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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3224/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa IA Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3224/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. ARNAUDO CRISTIANA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in SALUZZO (CN) il 17/01/1998, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, Serie A, dell'anno 1998;
1 - che dal matrimonio sono nate le figlie nata a [...] l'[...], maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e IA nata a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- che il Tribunale, con decreto emesso in data 31/01/2013, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale sita in Verzuolo, via S. Bernardo n. 10 era già stata assegnata alla moglie che ne aveva acquistato, con l'atto di separazione, la piena proprietà; rimarrà pertanto assegnata alla moglie;
2) le figlie attualmente vivono con la madre e nello specifico IA, studentessa universitaria non ancora economicamente autosufficiente, vivrà stabilmente con la madre;
3) il signor corrisponderà ogni mese alla figlia IA, sino a quando non sarà Pt_2 economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di €
250,00, il tutto rivalutato annualmente secondi gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto che verrà comunicato, accollandosi inoltre il 50% di tutte le spese straordinarie quali, ad esempio, quelle scolastiche ( tasse scolastiche, libri, trasposto per raggiungere la sede universitaria –IA è iscritta a Roma - mediche, dentistiche, non coperte dal S.S.N.) il restante 50% sarà a carico della madre;
4) i coniugi dichiarano di aver definito prima d' ora tutte le ulteriori questioni patrimoniali e pertanto dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente, salvo quanto sopra indicato;
5) i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente all' udienza di comparizione, sostituendola con note scritte;
dichiarano inoltre sin da ora di non volersi riconciliare;
6) le spese della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi al 50%.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a Parte_1
TORINO (TO), e , nato il [...] SALUZZO (CN), celebrato in Parte_2
SALUZZO il 17/01/1998, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, Serie A, dell'anno 1998;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con il deposito congiunto delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SALUZZO (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa IA Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa IA Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3224/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. ARNAUDO CRISTIANA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in SALUZZO (CN) il 17/01/1998, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, Serie A, dell'anno 1998;
1 - che dal matrimonio sono nate le figlie nata a [...] l'[...], maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e IA nata a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- che il Tribunale, con decreto emesso in data 31/01/2013, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale sita in Verzuolo, via S. Bernardo n. 10 era già stata assegnata alla moglie che ne aveva acquistato, con l'atto di separazione, la piena proprietà; rimarrà pertanto assegnata alla moglie;
2) le figlie attualmente vivono con la madre e nello specifico IA, studentessa universitaria non ancora economicamente autosufficiente, vivrà stabilmente con la madre;
3) il signor corrisponderà ogni mese alla figlia IA, sino a quando non sarà Pt_2 economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di €
250,00, il tutto rivalutato annualmente secondi gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto che verrà comunicato, accollandosi inoltre il 50% di tutte le spese straordinarie quali, ad esempio, quelle scolastiche ( tasse scolastiche, libri, trasposto per raggiungere la sede universitaria –IA è iscritta a Roma - mediche, dentistiche, non coperte dal S.S.N.) il restante 50% sarà a carico della madre;
4) i coniugi dichiarano di aver definito prima d' ora tutte le ulteriori questioni patrimoniali e pertanto dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente, salvo quanto sopra indicato;
5) i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente all' udienza di comparizione, sostituendola con note scritte;
dichiarano inoltre sin da ora di non volersi riconciliare;
6) le spese della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi al 50%.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a Parte_1
TORINO (TO), e , nato il [...] SALUZZO (CN), celebrato in Parte_2
SALUZZO il 17/01/1998, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, Serie A, dell'anno 1998;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con il deposito congiunto delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SALUZZO (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa IA Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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