Ordinanza cautelare 11 dicembre 2024
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/07/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01322/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01841/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2024, proposto da
Madrigale S.a.s. di LE G. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praia A Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Katiuscia Lamonica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FF OM, IA ES NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Norina Scorza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensiva:
- della nota a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Praia a Mare prot. n. 33469 del 10/10/2024, notificata via PEC il 16.10.2024, con oggetto “Permesso a Costruire n. 05/2023 – Pronuncia adozione provvedimento di annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies della stessa L. 241/1990”;
- della nota prot. n. 33383 del 10/10/2024 del Segretario comunale di Praia a Mare, di contenuto anticipatorio del provvedimento di annullamento;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, compresa la nota di avvio del procedimento e sospensione del 19.8.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FF OM e di IA ES NI e del Comune di Praia A Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 25 luglio 2016 la ditta ricorrente, in quanto titolare di un diritto di superficie su immobile di proprietà della sig.ra IA TA IN, ha presentato al Comune di Praia a Mare istanza di permesso di costruire in sopraelevazione sull’immobile.
L’iter istruttorio è stato caratterizzato, in estrema sintesi, dai seguenti avvenimenti: a) con sentenza del Consiglio di Stato n. 3189 del 17 maggio 2019 è stata annullata la deliberazione del consiglio comunale del Comune di Praia a Mare n. 39 del 18 settembre 2012, con cui era stato annullato il piano strutturale comunale (precedentemente approvato il 21 marzo 2012) con sua conseguente riviviscenza; b) in data 28 agosto 2019 l'architetto Francesco LE, in qualità di progettista e direttore dei lavori, ha dichiarato la conformità urbanistica del progetto anche rispetto al PSC rientrato in vigore, rappresentando che il diritto di sopraelevazione per gli immobili rientranti nel sub-ambito AUC 1.1, era sancito dall'osservazione n. 35; c) con nota prot. n. 15023 del 28 novembre 2019 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, ha reso parere favorevole alla realizzazione dell’opera; d) con nota prot. n. 26178 del 18 agosto 2020 la Provincia di Cosenza autorizzazione paesaggistica; e) con nota prot. n. 28536 del 7 novembre 2019, il responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica del Comune ha rappresentato l’incompatibilità della dichiarazione di conformità al piano strutturale comunale per asserito contrasto con l’art. 42 del regolamento edilizio urbano.
La pratica ha a quel punto subito una stasi.
In data 23 febbraio 2022 la ditta ricorrente ha presentato presso lo sportello unico edilizio l’intero progetto, con allegata la documentazione formatasi nel corso del procedimento iniziato nel 2016.
Con nota prot. n. 42647 del 13 dicembre 2022, a firma del sindaco di Praia a Mare, è stato chiesto all’architetto BE OL, in qualità di tecnico progettista redattore del PSC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2/2012, di fornire chiarimenti in merito all’ambito territoriale di operatività dell’Osservazione n. 35, in relazione alla sopraelevazione di immobili, cioè se l’ambito territoriale risulti limitato o meno al compendio di cui alla legge n. 113/1983.
Con nota datata 5 gennaio 2023 l’architetto BE OL ha risposto, in sintesi, che: “ la normativa di dettaglio, riportata nel corpo della Delibera n° 2 del 21/03/2012 ed anche nell’elaborato “Norme gestionali ed Attuative”, si deve intendere riferita, efficace ed applicata nella sua interezza, a tutta la superficie del sub-ambito AUC 1.1 ”.
In data 9 novembre 2023, il Comune ha rilasciato il permesso di costruire richiesto dalla ditta ricorrente.
In data 1 maggio 2024 il Comune di Praia a Mare ha comunicato alla ditta ricorrente l’avvio di un procedimento volto ad accertare la veridicità di quanto affermato con precedente missiva dai coniugi OM – NI, ovverosia l’impossibilità di procedere alla sopraelevazione del fabbricato oggetto del titolo, stante che esso è stato costruito ante 1950.
Con nota prot. n. 25849 del 13 agosto 2024 il Comune ha adottato preavviso di adozione di provvedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire, sospendendone immediatamente gli effetti.
Con nota prot. n. 33469 del 10 ottobre 2024, notificata il 16 ottobre 2024, è stato adottato il provvedimento di annullamento del permesso di costruire, ex art. 21 nonies l.n. 241/1990.
Va rilevato che, secondo quanto rappresentato da parte ricorrente: “ L'annullamento del titolo edilizio è intervenuto quando la sopraelevazione era stata già realizzata, sostanzialmente a lavori terminati ed a spese sostenute ”.
Il provvedimento di annullamento è stato motivato sui seguenti presupposti: “- l'immobile ricade nel sub-ambito del Sistema insediativo storico-testimoniale contraddistinto da "...i fabbricati i cui prospetti si affacciano su via F. Turati, via L. Giugni, Viale della Libertà, Piazza Italia, via Cav. P. Longo fino all'incrocio con via Marco Polo" e che, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36 comma 3, del REU-NTA, in tale ambito, non è possibile procedere ad ampliamento volumetrico per gli edifici realizzati in epoca antecedente al 1950;
- il permesso di costruire de quo è stato rilasciato sulla scorta di quanto rappresentato e dichiarato dalle parti richiedenti a corredo della documentazione offerta in sede di richiesta del permesso di costruire;
- dal combinato disposto del contenuto/tenore del comma 3 dell'art. 36 con la formulazione dell'Osservazione per come approvata e accolta ad innovazione della medesima disposizione, emerge che la natura della valenza testimoniale dell'immobile viene attribuita, ex sé, dalla data realizzazione dell'immobile ossia dal tempo dell'edificazione dell'originario corpo di fabbrica che, nel caso di specie, per come desunto dall'istruttoria, risulta essere antecedente al 1950;
- la conoscenza di tale dato storico (rectius costruzione del corpo di fabbrica ante 1950) avrebbe di fatto impedito la realizzazione, in ragione delle previste esclusioni, interventi di sopraelevazione e, a monte, il rilascio del permesso di costruire ”.
2. Il prefato provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con ricorso, notificato il 12 novembre 2024 e depositato il 20 novembre 2024, affidato a quattro motivi.
In data 26 novembre 2024 si sono costituiti in giudizio i controinteressati sigg.ri FF OM e IA ES NI, con memoria di forma.
In data 5 dicembre 2024 si è costituito con memoria il Comune, controdeducendo rispetto ai motivi di ricorso.
In data 6 dicembre hanno depositato memorie sia la ricorrente che i controinteressati.
Ad esito della camera di consiglio del 10 dicembre 2024, con ordinanza n. 747 dell’11 dicembre 2024, l’istanza cautelare è stata respinta.
Con successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 242 del 20 gennaio 2025, è stato accolto l’appello cautelare della ricorrente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
In data 8 maggio 2025 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3. Il primo motivo è volto ad affermare la legittimità del permesso di costruire annullato sotto distinti profili.
3.1. In primo luogo si afferma che il diritto di sopraelevazione è sancito dall’osservazione n. 35, la quale sarebbe applicabile senza limitazioni a tutto il sub-ambito AUC 1.1, in cui ricade l’intervento. Ciò si desume da un lato in ragione della specificità della norma, che non sarebbe dunque derogata dagli artt. 34 e 36 delle norme di gestione e attuazione del PSC, in quanto aventi lo stesso rango normativo; dall’altro lato in ragione della lett. i) della stessa osservazione 35, ove prevede che essa non si applica nelle aree sottratte all’edificazione per norma sovraordinata, da cui per converso consegue che essa si applica nelle aree sottratte all’edificazione da norme aventi lo stesso valore.
3.2. In secondo luogo si afferma che gli artt. 34 e 36 delle Norme di Gestione ed Attuazione del PSC, laddove individuano le quinte di palazzo nei “f abbricati i cui prospetti si affacciano su via F. Turati, via L. Giugni, Viale della Libertà, Piazza Italia, via Cav. P. Longo fino all'incrocio con via Marco Polo ” non può che riferirsi, avuto riguardo alla sua ratio , ai soli edifici, presenti nelle vie indicate, che effettivamente presentino le caratteristiche architettoniche delle “ quinte di palazzo ”. Tale senz’altro non sarebbe l’edificio in questione, come da documentazione fotografica prodotta in seno al ricorso, in quanto “ asimmetrico e avulso rispetto alle altre abitazioni nella via ” e in quanto “ ricade in un contesto che è totalmente avulso – per posizione, caratteristiche architettoniche, altezza, forma e discontinuità estetica – da ogni ipotesi di complesso scenico d'assieme ”.
3.3. In terzo luogo, si afferma che le limitazioni alla sopraelevazione riguardano i soli edifici costruiti anteriormente al 1950, mentre nel caso di specie l’immobile è stato “ interamente ricostruito ex novo negli anni 90 ”. Allega all’uopo foto dello stato in cui versava precedentemente il manufatto (pag. 21 del ricorso) e della ricostruzione successiva.
3.4. Le censure possono essere risolte ed esaminate congiuntamente perché tutte dipendono dalla circostanza che il fabbricato in questione possa ritenersi o meno costruito prima del 1950.
Infatti:
- l’art. 34 delle Norme di Gestione ed Attuazione del PSC, rubricato “ Sistema insediativo storico-testimoniale - Classificazione in sub-ambiti ”, prevede che: “ I tessuti edilizi, di cui al titolo, compresi entro appositi perimetri o simboli grafici, sono individuati come segue: … 2.1 Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi, di modesto valore architettonico, riconoscibili anche se in mediocre stato di conservazione (Quinta dei palazzi signorili individuati dalla Delibera del Consiglio Comunale n° ..... del ..... di recepimento della Legge Regionale n° 21/2010, e cioè : " i fabbricati i cui prospetti si affacciano su via F.Turati, via L.Giugni, Viale della Libertà, Piazza Italia, via Cav. P.Longo fino all'incrocio con via Marco Polo, ...) ”;
- il fabbricato in questione è sito in via Cav. P. Longo n. 42/44 e dunque pacificamente ricade nel sub-ambito 2.1;
- l’art. 36 delle Norme di Gestione ed Attuazione del PSC, rubricato “ Categorie di intervento nei sub-ambiti ES e NS ”, prevede che: “ 3. Nel sub-ambito 2.1. (…) le categorie di intervento ammesse sono ° Restauro Scientifico e Restauro Conservativo, Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordina-ria, Demolizione delle superfetazioni e degli elementi incongrui, quanto previsto al comma 2 dell'art.49 della LUR. Si interviene a mezzo di intervento diretto, con progettazione coerente allo stato dei luoghi in termini di rispetto della struttura aggregativa storica mantenendo inalterati gli elementi tipologici quali : scale, chiostrine, androni, portali, volte, etc.), Le demolizioni potranno riguardare le sole porzioni di fabbricato incongrue con la struttura storica/testimoniale e la loro ricostruzione, se necessaria, potrà avvenire, per pari impianto planovolumetrico. Resta altresì ammesso il rifacimento di elementi architettonici non significativi dell'impianto architettonico originario ”; viene così posto un vincolo di inedificabilità;
- a deroga del vincolo così posto, l’art. 36, comma 3, delle Norme di Gestione ed Attuazione del PSC si chiude con la seguente dicitura: “ Osservazione n° 37 - accolta : Quanto previsto in precedenza si applichrerà solo e soltanto a tutti gli edifici che sono stati realizzati in epoca antecedente al 1950, mentre per tutti gli altri realizzati in epoca successiva a detto anno si applicheranno le norme di cui al sub-ambito AUC 1.1 ”;
- la memoria di costituzione del Comune offre un maggior contesto a tale Osservazione, riportando le ragioni e l’iter della sua approvazione: “ Nel testo della delibera consiliare n. 2 del 21.03.2012, avente ad oggetto: "Valutazione delle osservazioni ed approvazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio ed Urbanistico del Comune di Praia a Mare", nel punto relativo all'analisi dell'Osservazione n. 37 Prot. Gen. 3058 CL VI 24/02/2012 Prot. Spec. 37/12 Malvarosa Tiziana Praticò Roberto, è scritto: "Si richiede una riformulazione dell'art. 36, comma 3 in considerazione che molti dei fabbricati che ricadono in questo sub-ambito non hanno valenza testimoniale. Detta definizione era stata desunta a seguito del recepimento della deliberazione del Consiglio Comunale di attuazione della legge Regionale n. 21/2010 (Piano casa), che oggi risulta decaduta a seguito della promulgazione della Legge Regionale n. 7 del 10/02/2012 (Piano Casa 2). Si concorda con le motivazioni addotte dai proponenti di stralciare dalla normativa in questione tutti gli edifici che non hanno valenza testimoniale. Pertanto, quanto previsto dal citato comma 3° dell'art. 36 si applicherà solo e soltanto per tutti gli edifici che sono stati realizzati in epoca antecedente al 1950, mentre per tutti gli altri realizzati in epoca successiva a detto anno si applicheranno le norme di cui al sub-ambito AUC 1.1.". Dalla lettura della norma si evince, quindi, che si intende circoscrivere l'ambito di applicazione delle prescrizioni, perché non tutti gli immobili nell'area di riferimento hanno valenza testimoniale e per fare ciò ("pertanto") viene (pag. 27-28) indicato un dato meramente temporale, ossia la realizzazione dell'immobile prima o dopo il 1950. L'anno 1950 segna, quindi, una sorta di "spartiacque" che non lascia possibilità di ulteriori valutazioni e analisi ”.
3.5. Ciò premesso, il dato su cui la ricostruzione delle parti non coincide attiene alla preesistenza o meno dell’immobile prima del 1950.
Infatti se si dovesse affermare che l’immobile è successivo a quella data, il vincolo di inedificabilità posto alla base dell’annullamento in autotutela non potrebbe trovare applicazione.
3.6. Rispetto a tale specifica questione, nel ricorso parte ricorrente afferma che: “ l'immobile in oggetto è stato ricostruito dalle macerie nel 1990, dopo essere stato ridotto ad un rudere a seguito di un evento sismico negli anni '80 ” ed allega due fotografie dalle quali si evince la differenza tra il prima e il dopo la ricostruzione.
Le fotografie in questione provengono dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio depositata nel giudizio civile intercorrente tra i controinteressati (ivi ricorrenti) e l’odierna ricorrente (ivi resistente), giudizio pendente innanzi al Tribunale di Paola con numero di Ruolo Generale n. 186/2024. Tale consulenza è stata depositata da parte ricorrente nel presente giudizio.
Dalla prima fotografia, quella relativa alle condizioni in cui versava il manufatto prima della ricostruzione, esso risulta costituito da mura non continue, cioè in parte del tutto demolite, ed è privo di porte, oltre che del solaio. La fotografia è così collocata nel tempo dal consulente d’ufficio: “ Immagine risalente all’anno 1990, epoca di realizzazione degli interventi di ristrutturazione post-sisma 1982 del fabbricato oggetto della sopraelevazione assentita con P.d.C. n. 5 del 09.11.2023(…) ”.
Maggiori informazioni si traggono dalla perizia di parte depositata in ricorso, ove si legge che: “ L'esecuzione dei lavori previsti dalla perizia approvata ed autorizzata dalla commissione in data 21/05/1980 prot.n. 4030, ha comportato la quasi totale demolizione delle strutture del fabbricato per come rilevasi dalle fotografie allegate, e le seguenti ricostruzioni:
- rifacimento delle fondazioni in cls armato;
- rimodulazione delle pareti portanti con applicazione di rete di acciaio elettrosaldata con tiranti di collegamento tra le pareti e successiva realizzazione di copriferro in cls delle citate reti;
- ricostruzione di tutti gli architravi (su porte e finestre) in cls armato;
- realizzazione del nuovo solaio di copertura in laterizi e c.a. incastrato a cordolo perimetrale
realizzato in cls armato, il tutto come da norme sismiche;
- tutte le opere di rifinitura per rendere agibile il fabbricato.
Per effetto dei sopra citati lavori di ricostruzione appare evidente che il fabbricato non presenta più le antiche caratteristiche precedenti, sebbene non le avesse mai avute, bensì ha decisamente assunto le caratteristiche morfologiche di un fabbricato moderno per effetto degli interventi INVASIVI della ricostruzione negli anni novanta (Ordinanza N.933) ”.
3.7. Il Comune ha sul punto obiettato che:
a) “ Agli atti dell'Ufficio risulta che l'immobile è stato oggetto di interventi di riparazione, a seguito del sisma del 1982 e per il quale è stato anche erogato un contributo in virtù dell'Ordinanza Ministeriale n. 933 del 24 marzo 1987. Nel caso de quo, dall'analisi del Progetto presentato in data 6 novembre 1987 e delle successive integrazioni risulta che i lavori di cui trattasi hanno riguardato la "riparazione" e il "rinforzo" di un fabbricato e non certo la demolizione integrale e ricostruzione, con realizzazione di una "nuova opera". Alla luce di detti lavori di "riparazione" (V. domanda n. 5608 del 29.06.1987) l'allora proprietaria, sig.ra IE EN, è stata autorizzata ad eseguire i lavori in oggetto (Autorizzazione del 3 maggio 1991) e alla stessa è stato inoltre erogato un contributo dal Comune di Praia a Mare (Buono contributo n. 1 del 24 giugno 1991) ”;
b) “ Anche dalla "distorta" foto versata in atti dalla parte si evince chiaramente che il corpo originario di fabbrica è rimasto invariato. Tanto il fatto che a seguito dell'operata ricostruzione l'immobile non ha ottenuto alcun titolo edilizio differente e lo stesso viene legato alla costruzione come ante 1965 ”;
c) “ A conferma di tanto anche le varie asseverazioni rilasciate dall'odierna ricorrente: se fosse stato vero il dato che l'immobile fosse stato costruito ex novo nel 1990 la Madrigale non avrebbe fatto dichiarazione di esistenza dell'immobile prima del 1965”; e ancora: “quanto affermato e sostenuto oggi dalla soc. Madrigale s.a.s e dal progettista, Arch. Francesco LE, mal si concilia anche con la dichiarazione resa nell'atto pubblico di donazione con riserva di usufrutto dell'11 ottobre 1991, rep. n. 48162, racc. 9404, a rogito del Notaio Stanislao Amato alla sig.ra IA TA IN (ora proprietaria e comodataria dell'immobile in oggetto). In tale atto la donante, IE EN, sotto la propria responsabilità, dichiara - con riferimento all'immobile in oggetto e a seguito degli operati interventi di ristrutturazione - che "la costruzione dell'immobile in oggetto risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967"”; tale obiezione è stata mossa anche dai controinteressati che hanno così affermato: “L’odierna ricorrente è fuorviante nelle sue svariate dichiarazioni. E’ dato leggere che l’immobile è stato costruito ex novo nel 1990; poi è dato leggere che l’immobile esistesse prima del 1965 e nell’atto di donazione stipulato tra IE EN e IN IA TA nel 1991 si fa riferimento alla costruzione dell’immobile ante 1 settembre 1967 ”.
3.8. Ritiene anzitutto il Collegio che la fotografia attestante lo stato dell’immobile nel 1990 non sia stata oggetto di specifica contestazione per quanto attiene la sua collocazione nel tempo e lo stato dell’immobile ivi rappresentato, essendo una contestazione solo generica la definizione di “” distorta” foto versata in atti ”.
Alla luce di ciò, non rileva la circostanza che la precedente proprietaria dell’immobile avesse ottenuto una autorizzazione alla sola riparazione e rinforzo del fabbricato; la fotografia infatti dà atto che, alla data del 1990, l’immobile era stato quasi interamente demolito.
Per analoghe ragioni non rileva che nell’atto pubblico di donazione sia stato menzionato che l’immobile esisteva prima del 1967 (e tanto vale anche per le dichiarazioni rese al Comune). Premesso che l’atto pubblico fa fede di quanto dichiarato innanzi al pubblico ufficiale e non della veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese, nel caso di specie ogni dichiarazione formale è smentita dallo stato di fatto dell’immobile alla data del 1990, così come documentato nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio prodotta nel parallelo giudizio.
Da tale fotografia, si ripete, emerge che nell’anno 1990 l’immobile era quasi interamente demolito. In conseguenza di ciò non può affermarsi che l’immobile oggi esistente, oggetto della successiva ricostruzione, fosse già realizzato prima dell’anno 1990.
3.9. Il Collegio non ignora che, secondo la giurisprudenza amministrativa, anche la demolizione e successiva ricostruzione di un immobile non dia luogo a una “nuova costruzione”, nell’accezione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 380/2001, quando l’immobile così ricostruito sia conforme a quello preesistente per quanto riguarda la sagoma, le superfici e i volumi (ex multis T.A.R. , Ancona , sez. II , 18/10/2024 , n. 809).
Tale giurisprudenza però non è conferente rispetto al caso di specie, perché è volta a distinguere tra i casi in cui è necessario il permesso di costruire ex art. 10 D.P.R. n. 380/2001, ed i casi in cui è sufficiente una SCIA, ex art. 22, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 380/2001.
Nel caso in esame, invece, il concetto di nuova costruzione va interpretato nel senso pratico dell’espressione, in conformità alla ratio della Osservazione 37, e cioè quella, secondo le intenzioni dei proponenti già sopra riportate, “ di stralciare dalla normativa in questione tutti gli edifici che non hanno valenza testimoniale ”, identificati in quelli edificati successivamente al 1950.
Nel caso di specie, ammesso - sebbene non provato né allegato - che il manufatto in questione esistesse alla data del 1950 e avesse valenza testimoniale, esso è stato oggetto di rovina a seguito di un evento sismico verificatosi nel 1982, come dedotto dallo stesso Comune, ed è stato in seguito pressoché interamente demolito e poi ricostruito, come provato dal reperto fotografico in atti, la cui rappresentazione dei fatti non è oggetto di specifica contestazione.
Per effetto di ciò, conformemente a quanto previsto nella Osservazione 37 ed in conformità alla ratio che ne ha giustificato l’approvazione, il manufatto non presenta alcuna valenza testimoniale e dunque si sottrae al vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 36, comma 3, delle Norme di Gestione ed Attuazione del PSC.
3.10. Il motivo deve essere conseguentemente accolto.
4. Dall’accoglimento del motivo volto a censurare la ragione a fondamento dell’annullamento del permesso di costruire, deriva l’assorbimento dei restanti motivi, siccome inerenti alla sussistenza dei requisiti procedimentali per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela.
5. Le spese devono essere compensate, alla luce delle particolarità fattuali della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato (nota a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Praia a Mare prot. n. 33469 del 10 ottobre 2024).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO