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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5801/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Gioacchino Ficco
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445, comma 1, c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accertamento del proprio stato di invalidità e, in specie, la sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento, poiché la Commissione Medica di prima istanza aveva riconosciuto la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave 67% - 99% Percentuale 80%”. Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.18/80.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente riconosceva un grado di invalidità del 100% a far data dalla visita peritale. Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.18/80.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento
[...] sin dalla data della domanda amministrativa – 28.04.2023 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto del ricorrente.
Nel presente giudizio era nominato CTU la dott.ssa la Persona_1 quale, dopo l'esame del periziando e della documentazione medica, esprimeva la seguente valutazione:
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la ha posto per CP_2 il riconoscimento, in favore del ricorrente signor Parte_1 dell'Indennità di accompagnamento.
Allo stato attuale il quadro patologico è il seguente: “Disturbo
Neurocognitivo maggiore di grado moderato grave a probabile genesi degenerativa (possibile FTD variante logopenica) in encefalopatia mista.
Ateromasia carotidea subcritica. Marcata Sdr ansioso depressiva. Diabete
Mellito tipo 2 in terapia mista. Cardiopatia ischemico ipertensiva già rivascolarizzato mediante multiple PTCA.
Le suddette patologie comportano globalmente una difficoltà nello svolgimento delle attività del vivere quotidiano, rendendosi necessaria una assistenza continuativa e globale, specie per quanto riguarda gli aspetti cognitivo /comportamentali del periziato.
Il Disturbo Neurocognitivo nella sua variante di Demenza Fronto Temporale
(FTD) variante logopenica, contrariamente alle altre forme di demenza, comporta una compromissione di frasi complesse, l'uso di circonlocuzioni etc, in associazione a sintomi comportamentali e motori che compromettono
l'indipendenza del soggetto.
Si ritiene alla luce delle patologie sopra elencate, che sussistano i presupposti per beneficiare della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 28.04.2023”.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
All'accertamento positivo consegue la condanna dell alle spese di CP_1 lite, liquidate come da dispositivo. A carico dell vanno poste le CP_1 spese di CTU.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dal
28.04.2023 (presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 5.350, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. - pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
Bari, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5801/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Gioacchino Ficco
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445, comma 1, c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accertamento del proprio stato di invalidità e, in specie, la sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento, poiché la Commissione Medica di prima istanza aveva riconosciuto la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave 67% - 99% Percentuale 80%”. Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.18/80.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente riconosceva un grado di invalidità del 100% a far data dalla visita peritale. Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.18/80.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento
[...] sin dalla data della domanda amministrativa – 28.04.2023 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto del ricorrente.
Nel presente giudizio era nominato CTU la dott.ssa la Persona_1 quale, dopo l'esame del periziando e della documentazione medica, esprimeva la seguente valutazione:
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la ha posto per CP_2 il riconoscimento, in favore del ricorrente signor Parte_1 dell'Indennità di accompagnamento.
Allo stato attuale il quadro patologico è il seguente: “Disturbo
Neurocognitivo maggiore di grado moderato grave a probabile genesi degenerativa (possibile FTD variante logopenica) in encefalopatia mista.
Ateromasia carotidea subcritica. Marcata Sdr ansioso depressiva. Diabete
Mellito tipo 2 in terapia mista. Cardiopatia ischemico ipertensiva già rivascolarizzato mediante multiple PTCA.
Le suddette patologie comportano globalmente una difficoltà nello svolgimento delle attività del vivere quotidiano, rendendosi necessaria una assistenza continuativa e globale, specie per quanto riguarda gli aspetti cognitivo /comportamentali del periziato.
Il Disturbo Neurocognitivo nella sua variante di Demenza Fronto Temporale
(FTD) variante logopenica, contrariamente alle altre forme di demenza, comporta una compromissione di frasi complesse, l'uso di circonlocuzioni etc, in associazione a sintomi comportamentali e motori che compromettono
l'indipendenza del soggetto.
Si ritiene alla luce delle patologie sopra elencate, che sussistano i presupposti per beneficiare della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 28.04.2023”.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
All'accertamento positivo consegue la condanna dell alle spese di CP_1 lite, liquidate come da dispositivo. A carico dell vanno poste le CP_1 spese di CTU.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dal
28.04.2023 (presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 5.350, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. - pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
Bari, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile