Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga, in esito all' udienza del 14 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3960/2018 R.G. e vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Di Re, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Mariantonietta
Piras e dall'Avv. Stefania Sotgia
RESISTENTE
OGGETTO: benefici previdenziali da esposizione ad amianto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 1 agosto 2018, premesso di aver subito, Parte_1 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sin dal 18 giugno 1975 e sino al giorno del suo pensionamento (31 luglio 2010) a bordo di natanti iscritti al Registro Navale Italiano e al
Compartimento Marittimo di Messina alle dipendenze della ex Controparte_2
, un'esposizione ultradecennale a fibre d'amianto, in misura superiore ai limiti
[...]
soglia fissati, rilevava che la domanda amministrativa presentata in data 9 settembre 2015, volta ad ottenere la ricostituzione della pensione per motivi contributivi, con il riconoscimento dei benefici da esposizione all'amianto, per il periodo compreso dall'inizio della sua attività e sino all'andata in pensione, e comunque per un periodo di almeno dieci anni, era stata rigettata
Provinciale senza positivo riscontro. CP_1
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 o, in subordine, di cui all'art. 47 del d.l. n. 269/2003, con condanna dell' al relativo riconoscimento. CP_1
2.- L' resisteva in giudizio. CP_1
3.- Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
4. – L'udienza del 14 aprile 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5. - Va rilevato che, nelle note depositate in data 9 aprile 2025, il procuratore di parte ricorrente ha evidenziato “la volontà del ricorrente di rinunciare all'azione” ed è stata depositato atto di rinuncia all'azione giudiziale sottoscritta dal ricorrente.
In ragione di quanto esposto è, dunque, venuto meno l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sul ricorso che va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6.- Tenuto conto dell'esito della lite e della sopravvenuta carenza di interesse nel corso del giudizio, le spese di giudiziali vengono compensate integralmente tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) compensa interamente tra le parti le spese giudiziali.
Messina, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga