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il Rit n. 1209/2018. Secondo il ricorrente, la nota, con cui il 2 agosto 2018 la Questura di Vibo Valentia aveva richiesto l'emissione di un provvedimento intercettativo d'urgenza, sarebbe stata inidonea a dimostrare il presupposto indiziario, posto a suo sostegno, ossia l'operatività della cosca La RO, così difettando i presupposti di cui all'art. 266 cod. proc. pen.; il decreto, emesso d'urgenza il 2 agosto 2018 dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, non avrebbe avuto un'idonea motivazione sia in ordine ai sufficienti indizi di reato sia all'indispensabilità dello strumento captativo e all'urgenza di disporre l'attività, così violando gli artt. 266 e 267 cod. proc. pen.; il decreto di convalida, emesso il 3 agosto 2018 dal Giudice per le indagini preliminari, non avrebbe assolto ai suoi oneri di verifica motivazionale in ordine ai presupposti richiesti per avvalersi dello strumento intercettativo, avendo, tra 2 l'altro, valorizzato illegittimamente una fonte confidenziale. Ciononostante, il Tribunale aveva rigettato l'eccezione sollevata, senza valutare il contenuto specifico dei provvedimenti in questione. Secondo il ricorrente l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate "inciderebbe decisamente sulla ricostruzione accusatoria di cui all'ordinanza gravata"; 2.3 violazione ed erronea applicazione degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 stesso codice nonché vizi della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il Rit n. 1247/2018. Secondo il ricorrente, la motivazione del Tribunale sarebbe apparente e l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate inciderebbe decisamente sulla ricostruzione storica di cui all'ordinanza gravata - anche considerando che proprio attraverso il Rit censurato era stata captata l'unica intercettazione in cui sarebbe stata registrata la voce del IT, tra l'altro in un dialogo specificamente valorizzato ai fini della sussistenza della gravità indiziaria per i fatti di cui al capo N); 2.4 violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non avrebbe dato risposta agli specifici motivi di riesame e non avrebbe indicato gli elementi da cui desumere che nel progressivo numero 52 si stesse parlando effettivamente di ND e che lo stesso avesse corrisposto delle somme agli indagati. Né il Tribunale avrebbe spiegato sia la distonia dell'assunto accusatorio con la frase dell'indagato, che aveva affermato di non aver mai parlato con ND, sia l'assenza di riferimenti espliciti al ricorrente nei progressivi numero 53 e 54, in cui si sarebbe affrontato l'argomento della spartizione delle somme estorsive. Inoltre, il Tribunale non avrebbe speso neanche un rigo di motivazione per confutare il contenuto della consulenza tecnica di parte, che aveva escluso la corrispondenza tra la voce dell'indagato e quella a lui attribuita nel progressivo numero 52; 2.5 violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante de qua. In ordine al metodo mafioso il Tribunale non avrebbe specificato quali sarebbero state le modalità delle condotte, commesse in danno di ND, e non avrebbe individuato il quid pluris minatorio o violento, necessario per superare l'ordinario alveo applicativo previsto dall'art. 629 cod. pen. Inoltre, nulla avrebbe articolato in merito al profilo psicologico, limitandosi a formulare considerazioni generiche di mero contesto;
3 2.6 violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha respinto la richiesta di applicare al ricorrente una misura cautelare meno gravosa, non avendo tenuto conto che all'indagato, incensurato e con condizioni economiche agiate, era stata contestata un'unica condotta di reato, non vi erano elementi attuali e concreti per affermare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato o di inquinamento probatorio o di fuga e il fatto reato risaliva ormai a cinque anni fa. 3. L'avv. Diego Brancia ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione ed erronea applicazione degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 stesso codice nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il Rit n. 1209/2018. Secondo il ricorrente, il decreto del Pubblico ministero non era motivato neppure per quanto attiene la giustificazione della necessità di procedere con il decreto di urgenza e il Giudice per le indagini preliminari avrebbe convalidato, pur essendo assente il requisito del grave pregiudizio che le indagini avrebbero subito in caso di ritardo nell'attivazione delle intercettazioni. Peraltro, i sufficienti indizi, posti alla base del decreto di intercettazione di urgenza, sarebbero stati estrapolati da fonti confidenziali in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen.; 3.2 violazione ed erronea applicazione degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen. con riferimento alle intercettazioni disposte con il Rit n. 1247/2018. Secondo il ricorrente, il decreto autorizzativo delle suddette operazioni, datato 16 agosto 2018, avrebbe richiamato il decreto emesso dal Pubblico ministero, basato sull'informativa di reato redatta il 13 agosto 2018, ma tale informativa, lungi dall'individuare ed elencare sufficienti indizi di reato, avrebbe richiamato sentenze di condanne per delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. risalenti nel tempo, emesse a carico di soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa La RO di Tropea, e le dichiarazioni rese da AN AR, relative all'anno 2008; dichiarazioni che poi erano state ritrattate. Sia nel decreto del Pubblico ministero che in quello di convalida del Giudice per le indagini preliminari non vi sarebbe alcun riferimento al requisito dell'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini;
riferimento tanto più necessario perché era già in atto l'intercettazione del traffico telefonico avente ad oggetto le utenze intestate ad TO La RO. Peraltro, il decreto genetico delle operazioni di intercettazioni era stato eseguito nell'ambito di un procedimento penale iscritto contro ignoti e solo con la nota della Polizia giudiziaria del 26 settembre 2018 si sarebbe appreso dell'avvenuta iscrizione contro noti, senza tuttavia dare 4 comunicazione o motivazione di tale circostanza nella nota di Polizia giudiziaria e negli atti autorizzativi, scaturiti dalla stessa;
3.3 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermata sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto di cui al capo N), fondata su pochissime conversazioni captate, rispetto alle quali soltanto una avrebbe visto come protagonista diretto l'indagato, ma in relazione ad essa la consulenza tecnica di parte avrebbe posto dubbi sull'attribuibilità della voce all'indagato. Inoltre, l'assunzione di RO IT presso la struttura ricettiva, riconducibile a NC ND, non proverebbe nulla in termini di gravità indiziaria circa il coinvolgimento dell'indagato nella vicenda, peraltro con un ruolo neanche ben identificato. Anche il progressivo numero 53, da cui si evince la critica per un'ambasciata effettuata tramite terze persone, non potrebbe riferirsi all'indagato, posto che un individuo avvezzo ad avere contatti con certi ambienti criminali non commetterebbe mai determinate leggerezze;
3.4 (indicato in ricorso come 3) violazione di legge e vizi della motivazione, non avendo il Tribunale effettuato alcun riferimento al contenuto e alle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica di parte, che poneva in dubbio che la voce attribuita al ricorrente fosse proprio la sua;
3.5 (indicato in ricorso come 4) violazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen., non avendo il Tribunale applicato correttamente i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in materia, in quanto non avrebbe considerato che l'indagato era stato protagonista diretto in occasione di una sola conversazione, da cui emergerebbe la sua estraneità alla vicenda estorsiva, cosicché non avrebbe fatto alcun ricorso all'uso del metodo mafioso. Inoltre, il Tribunale non avrebbe evidenziato alcun elemento indiziario sulla cui base poter dimostrare la consapevolezza dell'indagato di agire al fine di agevolare la consorteria criminale di cui al capo A) della provvisoria imputazione;
3.6 (indicato in ricorso come 5) violazione dell'art. 274 lettera c) cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esigenze cautelari, non avendo considerato l'unicità della condotta di reato, l'incensuratezza, le condizioni economiche agiate, l'assenza di connessioni con la criminalità organizzata, il tempo decorso dai fatti;
3.7 (indicato in ricorso come 6) violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. con riferimento al principio di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, in quanto, a fronte delle argomentazioni fornite dalla difesa, il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter fronteggiare le esigenze cautelari del caso in esame mediante l'applicazione di una misura meno afflittiva di quella in atto. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo alle censure concernenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accoglimento preclude l'esame dei motivi relativi all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e alle esigenze cautelari. 2. fl primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Valerio Vianello Accorretti, con cui si è dedotto il difetto sia del "contenuto minimo" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare sia dell'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, è, in parte, privo di specificità e, in parte, manifestamente infondato. E' stato già osservato da questa Corte (Sez. 6, n. 40978 del 15/09/2015 - dep. 12/10/2015, P.M. in proc. De Luca, Rv. 264657 -01; Sez. 5, n. 11922 del 2/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 -01) che la legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha novellato l'art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., non ha carattere innovativo e non mira a introdurre un mero formalismo, che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, senza possibilità di rinvio ad altri atti. Il riferimento alla "autonoma valutazione" non aggiunge, a quelli preesistenti, un nuovo requisito a pena di nullità ma avalla quell'interpretazione secondo la quale il provvedimento cautelare, oltre ad avere il necessario contenuto "informativo", deve rendere evidente che il giudicante ha compiuto un'effettiva valutazione e non si è limitato ad aderire acriticamente alle scelte dell'accusa. Si deve rimarcare che l'aggettivo "autonoma" è riferito alla "valutazione", ma non alla "esposizione" delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, cosicché la riforma sembra implicitamente legittimare proprio il "copia e incolla" della richiesta del Pubblico ministero in punto di esposizione degli indizi (cui il Giudice ricorrerà se e nella misura in cui tale esposizione è adeguata ed organica); piuttosto, sarà la valutazione del Pubblico ministero sugli elementi indiziari (per lo più esposti in atti della polizia giudiziaria) e della loro gravità a non poter essere recepita acriticamente dal Giudice, il cui provvedimento - per non essere affetto da nullità - dovrà far emergere una propria valutazione autonoma. 2.1 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche risulta evidente che non coglie nel segno la doglianza del ricorrente, secondo cui l'ordinanza genetica sarebbe illegittima non contenendo l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle norme violate. Come già rilevato dal Tribunale, l'anzidetta ordinanza, al riguardo, ha fatto rinvio per relationem alla richiesta, formulata dal Pubblico ministero, e tale rinvio 6 non presenta profilo alcuno di criticità, atteso che una motivazione, che rinvii al contenuto informativo o al capo di imputazione provvisorio, esposti nella richiesta del Pubblico ministero, ben può soddisfare l'obbligo della motivazione, rendendo edotto il destinatario dell'ordinanza dei presupposti di fatto della misura applicata (cfr. Sez. 6, n. 40978 del 5/09/2015, De Luca , n.m.). 2.2 Nemmeno la censura sul difetto di autonoma valutazione coglie nel segno. Deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare (ex multis: Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760 - 01) che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione, che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. Nel caso in esame, siffatto onere non è stato assolto dal ricorrente, che si è limitato a dedurre che il Giudice per le indagini preliminari aveva operato un mero rinvio alla richiesta di misura cautelare. Peraltro, come rimarcato dal Tribunale di Catanzaro, la doglianza, relativa al difetto di autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari, era stata formulata anche in sede di riesame ma in modo del tutto generico, così che l'ordinanza impugnata risulta conforme al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01), secondo cui, in tema di impugnazione avverso i provvedimenti "de libertate", qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita, in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti tali da condurre a conclusioni diverse, il Tribunale, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e a indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento impugnato, in cui rinvenire detta autonoma valutazione. 3. Anche i motivi, formulati in entrambi gli atti di ricorso, concernenti l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sono privi di specificità. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 36874 del 13/6/2017, Romeo, Rv. 274934; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900) ha in più occasioni ribadito che la motivazione dei decreti 7 autorizzativi delle intercettazioni, nel chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso a detto intrusivo mezzo di ricerca della prova, deve necessariamente spiegare le ragioni che impongono l'intercettazione di una determina utenza telefonica, che fa capo a una specifica persona, indicando la base indiziaria del reato, per il quale si procede, e il collegamento tra l'indagine in corso e la persona, che si intende intercettare, affinché possa esserne verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l'adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost. Siffatto onere motivazionale si attenua con riguardo ai reati di criminalità organizzata. In tali casi, infatti, ciò che deve essere verificata è la consistenza dell'ipotesi accusatoria, della qualificazione del fatto ipotizzato, della struttura della base indiziaria, prescindendo dal "quantum" di colpevolezza. Come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, Galea, Rv. 280062 - 01; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555; Sez. 6, n. 28252 del 6/04/2017, Di Palma, Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127), si tratta di una verifica che deve essere compiuta in relazione all'indagine nel suo complesso e, quindi, per tutti reati per i quali vi sia quantomeno connessione probatoria (vale, al riguardo, quanto elaborato in tema di identità o diversità di procedimento ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen.) e non certo con riferimento ad ogni singolo indagato. In altri termini, in queste ultime ipotesi, il giudizio prognostico, che deve effettuare il magistrato, è sulla probabilità che sia stato commesso uno dei reati previsti per legittimare un'intercettazione e, ovviamente, il vaglio del giudice deve essere eseguito in modo idoneo ad indicare l'attendibilità della fattispecie probatoria e la necessità del mezzo di ricerca della prova. Nel caso in esame, Il Tribunale ha respinto le analoghe eccezioni, presentate in sede di riesame, avendo rimarcato che il decreto di urgenza del 2 agosto 2018 e il successivo decreto di convalida del 3 agosto 2018 erano adeguatamente motivati in ordine alla sufficienza degli indizi in relazione al fatto di reato ipotizzato e alla necessità di procedere alle captazioni per il proseguimento delle indagini. Il Tribunale ha ritenuto che lo stesso era a dirsi per la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni formulate in via ordinaria il 13 agosto 2018, accolta dal Giudice per le indagini preliminari il successivo 16 agosto, contenente ampi riferimenti alla perdurante operatività del clan La RO nella zona di Tropea e alla presenza di gruppi contrapposti, che si erano fronteggiati in un acceso diverbio pubblicamente, in pieno giorno, in una piazza di Tropea, frequentata da residenti e turisti, incuranti della presenza di molte persone;
veniva segnalata 8 anche la presenza di un terzo gruppo che monitorava a breve distanza l'andamento dell'alterco, evidentemente pronto ad intervenire. Trattasi di motivazione, con cui il ricorrente non si è confrontato adeguatamente e che non presta il fianco a rilievi censori, avendo il Tribunale correttamente valutato l'apparato giustificativo dei decreti suindicati alla luce del fatto che l'autorizzazione è stata concessa in relazione a reati di criminalità organizzata e, dunque, sul presupposto di sufficienti indizi di reato (e non di colpevolezza) e della mera necessità delle captazioni per il proseguimento delle indagini (e non della loro indispensabilità). 3.1 Giova precisare che del tutto generico è anche il riferimento all'utilizzo della fonte confidenziale. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare che il Tribunale avrebbe valorizzato una fonte confidenziale, senza, però, indicare specificamente a quale fine ciò fosse accaduto. Tale specificazione si rendeva necessaria ove si consideri che in base all'art. 13 D.L. n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991, e all'art. 203 cod. proc. pen. è espressamente vietata l'utilizzazione di informazioni confidenziali al fine di ritenere la sussistenza di sufficienti indizi per disporre le intercettazioni. Tali elementi, però, come chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 - 03), possono essere utilizzati, quando vi siano gli indizi di reato desunti aliunde, al diverso fine di conoscere il collegamento tra il soggetto da intercettare e la data utenza telefonica, poiché questa non è attività di ricostruzione del quadro indiziario. La regola di inutilizzabilità citata non è violata nel ben diverso caso in cui le informazioni confidenziali servano da stimolo per la polizia giudiziaria per svolgere indagini, nel corso delle quali risultino poi individuati indizi che consentano, autonomamente, l'autorizzazione del dato mezzo di ricerca della prova. 4. A conclusioni diverse deve pervenirsi con riguardo ai rilievi difensivi, formulati in entrambi gli atti di ricorso, concernenti l'omesso esame della consulenza tecnica di parte, allegata ai motivi del riesame, che aveva escluso la corrispondenza tra la voce dell'indagato e quella a lui attribuita nel progressivo n. 52. Deve premettersi che il difensore, a norma degli artt. 233 e 121 cod. proc. pen., può depositare memorie e allegare consulenze tecniche di parte in ogni stato e grado del procedimento. L'omessa valutazione di tali atti, pur non essendo causa di nullità della sentenza, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione, che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. A tale approdo, con specifico riguardo alle memorie difensive, è pervenuto l'orientamento prevalente di questa Corte (Sez. 3, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sez. 3, n. 23097 dell'8/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 03; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01_, Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713), che ha anche precisato che il giudice di legittimità non è legato al dato secco e formale della mancata menzione ed espressa considerazione della memoria nel provvedimento impugnato ma deve operare un apprezzamento in concreto sulla capacità del dato, esaltato nella memoria e trascurato dal giudice di merito, di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo del provvedimento impugnato. Un corollario di questa affermazione, correlato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, Rv 268823, è che la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronuncia versata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione da parte del ricorrente. Nel caso in esame, la gravità indiziaria è stata affermata dal Tribunale sulla base, segnatamente, della conversazione captata il 27 novembre 2018, che sarebbe avvenuta tra TO La RO, SE IT e EN IT, da cui "emerge la pianificazione e l'esecuzione della contestata condotta di estorsione continuata" da parte degli interlocutori stessi. La consulenza tecnica aveva escluso la corrispondenza tra la voce dell'indagato e quella a lui attribuita nel progressivo n. 52, così che è evidente, come dedotto dal ricorrente, che l'attribuibilità al ricorrente della voce di uno dei partecipi della conversazione era, quindi, un dato decisivo. Pur avendo il ricorrente contestato il suo coinvolgimento e prodotto la consulenza tecnica di parte a sostegno della sua censura, nella motivazione dell'ordinanza impugnata non si fa riferimento alcuno alla consulenza tecnica. Né si indicano le ragioni per cui si è ritenuto che il ricorrente fosse uno degli interlocutori della conversazione, avendo il Tribunale valutato il contenuto delle intercettazioni, senza però in alcun passaggio della motivazione chiarire perché il ricorrente è stato considerato uno degli interlocutori della conversazione. In tale situazione, pur non trascurandosi il rilievo che il giudice non è tenuto a motivare su tutte le argomentazioni svolte nella consulenza tecnica, che è atto difensivo di parte, quando indichi, con esauriente e congrua motivazione, le ragioni della decisione adottata fondandola su molteplici elementi probatori, che rendono superfluo un particolare approfondimento delle osservazioni del consulente di parte (cfr. Sez. 6, n. 8716 del 13/01/1978, Coppola, Rv. 139526 - 01), deve rilevarsi che non può ritenersi neanche implicitamente disattesa la conclusione espressa nella consulenza tecnica di parte. Ne discende che l'omessa valutazione dell'anzidetta consulenza tecnica si traduce in un difetto motivazionale, rilevante ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che provvederà a colmare le lacune motivazionali sopra indicate. 5. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente